TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/10/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1087/2024 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Sorbelli opponente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
UA BO e AN CI opposto
Il Giudice scaduto il termine del 22 ottobre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 23 ottobre 2025
Il Giudice
UR SE LA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico UR SE LA ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1087/2024 R.G., vertente
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Sorbelli opponente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
UA BO e AN CI opposto
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi
2 dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
Va premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n.
69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva
3 l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe, con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. L'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento, sollevata da parte opponente nell'atto di citazione, è fondata alla luce dello specifico contenuto della clausola convenzionale di mediazione di cui all'art. 12 del contratto concluso tra le odierne parti processuali il 14.7.2023 (prodotto in atti), la cui validità ed efficacia non sono oggetto di contestazione alcuna.
Detta clausola così dispone: “Le Parti espressamente pattuiscono che ogni controversia nascente o collegata al presente contratto, derivante dalla sua applicazione o interpretazione, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione. La sede della mediazione sarà . Nel caso di esito negativo del tentativo di Parte_2 conciliazione di cui al precedente comma, le parti espressamente pattuiscono che (…) il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Crotone”.
Con tale clausola le parti hanno inteso favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali e, pertanto, mediante la stessa esse si sono obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio.
Alla luce delle deduzioni svolte da parte opposta occorre, inoltre, precisare quanto segue.
Trattasi di clausola pattizia diversa dalla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1- bis del D.Lgs. 28/2010, alla quale pertanto non si ritiene applicabile la deroga di cui al comma 6 del predetto art. 5 D.Lgs. 28/10, con conseguente improcedibilità, stante il mancato esperimento della procedura conciliativa, della domanda proposta anche in sede monitoria e conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Né, ad abundantiam, tale situazione è pienamente sussumibile nell'art.
5-sexies del D.Lgs.
28/10, norma che non permette di superare la cristallina previsione negoziale di anteporre il procedimento di mediazione a qualsiasi iniziativa giudiziale e quindi anche a quella speciale sommaria intrapresa dal creditore.
4 Va, inoltre, evidenziato che l'art.
5-sexies citato, in tema di mediazione statutaria/contrattuale, non richiama la specifica norma di cui all'art.
5-bis, regolatrice del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nell'ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege, ma soltanto i commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 5 D.Lgs. 28/10.
Sicché non sussiste la possibilità, invocata dall'opposto, di pronunciarsi sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto con la violazione contrattuale e di posticipare l'esame del merito al previo esperimento del tentativo di mediazione, atteso che tale soluzione è inosservante degli effetti voluti dal contratto, vincolante ai sensi dell'art. 1372
c.c., attraverso cui le parti si sono imposte di esercitare il loro diritto di azione in giudizio
(anche in via monitoria) solo dopo l'esperimento infruttuoso del tentativo di mediazione.
La portata della clausola in questione non può, quindi, essere interamente assorbita nel disposto di cui all'art.
5-sexies su citato, giacché operare in tale senso contrasterebbe con la volontà delle parti e svuoterebbe di significato la clausola stessa, privandola di ogni effetto utile, rappresentato in modo inequivoco dal testo della pattuizione.
La clausola contrattuale di mediazione ha, infatti, valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione ciò determina l'improcedibilità della domanda (cfr. Tribunale di Milano n. 1008/2022; Tribunale Roma n. 20690/2017).
Pertanto, in virtù delle su esposte considerazioni, la domanda di pagamento azionata con il ricorso monitorio, essendo stata azionata senza prima ottemperare a quanto statuito dalla clausola di mediazione convenzionale, deve essere dichiarata improcedibile con la conseguenza che il decreto opposto va revocato.
Ogni altra questione resta assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento e in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto della contratta attività processuale svolta e della natura delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di pagamento azionata dall'opposto con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo oggetto di causa, n. 611/2024 emesso dal Tribunale di Crotone;
5 - condanna l'opposto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate in complessivi € 1.845,50, di cui € 145,50 per spese e € 1.700,00 per compensi, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
UR SE LA
6
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1087/2024 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Sorbelli opponente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
UA BO e AN CI opposto
Il Giudice scaduto il termine del 22 ottobre 2025 fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127- ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 23 ottobre 2025
Il Giudice
UR SE LA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico UR SE LA ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1087/2024 R.G., vertente
tra
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Sorbelli opponente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
UA BO e AN CI opposto
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi
2 dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
Va premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n.
69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. Ne deriva
3 l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe, con assegnazione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. L'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento, sollevata da parte opponente nell'atto di citazione, è fondata alla luce dello specifico contenuto della clausola convenzionale di mediazione di cui all'art. 12 del contratto concluso tra le odierne parti processuali il 14.7.2023 (prodotto in atti), la cui validità ed efficacia non sono oggetto di contestazione alcuna.
Detta clausola così dispone: “Le Parti espressamente pattuiscono che ogni controversia nascente o collegata al presente contratto, derivante dalla sua applicazione o interpretazione, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione. La sede della mediazione sarà . Nel caso di esito negativo del tentativo di Parte_2 conciliazione di cui al precedente comma, le parti espressamente pattuiscono che (…) il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Crotone”.
Con tale clausola le parti hanno inteso favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali e, pertanto, mediante la stessa esse si sono obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio.
Alla luce delle deduzioni svolte da parte opposta occorre, inoltre, precisare quanto segue.
Trattasi di clausola pattizia diversa dalla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1- bis del D.Lgs. 28/2010, alla quale pertanto non si ritiene applicabile la deroga di cui al comma 6 del predetto art. 5 D.Lgs. 28/10, con conseguente improcedibilità, stante il mancato esperimento della procedura conciliativa, della domanda proposta anche in sede monitoria e conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Né, ad abundantiam, tale situazione è pienamente sussumibile nell'art.
5-sexies del D.Lgs.
28/10, norma che non permette di superare la cristallina previsione negoziale di anteporre il procedimento di mediazione a qualsiasi iniziativa giudiziale e quindi anche a quella speciale sommaria intrapresa dal creditore.
4 Va, inoltre, evidenziato che l'art.
5-sexies citato, in tema di mediazione statutaria/contrattuale, non richiama la specifica norma di cui all'art.
5-bis, regolatrice del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nell'ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege, ma soltanto i commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 5 D.Lgs. 28/10.
Sicché non sussiste la possibilità, invocata dall'opposto, di pronunciarsi sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto con la violazione contrattuale e di posticipare l'esame del merito al previo esperimento del tentativo di mediazione, atteso che tale soluzione è inosservante degli effetti voluti dal contratto, vincolante ai sensi dell'art. 1372
c.c., attraverso cui le parti si sono imposte di esercitare il loro diritto di azione in giudizio
(anche in via monitoria) solo dopo l'esperimento infruttuoso del tentativo di mediazione.
La portata della clausola in questione non può, quindi, essere interamente assorbita nel disposto di cui all'art.
5-sexies su citato, giacché operare in tale senso contrasterebbe con la volontà delle parti e svuoterebbe di significato la clausola stessa, privandola di ogni effetto utile, rappresentato in modo inequivoco dal testo della pattuizione.
La clausola contrattuale di mediazione ha, infatti, valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione ciò determina l'improcedibilità della domanda (cfr. Tribunale di Milano n. 1008/2022; Tribunale Roma n. 20690/2017).
Pertanto, in virtù delle su esposte considerazioni, la domanda di pagamento azionata con il ricorso monitorio, essendo stata azionata senza prima ottemperare a quanto statuito dalla clausola di mediazione convenzionale, deve essere dichiarata improcedibile con la conseguenza che il decreto opposto va revocato.
Ogni altra questione resta assorbita.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento e in virtù dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, tenuto conto della contratta attività processuale svolta e della natura delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria, di carattere documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di pagamento azionata dall'opposto con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo oggetto di causa, n. 611/2024 emesso dal Tribunale di Crotone;
5 - condanna l'opposto alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate in complessivi € 1.845,50, di cui € 145,50 per spese e € 1.700,00 per compensi, oltre 15% rsg, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Crotone, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
UR SE LA
6