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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/07/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1422/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata ad [...] il [...], Parte_1
e da
, nato ad [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to FERRARO DANIELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 27/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data11/09/2003, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (al n. 176, parte II, serie A, anno 2003). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, (il 27/12/2013 in Napoli), Persona_1 maggiorenne, e (il 23/03/2011 in Napoli), minorenne, le parti hanno indicato Persona_2 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/07/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Ne consegue che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Per_ 5. Appare conforme agli interessi della figlia minore , rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il
14/07/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, assegnando la casa coniugale, sita in Acerra, al Corso Italia, n. 196/ITAL, alla sig.ra ; Parte_1
2) Affidare la figlia minore, congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la residenza della madre, in Acerra, al Corso Italia, n. 196/ITAL. Pertanto, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
3) Al fine di garantire che la minore non venga pregiudicata nella sua serena crescita e formazione, che le sue normali esigenze vengano sempre e comunque soddisfatte e che possa mantenere un rapporto continuo e stabile con il padre, il signor potrà tenere con sé la minore per due giorni a settimana, Parte_2 dall'uscita della scuola fino alle ore 22:00, durante l'anno scolastico, mentre dalle ore 10:00 alle ore 22:00 quando la stessa non frequenterà la scuola. Viene prevista anche la possibilità che la minore pernotti dal padre, secondo la volontà di quest'ultima ed in considerazione della sua età.
4) La minore trascorrerà con il padre - durante le vacanze natalizie - alternativamente il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
sempre alternativamente, le rispettive vigilie, e, ad anni alterni, il giorno dell'Epifania, nonché le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis. Sempre ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno dell'onomastico e quello del compleanno. Inoltre trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, quello dell'onomastico e del compleanno. Durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi, concordando tale periodo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno ed impegnandosi
a comunicare tempestivamente il luogo della vacanza ed a fornire i recapiti telefonici delle strutture ove soggiorneranno.
5) Il signor verserà alla sig.ra un assegno mensile di Euro 500,00 Parte_2 Parte_1
Per_ (cinquecento/00), di cui Euro 400,00 (quattrocento/00) per la minore ed Euro 100,00 (cento/00) Per per la figlia maggiorenne , fino a quando la stessa non sarà definitivamente economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli – da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 3 di ogni mese – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
6) L'assegno unico ed universale per i figli a carico verrà percepito per intero dalla sig.ra
[...]
Parte_1
3 7) I coniugi contribuiranno, nella misura del 70% la sig.ra e nella misura del 30% Parte_1 il signor alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, la buona Parte_2 educazione e l'istruzione della minore, previamente concordate. A tal riguardo, i coniugi danno atto di rifarsi, per la regolamentazione delle stesse, al protocollo di intesa tra Tribunale di Nola e COA Nola.
8) I coniugi, infine, dichiarano che non pendono tra di loro altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata ad [...] Parte_1
(NA) il 28/02/1978, e , nato ad [...] il [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio ad Acerra (NA) il 11/09/2003 (atto n.176, parte II, serie A, anno 2003);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
4 Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1422/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata ad [...] il [...], Parte_1
e da
, nato ad [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to FERRARO DANIELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 iscritto a ruolo in data 27/05/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data11/09/2003, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Acerra (al n. 176, parte II, serie A, anno 2003). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, (il 27/12/2013 in Napoli), Persona_1 maggiorenne, e (il 23/03/2011 in Napoli), minorenne, le parti hanno indicato Persona_2 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 15/07/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Ne consegue che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Per_ 5. Appare conforme agli interessi della figlia minore , rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il
14/07/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, assegnando la casa coniugale, sita in Acerra, al Corso Italia, n. 196/ITAL, alla sig.ra ; Parte_1
2) Affidare la figlia minore, congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la residenza della madre, in Acerra, al Corso Italia, n. 196/ITAL. Pertanto, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
3) Al fine di garantire che la minore non venga pregiudicata nella sua serena crescita e formazione, che le sue normali esigenze vengano sempre e comunque soddisfatte e che possa mantenere un rapporto continuo e stabile con il padre, il signor potrà tenere con sé la minore per due giorni a settimana, Parte_2 dall'uscita della scuola fino alle ore 22:00, durante l'anno scolastico, mentre dalle ore 10:00 alle ore 22:00 quando la stessa non frequenterà la scuola. Viene prevista anche la possibilità che la minore pernotti dal padre, secondo la volontà di quest'ultima ed in considerazione della sua età.
4) La minore trascorrerà con il padre - durante le vacanze natalizie - alternativamente il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
sempre alternativamente, le rispettive vigilie, e, ad anni alterni, il giorno dell'Epifania, nonché le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis. Sempre ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno dell'onomastico e quello del compleanno. Inoltre trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, quello dell'onomastico e del compleanno. Durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni consecutivi, concordando tale periodo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno ed impegnandosi
a comunicare tempestivamente il luogo della vacanza ed a fornire i recapiti telefonici delle strutture ove soggiorneranno.
5) Il signor verserà alla sig.ra un assegno mensile di Euro 500,00 Parte_2 Parte_1
Per_ (cinquecento/00), di cui Euro 400,00 (quattrocento/00) per la minore ed Euro 100,00 (cento/00) Per per la figlia maggiorenne , fino a quando la stessa non sarà definitivamente economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli – da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 3 di ogni mese – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge.
6) L'assegno unico ed universale per i figli a carico verrà percepito per intero dalla sig.ra
[...]
Parte_1
3 7) I coniugi contribuiranno, nella misura del 70% la sig.ra e nella misura del 30% Parte_1 il signor alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, la buona Parte_2 educazione e l'istruzione della minore, previamente concordate. A tal riguardo, i coniugi danno atto di rifarsi, per la regolamentazione delle stesse, al protocollo di intesa tra Tribunale di Nola e COA Nola.
8) I coniugi, infine, dichiarano che non pendono tra di loro altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata ad [...] Parte_1
(NA) il 28/02/1978, e , nato ad [...] il [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio ad Acerra (NA) il 11/09/2003 (atto n.176, parte II, serie A, anno 2003);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acerra (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
4 Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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