Articolo 709 del Codice penale
Articolo 609 noviesArticolo 570 ter
Versione
1 luglio 1931
Art. 709.

(Omessa denuncia di cose provenienti da delitto)

Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorita' e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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