Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 709.
(Omessa denuncia di cose provenienti da delitto)
Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorita' e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
(Omessa denuncia di cose provenienti da delitto)
Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorita' e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Commentari • 8
- 1. Qual è la differenza tra denuncia e querela?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 luglio 2026 · 157.79121
[…] chi subisce il furto o lo smarrimento di armi (art. 20, comma 3, legge 110/1975), chi viene a sapere che denaro o beni ricevuti provengono da un delitto (art. 709 cod. pen.), o chi è a conoscenza di un sequestro di persona a scopo di estorsione. […]
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Giurisprudenza • 35
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34748Provvedimento: […] 2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'articolo 709 cod. pen; […]Leggi di più...
- attenuante art. 62 n. 4 cod. pen.·
- art. 709 cod. pen.·
- art. 95 disposizioni transitorie·
- D.Lvo 150/2022·
- art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020·
- attenuante art. 648 cod. pen.·
- sospensione condizionale della pena·
- sanzioni sostitutive·
- ricettazione