Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1100
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.

    La Corte ritiene il ricorso inammissibile poiché l'errore di fatto dedotto non è configurabile. La definizione agevolata e la sussistenza della rottamazione-quater sui ruoli oggetto del giudizio sono stati discussi in contraddittorio tra le parti e hanno costituito oggetto di pronuncia giudiziale. Inoltre, la richiesta di estinzione del giudizio è stata avanzata congiuntamente da entrambe le parti, e il comportamento dell'Agenzia delle Entrate, che ora tenta di sovvertire la realtà processuale, è censurabile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1100
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo