CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1467/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente
NO RE RI MASSIMO, Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6351/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni La Punta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32/2025 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 28/10/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 13/11/2025, il legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. 32/2025 emesso dal Comune di S.G. la Punta il 17/7/2025 (atto asseritamente notificatogli il 30/7/2025, relativo a TARI per l'anno 2020 e con il quale si chiedeva il pagamento della somma di € 26.104,00);
adduceva i seguenti motivi:
mancanza del presupposto impositivo, in quanto - a seguito di scissione societaria del 2013 - la società non era più titolare dei locali oggetto di tassazione (botteghe già adibite a negozio di abbigliamento); la occupazione dei locali da parte della società subentrante (la Società_2 s.r.l.) era stata comunicata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune nel maggio 2013.
Il Comune di S.G. la Punta non si costituiva seppur regolarmente citato.
In data 10/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, anche in considerazione della mancata costituzione del Comune che non ha quindi contraddetto l'assunto della società.
In ricorso viene evidenziato che il regolamento comunale in materia di Tari approvato nel 2021 prevede che < tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree (…)>>.
La società ha allegato l'atto di scissione societaria e la comunicazione inoltrata al SUAP del Comune già nel 2013. L'abbandono dei locali di Indirizzo_1 già nell'anno 2013 risulta annotato anche nella visura camerale pure prodotta da parte ricorrente.
La ricorrente ha quindi dimostrato che nell'anno 2020 non aveva più la disponibilità dei locali sottoposti a tassazione. Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alle tariffe vigenti, possono liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede: 1) accoglie il ricorso della s.r.l. Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 32 del 2025; 2) condanna il Comune di San Giovanni La Punta al pagamento delle spese del giudizio in favore della s.r.l. Ricorrente_1, spese liquidate in € 1.000 oltre accessori di legge da distrarre in favore del dott. Difensore_1. Catania, 10 febbraio 2026 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Ursino Dott. Giacomo Rota
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente
NO RE RI MASSIMO, Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6351/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni La Punta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32/2025 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 464/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 28/10/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 13/11/2025, il legale rappresentante della Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. 32/2025 emesso dal Comune di S.G. la Punta il 17/7/2025 (atto asseritamente notificatogli il 30/7/2025, relativo a TARI per l'anno 2020 e con il quale si chiedeva il pagamento della somma di € 26.104,00);
adduceva i seguenti motivi:
mancanza del presupposto impositivo, in quanto - a seguito di scissione societaria del 2013 - la società non era più titolare dei locali oggetto di tassazione (botteghe già adibite a negozio di abbigliamento); la occupazione dei locali da parte della società subentrante (la Società_2 s.r.l.) era stata comunicata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune nel maggio 2013.
Il Comune di S.G. la Punta non si costituiva seppur regolarmente citato.
In data 10/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, anche in considerazione della mancata costituzione del Comune che non ha quindi contraddetto l'assunto della società.
In ricorso viene evidenziato che il regolamento comunale in materia di Tari approvato nel 2021 prevede che < tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree (…)>>.
La società ha allegato l'atto di scissione societaria e la comunicazione inoltrata al SUAP del Comune già nel 2013. L'abbandono dei locali di Indirizzo_1 già nell'anno 2013 risulta annotato anche nella visura camerale pure prodotta da parte ricorrente.
La ricorrente ha quindi dimostrato che nell'anno 2020 non aveva più la disponibilità dei locali sottoposti a tassazione. Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alle tariffe vigenti, possono liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede: 1) accoglie il ricorso della s.r.l. Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 32 del 2025; 2) condanna il Comune di San Giovanni La Punta al pagamento delle spese del giudizio in favore della s.r.l. Ricorrente_1, spese liquidate in € 1.000 oltre accessori di legge da distrarre in favore del dott. Difensore_1. Catania, 10 febbraio 2026 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Ursino Dott. Giacomo Rota