CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/11/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n.1090/2024RG
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente rel. dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1090 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1
Garofalo, giusta procura in calce al ricorso in appello;
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianserafino Pinto, giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione;
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato in data 17.07.2023,
– dipendente della Parte_1 Controparte_1 inquadrato nel 3° livello retributivo della 3° Area professionale del c.c.n.l. Banche
[...] di credito cooperativo con mansioni di “gestore” – impugnava il licenziamento per giusta causa senza preavviso intimatogli dalla con lettera dell'11 aprile 2023 a CP_1 seguito di procedimento disciplinare avviato con nota di contestazione del 19 gennaio dello stesso anno chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ voglia l'On.le
Giudice adito, accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base del C.C.N.L. delle Banche di Credito Cooperativo e del Regolamento Disciplinare della CC dell , CP_1 dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento in tronco per giusta causa comminato al Sig. e, conseguentemente, in Parte_1 applicazione della L. n. 300/70, art. 18, comma 4, ordinare alla
[...]
la reintegrazione del Sig. nel posto di Controparte_2 Parte_1 lavoro, nonché condannare l'odierna resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, entro il limite delle dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo fino alla sua reintegrazione effettiva.
Con condanna di parte soccombente alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
A fondamento della domanda sosteneva l'illegittimità del licenziamento intimatogli, deducendo in sintesi:
- la violazione del principio di proporzionalità del provvedimento espulsivo rispetto alle condotte a lui effettivamente imputabili (ossia aver eseguito solo tre operazioni bancarie, rispettivamente quelle del 24 giugno 2022, 24 ottobre 2022 e 7 dicembre 2022, senza aver fatto sottoscrivere la relativa contabile alla cliente), in quanto non riconducibili alle fattispecie punibili con la massima sanzione prevista, in via esemplificativa, dal Regolamento disciplinare né a quelle contemplate, in termini generici, dal c.c.n.l. applicato;
- il modesto rilievo disciplinare delle condotte contestate, in considerazione: della correttezza sempre dimostrata nello svolgimento dell'attività lavorativa, dell'assenza di precedenti procedimenti disciplinari a suo carico, dell'insussistenza di danni arrecati a terzi o all'immagine della Banca, nonché dell'esistenza di una prassi aziendale consolidata tra i dipendenti volta ad agevolare i clienti di vecchia data mediante l'esecuzione di operazioni in via telefonica o in loro assenza;
- la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ad altri dipendenti attinti da contestazioni disciplinari analoghe ma destinatari di sanzioni disciplinari di natura conservativa.
La resisteva contestando preliminarmente le Controparte_3 prospettazioni fattuali degli accadimenti offerte da controparte, sostenendo l'infondatezza delle avverse doglianze ed adducendo la legittimità della sanzione espulsiva.
2. A seguito di istruttoria orale, con sentenza n. 2573/2024 del 21 giugno 2024 il
Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Avverso detta pronuncia il ricorrente ha proposto tempestivo appello.
La ha resistito Controparte_1 depositando memoria.
pag. 2/4 Acquisti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, esperito dalla Corte il tentativo di bonario componimento, all'udienza del 27 novembre 2025 i difensori e procuratori speciali delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo ed hanno sottoscritto in udienza il verbale di conciliazione, sicché la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
4.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Deve infatti prendersi atto che all'udienza del 27 novembre 2025 i difensori, anche nella qualità di procuratori speciali delle parti, hanno dichiarato di aver definito consensualmente la controversia come da separato verbale di conciliazione dagli stessi contestualmente sottoscritto ed hanno chiesto dichiarare cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese dell'intero giudizio.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, quindi, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n.
14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.
14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”).
pag. 3/4 5.Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
6.Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza del 27.11.2025, che fa menzione del presente procedimento e che contiene l'espressa rinuncia dell'appellante agli atti, ai diritti ed all'azione del presente procedimento nonché le ulteriori reciproche rinunce e con accordo fra le parti sulla regolamentazione delle spese processuali.
P Q M
La Corte di appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 da nei Parte_1 confronti della avverso la Controparte_1 sentenza n.2373/2024 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 21.6.2024, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata dal ricorrente, anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, il 27 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 4/4
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente rel. dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1090 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1
Garofalo, giusta procura in calce al ricorso in appello;
Appellante
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianserafino Pinto, giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione;
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato in data 17.07.2023,
– dipendente della Parte_1 Controparte_1 inquadrato nel 3° livello retributivo della 3° Area professionale del c.c.n.l. Banche
[...] di credito cooperativo con mansioni di “gestore” – impugnava il licenziamento per giusta causa senza preavviso intimatogli dalla con lettera dell'11 aprile 2023 a CP_1 seguito di procedimento disciplinare avviato con nota di contestazione del 19 gennaio dello stesso anno chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ voglia l'On.le
Giudice adito, accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base del C.C.N.L. delle Banche di Credito Cooperativo e del Regolamento Disciplinare della CC dell , CP_1 dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento in tronco per giusta causa comminato al Sig. e, conseguentemente, in Parte_1 applicazione della L. n. 300/70, art. 18, comma 4, ordinare alla
[...]
la reintegrazione del Sig. nel posto di Controparte_2 Parte_1 lavoro, nonché condannare l'odierna resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, entro il limite delle dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo fino alla sua reintegrazione effettiva.
Con condanna di parte soccombente alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
A fondamento della domanda sosteneva l'illegittimità del licenziamento intimatogli, deducendo in sintesi:
- la violazione del principio di proporzionalità del provvedimento espulsivo rispetto alle condotte a lui effettivamente imputabili (ossia aver eseguito solo tre operazioni bancarie, rispettivamente quelle del 24 giugno 2022, 24 ottobre 2022 e 7 dicembre 2022, senza aver fatto sottoscrivere la relativa contabile alla cliente), in quanto non riconducibili alle fattispecie punibili con la massima sanzione prevista, in via esemplificativa, dal Regolamento disciplinare né a quelle contemplate, in termini generici, dal c.c.n.l. applicato;
- il modesto rilievo disciplinare delle condotte contestate, in considerazione: della correttezza sempre dimostrata nello svolgimento dell'attività lavorativa, dell'assenza di precedenti procedimenti disciplinari a suo carico, dell'insussistenza di danni arrecati a terzi o all'immagine della Banca, nonché dell'esistenza di una prassi aziendale consolidata tra i dipendenti volta ad agevolare i clienti di vecchia data mediante l'esecuzione di operazioni in via telefonica o in loro assenza;
- la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ad altri dipendenti attinti da contestazioni disciplinari analoghe ma destinatari di sanzioni disciplinari di natura conservativa.
La resisteva contestando preliminarmente le Controparte_3 prospettazioni fattuali degli accadimenti offerte da controparte, sostenendo l'infondatezza delle avverse doglianze ed adducendo la legittimità della sanzione espulsiva.
2. A seguito di istruttoria orale, con sentenza n. 2573/2024 del 21 giugno 2024 il
Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Avverso detta pronuncia il ricorrente ha proposto tempestivo appello.
La ha resistito Controparte_1 depositando memoria.
pag. 2/4 Acquisti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, esperito dalla Corte il tentativo di bonario componimento, all'udienza del 27 novembre 2025 i difensori e procuratori speciali delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo ed hanno sottoscritto in udienza il verbale di conciliazione, sicché la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
4.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Deve infatti prendersi atto che all'udienza del 27 novembre 2025 i difensori, anche nella qualità di procuratori speciali delle parti, hanno dichiarato di aver definito consensualmente la controversia come da separato verbale di conciliazione dagli stessi contestualmente sottoscritto ed hanno chiesto dichiarare cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese dell'intero giudizio.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, quindi, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n.
14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.
14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”).
pag. 3/4 5.Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
6.Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza del 27.11.2025, che fa menzione del presente procedimento e che contiene l'espressa rinuncia dell'appellante agli atti, ai diritti ed all'azione del presente procedimento nonché le ulteriori reciproche rinunce e con accordo fra le parti sulla regolamentazione delle spese processuali.
P Q M
La Corte di appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 da nei Parte_1 confronti della avverso la Controparte_1 sentenza n.2373/2024 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 21.6.2024, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata dal ricorrente, anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, il 27 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 4/4