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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2024, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 38943/2023 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessia De Parte_1
Finis e Sabino Carpagnano, giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pro
[...] tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c., dall'Avv. Alessia Cavallo, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in via dei Portoghesi 12, CP_1
RESISTENTE
e nei confronti
di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale A.T.A., profili di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, dell , per il triennio 2021-2023, Controparte_1
CONTROINTERESSATI
OGGETTO: impugnazione graduatoria personale A.T.A., riconoscimento del maggior punteggio per il periodo di servizio militare di leva. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , l Controparte_1 [...]
, domandando l'annullamento - Controparte_2 previa eventuale disapplicazione del D.M. n. 50/2021, del D.M. n. 640/2017 e del D.M. n. 717/2014, nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” - della graduatoria provinciale definitiva del personale A.T.A. per il triennio 2021/2024 della Provincia di per i profili di CP_1
Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, nella parte in cui non gli attribuiva il corretto punteggio relativo al servizio militare prestato nell'anno 1991/1992, per 367 giorni, in qualità di "lanciere" presso l'VIII gruppo squadroni “Lancieri di Montebello”, successivamente al conseguimento del titolo di studio utile all'inserimento in dette graduatorie, nell'anno scolastico 1986/1987. Rappresentava, a tale scopo, di avere presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2021/2024 per il personale A.T.A., vedendosi attribuire per il servizio militare da lui svolto soli 0,6 punti per ogni anno di servizio, anziché 6 punti, in quanto prestato non in costanza di nomina. Il ricorrente lamentava la violazione dell'articolo 485, comma 7, e dell'art. 569, comma 3 D.lgs. n. 297/1994, dell'articolo 52 Costituzione, dell'art. 62 della Legge n. 312/1980, e dell'art. 2050 del D. Lgs. n.66/2010, dovendo essere il servizio militare e il servizio civile sostitutivo, purché prestati dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso al servizio scolastico, equiparati al servizio svolto. Richiamata copiosa giurisprudenza amministrativa e di legittimità, il ricorrente concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“a) accertare e dichiarare (…) l'illegittimità del D.M. n.50/2021 del
, con il quale è stata indetta la procedura di Controparte_3 aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021-23, nella parte in cui – con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.” – prevede, per un verso, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” debbano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, mentre il servizio militare di leva e ad esso assimilato “prestato non in costanza di rapporto di impiego” debba considerarsi come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, e,
2 per altro verso, che al primo spettino 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) ed al secondo 0,60 punti (o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), e dei DD.MM. precedenti aventi il medesimo contenuto (nella specie, D.M. n.430/2000, n.717/2014 e n.640/2017, anch'essi del
[...]
), e, quindi, disapplicarli, per le ragioni meglio esposte in Controparte_3 narrativa, e, per l'effetto, b) accertare e dichiarare (…) che il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina “è valido a tutti gli effetti”, al pari di quello prestato in costanza di rapporto d'impiego, e/o, comunque, deve considerarsi come servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, c) accertare e dichiarare (…) che, per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina debbano essere riconosciuti 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), al pari del servizio militare di leva o del servizio civile ad esso assimilato prestato in costanza di nomina, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, d) accertare e dichiarare (…) il diritto del ricorrente, per un verso, a vedersi riconosciuto che il servizio militare di leva obbligatorio prestato dallo stesso non in costanza di nomina “è valido a tutti gli effetti”, al pari di quello prestato in costanza di rapporto d'impiego, e/o, comunque, deve considerarsi come servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, e, per altro verso, a vedersi riconosciuto, per il servizio militare di leva da lui prestato non in costanza di rapporto di lavoro 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), al pari del servizio militare di leva o del servizio civile ad esso assimilato prestato in costanza di nomina, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, e) accertare e dichiarare (…) il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, per il servizio militare reso non in costanza di nomina nell'anno 1991/1992, per 367 giorni, un punteggio pari a 6 (0,50 per ogni mese), invece che 0,60 (0,05 per ogni mese), per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, f) accertare e dichiarare (…) il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, nelle graduatorie meglio specificate in narrativa, un punteggio complessivo pari a 20,77, in luogo di 15,37, per il profilo di assistente amministrativo e pari a 19,27, in luogo di 13,87, per il profilo di assistente tecnico e, per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, g) condannare il , in persona del Controparte_1
l e l CP_4 Controparte_1 [...]
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale, a riconoscere al ricorrente 6 punti per il servizio militare svolto non in costanza di nomina e, quindi, il punteggio complessivo pari a 20,77 sia per il profilo di assistente amministrativo e pari a 19,27 per il profilo di assistente tecnico, nelle graduatorie specificate in precedenza, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
3 h) condannare il , in persona del Controparte_1
l e l CP_4 Controparte_1 [...]
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale, a modificare le graduatorie d'istituto meglio specificate in narrativa, sulla base del punteggio complessivo specificato alle lettere e) ed f) delle conclusioni, assegnando all'istante la posizione corrispondente al punteggio conseguito e, comunque, ad adottare ogni provvedimento ritenuto più idoneo per la rettifica del punteggio e la migliore collocazione dell'istante nelle graduatorie relative ai profili richiesti;
i) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”. Autorizzata la notifica per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati e ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , anche per l Controparte_1 [...]
contestando la Controparte_2 Controparte_1 fondatezza della domanda e concludendo per il suo rigetto. Disposta, su istanza di parte ricorrente, la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., le parti le depositavano, riportandosi ai propri scritti e domandando la decisione.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato. Occorre muovere dalla considerazione che la fattispecie in esame è stata recentemente oggetto di scrutinio tanto da parte della Corte di Cassazione (Cass.
n. 35380/2021; Cass. n. 34686/2021; Cass. n. 34687/2021; Cass. n. 15127/2021; Cass. n. 15467/2021; Cass. n. 5679/2020), quanto da parte del Consiglio di Stato (Sent. n. 3286/2022; Sent. n. 8213/2019; Sent. n. 8234/2019; Sent. n. 2151/2018; Ord. n. 6581/2021; Ord. n. 5408/2021; Ord. n. 4338/2021; Ord. n. 5196/2021), i quali, concordemente, hanno condiviso la ricostruzione qui operata dalla parte ricorrente. Invero, si è osservato, preliminarmente, come le graduatorie ad esaurimento costituiscano selezioni lato sensu concorsuali e, per tale motivo, anche a tale tipologia di procedure debbano senz'altro trovare applicazione, in via estensiva, i principi generali dettati in materia concorsuale dalla legge (cfr. Cass. n. 34686/2021). Invero, la Suprema Corte ha condivisibilmente osservato che “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” (Cass. n. 5679/2020). Tale norma, recante “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, a ben vedere, che: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con
4 lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. La norma è conforme al principio generale sancito dall'articolo 52, comma 2, Costituzione, a mente del quale chi sia chiamato ad un servizio - obbligatorio - nell'interesse della nazione non deve essere costretto a subirne un nocumento maggiore di quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. D'altro canto, la Corte di Legittimità è intervenuta chiarire che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (Cass. 33151/2021). Tanto premesso, si osserva che, con specifico riferimento al personale non docente, l'articolo 569, comma 3, D.Lgs. 297/94 statuisce che ai fini della carriera “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, senza operare alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno. Tale norma, peraltro, non fa che riprodurre l'identica previsione dettata per il personale docente, ai sensi del precedente articolo 485, comma 7, del medesimo D.Lgs. 297/94. Sicché, in tale quadro normativo, la norma di cui all'articolo 569, comma 3, D.Lgs. 297/94 deve essere necessariamente interpretata nel senso della piena equiparabilità del servizio di leva o sostitutivo, senza che possa assumere rilevanza alcuna la posizione dei singoli aspiranti, in ragione del periodo temporale di assunzione in ruolo. Tale ricostruzione, d'altro canto, è confermata dalla corretta interpretazione dell'articolo 2050, commi 1 e 2, D.Lgs. 66/2010 citato, da leggersi tra loro in rapporto di specialità, nel senso che il secondo comma deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e i servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria (cfr., in tal senso, Tribunale di Roma n. 6165 del 28/6/2022). Secondo un principio generale dell'ordinamento, pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile sostitutivo sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (secondo quanto disposto dall'articolo 569, comma 3,
5 D.Lgs. 297/94), come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (articolo 2050, comma 1, D.Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma 2, D.Lgs. 66/2010), sia se prestati successivamente al mero conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma 1, D.Lgs. 66/2010) (cfr., in tal senso, Cons. Stato n. 3286/22; Cass. n. 5679/2020). A fronte di siffatto quadro normativo, di contro, il D.M. n. 50/2021 stabilisce, all'allegato A, punto A, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. Il successivo punto B, “Titoli di Servizio”, prevede poi che: “si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici”. Tali disposizioni del D.M. n. 50/2021 si palesano, conseguentemente, illegittime, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati. Per le medesime ragioni, vanno disapplicati, in quanto atti presupposti, il D.M. n. 640/2017 e il D.M. n. 235/2014, nella parte in cui, parimenti, hanno previsto che qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico, il relativo punteggio non venga attribuito per intero, al pari del servizio svolto in costanza di nomina, bensì in misura ampiamente ridotta, in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
3. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il presente ricorso deve essere accolto, con accertamento del diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento di 6 punti annui per il servizio militare prestato e condanna dell'Amministrazione scolastica a procedere alla revisione delle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA, utili per il triennio 2021/2024, per la Provincia di per i profili professionali di Assistente CP_1
Amministrativo e Assistente Tecnico, nonché ad adottare ogni ulteriore atto conseguente, anche ai fini dell'eventuale assunzione in servizio del ricorrente, ove utilmente collocato in graduatoria, a seguito dell'aggiornamento dei punteggi.
6 4. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, al di sotto dei minimi in ragione della serialità del contenzioso, e debbono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara che il ricorrente ha diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare o assimilato svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare o servizio civile assimilato svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico. Per l'effetto, ordina all'Amministrazione Scolastica di procedere alla revisione delle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA, utili per il triennio 2021/2024, per la Provincia di per i profili CP_1 professionali di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, con attribuzione al ricorrente del punteggio pieno qui riconosciuto, nonché di adottare ogni ulteriore atto conseguente, anche ai fini dell'eventuale sua assunzione in servizio, se utilmente collocato in graduatoria, a seguito della revisione dei punteggi. Condanna il alla refusione delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 5 marzo 2024 Il Giudice Laura Cerroni
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