Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2016, n. 48737
CASS
Sentenza 21 luglio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di restituzione in termini per proporre impugnazione, non ravvisando caso fortuito o forza maggiore nell'omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore di fiducia, e nella conseguente mancanta verifica del decorso del termine per impugnare).

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 26 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …

     Leggi di più…

  • 2Restituzione nel termine: la negligenza del difensore non basta, l’imputato deve vigilare (Cass. Pen. n.32547/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 ottobre 2025

    Massima di diritto La Seconda Sezione, in tema di restituzione nel termine per impugnare, ha affermato che il mancato o inesatto adempimento del difensore di fiducia nell'incarico di proporre ricorso non integra caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione nel termine, poiché rientra nella sfera di controllo dell'imputato, il quale è tenuto a vigilare sull'attività difensiva e ad attivarsi tempestivamente per il deposito dell'impugnazione. Non costituisce forza maggiore neppure l'abbandono della difesa fiduciaria o la negligenza professionale del legale, ove l'interessato, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto acquisire conoscenza della sentenza e nominare un …

     Leggi di più…

  • 3Attestazione di deposito per il difensore è normale diligenza (Cass. 11440/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2016, n. 48737
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48737
Data del deposito : 21 luglio 2016

Testo completo