Sentenza 8 maggio 2014
Massime • 1
In caso di concomitante celebrazione di due dibattimenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie, sussiste un impedimento assoluto dell'imputato a comparire nel giudizio diverso da quello in cui il medesimo ha deciso di essere presente, anche quando non è offerta giustificazione della scelta in favore dell'uno o dell'altro processo, purché la comunicazione dell'impedimento sia prontamente documentata e si rappresenti l'interesse a parteciparvi, così da consentire al giudice di effettuare gli accertamenti necessari e di organizzare l'eventuale rinvio della propria udienza senza disagi per le altre parti coinvolte, in coerenza con i principi costituzionali di ragionevole durata dei processi ed efficienza della giurisdizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva rigettato un'istanza di rinvio per un concomitante impegno processuale noto quasi tre mesi prima dell'udienza e in data antecedente a quella in cui era stato disposto il differimento).
Commentario • 1
- 1. Compiuta giacenza della raccomandata perfeziona notifica (Cass. 41567/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 novembre 2024
Quando la raccomandata non venga consegnata al destinatario nel luogo indicato nell'indirizzo e venga quindi lasciato l'avviso che essa può essere ritirata presso l'ufficio postale, a ciò l'interessato deve provvedere entro il termine di giacenza normativamente fissato, trascorso il quale il plico viene restituito al mittente e la notifica si ha per effettuata per c.d. "compiuta giacenza"». Il ritiro della raccomandata con la quale si dà l'avviso dell'avvenuto deposito, che consente il perfezionarsi della notifica, non è lasciato all'interessato ad libitum, posto che ben potrebbe essere omesso e ritardato, con ogni effetto sul perfezionarsi della notifica. Corte di cassazione sez. I …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2014, n. 40199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40199 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 08/05/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1255
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 28076/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'HE TA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/02/2013 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città riducendo la pena inflitta a D'HE TA ad un anno di reclusione e 12.000,00 Euro di multa per il reato previsto dall'art. 81 cpv. cod. pen. e D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sottratto all'accertamento ed al pagamento dell'accisa prodotti energetici. In particolare, privo della prescritta licenza per i depositi fiscali di oli lubrificanti, nel triennio 2006 e 2008 importava da altri paesi dell'Unione Europea n. 495 autovetture nuove, contenenti un quantitativo complessivo di olio lubrificante pari a kg. 4.098,40 per il quale ometteva il pagamento della relativa imposta di consumo ammontante complessivamente a 3.450, 85 Euro.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, D'HE TA ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidando il gravame a due motivi con i quali deduce la nullità della sentenza per violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 420 cod. proc. pen. nonché violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed omessa motivazione sul mancato accoglimento dell'istanza di rinvio del difensore e dell'imputato (primo motivo).
Lamenta poi la violazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione in punto di prova sulla sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia disatteso l'istanza di rinvio avanzata dall'imputato e dal difensore nonostante fosse stato comprovato il legittimo impedimento di entrambi perché impegnati lo stesso giorno in un processo innanzi al Tribunale di Campobasso.
La doglianza è destituita di fondamento.
Va sul punto ricordato che la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rinvio, sia per l'impedimento addotto dall'imputato e sia per quello del difensore, sul rilievo che il reclamato impedimento non fosse stato prontamente comunicato, essendo stata l'istanza di rinvio avanzata soltanto due giorni prima dell'udienza (ossia il 13 febbraio per l'udienza del 15 febbraio 2013) pur emergendo che dal biglietto di cancelleria la conoscenza di tale impedimento fosse conosciuta dalle parti istanti sin dal 20 novembre 2012.
La precedente udienza (del 28 novembre 2012 con rinvio a quella del 15 febbraio 2013) era stata differita per altro impedimento ed il rinvio all'udienza del 15 febbraio 2013 sarebbe stato evito solo che il preesistente impegno dell'imputato e del difensore fossero stati comunicati.
Inoltre la Corte distrettuale ha osservato che il difensore non ha documentato di non potersi avvalere di sostituti e non ha fornito alcuna giustificazione circa il fatti di dover privilegiare la difesa nell'uno piuttosto che nell'altro processo.
Neppure l'imputato infine aveva espresso alcuna volontà di partecipare a questo o a quel processo.
Le ragioni addotte dalla Corte territoriale per disattendere l'istanza di rinvio del dibattimento è corretta non sussistendo i presupposti per ritenere che sia l'imputato che il difensore fossero assolutamente impediti a comparire per legittimo impedimento. Sul punto va osservato come questa Corte abbia affermato che, in caso di concomitante celebrazione di due dibattimenti dinanzi a diverse autorità giudiziarie, sussiste un impedimento assoluto dell'imputato a comparire nel giudizio diverso da quello in cui ha deciso di essere presente, purché la comunicazione dell'impedimento sia prontamente documentata e si rappresenti l'interesse a parteciparvi, senza che debba essere necessariamente giustificata la scelta in favore dell'uno o dell'altro (Sez. 6, n. 14207 del 19/02/2009, De Marco, Rv. 243575), fondandosi l'onere di tempestiva comunicazione a carico dell'imputato sul rilievo che detta comunicazione ha la stessa funzione prevista per l'impedimento del difensore, cioè quella di consentire al giudice di effettuare gli accertamenti necessari e di organizzare l'eventuale rinvio della propria udienza senza disagi per le altre parti coinvolte, in coerenza con i principi costituzionali di ragionevole durata dei processi ed efficienza della giurisdizione (Sez. 5, Sentenza n. 5845 del 10/12/2013, dep. 06/02/2014, Peghinelli ed altro, Rv. 258559).
Gli oneri comunicativi e probatori a carico del difensore sono poi maggiori, dovendosi ricordare come le Sezioni unite Fogliani, con gli affinamenti successivi apportati dal "diritto vivente" come auspicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 1991, abbiano fissato i principi e i criteri selettivi per evitare i possibili "espedienti dilatori" in modo che il difensore non possa "influire sull'andamento e l'esito dei procedimenti attraverso il conferimento di una funzione sostanzialmente interdittiva" derivando da ciò che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento può essere assunto quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486 c.p.p., comma 5, (ora art. 420 ter c.p.p., comma 5) purché il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui si intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio. Il giudice di quest'ultimo processo deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di un rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza deve essere conseguentemente motivato secondo criteri di logicità (Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828). Perché dunque possa maturare il diritto al rinvio per legittimo impedimento del difensore occorre, fermi i principi In precedenza enunciati, non solo l'esistenza di altro impegno, ma che siano conosciute le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive nel diverso procedimento;
ragioni che debbono essere correlate, come più volte affermato da questa Corte, alla particolarità dell'attività da presenziare, con l'ulteriore onere che, quando l'impedimento allegato consista in un impegno professionale concomitante presso la stessa sede giudiziaria, alla verifica della possibile designazione di un sostituto deve aggiungersi quella di una possibile variazione di orario ed inoltre quando si deducano più impegni concomitanti, il difensore, non potendo essere contemporaneamente presente in diverse aule o sedi giudiziarie, deve segnalare al giudice quello che ritiene improcrastinabile indicando le relative ragioni.
Le ragioni quindi che sottendono a tali rigorosi oneri, che fanno capo al difensore affinché comprovi l'assoluto impedimento a comparire per concorrente impegno professionale, sono state poi ribadite delle Sezioni unite De Marino che hanno chiarito come spetti al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De
Marino, Rv. 244109) tanto sul presupposto che la rilevanza dell'impegno difensivo, per assumere l'efficacia impeditiva postulata dalla norma, deve assumere i connotati, non soltanto della assolutezza, ma anche della obiettività, nel senso che la priorità della esigenza difensiva nel procedimento "pregiudicante" deve trarre alimento, non dalla soggettiva opinio del difensore, ma fondarsi su specifiche circostanze di fatto che consentano di far reputare, per così dire, erga omnes, temporalmente "cedevole" l'assistenza difensiva nel procedimento "pregiudicato"; sempreché non sussistano, ovviamente, contrarie ragioni di urgenza, che il giudice deve valutare con ponderata delibazione, nel necessario bilanciamento fra le contrapposte esigenze.
Logico corollario di tale impostazione è che, nel caso in cui l'onere (rigoroso) di documentare l'impedimento non sia osservato, non sussiste il legittimo impedimento e quindi neppure un diritto al rinvio della causa.
La Corte territoriale ha dunque fatto buon governo di tali principi non sussistendo quindi i motivi per ritenere, così come è stato ritenuto, legittimo l'impedimento sia dell'imputato che del difensore ed essendovi anzi fondato motivo per dubitare che l'istanza non fosse meramente dilatoria, essendo il concomitante impegno, per entrambi gli attori del processo, già conosciuto e non comunicato quando si era tenuta la precedente udienza allorquando si poteva disporre il rinvio ad una data diversa dal 15 febbraio 2013, ove sussisteva già un pregresso e conosciuto dalle parti impegno dibattimentale.
3. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Con esso si assume che l'imputato svolgeva, nel triennio 2005 - 2008, attività di importazione di vetture dall'estero e dunque la condanna irrogatagli per il reato contestato ha trovato unico fondamento in una inammissibile presunzione secondo la quale le dette autovetture contenessero il pieno di olio lubrificate (circostanza non dimostrata).
Ne consegue che, in assenza di prova diretta del fatto e in presenza di una mera presunzione, la penale responsabilità non poteva essere affermata o comunque doveva darsi atto dell'esistenza quantomeno di un ragionevole dubbio che avrebbe dovuto condurre ad un esito assolutorio sulla base della regola di giudizio enunciata nell'art. 530 c.p.p., comma 2.
L'assunto non è condivisibile.
La Corte territoriale ha spiegato come le modalità
dell'importazione, la cui attività è stata pacificamente ammessa dal ricorrente, consistevano nel trasportare i veicoli su strada e dunque nel condurre le vetture dal paese estero al territorio italiano.
Tale modalità esigeva necessariamente che le vetture fossero dotate di olio lubrificante (per motore, freni ed altre parti meccaniche) negli appositi serbatoi.
La determinazione quantitativa è avvenuta in base ad un semplice calcolo matematico, partendo dai dati di capienza indicati in una nota della casa produttrice di olio lubrificante e considerando che, trattandosi di autovetture nuove, i serbatoi dovevano avere pieno rifornimento.
Va infine aggiunto che alcun rilievo è stato mosso alla corretta interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40 che prevede l'obbligo di assolvere l'imposta sugli oli lubrificanti anche quando sono destinati alla vendita e quindi ad usi diversi dalla combustione o carburazione, con la conseguenza che l'obbligo del pagamento sussiste, come nella specie, anche sui quantitativi venduti con le autovetture nuove.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2014