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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9629 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35073/ 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv.to CALFA Parte_1
TERESA
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHINI FRANCESCA Controparte_1
, rappr.to e difeso dagli avv.ti DE ROSE EMANUELE e MORELLI MASSIMILIANO CP_2
HYPE SPA, contumace
Resistenti
Oggetto: Giudizio di merito relativo ad opposizione avverso atto di pignoramento.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 8.11.2023 e regolarmente notificato,
[...]
, a seguito di ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, introduceva il Parte_1 giudizio di merito per l'accertamento della nullità derivante dalla omessa notifica degli CP_ avvisi di addebito dell' posti alla base, insieme ad altri titoli non di competenza di questo giudice, di pignoramento presso terzi notificato a , quale debitore, e Controparte_1 ad Hype SPA, quale terzo;
deduceva, in risposta alle eccezioni dell'opponente, che le notifiche erano state correttamente eseguite e che nessuna prescrizione si era verificata, in quanto vi erano stati anche atti interruttivi e la sospensione nel periodo emergenziale;
chiedeva ritenersi dovute le somme e corretto il pignoramento eseguito.
1 Si costituiva in giudizio il quale eccepiva il difetto di procura di parte Controparte_1 ricorrente, l'esistenza di interesse ad agire, l'inesistenza della pretesa dell'ente, la prescrizione dei diritti, l'inesistenza delle notifiche;
chiedeva quindi respingersi il ricorso. CP_ Si costituiva in giudizio l , il quale eccepiva l'avvenuta notifica dei titoli e l'infondatezza delle eccezioni di chiedeva, nel merito, il rigetto delle eccezioni e dichiararsi il CP_1 diritto dell' al recupero della contribuzione omessa. CP_2
Non si costituiva in giudizio il terzo Hype spa, nonostante la regolare notifica.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, richiesta all' documentazione indicata nell'indice ma non depositata nel formato corretto, viste CP_2 le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di circa il difetto di legittimazione di . CP_1 CP_3
L'articolo 1, comma 8, del d.l. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016, autorizza l'ente ad avvalersi del patrocino dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo
43 del r.d. 1611/1933 fatte salve le ipotesi di conflitto < convenzionale>>, nonché ad avvalersi di avvocati del libero foro < criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo>>, < aprile 2016, n. 50>>.
La S.C. a SS.UU ha stabilito il seguente principio di diritto: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l si Parte_1 avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati
2 convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il Pt_1 patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula Pt_1 necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità». V.
CASS SS.UU. n. 30008/2019).
Il Protocollo d'intesa tra Ente e Avvocatura dello Stato 24.9.2020 , a modifica di quello datato 22.6.2017 – applicabile al caso di specie il quanto il ricorso in opposizione è stato depositato il 30.3.2023- , rinvenibile sul sito dell'Ente, prevede , per quel che qui interessa, al punto 3.3- Contenzioso afferente l'attività di Riscossione - : “L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace); - altre liti innanzi al Tribunale
Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di
Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione”.
Con riferimento alla attività di riscossione- nel caso di specie relativa a contributi , CP_2 pertanto, l'Ente era autorizzato a procedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio ad avvocati del libero foro, individuati nel rispetto dei criteri precisati dall'articolo 12 del Regolamento, in quanto si tratta di ipotesi di opposizione agli atti esecutivi in cui non è parte altro ente difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Dal sito dell'Ente emerge, peraltro, l'iscrizione del difensore costituito per CP_3 nell'elenco degli avvocati dell' istituito con Regolamento interno Parte_1 secondo le indicazioni di cui all'art.
1. co. 8 citato. dichiarato legittimo con sent. TAR Lazio
– Roma II sez. n° 135 e 150 del 09.01.2018 2018.
In conclusione, deve ritenersi legittimo, nel caso di specie, il ricorso ad avvocati del libero foro, con conseguente validità della costituzione in giudizio di Parte_1
senza necessità di un'ulteriore apposita delibera ai sensi dell'art. 43 del r.d. n.
[...]
1611/1933.
Nel merito, si osserva quanto segue.
3 ha proposto opposizione avverso un pignoramento presso terzi e il GE ha sospeso CP_1 parzialmente l'esecuzione per consentire ad di introdurre il giudizio di merito CP_3 avente ad oggetto la legittimità dell'avviato pignoramento per la parte relativa alla notifica CP_ degli avvisi di addebito dell' e alla conseguente eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Il giudizio di cognizione, introdotto dall'opposizione, spetta al giudice competente in ragione della materia e del rito (in questo caso al giudice del lavoro, trattandosi di contributi previdenziali).
infatti, ha contestato, tra l'altro, la mancata notifica degli avvisi di addebito emessi CP_1
CP_ dall' e la prescrizione della pretesa dell'ente.
L' ha depositato la prova della notifica a mezzo PEC per tutti gli avvisi di addebito, CP_2 tranne per ciò che concerne i seguenti avvisi di addebito: nn. 39720160000068687000 e
39720160029843651000.
Per tali avvisi di addebito, pur essendo stato tentato il deposito della RAC del 5.3.2016 e del 30.11.2016, non risulta che l'ente abbia effettivamente depositato il documento, in quanto risultano depositati documenti in pdf (v. doc.3) e 5) ) e non in formato .msg; in tali depositi si rilevano solo i “dati atti” e non il contenuto della ricevuta di consegna.
Poiché si visualizza la voce "dati atto" ma non compare il documento informatico vero e proprio, ciò significa che è presente solo il file denominato DatiAtto, peraltro in formato pdf
, che contiene le informazioni strutturate relative all'atto, ma non il file dell'atto stesso.
Secondo le specifiche tecniche del PCT , il file DatiAtto.xml è un componente obbligatorio della busta telematica;
esso contiene: i metadati dell'atto (tipo, data, RG, soggetti, ecc.), le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e altre informazioni strutturate necessarie per l'elaborazione automatica da parte del sistema.
La circostanza che non si visualizzi, però, il documento indica che vi è stato un errore nel deposito o nella firma, non emendato neanche a seguito di ripetizione del deposito.
Per questi due avvisi di addebito, pertanto, non risulta provata la interruzione della prescrizione e il termine, perciò, deve ritenersi decorso e la pretesa in essi contenuta prescritta.
In tutti gli altri casi, si rinviene in atti sia la relativa notifica a mezzo PEC nelle date indicate
(v. note sostitutive in data 7.7.2025), sia la notifica del pignoramento presso terzi a mezzo
PEC in data 28.3.2023, già idoneo ad interrompere validamente la prescrizione per tutti gli avvisi di addebito (il più risalente è stato notificato, infatti, il 16.1.2019).
4 Il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale;
ha precisato infatti la
Cassazione, con sentenza che in tutto si condivide, che ha “ natura unitaria” l'obbligazione laddove la definitività della pretesa non dipenda da una sentenza passata in giudicato.
“E invero, Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”. (Cass. SS.UU. n. 25790/2009, Cass. 5837/2011, ord.Cass.330/2014).
Di recente la Cassazione a sezioni unite ha ribadito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_2 crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_4 modif., dalla l n. 122 del 2010)”. (v. Cass. SS.UU. n. 23397/2016).
Ne consegue che deve dichiararsi prescritto il diritto sotteso agli avvisi di addebito nn.
39720160000068687000 e 39720160029843651000.
Con riferimento agli altri avvisi di addebito, il termine di prescrizione non è decorso in quanto validamente interrotto dalla notifica del pignoramento presso terzi.
Ne consegue che il ricorso in opposizione del deve ritersi infondato, tranne per la CP_1 parte riguardante agli avvisi di addebito n. 39720160000068687000 (importo E.349,06) e n. 39720160029843651000 (importo E.813,74).
5 Stante la quasi totale soccombenza del e, pertanto, la legittimità dell'atto di CP_1 pignoramento, tranne per la parte di cui si è detto, le spese si pongono a carico dell'opponente nella misura E.6700,00, in considerazione del valore della causa
(E.51.000,39) , in favore di ciascuna delle parti costituite;
non vi è luogo a provvedere con riferimento alla posizione di Hype SPA trattandosi di soggetto non costituito.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Dichiara non sussistente la nullità del pignoramento e, pertanto, legittimo lo stesso , tranne per ciò che concerne agli avvisi di addebito n. 39720160000068687000 e n.
39720160029843651000, in relazione ai quali la pretesa è prescritta;
Condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.6700,00 Controparte_1 ciascuno in favore di e di , oltre 15%, Iva e CAP CP_2 Parte_1 come per legge.
Roma 1.10.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
6
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35073/ 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv.to CALFA Parte_1
TERESA
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHINI FRANCESCA Controparte_1
, rappr.to e difeso dagli avv.ti DE ROSE EMANUELE e MORELLI MASSIMILIANO CP_2
HYPE SPA, contumace
Resistenti
Oggetto: Giudizio di merito relativo ad opposizione avverso atto di pignoramento.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 8.11.2023 e regolarmente notificato,
[...]
, a seguito di ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, introduceva il Parte_1 giudizio di merito per l'accertamento della nullità derivante dalla omessa notifica degli CP_ avvisi di addebito dell' posti alla base, insieme ad altri titoli non di competenza di questo giudice, di pignoramento presso terzi notificato a , quale debitore, e Controparte_1 ad Hype SPA, quale terzo;
deduceva, in risposta alle eccezioni dell'opponente, che le notifiche erano state correttamente eseguite e che nessuna prescrizione si era verificata, in quanto vi erano stati anche atti interruttivi e la sospensione nel periodo emergenziale;
chiedeva ritenersi dovute le somme e corretto il pignoramento eseguito.
1 Si costituiva in giudizio il quale eccepiva il difetto di procura di parte Controparte_1 ricorrente, l'esistenza di interesse ad agire, l'inesistenza della pretesa dell'ente, la prescrizione dei diritti, l'inesistenza delle notifiche;
chiedeva quindi respingersi il ricorso. CP_ Si costituiva in giudizio l , il quale eccepiva l'avvenuta notifica dei titoli e l'infondatezza delle eccezioni di chiedeva, nel merito, il rigetto delle eccezioni e dichiararsi il CP_1 diritto dell' al recupero della contribuzione omessa. CP_2
Non si costituiva in giudizio il terzo Hype spa, nonostante la regolare notifica.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, richiesta all' documentazione indicata nell'indice ma non depositata nel formato corretto, viste CP_2 le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di circa il difetto di legittimazione di . CP_1 CP_3
L'articolo 1, comma 8, del d.l. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016, autorizza l'ente ad avvalersi del patrocino dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo
43 del r.d. 1611/1933 fatte salve le ipotesi di conflitto < convenzionale>>, nonché ad avvalersi di avvocati del libero foro < criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo>>, < aprile 2016, n. 50>>.
La S.C. a SS.UU ha stabilito il seguente principio di diritto: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l si Parte_1 avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati
2 convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; «quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il Pt_1 patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula Pt_1 necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità». V.
CASS SS.UU. n. 30008/2019).
Il Protocollo d'intesa tra Ente e Avvocatura dello Stato 24.9.2020 , a modifica di quello datato 22.6.2017 – applicabile al caso di specie il quanto il ricorso in opposizione è stato depositato il 30.3.2023- , rinvenibile sul sito dell'Ente, prevede , per quel che qui interessa, al punto 3.3- Contenzioso afferente l'attività di Riscossione - : “L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace); - altre liti innanzi al Tribunale
Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di
Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione”.
Con riferimento alla attività di riscossione- nel caso di specie relativa a contributi , CP_2 pertanto, l'Ente era autorizzato a procedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio ad avvocati del libero foro, individuati nel rispetto dei criteri precisati dall'articolo 12 del Regolamento, in quanto si tratta di ipotesi di opposizione agli atti esecutivi in cui non è parte altro ente difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Dal sito dell'Ente emerge, peraltro, l'iscrizione del difensore costituito per CP_3 nell'elenco degli avvocati dell' istituito con Regolamento interno Parte_1 secondo le indicazioni di cui all'art.
1. co. 8 citato. dichiarato legittimo con sent. TAR Lazio
– Roma II sez. n° 135 e 150 del 09.01.2018 2018.
In conclusione, deve ritenersi legittimo, nel caso di specie, il ricorso ad avvocati del libero foro, con conseguente validità della costituzione in giudizio di Parte_1
senza necessità di un'ulteriore apposita delibera ai sensi dell'art. 43 del r.d. n.
[...]
1611/1933.
Nel merito, si osserva quanto segue.
3 ha proposto opposizione avverso un pignoramento presso terzi e il GE ha sospeso CP_1 parzialmente l'esecuzione per consentire ad di introdurre il giudizio di merito CP_3 avente ad oggetto la legittimità dell'avviato pignoramento per la parte relativa alla notifica CP_ degli avvisi di addebito dell' e alla conseguente eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Il giudizio di cognizione, introdotto dall'opposizione, spetta al giudice competente in ragione della materia e del rito (in questo caso al giudice del lavoro, trattandosi di contributi previdenziali).
infatti, ha contestato, tra l'altro, la mancata notifica degli avvisi di addebito emessi CP_1
CP_ dall' e la prescrizione della pretesa dell'ente.
L' ha depositato la prova della notifica a mezzo PEC per tutti gli avvisi di addebito, CP_2 tranne per ciò che concerne i seguenti avvisi di addebito: nn. 39720160000068687000 e
39720160029843651000.
Per tali avvisi di addebito, pur essendo stato tentato il deposito della RAC del 5.3.2016 e del 30.11.2016, non risulta che l'ente abbia effettivamente depositato il documento, in quanto risultano depositati documenti in pdf (v. doc.3) e 5) ) e non in formato .msg; in tali depositi si rilevano solo i “dati atti” e non il contenuto della ricevuta di consegna.
Poiché si visualizza la voce "dati atto" ma non compare il documento informatico vero e proprio, ciò significa che è presente solo il file denominato DatiAtto, peraltro in formato pdf
, che contiene le informazioni strutturate relative all'atto, ma non il file dell'atto stesso.
Secondo le specifiche tecniche del PCT , il file DatiAtto.xml è un componente obbligatorio della busta telematica;
esso contiene: i metadati dell'atto (tipo, data, RG, soggetti, ecc.), le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e altre informazioni strutturate necessarie per l'elaborazione automatica da parte del sistema.
La circostanza che non si visualizzi, però, il documento indica che vi è stato un errore nel deposito o nella firma, non emendato neanche a seguito di ripetizione del deposito.
Per questi due avvisi di addebito, pertanto, non risulta provata la interruzione della prescrizione e il termine, perciò, deve ritenersi decorso e la pretesa in essi contenuta prescritta.
In tutti gli altri casi, si rinviene in atti sia la relativa notifica a mezzo PEC nelle date indicate
(v. note sostitutive in data 7.7.2025), sia la notifica del pignoramento presso terzi a mezzo
PEC in data 28.3.2023, già idoneo ad interrompere validamente la prescrizione per tutti gli avvisi di addebito (il più risalente è stato notificato, infatti, il 16.1.2019).
4 Il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale;
ha precisato infatti la
Cassazione, con sentenza che in tutto si condivide, che ha “ natura unitaria” l'obbligazione laddove la definitività della pretesa non dipenda da una sentenza passata in giudicato.
“E invero, Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”. (Cass. SS.UU. n. 25790/2009, Cass. 5837/2011, ord.Cass.330/2014).
Di recente la Cassazione a sezioni unite ha ribadito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_2 crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_4 modif., dalla l n. 122 del 2010)”. (v. Cass. SS.UU. n. 23397/2016).
Ne consegue che deve dichiararsi prescritto il diritto sotteso agli avvisi di addebito nn.
39720160000068687000 e 39720160029843651000.
Con riferimento agli altri avvisi di addebito, il termine di prescrizione non è decorso in quanto validamente interrotto dalla notifica del pignoramento presso terzi.
Ne consegue che il ricorso in opposizione del deve ritersi infondato, tranne per la CP_1 parte riguardante agli avvisi di addebito n. 39720160000068687000 (importo E.349,06) e n. 39720160029843651000 (importo E.813,74).
5 Stante la quasi totale soccombenza del e, pertanto, la legittimità dell'atto di CP_1 pignoramento, tranne per la parte di cui si è detto, le spese si pongono a carico dell'opponente nella misura E.6700,00, in considerazione del valore della causa
(E.51.000,39) , in favore di ciascuna delle parti costituite;
non vi è luogo a provvedere con riferimento alla posizione di Hype SPA trattandosi di soggetto non costituito.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Dichiara non sussistente la nullità del pignoramento e, pertanto, legittimo lo stesso , tranne per ciò che concerne agli avvisi di addebito n. 39720160000068687000 e n.
39720160029843651000, in relazione ai quali la pretesa è prescritta;
Condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.6700,00 Controparte_1 ciascuno in favore di e di , oltre 15%, Iva e CAP CP_2 Parte_1 come per legge.
Roma 1.10.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
6