Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/05/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 15/5/2025 davanti al giudice dott. Alberto La
Mantia, sono presenti gli Avv.ti Fiore e Pedretti per gli attori e Parte_1
l'Avv. Daniele Rovelli per il convenuto . CP_1
I difensori discutono la causa, precisando le conclusioni nel seguente modo: per parte attrice: come nelle note conclusive per parte convenuta: insiste per l'ammissione delle prove orali di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma nl. 2 e 3 c.p.c. e per la rinnovazione della
CTU o per la convocazione a chiarimenti del consulente. Nel merito, conclude come in comparsa di riposta del 19/1/2023.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e i difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
A conclusione della Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura:
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 9659/2022, promossa da (C.F. Parte_2
) e (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
elettivamente domiciliati in Chiavari, presso e nello studio degli Avv.ti
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._3
Chiavari (GE), Via Rivarola 55, presso e nello studio degli Avv.ti Antonino
Bongiorno Gallegra e Daniele Rovelli, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti convenuto
FATTO E DIRITTO
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri e Parte_2 [...]
deducendo di essere comproprietari, nella misura del 50% ciascuno, Pt_3
dell'immobile sito in San Colombano Certenoli (GE), Via Don Nino Perazzo n.
7, convenivano in giudizio il Sig. , chiedendo che il Tribunale CP_1
accertasse che:
- l'innalzamento della copertura del tetto dell'abitazione del convenuto
(sita in San Colombano Certenoli – Via Don Nino Perazzo n. 8) costituiva sopraelevazione e, quindi, nuova costruzione, come tale soggetta al rispetto delle distanze legali;
- la detta sopraelevazione era stata eseguita in violazione delle distanze tra costruzioni e/o dai confini come previste dalla legge e dagli strumenti urbanistici locali (N.T.A. del Programma di fabbricazione approvato con
DPGR n. 194/1999) vigenti. Concludevano, pertanto, chiedendo la condanna del sig. : (a) alla CP_1
riduzione in pristino stato del tetto del proprio immobile, previa demolizione della porzione illegittimamente sopraelevata e/o arretramento della stessa a metri 10,00 dal confine e/o a metri 20,00 dall'immobile di proprietà di essi attori;
(b) al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, per effetto dell'abusiva imposizione di una servitù su fondo altrui e, quindi, della limitazione del relativo godimento, da valutarsi anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Con comparsa di risposta depositata il 20/1/2023, si costituiva il sig. CP_1
, chiedendo la reiezione delle domande avversarie per le ragioni che di
[...]
seguito brevemente si riepilogano:
- l'asserita sopraelevazione del tetto era in realtà del tutto inesistente, con conseguente insussistenza di una violazione del Piano di Fabbricazione comunale;
- l'immobile, a seguito delle opere di ristrutturazione, aveva guadagnato diverse classi energetiche e, per tale ragione, in applicazione del d.lgs.
102/2014, art. 14, godeva delle deroghe in materia di distanze minime fra edifici;
- le domande di risarcimento dei danni erano infondate poiché in materia di distanze legali non era configurabile alcuna presunzione di danno in re ipsa, essendo invece necessaria la prova di un effettivo pregiudizio.
Previa concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., veniva disposta CTU sul quesito di cui all'ordinanza del
17/5/2023, con conferimento del relativo incarico al Dott. Ing.
[...]
. Per_1
La causa era poi rinviata all'odierna udienza per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. 2. Sulla legittimità delle opere di ristrutturazione poste in essere dal sig.
CP_1
Preliminarmente in diritto, pare opportuno richiamare la normativa in materia edilizia applicabile al caso di specie e, in particolare, le norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione del Comune di San Colombano
Certenoli approvate con D.P.G.R. n. 194 dell'11.08.1999, unitamente agli articoli del Codice civile.
Le stesse norme di attuazione chiariscono che l'edificazione in aderenza e quella sulla linea di confine sono sempre ammesse in alternativa alle disposizioni dettate in materia, solo qualora vi sia il rispetto delle norme previste dal c.c. e comunque vi sia stato il previo assenso esplicito del soggetto proprietario dell'edificio confinante;
contrariamente, deve applicarsi la normativa prevista in materia di distanze legali dal Codice civile.
In tal senso, si vedano i commi 11 e 12 dell'art. 4 delle N.T.A. del Programma di Fabbricazione che definiscono le distanze minime dalle costruzioni (DC) e dai confini (DF), ammettendo sempre quale alternativa, nel rispetto del Codice civile e previo il conseguimento del parere favorevole del confinante,
l'edificazione in aderenza e sulla linea di confine.
In merito alla zona omogenea agricola, ove si trovano anche i fabbricati oggetto di causa - come accertato dal nominato CTU -, l'art. 12 delle N.T.A. prevede quanto segue: Dal combinato disposto dell'art. 12 con quanto stabilito dall'art. 4 commi 11 e
12 deriva che un intervento di ampliamento avente le caratteristiche sopra descritte - peraltro analogo a quello oggetto di causa, come di seguito si avrà modo di evidenziare – risulta legittimo nel rispetto delle norme e regolamenti urbanistici esclusivamente se in presenza dell'assenso preventivo del confinante.
L'intervento oggetto di causa, secondo quanto accertato dal CTU in sede di o.p., ha comportato un incremento dell'altezza al colmo del fabbricato di almeno 30 cm e al più di 60 cm circa.
Tale incremento risponde alle prescrizioni del P.d.F. comunale che impone al già citato art. 12 un incremento massimo di altezza pari a 1,2 m.
Ciò non di meno, come stabilito dall'art. 4, l'edificazione in aderenza è sempre ammessa a patto che vi sia il rispetto delle norme previste dal c.c. e previo conseguimento del favorevole esplicito assenso del confinante.
Nel caso di specie, tale ultima condizione risulta pacificamente non avverata, per cui la normativa comunale non può trovare applicazione.
Conclusivamente, in materia di distanze dalle costruzioni va fatto riferimento al
Codice Civile, in particolare agli articoli 873 e 877, che prescrivono una distanza minima di 3 metri dai confini per ogni intervento di natura edilizia. Pertanto, come già evidenziato, nel caso concreto, mancando l'assenso all'edificazione in aderenza da parte della proprietà confinante, la distanza cui fare riferimento è pari a 3 metri.
Alla luce degli accertamenti effettuati dal CTU, risulta illegittima la porzione di copertura rialzata per una altezza di circa 50 cm per la fascia di 3 metri dalla linea di confine, come da elaborati grafici allegati alla consulenza tecnica in atti.
Chiarito quanto sopra, occorre verificare se, come sostenuto da parte convenuta, il superamento dei limiti possa comunque risultare legittimo alla luce della deroga prevista dall'art. 14 comma 7 del d.lgs. 102/2014, che per comodità di lettura di seguito si riporta:
“7. […] Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo
II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile”.
Alla luce della sopra richiamata normativa, l'eccezione sollevata da parte convenuta risulta manifestamente infondata.
Invero, come statuito all'ultimo periodo della disposizione, in ogni caso le deroghe devono essere esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate dagli articoli del Codice Civile, sicché l'accertamento della violazione di tali distanze non può essere in alcun modo sanato da qualsivoglia raggiungimento dei livelli minimi di contenimento dei consumi energetici.
A nulla rileva, pertanto, la dedotta impossibilità da parte del CTU di identificare con precisione la natura dei materiali impiegati, giacché l'effettivo rispetto dei parametri di resistenza termica del pacchetto di copertura non inciderebbe comunque sull'illegittimità delle opere di ristrutturazione in relazione a quanto disposto dall'art. 873 c.c.
Ne deriva che il Sig. va condannato alla riduzione in pristino della CP_1
copertura della propria unità immobiliare, previa demolizione della porzione illegittimamente sopraelevata o comunque previo arretramento, ove possibile, della stessa entro i limiti legali di cui al Codice Civile.
3. Sulla domanda di risarcimento danni formulata dagli attori
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, consistito nel caso di specie nella perdita di valore subita dalla proprietà attorea durante il periodo di tempo anteriore all'eliminazione dell'illecito, senza peraltro che il Sig. abbia CP_1
fornito elementi concreti idonei ad escludere la sussistenza del pregiudizio, appare equo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (stante la particolare difficoltà di provare l'esatto ammontare del pregiudizio in questione), riconoscere agli odierni attori l'importo di € 1.000,00 (mille), oltre ad interessi legali dalla messa in mora al saldo, tenuto conto delle dimensioni della porzione di edificio realizzata in violazione della distanza minima legale e dello stato dei luoghi per cui è causa.
Sul punto, giova peraltro evidenziare che per costante giurisprudenza “la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso” (Cass.
n. 25082/2020 e in senso conforme, tra le altre, Cass. n. 21501/2018 e Cass.
n. 11196/2010).
4. Sulle spese di lite e tecniche
In virtù del principio della soccombenza, parte convenuta deve poi condannarsi al pagamento delle spese di giudizio (valore compreso nello scaglione tra €
5.200,01 ed € 26.000,00), così come liquidate in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022.
Allo stesso modo, le spese della svolta CTU vanno poste a carico del sig.
, tenuto conto dell'esito di detto accertamento, secondo quanto in CP_1
precedenza illustrato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiara che la copertura dell'immobile di proprietà del convenuto, risultato dei lavori di demolizione e di ricostruzione del tetto descritti nella
CTU, è stata realizzata in violazione della normativa in materia di distanze legali e, per l'effetto, condanna il sig. CP_1
all'eliminazione o, se possibile, all'arretramento della porzione illegittimamente sopraelevata;
2. condanna parte convenuta al pagamento, a favore degli attori, della somma di € 1.000,00, oltre ad interessi legali dalla messa in mora al saldo, a titolo di risarcimento del danno, per le ragioni esposte in parte motiva.
3. condanna il Sig. al pagamento, a favore dei Sigg.ri CP_1
delle spese di lite, liquidate in € 264,00 Parte_2 Parte_3
per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge;
4. pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con decreto del
21.12.2023, a carico di parte convenuta. Genova, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia