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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3397/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17722/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80123 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Vai Resistente_120 80123 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250123444546000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3144/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl ha proposto ricorso contro la cartella di pagamento notificata il 24 luglio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto il pagamento di tasse automobilistiche relative all'anno 2020 per otto veicoli acquistati dalla società nell'ambito della sua attività di rivendita. La società ha sostenuto che i veicoli erano stati acquistati nel 2020 esclusivamente per la rivendita e che, come previsto dall'articolo 5 del decreto legge 953 del 1982, essa aveva regolarmente comunicato all'amministrazione competente gli elenchi dei veicoli destinati alla vendita, adempiendo così agli obblighi necessari per beneficiare del regime di esenzione dal bollo auto per i rivenditori. Ha inoltre affermato che il bollo per quell'annualità era già stato pagato dai precedenti proprietari e che la pretesa erariale era infondata, oltre che prescritta, poiché l'amministrazione non avrebbe provato la notifica degli avvisi di accertamento. La società ha quindi chiesto l'annullamento della cartella, la sospensione dell'esecutorietà e la trattazione in udienza pubblica.
La Regione Campania si è costituita in giudizio sostenendo la piena legittimità della pretesa e ha contestato punto per punto le doglianze della società. Ha precisato che gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2020 erano stati regolarmente notificati mediante raccomandata semplice con avviso di ricevimento, secondo la procedura specifica prevista per la tassa automobilistica, e che la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza nei mesi di luglio e agosto 2023. In base a ciò, la Regione ha ritenuto definitive le pretese impositive, poiché la società non aveva impugnato nei termini gli accertamenti presupposti. Ha inoltre spiegato che, per alcuni veicoli indicati dalla ricorrente, la sospensione prevista per i rivenditori non aveva potuto avere effetto, perché il beneficio era esercitabile solo quando la tassa dovuta risultava ancora in corso di validità, condizione non verificatasi nei periodi indicati. La Regione ha richiamato la normativa nazionale e regionale che disciplina la materia e ha sostenuto che la società non aveva rispettato i presupposti richiesti per ottenere la sospensione dell'obbligo tributario. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle censure dirette contro gli accertamenti ormai definitivi e ha ribadito che la cartella poteva essere contestata solo per vizi propri. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, la conferma della cartella e la condanna della società al pagamento delle spese.
AD si è costituita lamentando la propria estraneità alla fase di accertamento dei tributi.
La ricorrente ha depositato note di replica alla comparsa della Regione, lamentando l'irregolarità dell'attività notificatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero la resistente Regione ha dedotto e documentato la rituale notifica dell'atto prodromico, da ciò discendendo l'inammissibilità delle doglianze fondate sulla presunta omessa notifica di tali atti nonchè quelle afferenti alla sussistenza dei presupposti di imposta.
Invero il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione ad atto di accertamento non opposto, risulta essere inammissibile, a meno che tali atti non siano impugnati per vizi propri.
Invero la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.
U. 16412/07).
La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo.
Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione.
Pertanto gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.
In altre parole, una volta che l'accertamento è divenuto definitivo (perché non impugnato entro il termine o per sentenza irrevocabile), gli eventuali vizi dell'atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento o dell'ingiunzione.
Fa eccezione il caso in cui il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta, circostanza insussistente nel caso di specie alla luce della documentata notifica degli atti di accertamento prodromico.
Venendo ai rilievi mossi con le note integrative, ne va affermata l'infondatezza, atteso che nel caso di specie, tenuto conto del mancato rinvenimento del destinatario, va fatta applicazione del principio affermato dalla
Suprema Corte secondo cui “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (in tal senso Sez.
5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv. 657732 - 01).
Sulla base di tali principi, va affermata la ritualità della notifica degli atti prodromici, alla luce dell'attestazione di compiuta giacenza e di rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta postale del destinatario;
l'annotazione in questione contiene anche l'indicazione della data in cui detta attività è stata compiuta.
Quando l'ente impositore notifica direttamente un atto tributario tramite raccomandata A/R, non si applica, pertanto, la disciplina speciale della notificazione ex L. 890/1982, invocata dalla ricorrente.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
La peculiarità della vicenda, emergente dalle difese della ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese;
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17722/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80123 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Vai Resistente_120 80123 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250123444546000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3144/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl ha proposto ricorso contro la cartella di pagamento notificata il 24 luglio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto il pagamento di tasse automobilistiche relative all'anno 2020 per otto veicoli acquistati dalla società nell'ambito della sua attività di rivendita. La società ha sostenuto che i veicoli erano stati acquistati nel 2020 esclusivamente per la rivendita e che, come previsto dall'articolo 5 del decreto legge 953 del 1982, essa aveva regolarmente comunicato all'amministrazione competente gli elenchi dei veicoli destinati alla vendita, adempiendo così agli obblighi necessari per beneficiare del regime di esenzione dal bollo auto per i rivenditori. Ha inoltre affermato che il bollo per quell'annualità era già stato pagato dai precedenti proprietari e che la pretesa erariale era infondata, oltre che prescritta, poiché l'amministrazione non avrebbe provato la notifica degli avvisi di accertamento. La società ha quindi chiesto l'annullamento della cartella, la sospensione dell'esecutorietà e la trattazione in udienza pubblica.
La Regione Campania si è costituita in giudizio sostenendo la piena legittimità della pretesa e ha contestato punto per punto le doglianze della società. Ha precisato che gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2020 erano stati regolarmente notificati mediante raccomandata semplice con avviso di ricevimento, secondo la procedura specifica prevista per la tassa automobilistica, e che la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza nei mesi di luglio e agosto 2023. In base a ciò, la Regione ha ritenuto definitive le pretese impositive, poiché la società non aveva impugnato nei termini gli accertamenti presupposti. Ha inoltre spiegato che, per alcuni veicoli indicati dalla ricorrente, la sospensione prevista per i rivenditori non aveva potuto avere effetto, perché il beneficio era esercitabile solo quando la tassa dovuta risultava ancora in corso di validità, condizione non verificatasi nei periodi indicati. La Regione ha richiamato la normativa nazionale e regionale che disciplina la materia e ha sostenuto che la società non aveva rispettato i presupposti richiesti per ottenere la sospensione dell'obbligo tributario. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle censure dirette contro gli accertamenti ormai definitivi e ha ribadito che la cartella poteva essere contestata solo per vizi propri. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, la conferma della cartella e la condanna della società al pagamento delle spese.
AD si è costituita lamentando la propria estraneità alla fase di accertamento dei tributi.
La ricorrente ha depositato note di replica alla comparsa della Regione, lamentando l'irregolarità dell'attività notificatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero la resistente Regione ha dedotto e documentato la rituale notifica dell'atto prodromico, da ciò discendendo l'inammissibilità delle doglianze fondate sulla presunta omessa notifica di tali atti nonchè quelle afferenti alla sussistenza dei presupposti di imposta.
Invero il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione ad atto di accertamento non opposto, risulta essere inammissibile, a meno che tali atti non siano impugnati per vizi propri.
Invero la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.
U. 16412/07).
La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo.
Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione.
Pertanto gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.
In altre parole, una volta che l'accertamento è divenuto definitivo (perché non impugnato entro il termine o per sentenza irrevocabile), gli eventuali vizi dell'atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento o dell'ingiunzione.
Fa eccezione il caso in cui il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta, circostanza insussistente nel caso di specie alla luce della documentata notifica degli atti di accertamento prodromico.
Venendo ai rilievi mossi con le note integrative, ne va affermata l'infondatezza, atteso che nel caso di specie, tenuto conto del mancato rinvenimento del destinatario, va fatta applicazione del principio affermato dalla
Suprema Corte secondo cui “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n.
175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (in tal senso Sez.
5, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv. 657732 - 01).
Sulla base di tali principi, va affermata la ritualità della notifica degli atti prodromici, alla luce dell'attestazione di compiuta giacenza e di rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta postale del destinatario;
l'annotazione in questione contiene anche l'indicazione della data in cui detta attività è stata compiuta.
Quando l'ente impositore notifica direttamente un atto tributario tramite raccomandata A/R, non si applica, pertanto, la disciplina speciale della notificazione ex L. 890/1982, invocata dalla ricorrente.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
La peculiarità della vicenda, emergente dalle difese della ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese;
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)