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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice TR ER TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4866 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Aprilia via Ugo Foscolo n. 34, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Tiziana Chiapponi, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_1 in persona del Dott. , quale rappresentante delegato, elettivamente domiciliata in CP_2
Grosseto p.zza Caduti sul Lavoro n. 1, presso lo studio del procuratore Avv. Alessandra Paolini, dal quale è rappresentata e difesa
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_3 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede della propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Sebastiano Cubeddu
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30 settembre 2022, ha rappresentato di aver Parte_1 ricevuto il 20 luglio 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 9024003750 000. Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento limitatamente alle cartelle esattoriali n. 097 2011 0147042555 000, avente ad oggetto contributi i.v.s. anno 2007, per € 2.645,59, e n. 097
2011 0293479244 000, avente ad oggetto imposta sostitutiva contribuenti minimi ex art. 1 comma
105 legge 244/2007 e contributi i.v.s. anno 2008, per € 4.660,39, affermando la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti. ha quindi convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
CP_
chiedendo che il giudice annulli l'intimazione di pagamento e i ruoli contestati.
1.1. Si è costituita in giudizio , che ha contestato quanto Controparte_1 dedotto da parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso. CP_
1.2. Si è altresì costituito in giudizio l' che ha eccepito il difetto della propria legittimazione, affermando che le cartelle esattoriali opposte non risultano presenti nella lista delle CP_ cartelle e degli avvisi di addebito relativi a debiti di cui è titolare il ricorrente, e chiesto la estromissione dal giudizio.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura. CP_
3. L' ha affermato che i crediti oggetto di causa non sono nella sua titolarità, disconoscendone in tal modo la sussistenza.
3.1. ha depositato gli estratti di ruolo delle cartelle Controparte_1 esattoriali n. 097 2011 0147042555 000 e n. 097 2011 0293479244 000, da cui risultano crediti CP_ dell' (docc. 2 e 3).
3.2. Ritiene l'Ufficio che a fronte del riconoscimento dell'insussistenza del credito, la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, relativamente alle cartelle n. 097
2011 0147042555 000 e n. 097 2011 0293479244 000 deve essere accolta, non sussistendo il credito in esse portato, per ammissione del soggetto indicato proprio come titolare del credito.
4. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, rileva l'Ufficio che
[...]
CP_
, alla luce delle difese dell' non ha in alcun modo dedotto né argomentato Controparte_1 circa la correttezza del proprio operato, e pertanto risulta che l'ente ha proceduto alla riscossione di crediti inesistenti.
Pertanto, , che ha determinato il formarsi del contenzioso Controparte_1 procedendo alla riscossione e soccombente, deve essere condannata al relativo pagamento in favore del ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m.
10 marzo 2014 n. 55 in relazione al valore del credito contestato, con distrazione in favore del procuratore costituito. CP_ Le spese di lite tra pa4rte ricorrente e che non risulta titolare del credito, devono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n. 097 2022 9024003750
000, notificata il 20 luglio 2022, limitatamente alle cartelle esattoriali n. 097 2011 0147042555 000
e n. 097 2011 0293479244 000; annulla le cartelle esattoriali n. 097 2011 0147042555 000 e n. 097 2011 0293479244 000;
condanna in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, oltre spese Parte_1 generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi;
CP_
compensa i compensi di lite tra e Parte_1
Velletri, 4 novembre 2025
Il giudice
TR ER TO