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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/12/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 1° dicembre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte
è stato comunicato alle parti che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma
1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 3 dicembre 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Antonella Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 102 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., con sede legale in Roma (RM), Piazza del Popolo 18, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco DELFINO ( ), presso il cui studio in C.F._1
Napoli, via Francesco Giordani n 42, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
(p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Baragiano (PZ), C/da Santa Sofia s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio
PE ( ) presso il cui studio in Salerno (SA), Piazza Caduti Civili di Guerra C.F._2
n.1, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: appalto di opere pubbliche
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2021, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 442/2020 reso dal Tribunale di
[...]
Lagonegro il 2 dicembre 2020 e notificato l'11 dicembre 2020 , con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 31.750,00 oltre interessi e spese di procedura (€ 1.305,00 per compenso, oltre oneri e accessori di legge, ed € 286,00 per esborsi), in favore di quale creditrice Controparte_1 di n. 1 fattura rimasta insoluta ( fattura n 8 del 2/03/2020) relativa al certificato di pagamento n 6 del
2/03/2020.
In particolare, il credito faceva riferimento all'appalto dei “ lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'itinerario NO ( compreso raccordo autostradale Sicignano-Potenza) ed innalzamento dell'accessibilità alla città capoluogo di Regione” affidato dall'ANAS al
, che a sua volta affidava, con contratto del Parte_1
29/05/2019, in subappalto all'impresa l'esecuzione delle seguenti Controparte_1 lavorazioni “idrodemolizione di parti di calcestruzzo armato ammalorate,; inghisaggio di ferri di armatura mediante resine epossidiche;
staffatura con acciaio sagomato;
ricostruzione dei copriferro
e delle superfici dei pulvini, delle pile e delle travi;
opere in calcestruzzo armato;
casseformi; posa predalles;
realizzazione di baggioli;
fornitura e posa di apparecchi di appoggio e giunti stradali;
opere idrauliche di piattaforma: tesaggi e precompressioni mediante fili o trefoli in acciaio per gli impalcati dei viadotti Basento La Tora I e II”.
Con nota del 14/06/2019 l'ANAS, compiute le verifiche tecnico-amministrative, autorizzava il subappalto il cui importo era quantificato in complessivi € 1.200.000,00 oltre iva , di cui 992.700,00 per lavori assoggettati a ribasso non superiore al 20% dell'importo di contratto principale ed €
207.300,00 per oneri della sicurezza.
Parte opponente rappresentava che con nota del 7/07/2020 il risolveva di diritto il contratto Parte_1 di subappalto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art 27 del già menzionato contratto e dell'art 1456 c.c. per i seguenti gravi inadempimenti della società Controparte_1
- gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori;
- violazione dell'obbligo previsto all'art.22, punto 15 per il mancato rispetto del cronoprogramma e dei programmi dei lavori concordati con l'appaltatore;
- violazione delle disposizioni contenute all'art. 22, punto 19 del contratto per la mancata rimozione e per il mancato trasporto alla pubblica discarica di tutti i materiali di risulta ed i rifiuti di propria competenza;
- sospensione arbitraria dei lavori dal giorno 3/06/2020;
- mancata ripresa dei lavori;
- abbandono ingiustificato del cantiere.
Indicava che alla data della risoluzione del contratto, la aveva realizzato lavori Controparte_1 per complessivi € 318.252,08 (al netto delle detrazioni).
Allegava che durante i lavori erano stati emessi 6 certificati di pagamento, l'ultimo in data 2/03/2020 per un importo € di 31.750,00.
L'opponente richiamava l'art. 6 del contratto di subappalto in base al quale “successivamente all'accettazione della contabilità da parte dell'Appaltatore, il Subappaltatore potrà procedere all'emissione della fattura.”
Al successivo settimo capoverso, sempre lo stesso articolo stabilisce che “i pagamenti al subappaltatore saranno effettuati a 90 gg. d avverranno a condizione che entro 40 giorni CP_2 antecedenti alla data di maturazione del pagamento, il Subappaltatore abbia inderogabilmente consegnato all'Appaltatore i sottoelencati documenti:
1) copia dei versamenti dovuti agli organi paritetici qualora previsti dal contratto collettivo;
2) DURC in corso di validità;
3) Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento all'erario in qualità di sostituto dell'imposta dell'IRPEF afferenti le retribuzioni dei propri dipendenti- Modello F24 – e autocertificazione o asseverazione del professionista di avvenuto versamento;
4) Modello DM 10 relativo agli oneri INPS corredato del mod. F24 comprovante l'avvenuto pagamento”.
A ciò si aggiungeva “la mancata, incompleta o ritardata consegna anche di uno solo dei documenti di cui all'elenco che precede, entro il predetto termine, comporterà l'impossibilità di procedere al pagamento. L'importo fatturato e non pagato verrà trattenuto dall'Appaltatore, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del Subappaltatore e sarà posto
a garanzia dell'adempimento medesimo”; “l'appaltatore a seguito dell'adempimento da parte del subappaltatore di tutti gli obblighi di natura amministrativa previsti nel presente contratto, ivi compreso quelle testé citato - provvederà a pagare al Subappaltatore il corrispettivo dallo stesso maturato”.
Parte opponente, quindi, indicava che la suddetta documentazione veniva più volte richiesta dal ramite la trasmissione di note inviate via PEC. Parte_1
Allegava che con nota del 9.7.2020 che richiamava la precedente nota prot. n. 1317 del 2/03/2020 oltre a precisare di aver ripetutamente richiesto la documentazione relativa alle lavorazioni in subappalto del cantiere in oggetto senza aver riscontro positivo, stigmatizzava il comportamento della società che costituiva un impedimento alla liquidazione della fattura. Controparte_1
Inoltre, l'opponente ribadendo che “l'esibizione della documentazione era presupposto necessario per la definizione della pratica e costituiva un preciso obbligo contrattuale che ad oggi non viene rispettato”, diffidava la a produrre entro sette giorni la documentazione Controparte_1 richiesta.
Con la stessa nota, il richiedeva: Parte_1 1) copie dei pagamenti della rateizzazione INPS numero 129743 in scadenza per il periodo dal
27/02/2020 al 27/06/2020;
2) copie dei pagamenti della rateizzazione INPS numero 128715 in scadenza per il periodo dal
22/02/2020 al 22/06/2020;
3) copie dei pagamenti della rateizzazione INPS n. 130027 in scadenza per il periodo dal 3/03/2020 al 3/07/2020;
4) notizie sui debiti verso INPS dei mesi di ottobre- novembre- dicembre 2019 e per i mesi da gennaio a giugno 2020;
5) copia pagamento della rateizzazione INAIL scadenza dal 16/02/2020 al 16/06/2020;
6) notizie sui debiti verso l'erario;
7) notizie sul pagamento retribuzioni delle mensilità dal dicembre 2019 e fino al giugno 2020;
8) notizie sui debiti verso la dal mese di ottobre 2019 e fino al mese di giugno 2020; CP_3
9) DURC in caso di validità.
Con successiva nota del 23/10/2020, trasmessa via PEC all'impresa opposta il reiterava la Parte_1 richiesta di esibizione della documentazione che “era propedeutica al pagamento della fattura n.8 del 2/03/2020 e costituisce un preciso obbligo contrattuale del subappaltatore medesimo “.
Al fine di procedere d'ufficio alla liquidazione della somma accantonata dalla stazione appaltante, il invitava anche nel suo Parte_1 Controparte_1 interesse alla consegna della suddetta documentazione entro e non oltre il giorno 28/10/2020.
Con nota del 30/10/2020 indirizzata all'ANAS Basilicata, il comunicava di aver invitato Parte_1 il subappaltatore a produrre entro il 28 ottobre la documentazione attestante la regolarità contributiva ed erariale e che la “aveva maturato un credito, relativamente al processo produttivo CP_1 inerente il 5 SAL per un importo pari a € 31.750,00 rinveniente dalla contabilità in tema di lavori di subappalto - fattura n.8 del 2/03/2020 (unica fattura non quietanzata).
Sempre con la stessa nota, il prendeva atto che l'importo era già stato accantonato Parte_1 dall'ANAS al quinto SAL.
Infine, con nota del 6/11/2020 sempre indirizzata all'ANAS, il precisava di aver Parte_1 reiteratamente richiesto alla tutta la documentazione necessaria per verificare CP_1
“nell'ottica della responsabilità solidale” la regolarità contributiva ed erariale ma che non vi era stato alcun riscontro da parte del subappaltatore.
Su tali premesse, chiedeva all'adito Tribunale Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, previo differimento della prima udienza già indicata nella data del 26 maggio
2021, autorizzare la chiamata in causa dell' in persona del suo legale rapp.te p.t., nella CP_4 sua sede legale in Roma, via Montezabano 10; sempre in via preliminare non concedere e comunque denegare la richiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 442/2020 del 2/12/2020 (n.r.g.1445/2020) reso dal tribunale di Lagonegro;
Nel merito, in ogni caso revocare, annullare e comunque dichiarare inammissibile e/o inefficace nei confronti del il decreto ingiuntivo opposto, per Parte_1 tutti i motivi illustrati nella presente opposizione e in particolare dichiarare inesigibile il presunto credito dell'impresa di cui alla fattura n.8 del 2/03/2020 emessa con Controparte_1 riferimento al certificato di pagamento n 6 del 2/03/2020 per importo di € 31.750,00;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda opposta, accertare e dichiarare che è tenuta a manlevare e tenere indenne CP_4 Parte_1 da qualunque pregiudizio derivante dal presente giudizio;
in caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'opposta, condannare l' al CP_4 pagamento in favore del di qualunque somma che quest'ultimo dovesse essere Parte_1 riconosciuto debitore nei confronti della Controparte_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA E CAP e spese generali.”.
Con provvedimento del 12 febbraio 2021, il Giudice ritenuti i presupposti di comunanza di causa che giustificano la chiamata del terzo, autorizzava la chiamata in causa dell' e fissava la CP_4 nuova udienza di prima comparizione e trattazione ai sensi dell'art 183 c.p.c. il giorno 5/10/2021.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il 29 maggio 2021, la rileva CP_1 che l'opponente aveva provveduto mediante bonifico datato 3 marzo 2021 al pagamento della fattura posta a base del decreto ingiuntivo e che il minore importo del bonifico era giustificato dalla compensazione di un credito che il antava nei Parte_1 confronti dell'opposta.
Sulla base di tali premesse, così concludeva: “reietta ogni contraria Controparte_5 istanza eccezione deduzione, nel dar atto dell'avvenuto pagamento della fattura posta alla base del decreto ingiuntivo, vorrà rigettare l'opposizione con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Con note del 30 settembre 2021, precisava che Parte_1 il pagamento della fattura posta alla base del decreto ingiuntivo era stata effettuata ai soli fini transattivi avendo la presentato presso il Tribunale di Roma istanza di Controparte_1 fallimento. In base al dettato normativo previsto nell'articolo 80, 5 comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, la mera presentazione dell'istanza impediva al Consorzio aggiudicatario di diversi appalti pubblici di partecipare a gare di appalto di importi di decine di milioni.
All'udienza del 5 ottobre 2021 venivano concessi i termini ex art 183, 6 comma, c.p.c.
Con provvedimento del 21/06/2023, il Giudice ritenuto che la causa era matura per la decisione e tenuto conto della necessità di dare priorità a cause più vetuste, rinviava la discussione ex art 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti 15 giorni per il deposito delle memorie conclusive.
Con note d'udienza parte opponente chiariva che per ragioni di economia processuale, l'ANAS non era stata evocata in giudizio, rinunciando, quindi, implicitamente alla richiesta di manleva.
2. Costituisce principio giurisprudenziale quello per cui l'opposizione al decreto ingiuntivo non si configura come atto di impugnazione della validità del decreto ingiuntivo né esaurisce la sua funzione nella verifica del controllo della legittimità originaria del decreto, ma l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione con il quale il Giudice deve accertare l'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione. “Ne consegue che il giudice adito ex art. 645 c.p.c. è certamente tenuto ad accogliere la pretesa creditoria e rigettare l'opposizione qualora riscontri che le relative condizioni, pur se mancanti all'atto di quel ricorso, sussistano al momento della decisione
Cass. n. 11660/2007; vedi pure Cass. Civ. Sez. III 6 febbraio 2024 n. 3427; v. pure tra i precedenti conformi Cass. Civ. Sez. III 15 luglio 2005 n. 15037, (Cass. Civ. Sez. III 12 gennaio 2006 n. 419 e
Cass. Civ. Sez. III 23 luglio 2014 n. 16767 secondo cui <l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso accertare la pretesa fatta valere e non se < i>
l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge>)” (cfr.
Tribunale di Vicenza, sent. 16 febbraio 2024, n. 419, proc. civ. n. 127/2023 R.G.).
Giova anche rammentare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di instaurare il contraddittorio e il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò ne discende che il giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione, è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: oggetto dell'accertamento giudiziale è la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso con la conseguenza che il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Dunque, la prova del fatto costitutivo del credito grava sul creditore opposto (Cass. civ. sent. 19 ottobre 2015, n. 21101) che può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass. civ., sent. 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. civ. sent. 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione a opera dell'opponente del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
Mentre è onere del debitore opponente prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, con la conseguenza che dal mancato assolvimento di tale onere i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. civ. sent. 16 dicembre 2010, n. 25516).
“Cosicché la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022, n. 9439)”.
Ciò posto in termini generali, nella fattispecie concreta si osserva che la domanda introdotta con il ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di adempimento finalizzata a ottenere una pronuncia di condanna del debitore all'adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di subappalto tra il l' Parte_1 Controparte_1
Qualificata così la domanda, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova trova applicazione il principio enucleato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre 2001,
n.13533 secondo cui: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ”.
Questa regola trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui in definitiva la sola inversione dell'onere di iniziativa processuale non determina alcun mutamento delle posizioni sostanziali delle parti.
Ebbene il non ha contestato l'esistenza del Parte_1 contratto di subappalto tra le parti, né ha contestato l'esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura indicata nel ricorso monitorio (fattura n. 8 del 2/03/2020 relativa al certificato di pagamento n 6 del
2/03/2020 ) da parte della pertanto può ritenersi provata la fonte Controparte_1 negoziale (contratto di subappalto) da cui scaturiva l'obbligazione a carico dell'opponente
(pagamento del corrispettivo).
L'opponente ha prodotto in giudizio il contratto di subappalto del 29/05/2019, l'autorizzazione al subappalto in data 14/06/2019, i 6 certificati di pagamento e le relative note tramesse via PEC con cui chiedeva la presentazione della documentazione all' al fine di poter Controparte_1 procedere al pagamento del corrispettivo.
L'opponente ha sostenuto di non aver potuto procedere a adempiere alla sua obbligazione, innanzitutto invocando l'art. 6 del contratto di subappalto.
Sul punto, l'art 6 del contratto di subappalto (al settimo capoverso) stipulato tra
[...]
e prevede che i pagamenti sono Parte_1 Controparte_1 subordinati inderogabilmente alla consegna entro 40 giorni antecedenti alla data di maturazione del pagamento all'appaltatore dei seguenti documenti:
1) copia dei versamenti dovuti agli organi paritetici qualora previsti dal contratto collettivo;
2) DURC in corso di validità;
3) Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento all'erario in qualità di sostituto dell'imposta dell'IRPEF afferenti le retribuzioni dei propri dipendenti- Modello F24 – e autocertificazione o asseverazione del professionista di avvenuto versamento;
4) Modello DM 10 relativo agli oneri INPS corredato del mod. F24 comprovante l'avvenuto pagamento”.
“La mancata, incompleta o ritarda consegna di uno solo dei documenti comporta l'impossibilità di procedere al pagamento” (come si desume sempre dall'art.6, ottavo capoverso, del contratto di subappalto).
La ratio della previsione contrattuale si rinviene nell'esigenza di tutelare la posizione del committente dalla responsabilità solidale derivante da eventuali omissioni o inadempimenti da parte del subappaltatore nella gestione dei rapporti di lavoro. La responsabilità solidale è espressamente prevista nell'art.105 del d.lgs. n 276/2003 in base al quale “l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.
n 276/2003”.
L' art. 29 del d.lgs. n 276/2003 prevede che “in caso di appalti di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
La giurisprudenza precisa che “in caso di appalti o servizi a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore dell'obbligo di presentazione del DURC, il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e assicurativi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre n. 276 (Cass. Civ. n 4079/2022).
Nel caso di specie, on ha mai provato di aver consegnato all'opponente Controparte_1
i documenti previsti dall'art 6 del contratto di subappalto, documenti che sono stati richiesti in maniera specifica e puntuale attraverso l'invio di note dal Parte_1
[...]
Inoltre, non ha neppure replicato in maniera precisa alla suddetta Controparte_1 contestazione nel corso del giudizio, limitandosi a dichiarare nella sola comparsa conclusionale di aver allegato il DURC al ricorso monitorio.
In realtà, nel fascicolo monitorio è presente la copia di una schermata web da cui emergerebbe che l'opposta sia in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, ma nulla è stato prodotto e provato in ordine alla documentazione prevista dal contratto relativa al rapporto tra le parti e alla sua consegna, necessaria secondo quanto stabilito nelle pattuizioni indicate per procedere al pagamento.
Si giunge alla medesima conclusione, qualora la contestazione dell'opponente non sia qualificata quale eccezione di inadempimento, ma come eccezione del mancato verificarsi di una condizione sospensiva.
Anche in tal caso il credito risulterebbe inesigibile per il deposito della mancata documentazione succitata.
Ciò detto, non si può pervenire nel caso in esame alla pronuncia della cessazione della materia del contendere come richiesto dalla parte opposta nella comparsa conclusionale stante il pagamento intervenuto.
La cessazione della materia del contendere – che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento – ovvero della sopravvenuta caducazione – della situazione sostanziale oggetto della controversia”.
Difetta, infatti, l'accordo sul sopraggiunto avvenimento in quanto il Parte_1 insiste anche nell'ultima memoria sull'inesigibilità del credito e che abbia
[...] provveduto ad adempiere solo perché l'opposta aveva depositato istanza di fallimento.
“In ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere, che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, esclude la necessità della pronuncia del giudice, allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito.” (Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. MB – Rel. LA | 11.05.2017 | n.11552).
Ne deriva, per tutte le ragioni indicate, che parte opponente ha fornito prova di un fatto impeditivo del pagamento che determina la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e previa applicazione dei minimi per tutte le fasi in considerazione della natura non complessa delle questioni di fatto e di diritto affrontate e del tipo di attività processuale posta in essere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da er l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 440/2020 emesso dal Tribunale di Lagonegro;
2) condanna p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 P.IVA_2 delle spese di lite in favore di parte oppponente liquidate in € 3.809 per compensi professionali, euro
286,00 per spese oltre 15% rimb. for., IVA - se dovuta - e CPA.
Lagonegro, 3 dicembre 2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 1° dicembre 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte
è stato comunicato alle parti che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma
1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 3 dicembre 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Antonella Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 102 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., con sede legale in Roma (RM), Piazza del Popolo 18, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco DELFINO ( ), presso il cui studio in C.F._1
Napoli, via Francesco Giordani n 42, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
E
(p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Baragiano (PZ), C/da Santa Sofia s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio
PE ( ) presso il cui studio in Salerno (SA), Piazza Caduti Civili di Guerra C.F._2
n.1, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: appalto di opere pubbliche
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2021, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 442/2020 reso dal Tribunale di
[...]
Lagonegro il 2 dicembre 2020 e notificato l'11 dicembre 2020 , con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 31.750,00 oltre interessi e spese di procedura (€ 1.305,00 per compenso, oltre oneri e accessori di legge, ed € 286,00 per esborsi), in favore di quale creditrice Controparte_1 di n. 1 fattura rimasta insoluta ( fattura n 8 del 2/03/2020) relativa al certificato di pagamento n 6 del
2/03/2020.
In particolare, il credito faceva riferimento all'appalto dei “ lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'itinerario NO ( compreso raccordo autostradale Sicignano-Potenza) ed innalzamento dell'accessibilità alla città capoluogo di Regione” affidato dall'ANAS al
, che a sua volta affidava, con contratto del Parte_1
29/05/2019, in subappalto all'impresa l'esecuzione delle seguenti Controparte_1 lavorazioni “idrodemolizione di parti di calcestruzzo armato ammalorate,; inghisaggio di ferri di armatura mediante resine epossidiche;
staffatura con acciaio sagomato;
ricostruzione dei copriferro
e delle superfici dei pulvini, delle pile e delle travi;
opere in calcestruzzo armato;
casseformi; posa predalles;
realizzazione di baggioli;
fornitura e posa di apparecchi di appoggio e giunti stradali;
opere idrauliche di piattaforma: tesaggi e precompressioni mediante fili o trefoli in acciaio per gli impalcati dei viadotti Basento La Tora I e II”.
Con nota del 14/06/2019 l'ANAS, compiute le verifiche tecnico-amministrative, autorizzava il subappalto il cui importo era quantificato in complessivi € 1.200.000,00 oltre iva , di cui 992.700,00 per lavori assoggettati a ribasso non superiore al 20% dell'importo di contratto principale ed €
207.300,00 per oneri della sicurezza.
Parte opponente rappresentava che con nota del 7/07/2020 il risolveva di diritto il contratto Parte_1 di subappalto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art 27 del già menzionato contratto e dell'art 1456 c.c. per i seguenti gravi inadempimenti della società Controparte_1
- gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori;
- violazione dell'obbligo previsto all'art.22, punto 15 per il mancato rispetto del cronoprogramma e dei programmi dei lavori concordati con l'appaltatore;
- violazione delle disposizioni contenute all'art. 22, punto 19 del contratto per la mancata rimozione e per il mancato trasporto alla pubblica discarica di tutti i materiali di risulta ed i rifiuti di propria competenza;
- sospensione arbitraria dei lavori dal giorno 3/06/2020;
- mancata ripresa dei lavori;
- abbandono ingiustificato del cantiere.
Indicava che alla data della risoluzione del contratto, la aveva realizzato lavori Controparte_1 per complessivi € 318.252,08 (al netto delle detrazioni).
Allegava che durante i lavori erano stati emessi 6 certificati di pagamento, l'ultimo in data 2/03/2020 per un importo € di 31.750,00.
L'opponente richiamava l'art. 6 del contratto di subappalto in base al quale “successivamente all'accettazione della contabilità da parte dell'Appaltatore, il Subappaltatore potrà procedere all'emissione della fattura.”
Al successivo settimo capoverso, sempre lo stesso articolo stabilisce che “i pagamenti al subappaltatore saranno effettuati a 90 gg. d avverranno a condizione che entro 40 giorni CP_2 antecedenti alla data di maturazione del pagamento, il Subappaltatore abbia inderogabilmente consegnato all'Appaltatore i sottoelencati documenti:
1) copia dei versamenti dovuti agli organi paritetici qualora previsti dal contratto collettivo;
2) DURC in corso di validità;
3) Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento all'erario in qualità di sostituto dell'imposta dell'IRPEF afferenti le retribuzioni dei propri dipendenti- Modello F24 – e autocertificazione o asseverazione del professionista di avvenuto versamento;
4) Modello DM 10 relativo agli oneri INPS corredato del mod. F24 comprovante l'avvenuto pagamento”.
A ciò si aggiungeva “la mancata, incompleta o ritardata consegna anche di uno solo dei documenti di cui all'elenco che precede, entro il predetto termine, comporterà l'impossibilità di procedere al pagamento. L'importo fatturato e non pagato verrà trattenuto dall'Appaltatore, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del Subappaltatore e sarà posto
a garanzia dell'adempimento medesimo”; “l'appaltatore a seguito dell'adempimento da parte del subappaltatore di tutti gli obblighi di natura amministrativa previsti nel presente contratto, ivi compreso quelle testé citato - provvederà a pagare al Subappaltatore il corrispettivo dallo stesso maturato”.
Parte opponente, quindi, indicava che la suddetta documentazione veniva più volte richiesta dal ramite la trasmissione di note inviate via PEC. Parte_1
Allegava che con nota del 9.7.2020 che richiamava la precedente nota prot. n. 1317 del 2/03/2020 oltre a precisare di aver ripetutamente richiesto la documentazione relativa alle lavorazioni in subappalto del cantiere in oggetto senza aver riscontro positivo, stigmatizzava il comportamento della società che costituiva un impedimento alla liquidazione della fattura. Controparte_1
Inoltre, l'opponente ribadendo che “l'esibizione della documentazione era presupposto necessario per la definizione della pratica e costituiva un preciso obbligo contrattuale che ad oggi non viene rispettato”, diffidava la a produrre entro sette giorni la documentazione Controparte_1 richiesta.
Con la stessa nota, il richiedeva: Parte_1 1) copie dei pagamenti della rateizzazione INPS numero 129743 in scadenza per il periodo dal
27/02/2020 al 27/06/2020;
2) copie dei pagamenti della rateizzazione INPS numero 128715 in scadenza per il periodo dal
22/02/2020 al 22/06/2020;
3) copie dei pagamenti della rateizzazione INPS n. 130027 in scadenza per il periodo dal 3/03/2020 al 3/07/2020;
4) notizie sui debiti verso INPS dei mesi di ottobre- novembre- dicembre 2019 e per i mesi da gennaio a giugno 2020;
5) copia pagamento della rateizzazione INAIL scadenza dal 16/02/2020 al 16/06/2020;
6) notizie sui debiti verso l'erario;
7) notizie sul pagamento retribuzioni delle mensilità dal dicembre 2019 e fino al giugno 2020;
8) notizie sui debiti verso la dal mese di ottobre 2019 e fino al mese di giugno 2020; CP_3
9) DURC in caso di validità.
Con successiva nota del 23/10/2020, trasmessa via PEC all'impresa opposta il reiterava la Parte_1 richiesta di esibizione della documentazione che “era propedeutica al pagamento della fattura n.8 del 2/03/2020 e costituisce un preciso obbligo contrattuale del subappaltatore medesimo “.
Al fine di procedere d'ufficio alla liquidazione della somma accantonata dalla stazione appaltante, il invitava anche nel suo Parte_1 Controparte_1 interesse alla consegna della suddetta documentazione entro e non oltre il giorno 28/10/2020.
Con nota del 30/10/2020 indirizzata all'ANAS Basilicata, il comunicava di aver invitato Parte_1 il subappaltatore a produrre entro il 28 ottobre la documentazione attestante la regolarità contributiva ed erariale e che la “aveva maturato un credito, relativamente al processo produttivo CP_1 inerente il 5 SAL per un importo pari a € 31.750,00 rinveniente dalla contabilità in tema di lavori di subappalto - fattura n.8 del 2/03/2020 (unica fattura non quietanzata).
Sempre con la stessa nota, il prendeva atto che l'importo era già stato accantonato Parte_1 dall'ANAS al quinto SAL.
Infine, con nota del 6/11/2020 sempre indirizzata all'ANAS, il precisava di aver Parte_1 reiteratamente richiesto alla tutta la documentazione necessaria per verificare CP_1
“nell'ottica della responsabilità solidale” la regolarità contributiva ed erariale ma che non vi era stato alcun riscontro da parte del subappaltatore.
Su tali premesse, chiedeva all'adito Tribunale Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, previo differimento della prima udienza già indicata nella data del 26 maggio
2021, autorizzare la chiamata in causa dell' in persona del suo legale rapp.te p.t., nella CP_4 sua sede legale in Roma, via Montezabano 10; sempre in via preliminare non concedere e comunque denegare la richiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 442/2020 del 2/12/2020 (n.r.g.1445/2020) reso dal tribunale di Lagonegro;
Nel merito, in ogni caso revocare, annullare e comunque dichiarare inammissibile e/o inefficace nei confronti del il decreto ingiuntivo opposto, per Parte_1 tutti i motivi illustrati nella presente opposizione e in particolare dichiarare inesigibile il presunto credito dell'impresa di cui alla fattura n.8 del 2/03/2020 emessa con Controparte_1 riferimento al certificato di pagamento n 6 del 2/03/2020 per importo di € 31.750,00;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda opposta, accertare e dichiarare che è tenuta a manlevare e tenere indenne CP_4 Parte_1 da qualunque pregiudizio derivante dal presente giudizio;
in caso di accoglimento anche parziale delle domande dell'opposta, condannare l' al CP_4 pagamento in favore del di qualunque somma che quest'ultimo dovesse essere Parte_1 riconosciuto debitore nei confronti della Controparte_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA E CAP e spese generali.”.
Con provvedimento del 12 febbraio 2021, il Giudice ritenuti i presupposti di comunanza di causa che giustificano la chiamata del terzo, autorizzava la chiamata in causa dell' e fissava la CP_4 nuova udienza di prima comparizione e trattazione ai sensi dell'art 183 c.p.c. il giorno 5/10/2021.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il 29 maggio 2021, la rileva CP_1 che l'opponente aveva provveduto mediante bonifico datato 3 marzo 2021 al pagamento della fattura posta a base del decreto ingiuntivo e che il minore importo del bonifico era giustificato dalla compensazione di un credito che il antava nei Parte_1 confronti dell'opposta.
Sulla base di tali premesse, così concludeva: “reietta ogni contraria Controparte_5 istanza eccezione deduzione, nel dar atto dell'avvenuto pagamento della fattura posta alla base del decreto ingiuntivo, vorrà rigettare l'opposizione con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Con note del 30 settembre 2021, precisava che Parte_1 il pagamento della fattura posta alla base del decreto ingiuntivo era stata effettuata ai soli fini transattivi avendo la presentato presso il Tribunale di Roma istanza di Controparte_1 fallimento. In base al dettato normativo previsto nell'articolo 80, 5 comma, lett. b) del d.lgs. 50/2016, la mera presentazione dell'istanza impediva al Consorzio aggiudicatario di diversi appalti pubblici di partecipare a gare di appalto di importi di decine di milioni.
All'udienza del 5 ottobre 2021 venivano concessi i termini ex art 183, 6 comma, c.p.c.
Con provvedimento del 21/06/2023, il Giudice ritenuto che la causa era matura per la decisione e tenuto conto della necessità di dare priorità a cause più vetuste, rinviava la discussione ex art 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti 15 giorni per il deposito delle memorie conclusive.
Con note d'udienza parte opponente chiariva che per ragioni di economia processuale, l'ANAS non era stata evocata in giudizio, rinunciando, quindi, implicitamente alla richiesta di manleva.
2. Costituisce principio giurisprudenziale quello per cui l'opposizione al decreto ingiuntivo non si configura come atto di impugnazione della validità del decreto ingiuntivo né esaurisce la sua funzione nella verifica del controllo della legittimità originaria del decreto, ma l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione con il quale il Giudice deve accertare l'esistenza del diritto di credito fatto valere con il ricorso per ingiunzione. “Ne consegue che il giudice adito ex art. 645 c.p.c. è certamente tenuto ad accogliere la pretesa creditoria e rigettare l'opposizione qualora riscontri che le relative condizioni, pur se mancanti all'atto di quel ricorso, sussistano al momento della decisione
Cass. n. 11660/2007; vedi pure Cass. Civ. Sez. III 6 febbraio 2024 n. 3427; v. pure tra i precedenti conformi Cass. Civ. Sez. III 15 luglio 2005 n. 15037, (Cass. Civ. Sez. III 12 gennaio 2006 n. 419 e
Cass. Civ. Sez. III 23 luglio 2014 n. 16767 secondo cui <l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso accertare la pretesa fatta valere e non se < i>
l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge>)” (cfr.
Tribunale di Vicenza, sent. 16 febbraio 2024, n. 419, proc. civ. n. 127/2023 R.G.).
Giova anche rammentare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di instaurare il contraddittorio e il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò ne discende che il giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione, è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: oggetto dell'accertamento giudiziale è la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso con la conseguenza che il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Dunque, la prova del fatto costitutivo del credito grava sul creditore opposto (Cass. civ. sent. 19 ottobre 2015, n. 21101) che può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass. civ., sent. 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. civ. sent. 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione a opera dell'opponente del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
Mentre è onere del debitore opponente prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, con la conseguenza che dal mancato assolvimento di tale onere i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. civ. sent. 16 dicembre 2010, n. 25516).
“Cosicché la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022, n. 9439)”.
Ciò posto in termini generali, nella fattispecie concreta si osserva che la domanda introdotta con il ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di adempimento finalizzata a ottenere una pronuncia di condanna del debitore all'adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di subappalto tra il l' Parte_1 Controparte_1
Qualificata così la domanda, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova trova applicazione il principio enucleato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre 2001,
n.13533 secondo cui: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ”.
Questa regola trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui in definitiva la sola inversione dell'onere di iniziativa processuale non determina alcun mutamento delle posizioni sostanziali delle parti.
Ebbene il non ha contestato l'esistenza del Parte_1 contratto di subappalto tra le parti, né ha contestato l'esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura indicata nel ricorso monitorio (fattura n. 8 del 2/03/2020 relativa al certificato di pagamento n 6 del
2/03/2020 ) da parte della pertanto può ritenersi provata la fonte Controparte_1 negoziale (contratto di subappalto) da cui scaturiva l'obbligazione a carico dell'opponente
(pagamento del corrispettivo).
L'opponente ha prodotto in giudizio il contratto di subappalto del 29/05/2019, l'autorizzazione al subappalto in data 14/06/2019, i 6 certificati di pagamento e le relative note tramesse via PEC con cui chiedeva la presentazione della documentazione all' al fine di poter Controparte_1 procedere al pagamento del corrispettivo.
L'opponente ha sostenuto di non aver potuto procedere a adempiere alla sua obbligazione, innanzitutto invocando l'art. 6 del contratto di subappalto.
Sul punto, l'art 6 del contratto di subappalto (al settimo capoverso) stipulato tra
[...]
e prevede che i pagamenti sono Parte_1 Controparte_1 subordinati inderogabilmente alla consegna entro 40 giorni antecedenti alla data di maturazione del pagamento all'appaltatore dei seguenti documenti:
1) copia dei versamenti dovuti agli organi paritetici qualora previsti dal contratto collettivo;
2) DURC in corso di validità;
3) Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento all'erario in qualità di sostituto dell'imposta dell'IRPEF afferenti le retribuzioni dei propri dipendenti- Modello F24 – e autocertificazione o asseverazione del professionista di avvenuto versamento;
4) Modello DM 10 relativo agli oneri INPS corredato del mod. F24 comprovante l'avvenuto pagamento”.
“La mancata, incompleta o ritarda consegna di uno solo dei documenti comporta l'impossibilità di procedere al pagamento” (come si desume sempre dall'art.6, ottavo capoverso, del contratto di subappalto).
La ratio della previsione contrattuale si rinviene nell'esigenza di tutelare la posizione del committente dalla responsabilità solidale derivante da eventuali omissioni o inadempimenti da parte del subappaltatore nella gestione dei rapporti di lavoro. La responsabilità solidale è espressamente prevista nell'art.105 del d.lgs. n 276/2003 in base al quale “l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.
n 276/2003”.
L' art. 29 del d.lgs. n 276/2003 prevede che “in caso di appalti di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
La giurisprudenza precisa che “in caso di appalti o servizi a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore dell'obbligo di presentazione del DURC, il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e assicurativi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre n. 276 (Cass. Civ. n 4079/2022).
Nel caso di specie, on ha mai provato di aver consegnato all'opponente Controparte_1
i documenti previsti dall'art 6 del contratto di subappalto, documenti che sono stati richiesti in maniera specifica e puntuale attraverso l'invio di note dal Parte_1
[...]
Inoltre, non ha neppure replicato in maniera precisa alla suddetta Controparte_1 contestazione nel corso del giudizio, limitandosi a dichiarare nella sola comparsa conclusionale di aver allegato il DURC al ricorso monitorio.
In realtà, nel fascicolo monitorio è presente la copia di una schermata web da cui emergerebbe che l'opposta sia in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, ma nulla è stato prodotto e provato in ordine alla documentazione prevista dal contratto relativa al rapporto tra le parti e alla sua consegna, necessaria secondo quanto stabilito nelle pattuizioni indicate per procedere al pagamento.
Si giunge alla medesima conclusione, qualora la contestazione dell'opponente non sia qualificata quale eccezione di inadempimento, ma come eccezione del mancato verificarsi di una condizione sospensiva.
Anche in tal caso il credito risulterebbe inesigibile per il deposito della mancata documentazione succitata.
Ciò detto, non si può pervenire nel caso in esame alla pronuncia della cessazione della materia del contendere come richiesto dalla parte opposta nella comparsa conclusionale stante il pagamento intervenuto.
La cessazione della materia del contendere – che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento – ovvero della sopravvenuta caducazione – della situazione sostanziale oggetto della controversia”.
Difetta, infatti, l'accordo sul sopraggiunto avvenimento in quanto il Parte_1 insiste anche nell'ultima memoria sull'inesigibilità del credito e che abbia
[...] provveduto ad adempiere solo perché l'opposta aveva depositato istanza di fallimento.
“In ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere, che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, esclude la necessità della pronuncia del giudice, allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito.” (Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. MB – Rel. LA | 11.05.2017 | n.11552).
Ne deriva, per tutte le ragioni indicate, che parte opponente ha fornito prova di un fatto impeditivo del pagamento che determina la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e previa applicazione dei minimi per tutte le fasi in considerazione della natura non complessa delle questioni di fatto e di diritto affrontate e del tipo di attività processuale posta in essere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da er l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 440/2020 emesso dal Tribunale di Lagonegro;
2) condanna p.i. ), in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 P.IVA_2 delle spese di lite in favore di parte oppponente liquidate in € 3.809 per compensi professionali, euro
286,00 per spese oltre 15% rimb. for., IVA - se dovuta - e CPA.
Lagonegro, 3 dicembre 2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Antonella Tedesco