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Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 28/03/2025, n. 6299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6299 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16633/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16633 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Guida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Campagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento di inidoneità adottato dalla Direzione Generale per il personale militare per il concorso di reclutamento di 6500 volontari in ferma iniziale (VFI), 2 blocco 2023, notificato in data 05.10.2023 con il quale è stata formalizzata l’esclusione del ricorrente;
-di tutti i verbali di valutazione psicofisica redatti sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui dichiarano la non idoneità dello stesso;
-delle modalità in cui l’Amministrazione ha effettuato le prove psicofisiche;
-ove interpretato in malam partem, dell’articolo 10 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinale;
-ove interpretate in malam partem, delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso, pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il concorso “di reclutamento, per il 2023, di 6.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell’Esercito”;
-della graduatoria finale di merito del concorso del 03.10.2023 nella parte in cui dispone la non idoneità del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell’interesse di parte ricorrente.
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo sotto il profilo psicofisico ai fini del concorso pubblico, per esami e titoli, per l’assunzione di 6.500 volontari in ferma prefissata iniziale (vfi) nell’esercito, con ogni statuizione consequenziale.
nonche’ per il conseguente riconoscimento
del diritto del ricorrente ad essere legittimamente dichiarato idoneo sotto il profilo psicofisico ai fini del concorso "de quo"
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato innanzi a questo giudice la sua esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento di 6500 volontari in ferma iniziale (VFI), 2 blocco 2023, adottato dalla Direzione Generale per il personale militare e notificato in data 5.10.2023 dolendosi della contestazione di “inidoneità” sostenuta dalla seguente motivazione: 1) Immuno-allergopatie di grado non inabilitante codice 31 Coefficiente 3: Caratteristica AV-EI Descrizione: le immuno allergopatie di grado non inabilitante : allergia a dermatophagoides pteronyssinus e dermatophagoides farinae, con lieve positività per allergopatia agli acari maggiori della polvere 2) OO ASTIGMATISMO MISTO < 3D, 3) Coefficiente: 2 Caratteristica: AV-OR Descrizione: lieve deviazione sin convessa del setto; 4) Codice 14 Coefficiente: 2 caratteristica: AU Descrizione: Perdita uditiva: MONOLATERALE/ BILATERALE ISOLATA: valori: >20 dB e = 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e =35 dB a 250 – 4000 – 6000 – 8000 Hz MONOLATERALE: valori >20 dB e = 30 dB BILATERALE: P.P.T.: >20% E =25%”.
L’impugnativa investiva anche la graduatoria concorsuale dei vincitori nel frattempo pubblicata senza contenere il nominativo del ricorrente.
Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio con foglio dell’Avvocatura dello Stato resistendo al ricorso.
In limine il ricorrente avanzava anche istanza per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato che, dopo un’interlocutoria con richiesta di integrazioni documentali, veniva respinta dall’apposita Commissione con decreto n. -OMISSIS-.
Questo TAR, in prosieguo di giudizio, disponeva, ai sensi degli artt. 19 e 66 CPA, verificazione sulla sussistenza delle patologie rilevate dagli organi concorsuali onde acclarare l’idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento, incaricando all’uopo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale di Sanita' del Ministero dell'interno il quale, in esecuzione del mandato, svolgeva gli opportuni accertamenti sanitari e depositava la sua relazione in data 28.6.2024 nella quale concludeva: “ in risposta ai quesiti posti da codesto Giudice Amministrativo in ordinanza, ha rilevato che dall'anamnesi, dall'analisi della documentazione esibita e dagli accertamenti specialistici condotti in sede di verificazione, NON è emersa, a carico del sig. -OMISSIS-, la sussistenza delle patologie oggetto del ricorso, pertanto, si ritiene secondo il Decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, recante "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" (vedi G.U.R.I. Serie generale n. 131 del 09/06/2014) di attribuire per l'apparato AV-EI il coefficiente 1 per l'apparato VS il coefficiente 1 e per l'apparato AU il coefficiente 1 ”. L’Organismo formulava anche istanza di liquidazione della somma complessiva 500,00 (cinquecento) euro per il compenso delle attività svolte.
Alla luce di tali risultanze, con successiva ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione reputava adeguatamente corroborato il fumus del ricorso, disponendo in via cautelare l’ammissione con riserva del ricorrente al proseguimento dell’iter concorsuale.
Avendo il ricorrente esteso l’impugnativa anche alla graduatoria concorsuale questo TAR, con la stessa ordinanza, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati vincitori, autorizzando alla notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, CPA e dell’art. 49, comma 3, CPA, mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione resistente.
Eseguito l’adempimento, nessun controinteressato si è costituito.
La causa, matura per la decisione, è stata introitata all’udienza pubblica del 15 gennaio 2025.
Il Collegio ritiene fondato il ricorso.
Le doglianze del sig. -OMISSIS- avverso l’impugnato provvedimento di esclusione hanno trovato riscontro nel favorevole giudizio del Verificatore che ha escluso, dopo nuova ed autonoma valutazione sanitaria, la sussistenza delle patologie diagnosticate in sede concorsuale.
L’accertamento dell’esistenza o meno di una patologia, ove rappresenti un dato non opinabile ma univocamente verificabile sulla base delle regole della scienza medica, è da considerarsi materia non coperta dalla discrezionalità dell’Amministrazione le cui valutazioni pertanto, quando smentite nel contraddittorio processuale da contrarie risultanze mediche oggettive –promananti nel caso di specie da autorevole organismo sanitario pubblico- andranno annullate.
Conclusivamente il ricorso va accolto e per l’effetto annullati i provvedimenti impugnati per quanto di ragione della parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e graveranno sull’Amministrazione intimata, incluse quelle di verificazione da liquidarsi nella misura richiesta di euro 500,00 (cinquecento) –ritenuta equa da questo giudice e non contestata dalle parti- con versamento sul Capitolo 3560/5, capo XIV, art. 5 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’Interno - somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni -”.
Va confermata la statuizione con cui è stata negata l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, considerata la persistente mancanza in atti delle integrazioni documentali già richieste dalla competente Commissione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di interesse del ricorrente, che andrà quindi considerato ammesso pleno jure e senza riserva al concorso de quo, con ogni conseguenza dovuta.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, da versarsi al difensore avv. Francesco Campagna dichiaratosi antistatario.
Condanna, altresì, il Ministero al pagamento delle spese di verificazione nella misura richiesta dall’Organismo incaricato di omnicomprensivi euro 500,00 (cinquecento) -ritenuta equa dal giudice e non contestata dalle parti- da versarsi con le modalità di cui alla nota depositata dal Verificatore in una alla relazione.
Conferma il rigetto della domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.