Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2008, n. 28598
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Sentenza 3 luglio 2008

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Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza reso sull'istanza di liberazione anticipata è ammesso il reclamo al tribunale di sorveglianza, ma non il ricorso diretto per cassazione che, se proposto, va qualificato come reclamo e trasmesso al detto tribunale per il principio di conservazione dell'impugnazione espresso nell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2008, n. 28598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28598
    Data del deposito : 3 luglio 2008

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