Sentenza 21 luglio 2016
Massime • 1
L'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di restituzione in termini per proporre impugnazione, non ravvisando caso fortuito o forza maggiore nell'omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore di fiducia, e nella conseguente mancanta verifica del decorso del termine per impugnare).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 26 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …
Leggi di più… - 2. Restituzione nel termine: la negligenza del difensore non basta, l’imputato deve vigilare (Cass. Pen. n.32547/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 ottobre 2025
Massima di diritto La Seconda Sezione, in tema di restituzione nel termine per impugnare, ha affermato che il mancato o inesatto adempimento del difensore di fiducia nell'incarico di proporre ricorso non integra caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione nel termine, poiché rientra nella sfera di controllo dell'imputato, il quale è tenuto a vigilare sull'attività difensiva e ad attivarsi tempestivamente per il deposito dell'impugnazione. Non costituisce forza maggiore neppure l'abbandono della difesa fiduciaria o la negligenza professionale del legale, ove l'interessato, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto acquisire conoscenza della sentenza e nominare un …
Leggi di più… - 3. Attestazione di deposito per il difensore è normale diligenza (Cass. 11440/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2016, n. 48737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48737 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2016 |
Testo completo
48 7 37 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GIACOMO FUMU N. 1441 - Rel. Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO N. 11556/2016 - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI - Consigliere - Dott. EP SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RT EP N. IL 13/11/1963 avverso la sentenza n. 313/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del 03/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Malitia D. Hardo te le liens the a lic e to clie di illace reiſlillicé defzcock Udit i difensor Avv.; MOTIVI DELLA DECISIONE RT IU, tramite il difensore, ricorre per Cassazione chiedendo che venga disposta la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina nel procedimento penale n. 3384/98 RGNR e n. 313/12 Rg. Il ricorrente giustifica la richiesta con il fatto che il termine per impugnare la sen- tenza è scaduto per colpa del difensore di fiducia che non aveva svolto gli oppor- tuni e necessari controlli presso la cancelleria per verificare l'avvenuto deposito della decisione. Il ricorrente conclude che la mancata impugnazione è dovuta a causa a sè non im- putabile, ma esclusivamente al suo difensore, con la conseguenza che si sarebbe verificata un'ipotesi di caso fortuito rilevante ex art. 175 cod. proc. pen. Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni scritte concludendo con la richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente pone la questione se l'inadempimento nell'attività processuale (quale la mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento) derivante da difetto di diligenza del proprio difensore, possa ricondursi fra le ipotesi di "caso fortuito". La risposta è negativa. Questa sezione (in diversa composizione) ha già affermato che l' inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difenso- re (a qualsiasi causa ascrivibile), non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortui- to o di forza maggiore che si concretano solo quando vi siano forze impeditive non altrimenti vincibili, e fra le quali non può essere ricompreso il difetto di diligenza del difensore;
né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. [Cass. sez. 2 n. 16066 del 2.4.2015, Costica, in Ced Cass. Rv 263761; Cass. sez. 5 n. 626 del 1.2.2000, Bettili, in Ced Cass. Rv 215490; Cass. sez. 5 n. 43277 del 6.7.2011, Mangano, in Ced Cass. Rv 251695; Cass. sez. 4 n. 20655 del 14.3.2012, Ferioli, in Ced Cass. Rv 254072; Cass. sez. 3 n. 39437 del 5.6.2013, Leka, in Ced Cass. Rv. 257221; risultando in senso contra- rio del tutto isolate le meno recenti Cass. sez. 6 n. 35149 del 26.6.2009, in Ced Cass. rv 244871; Cass. Sez. 2 n. 31680 del 14.7.2011, Lan, in Ced Cass. Rv 250747]. Depone infine risolutivamente nel senso nella preferenza dell'opzione interpretati- va riportata, il principio in tale direzione affermato dalla sentenza Cass. SU n. 14991 (dell'11.4.2006, De Pascalis, in Ced Cass. Rv. 233419), alla cui motivazio- ne, per brevità si fa integrale condiviso rinvio, non rinvenendosi argomenti idonei a superare il contenuto della suddetta statuizione. A ciò deve ancora aggiungersi che, come giustamente sostiene il Procuratore Ge- nerale qui conchiudente, il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo impone un onere di diligenza gravanti su tutte le parti proces- suali, ivi compreso il difensore che deve essere tecnicamente preparato ed attrez- zato nel seguire il processo, nonché sullo stesso imputato che deve avere in rela- zione al processo un atteggiamento partecipativo attivo. Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile il ricorso e il ricorrente va con- dannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi stabilita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma i € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21.7.2016 Il giudice estensore> Presidente Dr. Ugo De Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 NOV. 2016 IL "CANCELLERS EMA DI C A R S P U Claudia