Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza reso sull'istanza di liberazione anticipata è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza, ma non il ricorso diretto per cassazione che, se proposto, va qualificato come reclamo e trasmesso al detto tribunale per il principio di conservazione dell'impugnazione espresso nell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2008, n. 28598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28598 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/07/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2033
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 009082/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PR OB N. IL 12/07/1968;
avverso ORDINANZA del 18/09/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta G. che ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 18.09.2007 il Magistrato di sorveglianza di Napoli respingeva l'istanza di RO RT, diretta ad ottenere la liberazione anticipata per il semestre 11.01.2007 - 11.07.2007, sul rilievo di un comportamento non corretto da parte del condannato nel corso della misura alternativa in atto dell'affidamento in prova.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: le ritenute violazioni alla norme comportamentali sarebbero insignificanti e comunque il provvedimento impugnato sostanzialmente apodittico.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso va qualificato reclamo e trasmesso per competenza al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Rileva invero questa Corte come, in materia, avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza non sia ammesso ricorso diretto per cassazione (per saltum) ma l'impugnazione debba di necessità essere rivolta al Tribunale di Sorveglianza nella forma del reclamo. Ciò sia per la puntuale previsione contenuta nell'art. 69 bis, comma 3, Ord. Pen., sia in quanto il ricorso immediato per cassazione è previsto dall'art. 569 c.p.p. solo avverso sentenze (e non ordinanze). In tal senso cfr. anche, in termini, Cass. Pen. Sez. 1, n. 40260 in data 19.10.2007, Rv. 237873, Abbafati. E poiché l'impugnazione, per il principio di conservazione espresso dall'art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere correttamente qualificata dal giudice ad quem cui sia stata erroneamente indirizzata, il ricorso proposto dal RO deve essere qualificato reclamo e trasmesso al Tribunale di Sorveglianza di Napoli cui spetta l'esame per competenza funzionale.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell'art. 69 bis, comma 3, Ordinamento Penitenziario, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per competenza. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008