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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2024, n. 43732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43732 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti di IA IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
letta la memoria depositata dal P.G. che ha chiesto l'annullamanto con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43732 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 30/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha accolto l'istanza di riparazione, e liquidato un indennizzo pari ad euro 215.067,84, per l'ingiusta detenzione subita da IA DA, sottoposto con ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta a custodia cautelare in carcere dal 22 febbraio 2017 al 21 agosto 2019, per il delitto previsto e punito dall'art. 416 bis del codice penale, dal quale è stato assolto dai giudici di merito, con sentenza del 9 novembre 2021 . 2. L'esponente, con il primo motivo, censura la decisione della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, non essendosi attenuta al principio di autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale concluso con l'assoluzione. In particolare, ad avviso del ricorrente 7 il giudice della riparazione nell'ordinanza impugnata ha ripercorso pedissequamente l'iter motivazionale seguito dalla Corte di Appello nella sentenza assolutoria, trascurando di considerare una serie di elementi, in parte emergenti da una lettura analitica dalla stessa sentenza di assoluzione, sintomatici di una colpa grave, ostativa alla concessione del beneficio, seppure insufficienti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità. Infatti, nella stessa sentenza assolutoria, la Corte di Appello ha dato atto della "esistenza di una consolidata, precedente rete relazionale facente capo agli odierni prevenuti nell'ambito del narcotraffico", affermando soltanto che le risultanze istruttorie "non hanno dato piena contezza della simultanea o successiva sussistenza, nel contesto territoriale del comune di Villarosa, di un'organizzazione capeggiata dai medesimi soggetti, avente i caratteri tipici di cui all'art. 416 bis, ... che si sia concretamente sostanziata in una ben definita dimensione propria, del tutto autonoma rispetto alla nota organizzazione criminale denominata cosa nostra" (pag. 4). La decisione - prosegue il ricorrente - non esclude quindi l'esistenza di condotte illecite degli imputati, assolti con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. . Nel giudizio assolutorio, infatti, si è affermato che i numerosi collaboratori non avrebbero fornito elementi per "tratteggiare una reale distinzione tra la gestione in forma associata del narcotraffico (già oggetto del precedente giudicato) ed altre attività espressive di un'effettiva mafiosità del preteso sodalizio, aspetto integralmente diverso dalla mera influenza criminale" (pag. 5). Tuttavia, nella stessa decisione è stato ribadito " che le investigazioni eseguite dagli operanti di P. G. hanno evidenziato un esponenziale incremento di attività economiche riconducibili ai fratelli IA, frutto evidente, però, delle attività illecite svolte dai medesimi nel campo dell'usura e del traffico di stupefacenti" (pag. 5). Tali elementi, ad avviso del ricorrente, non possono essere trascurati o considerati irrilevanti nelle valutazione della del dolo o della colpa in sede di riparazione per l'ingiusta detenzione, la quale è autonoma rispetto a quella preordinata all'accertamento della responsabilità penale per il reato associativo. 2 Il giudice della riparazione, inoltre, ha omesso di valutare, quale possibile contributo idoneo ad ingenerare la "falsa apparenza" della compartecipazione ad un reato che abbia assunto significato nel contesto cautelare, le frequentazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti, come VI NI della famiglia di CA Nuova, il quale riferiva di avere intrattenuto "una buona amicizia" coi fratelli IA (pag. 93 ordinanza cautelare), e specialmente con DA, presso la cui casa si recava per rifornirsi di cocaina. In ordine al perdurare del traffico degli stupefacenti da parte dei fratelli IA, anche dopo l'esecuzione delle condanne loro inflitte nel processo "Scarface", viene richiamata in ricorso la testimonianza del collaboratore HAJ, il quale, nell'interrogatorio del 16 febbraio 2012, riferiva di essere stato avvicinato, dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 2006, da tale SC SA, uomo vicino ai IA, il quale lo diffidava, nell'eventualità che il collaboratore avesse voluto riprendere a spacciare, dal rifornirsi di "roba" da altri che non fossero i fratelli IA, ventilando, in caso contrario, gravi ritorsioni da parte di questi ultimi. (pagg. 66 e 67 ordinanza cautelare). In sintesi, seppur insufficiente ai fini della condanna penale, il convergente contribuito dei collaboratori, avrebbe dovuto essere apprezzato nel giudizio di riparazione quale sintomo dell'evidente contiguità dei fratelli IA con gli ambienti mafiosi e dell'ostentazione da parte loro di atteggiamenti almeno esteriormente interpretabili come mafiosi. Inoltre, il giudice della riparazione non avrebbe considerato che l'istante, sottoposto fino al 2013 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni 5, risultava esser stato condannato ad anni 1 mesi 6 e giorni 20 per il reato continuato di "Violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose", commesso da marzo a luglio del 2008. Riassuntivamente, non sarebbero state considerate, quali condotte ostative in quanto espressive di dolo o colpa grave, l'esistenza di condotte illecite attinenti all'esecuzione di misure di prevenzione personali antimafia in epoca successiva ai fatti oggetto del processo "Scarface"; la frequentazione e la connivenza con coimputati condannati per omicidio nello stesso processo;
l'accertamento della responsabilità penale per reati connessi al traffico di stupefacenti commessi nello stesso arco temporale con riferimento al quale era contestato il reato associativo di stampo mafioso. 3. Con il secondo motivo, censura la decisione per mancanza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 315 c.p.p. nella quantificazione dell'indennizzo, avendo trascurato ogni valutazione in ordine alla rilevanza della condotta processuale ed extraprocessuale dell'istante ai fini della formulazione di un giudizio di colpa lieve nella causazione della detenzione. t <1-0,i2 4. Con ilDrmotivo, è stata altresì censurata la quantificazione dell'indennizzo. La Corte d'Appello ha quantificato l'indennizzo nella somma di euro 235,83 al giorno, determinato in misura pari al massimo giornaliero, calcolato aritmeticamente sulla base del tetto massimo liquidabile. )3_ 3 Tuttavia, prosegue il ricorrente, non è stato adeguatamente considerato che la custodia cautelare sofferta non ha certamente pregiudicato la reputazione sociale dell'istante, già compromessa in ragione dei numerosi e gravi precedenti a lui riferibili e delle documentate frequentazioni di altri pregiudicati, dovendosi aggiungere in proposito che l'istante non ha mancato di ritornare a delinquere dopo avere scontato la pena inflittagli nel 2001. Tali elementi avrebbero dovuto condurre alla riduzione dell'indennizzo che la Corte di merito ha riconosciuto, senza fornire motivazione alcuna in ordine alla quantificazione sulla base del massimo giornaliero, ossia sulla base di quanto dovrebbe riconoscersi a chi, avendo una fama integra ed essendo del tutto alieno dai contesti criminali, sia incappato, senza alcuna colpa, in una vicissitudine giudiziaria. 4) Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta ed ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze è fondato, nei termini di seguito precisati. 1.1 All'esame del primo motivo è opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina di riferimento, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. Il consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458). D'altronde, mentre il giudice dell'imputazione è chiamato ad accertare la responsabilità per il reato oltre ogni ragionevole dubbio, il giudice della riparazione deve accertare se la detenzione subita non trovi concausa in un comportamento che può non essere illecito sotto ogni profilo e tuttavia sia gravemente imprudente, imperito, negligente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente 4 accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Sempre le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). 1.2 Ebbene il provvedimento impugnato non si è adeguato ai principi sopra richiamati. Appare di tutta evidenza, infatti, che il giudice della riparazione, nel valutare i presupposti del chiesto indennizzo, ha confuso i piani della responsabilità penale -già negativamente acclarata e presupposto della procedura- con la necessaria valutazione dell'eventuale comportamento colposo dell'imputato sinergico rispetto all'adottata misura cautelare. Ne è indice eloquente il passaggio motivazionale del provvedimento impugnato in cui si legge: "non può, dunque, che prendersi atto della mancanza di elementi integranti una condotta gravemente colposa o dolosa posta in essere dal IA, non potendosi reputare tali i generici riferimenti dei collaboratori di giustizia, non riguardanti episodi specifici sintomatici di appartenenza a una consorteria mafiosa, la cui esistenza è stata esclusa dai giudici di merito". Sostanzialmente la Corte distrettuale fa discendere automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo dall'assoluzione per lo specifico reato di associazione per delinquere, senza 5 operare la necessaria valutazione del comportamento di IA DA rispetto alla causazione dell'evento dell'applicazione della misura. Difetta nel provvedimento impugnato - il che produce i vizi di legittimità denunciati- quella necessaria valutazione globale di tutta la condotta posta in essere dal IA. Il giudice della riparazione avrebbe, in altri termini, dovuto focalizzare l'indagine sui profili di colpa, tenendo presente che, nei casi in cui si subisca una misura cautelare per un reato associativo, vi è una stretta interrelazione tra i comportamenti che possono attenere al piano organizzativo della struttura e quelli confluiti nei singoli reati fine. Ebbene, nel caso che ci occupa, nella stessa sentenza assolutoria - come è stato evidenziato dal Ministero ricorrente - è stato affermato che i numerosi collaboratori non avrebbero fornito elementi per "tratteggiare una reale distinzione tra la gestione in forma associata del narcotraffico (già oggetto del precedente giudicato) ed altre attività espressive di un'effettiva mafiosità del preteso sodalizio, aspetto integralmente diverso dalla mera influenza criminale" (pag. 4); ed inoltre " che le investigazioni eseguite dagli operanti di P. G. hanno evidenziato un esponenziale incremento di attività economiche riconducibili ai fratelli IA, frutto evidente, però, delle attività illecite svolte dai medesimi nel campo dell'usura e del traffico di stupefacenti" (pag. 5). Nella indicata sentenza, dunque si attribuisce ai IA "influenza criminale", e incremento di attività economiche frutto evidente delle attività illecite svolte dai medesimi nel campo dell'usura e del traffico di stupefacenti, ancorchè si ritenga che tali elementi non siano sufficienti a dimostrare l'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso. A fronte delle suddette risultanze, coglie nel segno la censura del ricorrente che lamenta la pedissequa reiterazione, in sede di riparazione, di argomentazioni proprie del giudizio sulla responsabilità penale, senza tuttavia procedere alla differente valutazione, con prospettiva ex ante, dei suddetti elementi, non esclusi dalla sentenza assolutoria, e tuttavia meritevoli di approfondimento sotto il profilo della colpa grave;
ed inoltre, senza approfondire se gli stessi abbiano assunto efficacia sinergica nell'adozione della misura. Ed ancora, è stato richiamato dal ricorrente il contributo fornito dai collaboratori che hanno riferito di cointeressenze nel settore del traffico di sostanze stupefacenti e dell'usura anche dopo la condanna nel separato procedimento definito con sentenza irrevocabile (nell'ordinanza è richiamato il narrato dei collaboratori Haj AS Ridha, GI TR, IA SA, CO Francesco). Tali comportamenti vengono apoditticamente sminuiti, definendosi generici o attinenti ad un solo tipo di reati, il che sembra ancora una volta evidenziare una confusione tra il piano della responsabilità penale e quello degli eventuali comportamenti colposi rivelatisi sinergici rispetto all'adozione della misura cautelare. Inoltre, nulla è stato osservato in ordine alla sottoposizione a misura di prevenzione ed alle violazioni delle connesse prescrizioni per cui il IA ha riportato condanne;
e così pure, in ordine alle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti 6 in traffici illeciti, così da poterne apprezzare - o anche eventualmente escludere, ma pur sempre in base ad una approfondita valutazione -, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, il coefficiente colposo e la relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo In sintesi, il giudice della riparazione, muovendosi nella prospettiva della pronuncia assolutoria, non ha verificato - come avrebbe dovuto - se, all'esito del giudizio di merito, residuassero fatti rilevanti nel diverso piano prognostico che sovraintende il giudizio riparativo, omettendo di valutare l'esistenza di comportamenti dell'indagato rimproverabili dal punto di vista della colpa tout court, ancorchè privi di valenza sotto il profilo della responsabilità penale, e la loro concausalità rispetto all'adozione della misura. 1.3 I restanti motivi restano assorbiti. 2. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio ,cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti. Così deciso il 30 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il PrIf rnk it
letta la memoria depositata dal P.G. che ha chiesto l'annullamanto con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43732 Anno 2024 Presidente: BELLINI UGO Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 30/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha accolto l'istanza di riparazione, e liquidato un indennizzo pari ad euro 215.067,84, per l'ingiusta detenzione subita da IA DA, sottoposto con ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta a custodia cautelare in carcere dal 22 febbraio 2017 al 21 agosto 2019, per il delitto previsto e punito dall'art. 416 bis del codice penale, dal quale è stato assolto dai giudici di merito, con sentenza del 9 novembre 2021 . 2. L'esponente, con il primo motivo, censura la decisione della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, non essendosi attenuta al principio di autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale concluso con l'assoluzione. In particolare, ad avviso del ricorrente 7 il giudice della riparazione nell'ordinanza impugnata ha ripercorso pedissequamente l'iter motivazionale seguito dalla Corte di Appello nella sentenza assolutoria, trascurando di considerare una serie di elementi, in parte emergenti da una lettura analitica dalla stessa sentenza di assoluzione, sintomatici di una colpa grave, ostativa alla concessione del beneficio, seppure insufficienti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità. Infatti, nella stessa sentenza assolutoria, la Corte di Appello ha dato atto della "esistenza di una consolidata, precedente rete relazionale facente capo agli odierni prevenuti nell'ambito del narcotraffico", affermando soltanto che le risultanze istruttorie "non hanno dato piena contezza della simultanea o successiva sussistenza, nel contesto territoriale del comune di Villarosa, di un'organizzazione capeggiata dai medesimi soggetti, avente i caratteri tipici di cui all'art. 416 bis, ... che si sia concretamente sostanziata in una ben definita dimensione propria, del tutto autonoma rispetto alla nota organizzazione criminale denominata cosa nostra" (pag. 4). La decisione - prosegue il ricorrente - non esclude quindi l'esistenza di condotte illecite degli imputati, assolti con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. . Nel giudizio assolutorio, infatti, si è affermato che i numerosi collaboratori non avrebbero fornito elementi per "tratteggiare una reale distinzione tra la gestione in forma associata del narcotraffico (già oggetto del precedente giudicato) ed altre attività espressive di un'effettiva mafiosità del preteso sodalizio, aspetto integralmente diverso dalla mera influenza criminale" (pag. 5). Tuttavia, nella stessa decisione è stato ribadito " che le investigazioni eseguite dagli operanti di P. G. hanno evidenziato un esponenziale incremento di attività economiche riconducibili ai fratelli IA, frutto evidente, però, delle attività illecite svolte dai medesimi nel campo dell'usura e del traffico di stupefacenti" (pag. 5). Tali elementi, ad avviso del ricorrente, non possono essere trascurati o considerati irrilevanti nelle valutazione della del dolo o della colpa in sede di riparazione per l'ingiusta detenzione, la quale è autonoma rispetto a quella preordinata all'accertamento della responsabilità penale per il reato associativo. 2 Il giudice della riparazione, inoltre, ha omesso di valutare, quale possibile contributo idoneo ad ingenerare la "falsa apparenza" della compartecipazione ad un reato che abbia assunto significato nel contesto cautelare, le frequentazioni con soggetti coinvolti in traffici illeciti, come VI NI della famiglia di CA Nuova, il quale riferiva di avere intrattenuto "una buona amicizia" coi fratelli IA (pag. 93 ordinanza cautelare), e specialmente con DA, presso la cui casa si recava per rifornirsi di cocaina. In ordine al perdurare del traffico degli stupefacenti da parte dei fratelli IA, anche dopo l'esecuzione delle condanne loro inflitte nel processo "Scarface", viene richiamata in ricorso la testimonianza del collaboratore HAJ, il quale, nell'interrogatorio del 16 febbraio 2012, riferiva di essere stato avvicinato, dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 2006, da tale SC SA, uomo vicino ai IA, il quale lo diffidava, nell'eventualità che il collaboratore avesse voluto riprendere a spacciare, dal rifornirsi di "roba" da altri che non fossero i fratelli IA, ventilando, in caso contrario, gravi ritorsioni da parte di questi ultimi. (pagg. 66 e 67 ordinanza cautelare). In sintesi, seppur insufficiente ai fini della condanna penale, il convergente contribuito dei collaboratori, avrebbe dovuto essere apprezzato nel giudizio di riparazione quale sintomo dell'evidente contiguità dei fratelli IA con gli ambienti mafiosi e dell'ostentazione da parte loro di atteggiamenti almeno esteriormente interpretabili come mafiosi. Inoltre, il giudice della riparazione non avrebbe considerato che l'istante, sottoposto fino al 2013 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni 5, risultava esser stato condannato ad anni 1 mesi 6 e giorni 20 per il reato continuato di "Violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose", commesso da marzo a luglio del 2008. Riassuntivamente, non sarebbero state considerate, quali condotte ostative in quanto espressive di dolo o colpa grave, l'esistenza di condotte illecite attinenti all'esecuzione di misure di prevenzione personali antimafia in epoca successiva ai fatti oggetto del processo "Scarface"; la frequentazione e la connivenza con coimputati condannati per omicidio nello stesso processo;
l'accertamento della responsabilità penale per reati connessi al traffico di stupefacenti commessi nello stesso arco temporale con riferimento al quale era contestato il reato associativo di stampo mafioso. 3. Con il secondo motivo, censura la decisione per mancanza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 315 c.p.p. nella quantificazione dell'indennizzo, avendo trascurato ogni valutazione in ordine alla rilevanza della condotta processuale ed extraprocessuale dell'istante ai fini della formulazione di un giudizio di colpa lieve nella causazione della detenzione. t <1-0,i2 4. Con ilDrmotivo, è stata altresì censurata la quantificazione dell'indennizzo. La Corte d'Appello ha quantificato l'indennizzo nella somma di euro 235,83 al giorno, determinato in misura pari al massimo giornaliero, calcolato aritmeticamente sulla base del tetto massimo liquidabile. )3_ 3 Tuttavia, prosegue il ricorrente, non è stato adeguatamente considerato che la custodia cautelare sofferta non ha certamente pregiudicato la reputazione sociale dell'istante, già compromessa in ragione dei numerosi e gravi precedenti a lui riferibili e delle documentate frequentazioni di altri pregiudicati, dovendosi aggiungere in proposito che l'istante non ha mancato di ritornare a delinquere dopo avere scontato la pena inflittagli nel 2001. Tali elementi avrebbero dovuto condurre alla riduzione dell'indennizzo che la Corte di merito ha riconosciuto, senza fornire motivazione alcuna in ordine alla quantificazione sulla base del massimo giornaliero, ossia sulla base di quanto dovrebbe riconoscersi a chi, avendo una fama integra ed essendo del tutto alieno dai contesti criminali, sia incappato, senza alcuna colpa, in una vicissitudine giudiziaria. 4) Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta ed ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze è fondato, nei termini di seguito precisati. 1.1 All'esame del primo motivo è opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina di riferimento, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. Il consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458). D'altronde, mentre il giudice dell'imputazione è chiamato ad accertare la responsabilità per il reato oltre ogni ragionevole dubbio, il giudice della riparazione deve accertare se la detenzione subita non trovi concausa in un comportamento che può non essere illecito sotto ogni profilo e tuttavia sia gravemente imprudente, imperito, negligente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente 4 accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Sempre le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). 1.2 Ebbene il provvedimento impugnato non si è adeguato ai principi sopra richiamati. Appare di tutta evidenza, infatti, che il giudice della riparazione, nel valutare i presupposti del chiesto indennizzo, ha confuso i piani della responsabilità penale -già negativamente acclarata e presupposto della procedura- con la necessaria valutazione dell'eventuale comportamento colposo dell'imputato sinergico rispetto all'adottata misura cautelare. Ne è indice eloquente il passaggio motivazionale del provvedimento impugnato in cui si legge: "non può, dunque, che prendersi atto della mancanza di elementi integranti una condotta gravemente colposa o dolosa posta in essere dal IA, non potendosi reputare tali i generici riferimenti dei collaboratori di giustizia, non riguardanti episodi specifici sintomatici di appartenenza a una consorteria mafiosa, la cui esistenza è stata esclusa dai giudici di merito". Sostanzialmente la Corte distrettuale fa discendere automaticamente il riconoscimento dell'indennizzo dall'assoluzione per lo specifico reato di associazione per delinquere, senza 5 operare la necessaria valutazione del comportamento di IA DA rispetto alla causazione dell'evento dell'applicazione della misura. Difetta nel provvedimento impugnato - il che produce i vizi di legittimità denunciati- quella necessaria valutazione globale di tutta la condotta posta in essere dal IA. Il giudice della riparazione avrebbe, in altri termini, dovuto focalizzare l'indagine sui profili di colpa, tenendo presente che, nei casi in cui si subisca una misura cautelare per un reato associativo, vi è una stretta interrelazione tra i comportamenti che possono attenere al piano organizzativo della struttura e quelli confluiti nei singoli reati fine. Ebbene, nel caso che ci occupa, nella stessa sentenza assolutoria - come è stato evidenziato dal Ministero ricorrente - è stato affermato che i numerosi collaboratori non avrebbero fornito elementi per "tratteggiare una reale distinzione tra la gestione in forma associata del narcotraffico (già oggetto del precedente giudicato) ed altre attività espressive di un'effettiva mafiosità del preteso sodalizio, aspetto integralmente diverso dalla mera influenza criminale" (pag. 4); ed inoltre " che le investigazioni eseguite dagli operanti di P. G. hanno evidenziato un esponenziale incremento di attività economiche riconducibili ai fratelli IA, frutto evidente, però, delle attività illecite svolte dai medesimi nel campo dell'usura e del traffico di stupefacenti" (pag. 5). Nella indicata sentenza, dunque si attribuisce ai IA "influenza criminale", e incremento di attività economiche frutto evidente delle attività illecite svolte dai medesimi nel campo dell'usura e del traffico di stupefacenti, ancorchè si ritenga che tali elementi non siano sufficienti a dimostrare l'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso. A fronte delle suddette risultanze, coglie nel segno la censura del ricorrente che lamenta la pedissequa reiterazione, in sede di riparazione, di argomentazioni proprie del giudizio sulla responsabilità penale, senza tuttavia procedere alla differente valutazione, con prospettiva ex ante, dei suddetti elementi, non esclusi dalla sentenza assolutoria, e tuttavia meritevoli di approfondimento sotto il profilo della colpa grave;
ed inoltre, senza approfondire se gli stessi abbiano assunto efficacia sinergica nell'adozione della misura. Ed ancora, è stato richiamato dal ricorrente il contributo fornito dai collaboratori che hanno riferito di cointeressenze nel settore del traffico di sostanze stupefacenti e dell'usura anche dopo la condanna nel separato procedimento definito con sentenza irrevocabile (nell'ordinanza è richiamato il narrato dei collaboratori Haj AS Ridha, GI TR, IA SA, CO Francesco). Tali comportamenti vengono apoditticamente sminuiti, definendosi generici o attinenti ad un solo tipo di reati, il che sembra ancora una volta evidenziare una confusione tra il piano della responsabilità penale e quello degli eventuali comportamenti colposi rivelatisi sinergici rispetto all'adozione della misura cautelare. Inoltre, nulla è stato osservato in ordine alla sottoposizione a misura di prevenzione ed alle violazioni delle connesse prescrizioni per cui il IA ha riportato condanne;
e così pure, in ordine alle frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti 6 in traffici illeciti, così da poterne apprezzare - o anche eventualmente escludere, ma pur sempre in base ad una approfondita valutazione -, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, il coefficiente colposo e la relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo In sintesi, il giudice della riparazione, muovendosi nella prospettiva della pronuncia assolutoria, non ha verificato - come avrebbe dovuto - se, all'esito del giudizio di merito, residuassero fatti rilevanti nel diverso piano prognostico che sovraintende il giudizio riparativo, omettendo di valutare l'esistenza di comportamenti dell'indagato rimproverabili dal punto di vista della colpa tout court, ancorchè privi di valenza sotto il profilo della responsabilità penale, e la loro concausalità rispetto all'adozione della misura. 1.3 I restanti motivi restano assorbiti. 2. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio ,cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti. Così deciso il 30 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il PrIf rnk it