Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4131
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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Massime2

Quando non sia possibile l'uso diretto della cosa comune per tutti i partecipanti al condominio, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema di turni temporali o frazionamento degli spazi, i condomini possono deliberare l'uso indiretto della cosa comune, a maggioranza se è un atto di ordinaria amministrazione, come nel caso della locazione.

Non sussiste la violazione dell'art. 1102 cod. civ. se al condomino aspirante ad esser conduttore della cosa comune è preferito un terzo perché la predetta norma tutela l'uso diretto di ciascun condomino sulla medesima e non quello indiretto, come nel caso la maggioranza dei condomini, secondo il valore delle rispettive quote, deliberi di locare la cosa comune un terzo, ancorché a condizioni meno vantaggiose per il condominio rispetto a quelle offerte dal condomino, non essendovi il limite del pregiudizio agli interessi dei condomini, come invece per le innovazioni, al potere di scelta della maggioranza.

Commentario1

  • 1Locazione di beni comuni condominiali
    Lorenzo Cottignoli · https://www.filodiritto.com/ · 24 ottobre 2023

    La locazione di beni comuni condominiali può essere disposta mediante delibera assembleare, sia a favore di terzi estranei alla compagine condominiale, sia a favore di soggetti partecipanti al condominio, al ricorrere di determinate condizioni, che qui di seguito proviamo ad analizzare. Costituiscono ipotesi applicative la locazione dell'ex appartamento del portiere, laddove il portierato fosse stato abolito nello stabile o laddove il portiere non ne fruisse, ma anche la locazione di posti auto, così come la locazione di porzioni di aree comuni. Il presupposto per poter validamente deliberare la locazione di un bene comune, invero, è costituito dall'impossibilità che di tal bene possa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4131
Data del deposito : 22 marzo 2001

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