Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4241/2020 R.G.A.C.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4241/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liato in ACERRA (NA) al C.so Garibaldi, n. 36 presso lo studio dell'Avv. Giu- seppe Mungiguerra (c.f. dal quale è rappresenta e di- C.F._2
fesa in virtù di procura in atti.
- ATTORE
E
(c.f. ), in persona del proprio Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in NAPOLI alla Via dei Mille,
n.16 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Amodio (c.f.:
dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in C.F._3
atti
- CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI: come da comparse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal
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n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'attore adiva l'intestato
Tribunale chiedendo la risoluzione del contratto preliminare del 2.12.2009 per grave inadempimento imputabile alla società convenuta. Chiedeva, pertanto, la restituzione del doppio della caparra oltre il risarcimento dei danni e la con- danna alle spese della convenuta.
Si costituiva la convenuta chiedendo rigettarsi la domanda in quanto in- fondata in fatto ed in diritto. Chiedeva altresì la risoluzione del contratto per inadempimento di parte acquirente con diritto a ritenere la caparra e spiegava domanda riconvenzionale subordinata tesa al risarcimento dei danni per ritar- do nell'adempimento da parte dell'attore, oltre vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel merito, le domande di risoluzione sono fondate e meritano acco- glimento, con le precisazioni di seguito specificate.
Preliminarmente occorre ricostruire la vicenda de qua secondo quanto emerge dalla documentazione versata in atti.
Con scrittura privata del 02.12.2009, le parti concludevano contratto preliminare di vendita per l'acquisto dell'immobile meglio specificato in atti entro e non oltre la data del 30.06.2010.
Risulta, innanzitutto pacifico, che il termine del 30.06.2010 sia decorso senza che il contratto definitivo venisse stipulato.
L'arco temporale dedotto in contratto, inoltre, veniva ampiamente elas- so senza che alcuna delle parti si attivasse e provvedesse ad invitare l'altra a stipulare. Infatti, la missiva datata 09.09.2010 (avente in ogni caso data succes- siva allo spirare del termine contrattuale), benché prodotta in atti, non può es- sere ritenuta rilevante ai fini del decidere, non avendo parte attrice, a fronte della specifica contestazione sul punto, fornito alcuna prova dell'avvenuta ri-
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cezione della medesima da parte della convenuta, di tal che la Parte_2
risulta invitata dal sig. alla stipula del definitivo soltanto in da-
[...] Pt_1
ta 20.03.2019.
Occorre, allora, verificare, alla luce delle eccezioni sollevate, se il termi- ne pattuito in contratto potesse o meno ritenersi un termine essenziale e quali conseguenze possano attribuirsi al tempo decorso prima della formulazione di un invito da parte dell'attore.
Com'è noto, infatti, in presenza di un termine essenziale per l'adempimento della prestazione, la risoluzione del contratto di vendita opera di diritto, prescindendo dall'indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento, che è stata anticipatamente valutata dai contraenti, do- vendo in tal caso il giudice limitarsi ad accertate la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass., sez. II, 18.02.2011, n. 3993); laddove il termine non sia essenziale, invece, ai fini della legittimità della risoluzione, non è suffi- ciente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa im- portanza ai sensi dell'art.1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verifi- care se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazio- ne, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva dello stesso (si cfr. Cass., sez. II, 26.3.2018, n.
7450; Cass., sez. VI, 13.01.2012, n. 409). Ciò premesso, come più volte evi- denziato in giurisprudenza, il termine per l'adempimento può essere rite- nuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di un'indagine da condursi alla stregua delle espressioni adope- rate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contrat- to, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta
l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine mede- simo; tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione “en- tro e non oltre” quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità
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prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata
(Cass., sez. II, 25.10.2010, n. 21838. Tra le ultime, si vedano più di recente
Cass., sez. II, 16.7.2018, n. 18835 e Cass., sez. II, 10.12.2019, n. 32238, di identico tenore).
Nel caso di specie, ancorché le parti abbiano utilizzato l'espressione
“entro e non oltre” non è stato dedotto nel regolamento contrattuale alcun elemento sulla cui base ritenere che la pattuizione di tale termine fosse essen- ziale nella logica del contratto e nell'interesse delle parti (od anche di una sola di esse) e che, decorso il predetto termine venisse meno l'utilità dell'affare, di tal che, deve ritenersi che il termine medesimo non abbia natura essenziale.
Ciononostante, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzio- ne di diritto, ai sensi dell'art. 1457 c.c. in mancanza di una diffida ad adempie- re, comporta la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si tra- duce in un inadempimento di non scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limite di tolleranza. Accertare quando il ritardo ecceda qual- sivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giu- dice del merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente;
in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il credito- re abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente» (Cass., sez. I,
02.5.2006, n. 10127; In senso sostanzialmente conforme si cfr.: Cass.,
09.7.1997, n. 6224; Cass., 23.5.1995, n. 5644).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quando i con- traenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno
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attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comun- que dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale ri- solutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.”
(cfr. Cass. Sez. 6, 21/09/2020, n. 19706). In senso analogo, ancor più di re- cente, Cass. Sez. 3, 13/05/2024 a mente della quale “in presenza di recipro- che domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte su- gli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di sin- goli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per col- pa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare, comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manife- stazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale”.
Nel caso di specie, al fine di valutare il comportamento delle parti ed i reciproci inadempimenti, assume primaria rilevanza il dato temporale e, dun- que, la circostanza per cui tra la stipula del preliminare (2.12.2009) e l'invito al- la stipula del definitivo (20.03.2019) sono trascorsi oltre nove anni senza che nessuna delle parti abbia invitato l'altra alla stipula del definitivo, fatto che pa- lesa la evidente perdita di interesse alla stipula del definitivo di entrambe le parti. Ed invero, se da un lato parte acquirente non ha invitato il promitten- te venditore alla stipula del definitivo per oltre nove anni, dall'altro lato rileva il Tribunale la manifestata mancanza di interesse alla stipula del definitivo an- che in capo a quest'ultimo, il quale, a fronte dell'inerzia della controparte è comunque rimasto silente, senza che, perciò, possa ritenersi addebitabile in maniera esclusiva o prevalente ad uno solo la responsabilità per il comporta- mento reciprocamente inadempiente.
Quanto alle ricadute in termini contrattuali, la risoluzione, qualora ac-
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certata, produce, per legge, rispetto alle prestazioni da eseguire un effetto li- beratorio ex nunc, mentre rispetto alle prestazioni già eseguite determi- na un effetto recuperatorio ex tunc, ovvero dalla data in cui l'obbligazione sia sorta (Cass., civ., Sez. 2, Sentenza n. 3073 del 10/05/1980, Cass., Sez. 3,
Sentenza n .4604 del 22/02/2008), così da importare l'eliminazione tra le parti di tutte le conseguenze derivanti dall'esecuzione totale o parziale del contratto, giacché toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni eseguite.
Resta, pertanto, sprovvisto di titolo e giustificazione causale il pagamen- to della somma di €.20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, che dovrà es- sere restituita, oltre interessi di legge, al promissario acquirente.
In ragione di quanto innanzi, restano le reciproche domande risarcito- rie. Ed invero, “nei contratti con prestazioni corrispettive, il giudicato forma- tosi sulla risoluzione del contratto per inadempienze reciproche di pari gravità non consente l'attribuzione di un inadempimento colpevole, che costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilità, ed impedisce, quindi, l'ac- coglimento della domanda di risarcimento dei danni che ciascuna delle parti abbia proposto nei confronti dell'altra” (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016).
Le spese, in ragione della reciproca soccombenza, sono compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitiva- mente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta le domande risarcitorie reciprocamente avanzate;
2. accoglie le domande risolutorie reciprocamente avanzate e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto preliminare di compravendi- ta datato 2.12.2009 e, per l'effetto;
3. condanna alla restituzione Controparte_1
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dell'importo di €.20.000,00 oltre interessi di legge;
4. compensa le spese.
Nola, data del deposito.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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