Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3425 del 2025, proposto da
ON ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cardito e Filippo Borriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente di accesso ed estrazione di copia dei documenti chiesti con l’istanza inviata al Comune di Torre del Greco a mezzo pec del 7 maggio 2025;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione dei documenti ivi indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa LE LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ON ZA, a mezzo del proprio “ tecnico incaricato in relazione alle infiltrazioni dovute alla rottura del tratto di rete fognaria in proprietà ZA ”, ha presentato al Comune di Torre del Greco, in data 7 maggio 2025, una “ richiesta di accesso ai documenti amministrativi ” (sollecitata con successiva pec del 12 giugno 2025), al fine di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti atti:
- documentazione tecnica relativa alla licenza edilizia n. 121bis/1958 del 19 gennaio 1058;
- relazione favorevole dell’Ufficiale sanitario per il rilascio dell’abitabilità, concessa il 29 settembre 1958;
- relazione favorevole dell’Ufficiale sanitario per il rilascio dell’abitabilità, concessa il 19 luglio 1967, relativa al nulla osta a costruire - pratica n. 2014 del 20 marzo 1965.
In mancanza di riscontro, con il presente ricorso chiedeva a questo Tribunale di:
1) accertare il suo diritto ad accedere ai documenti richiesti;
2) dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza di accesso;
3) ordinare, ai sensi dell’articolo 116, comma 4, del codice del processo amministrativo, al Comune di Torre del Greco l’esibizione dei documenti richiesti.
Costituitosi in giudizio in 18 luglio 2025, il Comune di Torre del Greco rappresentava che:
- i documenti richiesti “ non occorrono ” per riparare il guasto e individuare i responsabili del danno, essendo “ i liquami … fuoriusciti non dal tratto verticale della colonna montante o dagli allacci dei singoli appartamenti, ma dal tratto orizzontale della colonna montante, quello cioè che passa sotto il giardino e si collega alla rete fognaria comunale ”;
- nella licenza edilizia del ricorrente, come di norma, “ non è riportato l’impianto fognario dello stabile ”;
- lo stesso è a dirsi per le relazioni dell’Ufficiale sanitario, delle quali non si trova traccia nelle pratiche edilizie per cui è causa (pratica edilizia n. 121 del 1957 e pratica edilizia n. 2014 del 1967), nelle quali è menzionato il solo “ parere favorevole dell’ufficiale sanitario ”, espresso all’esito di un semplice sopralluogo.
Il Comune di Torre del Greco produceva, altresì, in giudizio la pratica edilizia n. 121-1957 e la pratica edilizia n. 2014-1964, per ciò chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere.
Con memoria del 30 novembre 2025, il ricorrente ribatteva che “ il Comune ha depositato soltanto una parte della documentazione richiesta ”, insistendo per la condanna del Comune a depositare la restante documentazione, “ ovvero ad attestarne, se del caso, la mancanza agli atti d’ufficio ”. A tal riguardo, rilevava che: “ a) nelle richieste di licenza edilizia del 10/6/1957 e del 24/12/1957, si afferma che le acque nere "saranno raccolte in apposito pozzo nero a perfetta tenuta"; b) nella richiesta di licenza edilizia del 21/2/1964, si precisa – nella voce relativa allo scarico di acque chiare e lorde e delle materie nere – che "il fabbricato è dotato di pozzo nero a perfetta tenuta" ”; ciò rende necessario “ verificare la sussistenza o meno di un’immissione del fabbricato nella fogna comunale ” .
Ne deriva l’interesse del ricorrente ad acquisire, come originariamente richiesto, tutta la documentazione tecnica relativa alla licenza edilizia n. 121bis/1958 del 19 gennaio 1058 (grafici, piante, prospetti; documentazione allegata all’istanza di licenza edilizia prot. n. 4270 del 21 febbraio 1964; relazione tecnica; pareri della Commissione edilizia, dell’Ufficiale sanitario, dei Vigili del Fuoco), ovvero a ricevere dal Comune formale attestazione della mancanza della documentazione indicata.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dichiarare solo in parte cessata la materia del contendere, ordinando al Comune di Torre del Greco di esibire la documentazione non ancora resa disponibile ovvero rilasciare al ricorrente formale dichiarazione della mancanza degli atti richiesti negli archivi dell’Amministrazione, nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale - Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega; le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione inottemperante e vengono, sin d’ora, liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo, che il Commissario ad acta potrà esigere all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) in parte dichiara cessata la materia del contendere;
b) in parte lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Torre del Greco di esibire la documentazione non ancora resa disponibile, ovvero rilasciare al ricorrente formale dichiarazione della mancanza degli atti richiesti negli archivi dell’Amministrazione, nei termini di cui in motivazione;
c) nomina Commissario ad acta , per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, il Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale - Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega, il quale provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione, nei termini di cui in motivazione; determina fin d’ora in euro 500,00 (cinquecento/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario, a carico del Comune di Torre del Greco;
d) condanna il Comune di Torre del Greco al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione di difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CA LLLI, Presidente FF
Rosalba Giansante, Consigliere
LE LO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE LO | CA LLLI |
IL SEGRETARIO