CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/06/2023, n. 26641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26641 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OM NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26641 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che OM NO ricorre avverso la sentenza emessa in data 22 febbraio 2022 dalla Corte di Appello di Firenze che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che il ricorso, diretto a contestare l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 216 e 217, R.D. 16 marzo 1942, n.267, nonché la mancanza di motivazione in relazione all'art. 163, cod. pen., non è inammissibile o manifestamente infondato. Invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale la mera irregolarità delle scritture contabili, come prospettata dalla Corte territoriale, non è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dalla norma. I giudici di merito, inoltre, hanno omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Ritenuto che, non ricorrendo le cause di non punibilità ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato si è estinto per intervenuta prescrizione il 14 luglio 2022.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26641 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che OM NO ricorre avverso la sentenza emessa in data 22 febbraio 2022 dalla Corte di Appello di Firenze che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per il reato bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che il ricorso, diretto a contestare l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 216 e 217, R.D. 16 marzo 1942, n.267, nonché la mancanza di motivazione in relazione all'art. 163, cod. pen., non è inammissibile o manifestamente infondato. Invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale la mera irregolarità delle scritture contabili, come prospettata dalla Corte territoriale, non è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dalla norma. I giudici di merito, inoltre, hanno omesso di pronunciarsi sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Ritenuto che, non ricorrendo le cause di non punibilità ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato si è estinto per intervenuta prescrizione il 14 luglio 2022.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente