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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2024, n. 4879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4879 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 824/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to LAURI SABRINA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento somme.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22/01/2024, il ricorrente conveniva in giudizio premettendo di avere svolto dal Parte_1 Controparte_1
1/6/2021 al 31/07/2023 attività lavorativa in qualità di colf presso il medesimo con il seguente orario di lavoro: dal giugno 2021 ad agosto 2022 (15 mesi) dalle ore 7.30 alle ore 10,30, dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 10,00, per un totale di 18 ore settimanali;
da settembre 2022 a luglio
2023 (11 mesi) dalle ore 7.30 alle ore 10,30 dal lunedì al venerdì con ripresa dalle ore 15,00 alle ore
18,00, per un totale di 32,5 settimanali, con paga base mensile per il periodo giugno\agosto 2022 pari a
€ 650,00; per il successivo periodo, da settembre 2022 a luglio 2023 pari a € 1.000,00, che il rapporto si era interrotto con licenziamento verbale, senza preavviso, in data 31\07\2023, che alla cessazione del rapporto non era stata pagata la mensilità di luglio 2023 né i giorni di preavviso, né le spettanze di liquidazione (ratei e TFR) che, pertanto, la ricorrente era creditrice nei confronti del convenuto della somma di € 4.645,52.
Alla luce di tutto quanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
Condannare il sig. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) residente in [...], al pagamento in favore della ricorrente C.F._2 della somma lorda pari a netta di € 4.645,52 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre al pagamento delle spese legali.
Deve, preliminarmente, darsi atto della circostanza che, successivamente al deposito del ricorso, il resistente abbia versato a favore della ricorrente la somma di € 500,00, con bonifico in data 08/03/2024
e, successivamente, in data 26/04/2024 la somma di € 1.000,00, con conseguente riduzione del credito originariamente azionato sino alla concorrenza di € 3.145,52.
In generale ed in diritto, giova osservare quanto segue:
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass. civ., sez. lav., n. 15677 del 03/07/2009)
Se, da un lato, la ricorrente ha fornito prova documentale della fonte del proprio credito, id est la copia di denuncia di rapporto di lavoro (doc. 1), l'estratto conto corrente con i versamenti stipendiali eseguiti (doc. 2), e allegato l'altrui inadempimento, evidenziando l'intervenuta costituzione in mora
(doc. 3), la parte convenuta, non costituendosi in giudizio a fronte di rituale e tempestiva evocazione
2 giudiziale, non ha assolto l'onere di controallegare e controdedurre, su di sé gravante, al fine di contrastare le pretese creditorie in questa sede azionate, con la conseguenza che il diritto della ricorrente deve ritenersi processualmente assistito da adeguata evidenza probatoria.
In merito al quantum azionato, deve ritenersi sussistere prova adeguata anche con riferimento al maggior orario osservato nel periodo da settembre 2022 a luglio 2023 (11 mesi), nel quale la ricorrente assume di aver lavorato dalle ore 7.30 alle ore 10,30 dal lunedì al venerdì con ripresa dalle ore 15,00 alle ore 18,00, per un totale di 32,5 settimanali.
Di ciò vi è traccia sia nelle dichiarazioni del teste , che dichiarava che la ricorrente per Testimone_1 il primo periodo lavorava mezza giornata e poi sia mattina che pomeriggio (pur non essendo in grado di riferire con certezza periodi di tempo e orari, né se svolgesse lavoro al sabato). Argomenti di prova derivano, inoltre, dall'incremento della retribuzione mensile sino alla concorrenza di € 1.000,00 (a fronte degli € 650,00 originariamente erogati) e, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata presentazione del resistente al fine di rendere interrogatorio formale.
In merito ai conteggi, gli stessi risultano analiticamente esplicitati nella nota integrativa del 1/7/2024 ed appaiono esenti da vizi metodologici e di merito.
La domanda merita, pertanto, accoglimento nella misura precisata. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna al pagamento, in favore di , per le causali di cui in narrativa, Controparte_1 Parte_1 della somma di € 3.145,52 oltre interessi e rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo effettivo, e delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Milano, 5/11/2024
Il Giudice
Antonio Lombardi
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to LAURI SABRINA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento somme.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22/01/2024, il ricorrente conveniva in giudizio premettendo di avere svolto dal Parte_1 Controparte_1
1/6/2021 al 31/07/2023 attività lavorativa in qualità di colf presso il medesimo con il seguente orario di lavoro: dal giugno 2021 ad agosto 2022 (15 mesi) dalle ore 7.30 alle ore 10,30, dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 10,00, per un totale di 18 ore settimanali;
da settembre 2022 a luglio
2023 (11 mesi) dalle ore 7.30 alle ore 10,30 dal lunedì al venerdì con ripresa dalle ore 15,00 alle ore
18,00, per un totale di 32,5 settimanali, con paga base mensile per il periodo giugno\agosto 2022 pari a
€ 650,00; per il successivo periodo, da settembre 2022 a luglio 2023 pari a € 1.000,00, che il rapporto si era interrotto con licenziamento verbale, senza preavviso, in data 31\07\2023, che alla cessazione del rapporto non era stata pagata la mensilità di luglio 2023 né i giorni di preavviso, né le spettanze di liquidazione (ratei e TFR) che, pertanto, la ricorrente era creditrice nei confronti del convenuto della somma di € 4.645,52.
Alla luce di tutto quanto allegato e dedotto chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
Condannare il sig. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) residente in [...], al pagamento in favore della ricorrente C.F._2 della somma lorda pari a netta di € 4.645,52 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, oltre al pagamento delle spese legali.
Deve, preliminarmente, darsi atto della circostanza che, successivamente al deposito del ricorso, il resistente abbia versato a favore della ricorrente la somma di € 500,00, con bonifico in data 08/03/2024
e, successivamente, in data 26/04/2024 la somma di € 1.000,00, con conseguente riduzione del credito originariamente azionato sino alla concorrenza di € 3.145,52.
In generale ed in diritto, giova osservare quanto segue:
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass. civ., sez. lav., n. 15677 del 03/07/2009)
Se, da un lato, la ricorrente ha fornito prova documentale della fonte del proprio credito, id est la copia di denuncia di rapporto di lavoro (doc. 1), l'estratto conto corrente con i versamenti stipendiali eseguiti (doc. 2), e allegato l'altrui inadempimento, evidenziando l'intervenuta costituzione in mora
(doc. 3), la parte convenuta, non costituendosi in giudizio a fronte di rituale e tempestiva evocazione
2 giudiziale, non ha assolto l'onere di controallegare e controdedurre, su di sé gravante, al fine di contrastare le pretese creditorie in questa sede azionate, con la conseguenza che il diritto della ricorrente deve ritenersi processualmente assistito da adeguata evidenza probatoria.
In merito al quantum azionato, deve ritenersi sussistere prova adeguata anche con riferimento al maggior orario osservato nel periodo da settembre 2022 a luglio 2023 (11 mesi), nel quale la ricorrente assume di aver lavorato dalle ore 7.30 alle ore 10,30 dal lunedì al venerdì con ripresa dalle ore 15,00 alle ore 18,00, per un totale di 32,5 settimanali.
Di ciò vi è traccia sia nelle dichiarazioni del teste , che dichiarava che la ricorrente per Testimone_1 il primo periodo lavorava mezza giornata e poi sia mattina che pomeriggio (pur non essendo in grado di riferire con certezza periodi di tempo e orari, né se svolgesse lavoro al sabato). Argomenti di prova derivano, inoltre, dall'incremento della retribuzione mensile sino alla concorrenza di € 1.000,00 (a fronte degli € 650,00 originariamente erogati) e, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata presentazione del resistente al fine di rendere interrogatorio formale.
In merito ai conteggi, gli stessi risultano analiticamente esplicitati nella nota integrativa del 1/7/2024 ed appaiono esenti da vizi metodologici e di merito.
La domanda merita, pertanto, accoglimento nella misura precisata. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna al pagamento, in favore di , per le causali di cui in narrativa, Controparte_1 Parte_1 della somma di € 3.145,52 oltre interessi e rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo effettivo, e delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Milano, 5/11/2024
Il Giudice
Antonio Lombardi
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