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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1100/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2710/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8264/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
2 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2018 00049221 91 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2110/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nella revocazione della sentenza
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, c.f.: CF_Resistente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 29320180004922191 avente ad oggetto sanzioni comminate dall'Agenzia elle Entrate per il tardivo versamento di tributi provenienti da atti definiti ai sensi del D.lgs. 546/1992, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia S.p.A, costituitesi in giudizio, chiedevano il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 2251/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, accogliendo il ricorso, annullava la cartella esattoriale e compensava per intero fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, col quale chiede il rigetto del ricorso originario del contribuente e la conferma delle iscrizioni a ruolo, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Costituitosi in questo grado, Resistente_1 ha chiesto il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Riscossione Sicilia S.p.A., costituitasi in giudizio, ha chiesto che sia dichiarata la legittimità della attività di riscossione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza n. 1541/2023 questa Corte di Giustizia tributaria, su istanza del Resistente_1 che ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022, ha sospeso il giudizio fino al 10 luglio 2023.
In data 31.7.2024 il contribuente ha depositato la comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater) relativa alla cartella impugnata e le quietanze di pagamento delle prime cinque rate.
All'udienza di discussione del 23 settembre 2024 il difensore del contribuente dichiara che le rate scadute sono state pagate e che il suo assistito non ha interesse al ricorso giurisdizionale proposto, per cui chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio con la compensazione delle spese processuali;
il rappresentante dell'Ufficio non si oppone alla richiesta del contribuente;
indi, la causa viene posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Ciò premesso, deve darsi atto che la materia del contendere è cessata e, quindi, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con la compensazione delle spese processuali dei due gradi.
Infatti, il contribuente ha dichiarato di avere pagato tutte le rate finora scadute, come risulta dalla documentazione prodotta, e di non avere interesse al ricorso giurisdizionale proposto.
Pertanto, avendo il Resistente_1 rinunciato alla domanda di annullamento giurisdizionale della cartella esattoriale n. 29320180004922191, la materia del contendere è venuta meno.
Le spese del giudizio devono essere compensate per intero fra le parti, come previsto dalla legge.“
Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania propone ricorso per revocazione ordinaria con atto del 5 Maggio 2025 deducendo i seguenti motivi. Ai sensi dell'art. 395 c.p.c.: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Nel caso di specie, i Giudici di appello hanno fondato la decisione trascurando l'esistenza di un fatto - il mancato pagamento integrale di tutte le rate da rottomazione quater, riferito ai ruoli oggetto del giudizio - la cui verità è incontrastabilmente stabilita dagli atti depositati in causa ed erroneamente “letti” dal Giudice di appello. Infatti, dall'esame documenti depositati, si palesa chiaramente come i Giudici di appello siano incorsi in un errore di fatto la cui corretta percezione, di contro, era palesata dagli atti di causa versati nel giudizio di appello. Il Collegio di appello ha errato nel dichiarare la cessazione della materia del contendere a fronte di una “Rottamazione quater” che, però, NON ha interessato i ruoli oggetto di causa bensì gli altri due ruoli – qui non impugnati -; con conseguente errata estinzione del giudizio fondata sul presunto perfezionamento della definizione da cd rottamazione quater disciplinata dal comma 231 dell'art.1 l. n. 197/2022. Ora, a questa difesa preme sottolineare che dai documenti di causa, qui allegati nuovamente, si palesava che:
1. i ruoli nn. 2018/0055 e n. 2018/0054 contenuti nella cartella di pagamento n. 293 2018 00049221 91 relativi al recupero a tassazione di sanzioni qui in causa NON sono stati oggetto di definizione lite fiscale pendente ex commi 186/205 l. 197/2022 perché nessuna domanda è stata presentata all'Ufficio;
2. i ruoli nn. 2018/0055
e n. 2018/0054 non sono stati oggetto di Rottamazione quater ex comma 231 per come si legge nella
Comunicazione depositata e qui allegata che fa riferimento ai soli importi dovuti in relazione agli altri due ruoli nn 235 e 249 in cartella;
3. ancora più pregante è la considerazione che i ruoli nn. 2018/0055 e n.
2018/0054 di cui si discute NON potevano ab origine essere oggetto di Rottamazione quater in quanto il comma 231 fa espresso riferimento “…ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione...” ma, i suddetti ruoli essendo stati sgravati nel giugno 2020 (come da interrogazioni allegate) non configuravano quali carichi affidati al momento della rottamazione quater, proprio perché non più esistenti. Pertanto, non potevano essere oggetto di Rottamazione quater. Come è noto la Rottamazione quater ha la finalità di eliminare i carichi a ruolo e non l'obbligazione tributaria quale titolo del ruolo stesso, pertanto questa forma specifica di definizione non può trovare ingresso nei confronti di un ruolo sgravato in toto.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente ricorso in revocazione, venga riformata la sentenza n. 8264/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 5 e depositata il 5 Novembre 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. Il precedente giudizio di appello, si era concluso con la Sentenza n. 8264 del 05.11.2024, con la quale la C.
G.T. di secondo grado, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata
(rottamazione-quater) della cartella di pagamento oggetto di impugnazione. Occorre precisare che, la richiesta di estinzione del giudizio, venne avanzata congiuntamente da entrambe le parti processuali. Avverso la suddetta Sentenza di estinzione del giudizio, inaspettatamente l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Catania ha proposto ricorso per revocazione, ritenendo che il contribuente, nella realtà dei fatti, non avesse inteso rottamare anche le partire di ruolo n. 2018/0055 e n. 2018/0054 relative all'iscrizione a ruolo n.
000313/2018 oggetto di giudizio. A ciò si aggiunga che, anche a voler avallare la tesi dell'Ufficio, resta comunque il fatto che il contribuente in sede di versamento delle somme dovute per la rottamazione della cartella di pagamento n. 29320180004922191/000, di fatto non ha versato un solo centesimo di euro in meno rispetto alle somme che avrebbe dovuto versare per la rottamazione delle partite di ruolo n. 2018/0055
e n. 2018/0054, in quanto, trattandosi di SOLE SANZIONI, non vi sarebbe stata materialmente alcuna sorte capitale da versare, e pertanto l'ammontare dovuto in sede di rottamazione sarebbe esattamente coinciso con quanto effettivamente versato dal contribuente. E' evidente, come il comportamento dell'Agenzia delle
Entrate, sia di certo censurabile, in quanto processualmente scorretto nei confronti della parte contribuente, ed assolutamente depistante nei confronti dell'odierno Collegio Giudicante, atteso che di fatto, l'Ufficio, sta tentando di sovvertire l'incontrovertibile realtà processuale del giudizio di secondo grado, atteso che, è bene un ultima volta ribadirlo, la richiesta di estinzione del giudizio è stata avanzata congiuntamente da entrambe le parti processuali, e non è di certo frutto di un errore del giudice di secondo grado (come vorrebbe fare credere l'Ufficio). In ultimo occorre rilevare che, l'art. 395 c.p.c., incautamente invocato dall'Ufficio, al punto n. 4, afferma testualmente che: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione: se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. In sostanza la revocazione è un mezzo di impugnazione che permette di rimettere in discussione una sentenza in presenza di determinati vizi. Uno di questi vizi (che è proprio quello invocato dall'Ufficio) è l'errore di fatto, che si verifica quando il giudice, nella sua decisione, ha erroneamente supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, oppure ha basato la sua decisione su un fatto che in realtà non si è verificato. Tuttavia, l'art. 395, n. 4, prevede che l'errore di fatto sia rilevante per la revocazione solo se riguarda un fatto che non era un “punto controverso” sul quale la sentenza si era pronunciata. Questo significa che se il fatto era stato esplicitamente o implicitamente oggetto di discussione tra le parti (come accaduto nel caso di specie) e il giudice aveva preso una posizione su di esso, allora non può essere invocato come motivo di revocazione, anche se si dimostra che il giudice ha commesso un errore. In altre parole, la revocazione per errore di fatto è ammissibile solo per fatti che il giudice ha considerato in modo errato, ma che non erano stati oggetto di discussione e decisione nel corso del processo. Nel caso di specie invece, la richiesta di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della cartella di pagamento, non solo era stata oggetto di discussione tra le parti, ma è stata addirittura congiuntamente proposta ed avanzata da entrambe le parti processuali.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
All'udienza del 18 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso per revocazione inammissibile.
Sull'ammissibilità oggettiva della revocazione ex art.395, comma 1, n.4 c. p. c., si rileva che il rimedio della revocazione ex art.395, n.4 c. p. c. può essere esperito quando la sentenza impugnata sia effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, a condizione che tale errore abbia ad oggetto un fatto che non sia mai stato oggetto di discussione fra le parti né sia stato pronunciato dal giudice, risultando incontrovertibilmente escluso o positivamente stabilito da atti o documenti già presenti agli atti del processo.
Nel caso in esame, il presupposto dell'errore di fatto, quale causa di revocazione, non risulta configurabile per le seguenti ragioni: Discussi in contraddittorio: il perfezionamento della definizione agevolata, la sussistenza o meno della “rottamazione-quater” sulle partite di ruolo oggetto di giudizio, sono stati puntualmente oggetto di discussione formale tra le parti, sia in atti che in udienza pubblica;
Vaglio giudiziale espresso: il Collegio di secondo grado prese atto della consensualità della richiesta di estinzione del giudizio, come documentato dal verbale di udienza, cui non vi fu opposizione da parte dell'Ufficio; Produzione documentale: la parte contribuente versò tempestivamente documentazione comprovante la definizione agevolata, adempiendo anche da un punto di vista sostanziale agli obblighi procedimentali richiesti per la chiusura agevolata;
Condotta processuale dell'Agenzia: durante il procedimento di merito, l'Amministrazione finanziaria non ha sollevato, né in via istruttoria né nelle difese orali, eccezioni circostanziate in merito all'esclusione di uno o più ruoli dalla rottamazione ovvero al mancato perfezionamento della definizione ex art.1, commi 185 ss. L.197/2022.
Sulla peculiarità dell'errore revocatorio nel processo tributario, si rammenta che l'errore di fatto deducibile ai fini della revocazione non si identifica con l'errore di valutazione o di giudizio, ma riguarda solo fatti materiali non controversi né esaminati dal giudice. Contestualmente la giurisprudenza di legittimità, in coerenza con le coordinate ermeneutiche della Suprema Corte, afferma che l'errore revocatorio non può essere invocato laddove il fatto asseritamente ignorato (o percepito erroneamente) sia stato specificamente discusso, rappresentato e oggetto di pronuncia nel corso del processo che ha condotto alla sentenza impugnata.
Osservazione di giurisprudenza generale: Il rimedio revocatorio non è volto a sanare errori interpretativi, valutativi o difetti di motivazione, bensì esclusivamente errori materiali che abbiano inficiato il percorso decisorio su fatti extraprocessuali oggettivi e non controversi tra le parti.
Sulla condotta processuale delle parti e la formazione del consenso processuale, è doveroso osservare come la richiesta di estinzione del giudizio sia stata oggetto di espressa e concordata manifestazione di volontà processuale di entrambe le parti, come verbalizzato nel processo e come risulta dagli atti: Nessuna contestazione, obiezione o riserva venne formulata dall'Ufficio in sede di decisione;
Il comportamento delle parti ha fondato legittime aspettative in ordine all'accoglimento dell'estinzione processuale, determinando la declaratoria del Collegio. In tal caso, il sopravvenuto ripensamento di una delle parti – oltre a risolversi, in chiave critica, in abuso degli strumenti processuali e in violazione del principio di lealtà e buona fede processuale ex art.10, L. n.212/2000 – non assume rilevanza giuridica ai fini della prognosi revocatoria.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte osserva che: L'assunto dell'Ufficio, secondo cui sussisterebbe errore meramente materiale rilevante ex art.395, n.4 c. p. c. , non trova riscontro né negli atti prodotti né nell'andamento processuale, essendo tutti i profili oggetto di contraddittorio effettivo e di decisione espressa;
Il ricorso per revocazione, così come incardinato, si sostanzia in una surrettizia impugnazione di merito, estranea all'ambito di operatività del rimedio straordinario della revocazione;
La pretesa revocatoria, ancorché formalmente strutturata sul piano dell'errore materiale, sostanzia doglianze che mirano a rimettere in discussione valutazioni di merito già definitivamente scrutinante dal giudice del gravame.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso per revocazione si rivela manifestamente inammissibile;
Non emergono elementi idonei a scalfire la presunzione di legittimità e correttezza della sentenza impugnata, che deve essere integralmente confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania al pagamento in favore di parte resistente delle spese, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del Professionista Avv. Difensore_1, Procuratore Antistatario di parte resistente. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 18 Novembre 2025. IL
GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2710/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8264/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez.
2 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2018 00049221 91 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2110/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nella revocazione della sentenza
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, c.f.: CF_Resistente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 29320180004922191 avente ad oggetto sanzioni comminate dall'Agenzia elle Entrate per il tardivo versamento di tributi provenienti da atti definiti ai sensi del D.lgs. 546/1992, chiedendone l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia S.p.A, costituitesi in giudizio, chiedevano il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 2251/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, accogliendo il ricorso, annullava la cartella esattoriale e compensava per intero fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza di primo grado l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, col quale chiede il rigetto del ricorso originario del contribuente e la conferma delle iscrizioni a ruolo, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Costituitosi in questo grado, Resistente_1 ha chiesto il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Riscossione Sicilia S.p.A., costituitasi in giudizio, ha chiesto che sia dichiarata la legittimità della attività di riscossione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza n. 1541/2023 questa Corte di Giustizia tributaria, su istanza del Resistente_1 che ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022, ha sospeso il giudizio fino al 10 luglio 2023.
In data 31.7.2024 il contribuente ha depositato la comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater) relativa alla cartella impugnata e le quietanze di pagamento delle prime cinque rate.
All'udienza di discussione del 23 settembre 2024 il difensore del contribuente dichiara che le rate scadute sono state pagate e che il suo assistito non ha interesse al ricorso giurisdizionale proposto, per cui chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio con la compensazione delle spese processuali;
il rappresentante dell'Ufficio non si oppone alla richiesta del contribuente;
indi, la causa viene posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Ciò premesso, deve darsi atto che la materia del contendere è cessata e, quindi, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio con la compensazione delle spese processuali dei due gradi.
Infatti, il contribuente ha dichiarato di avere pagato tutte le rate finora scadute, come risulta dalla documentazione prodotta, e di non avere interesse al ricorso giurisdizionale proposto.
Pertanto, avendo il Resistente_1 rinunciato alla domanda di annullamento giurisdizionale della cartella esattoriale n. 29320180004922191, la materia del contendere è venuta meno.
Le spese del giudizio devono essere compensate per intero fra le parti, come previsto dalla legge.“
Avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania propone ricorso per revocazione ordinaria con atto del 5 Maggio 2025 deducendo i seguenti motivi. Ai sensi dell'art. 395 c.p.c.: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Nel caso di specie, i Giudici di appello hanno fondato la decisione trascurando l'esistenza di un fatto - il mancato pagamento integrale di tutte le rate da rottomazione quater, riferito ai ruoli oggetto del giudizio - la cui verità è incontrastabilmente stabilita dagli atti depositati in causa ed erroneamente “letti” dal Giudice di appello. Infatti, dall'esame documenti depositati, si palesa chiaramente come i Giudici di appello siano incorsi in un errore di fatto la cui corretta percezione, di contro, era palesata dagli atti di causa versati nel giudizio di appello. Il Collegio di appello ha errato nel dichiarare la cessazione della materia del contendere a fronte di una “Rottamazione quater” che, però, NON ha interessato i ruoli oggetto di causa bensì gli altri due ruoli – qui non impugnati -; con conseguente errata estinzione del giudizio fondata sul presunto perfezionamento della definizione da cd rottamazione quater disciplinata dal comma 231 dell'art.1 l. n. 197/2022. Ora, a questa difesa preme sottolineare che dai documenti di causa, qui allegati nuovamente, si palesava che:
1. i ruoli nn. 2018/0055 e n. 2018/0054 contenuti nella cartella di pagamento n. 293 2018 00049221 91 relativi al recupero a tassazione di sanzioni qui in causa NON sono stati oggetto di definizione lite fiscale pendente ex commi 186/205 l. 197/2022 perché nessuna domanda è stata presentata all'Ufficio;
2. i ruoli nn. 2018/0055
e n. 2018/0054 non sono stati oggetto di Rottamazione quater ex comma 231 per come si legge nella
Comunicazione depositata e qui allegata che fa riferimento ai soli importi dovuti in relazione agli altri due ruoli nn 235 e 249 in cartella;
3. ancora più pregante è la considerazione che i ruoli nn. 2018/0055 e n.
2018/0054 di cui si discute NON potevano ab origine essere oggetto di Rottamazione quater in quanto il comma 231 fa espresso riferimento “…ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione...” ma, i suddetti ruoli essendo stati sgravati nel giugno 2020 (come da interrogazioni allegate) non configuravano quali carichi affidati al momento della rottamazione quater, proprio perché non più esistenti. Pertanto, non potevano essere oggetto di Rottamazione quater. Come è noto la Rottamazione quater ha la finalità di eliminare i carichi a ruolo e non l'obbligazione tributaria quale titolo del ruolo stesso, pertanto questa forma specifica di definizione non può trovare ingresso nei confronti di un ruolo sgravato in toto.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente ricorso in revocazione, venga riformata la sentenza n. 8264/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 5 e depositata il 5 Novembre 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. Il precedente giudizio di appello, si era concluso con la Sentenza n. 8264 del 05.11.2024, con la quale la C.
G.T. di secondo grado, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata
(rottamazione-quater) della cartella di pagamento oggetto di impugnazione. Occorre precisare che, la richiesta di estinzione del giudizio, venne avanzata congiuntamente da entrambe le parti processuali. Avverso la suddetta Sentenza di estinzione del giudizio, inaspettatamente l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Catania ha proposto ricorso per revocazione, ritenendo che il contribuente, nella realtà dei fatti, non avesse inteso rottamare anche le partire di ruolo n. 2018/0055 e n. 2018/0054 relative all'iscrizione a ruolo n.
000313/2018 oggetto di giudizio. A ciò si aggiunga che, anche a voler avallare la tesi dell'Ufficio, resta comunque il fatto che il contribuente in sede di versamento delle somme dovute per la rottamazione della cartella di pagamento n. 29320180004922191/000, di fatto non ha versato un solo centesimo di euro in meno rispetto alle somme che avrebbe dovuto versare per la rottamazione delle partite di ruolo n. 2018/0055
e n. 2018/0054, in quanto, trattandosi di SOLE SANZIONI, non vi sarebbe stata materialmente alcuna sorte capitale da versare, e pertanto l'ammontare dovuto in sede di rottamazione sarebbe esattamente coinciso con quanto effettivamente versato dal contribuente. E' evidente, come il comportamento dell'Agenzia delle
Entrate, sia di certo censurabile, in quanto processualmente scorretto nei confronti della parte contribuente, ed assolutamente depistante nei confronti dell'odierno Collegio Giudicante, atteso che di fatto, l'Ufficio, sta tentando di sovvertire l'incontrovertibile realtà processuale del giudizio di secondo grado, atteso che, è bene un ultima volta ribadirlo, la richiesta di estinzione del giudizio è stata avanzata congiuntamente da entrambe le parti processuali, e non è di certo frutto di un errore del giudice di secondo grado (come vorrebbe fare credere l'Ufficio). In ultimo occorre rilevare che, l'art. 395 c.p.c., incautamente invocato dall'Ufficio, al punto n. 4, afferma testualmente che: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione: se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. In sostanza la revocazione è un mezzo di impugnazione che permette di rimettere in discussione una sentenza in presenza di determinati vizi. Uno di questi vizi (che è proprio quello invocato dall'Ufficio) è l'errore di fatto, che si verifica quando il giudice, nella sua decisione, ha erroneamente supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, oppure ha basato la sua decisione su un fatto che in realtà non si è verificato. Tuttavia, l'art. 395, n. 4, prevede che l'errore di fatto sia rilevante per la revocazione solo se riguarda un fatto che non era un “punto controverso” sul quale la sentenza si era pronunciata. Questo significa che se il fatto era stato esplicitamente o implicitamente oggetto di discussione tra le parti (come accaduto nel caso di specie) e il giudice aveva preso una posizione su di esso, allora non può essere invocato come motivo di revocazione, anche se si dimostra che il giudice ha commesso un errore. In altre parole, la revocazione per errore di fatto è ammissibile solo per fatti che il giudice ha considerato in modo errato, ma che non erano stati oggetto di discussione e decisione nel corso del processo. Nel caso di specie invece, la richiesta di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della cartella di pagamento, non solo era stata oggetto di discussione tra le parti, ma è stata addirittura congiuntamente proposta ed avanzata da entrambe le parti processuali.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
All'udienza del 18 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso per revocazione inammissibile.
Sull'ammissibilità oggettiva della revocazione ex art.395, comma 1, n.4 c. p. c., si rileva che il rimedio della revocazione ex art.395, n.4 c. p. c. può essere esperito quando la sentenza impugnata sia effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, a condizione che tale errore abbia ad oggetto un fatto che non sia mai stato oggetto di discussione fra le parti né sia stato pronunciato dal giudice, risultando incontrovertibilmente escluso o positivamente stabilito da atti o documenti già presenti agli atti del processo.
Nel caso in esame, il presupposto dell'errore di fatto, quale causa di revocazione, non risulta configurabile per le seguenti ragioni: Discussi in contraddittorio: il perfezionamento della definizione agevolata, la sussistenza o meno della “rottamazione-quater” sulle partite di ruolo oggetto di giudizio, sono stati puntualmente oggetto di discussione formale tra le parti, sia in atti che in udienza pubblica;
Vaglio giudiziale espresso: il Collegio di secondo grado prese atto della consensualità della richiesta di estinzione del giudizio, come documentato dal verbale di udienza, cui non vi fu opposizione da parte dell'Ufficio; Produzione documentale: la parte contribuente versò tempestivamente documentazione comprovante la definizione agevolata, adempiendo anche da un punto di vista sostanziale agli obblighi procedimentali richiesti per la chiusura agevolata;
Condotta processuale dell'Agenzia: durante il procedimento di merito, l'Amministrazione finanziaria non ha sollevato, né in via istruttoria né nelle difese orali, eccezioni circostanziate in merito all'esclusione di uno o più ruoli dalla rottamazione ovvero al mancato perfezionamento della definizione ex art.1, commi 185 ss. L.197/2022.
Sulla peculiarità dell'errore revocatorio nel processo tributario, si rammenta che l'errore di fatto deducibile ai fini della revocazione non si identifica con l'errore di valutazione o di giudizio, ma riguarda solo fatti materiali non controversi né esaminati dal giudice. Contestualmente la giurisprudenza di legittimità, in coerenza con le coordinate ermeneutiche della Suprema Corte, afferma che l'errore revocatorio non può essere invocato laddove il fatto asseritamente ignorato (o percepito erroneamente) sia stato specificamente discusso, rappresentato e oggetto di pronuncia nel corso del processo che ha condotto alla sentenza impugnata.
Osservazione di giurisprudenza generale: Il rimedio revocatorio non è volto a sanare errori interpretativi, valutativi o difetti di motivazione, bensì esclusivamente errori materiali che abbiano inficiato il percorso decisorio su fatti extraprocessuali oggettivi e non controversi tra le parti.
Sulla condotta processuale delle parti e la formazione del consenso processuale, è doveroso osservare come la richiesta di estinzione del giudizio sia stata oggetto di espressa e concordata manifestazione di volontà processuale di entrambe le parti, come verbalizzato nel processo e come risulta dagli atti: Nessuna contestazione, obiezione o riserva venne formulata dall'Ufficio in sede di decisione;
Il comportamento delle parti ha fondato legittime aspettative in ordine all'accoglimento dell'estinzione processuale, determinando la declaratoria del Collegio. In tal caso, il sopravvenuto ripensamento di una delle parti – oltre a risolversi, in chiave critica, in abuso degli strumenti processuali e in violazione del principio di lealtà e buona fede processuale ex art.10, L. n.212/2000 – non assume rilevanza giuridica ai fini della prognosi revocatoria.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte osserva che: L'assunto dell'Ufficio, secondo cui sussisterebbe errore meramente materiale rilevante ex art.395, n.4 c. p. c. , non trova riscontro né negli atti prodotti né nell'andamento processuale, essendo tutti i profili oggetto di contraddittorio effettivo e di decisione espressa;
Il ricorso per revocazione, così come incardinato, si sostanzia in una surrettizia impugnazione di merito, estranea all'ambito di operatività del rimedio straordinario della revocazione;
La pretesa revocatoria, ancorché formalmente strutturata sul piano dell'errore materiale, sostanzia doglianze che mirano a rimettere in discussione valutazioni di merito già definitivamente scrutinante dal giudice del gravame.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso per revocazione si rivela manifestamente inammissibile;
Non emergono elementi idonei a scalfire la presunzione di legittimità e correttezza della sentenza impugnata, che deve essere integralmente confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania al pagamento in favore di parte resistente delle spese, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del Professionista Avv. Difensore_1, Procuratore Antistatario di parte resistente. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 18 Novembre 2025. IL
GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Vincenzo Brancato)