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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/10/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1016/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SERIANNI Parte_1 C.F._1
RODOLFO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. DE MARGHERITI IA IS e dell'avv. P.IVA_1
SA ROCCO;
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 contumace.
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CANTONI ANDREA CP_3 P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CANTONI ANDREA CP_3 P.IVA_3
RZ AT
Oggi 29/10/2025 ad ore 11.30 innanzi al Giudice ND CE NA, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. SERIANNI RODOLFO per parte resistente nessuno compare per il terzo chiamato l'avv. ANDREA CANTONI CP_3
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
accertare l'intervenuta cessione del ramo d'azienda della relativo Controparte_4 all'appalto per il servizio di guardiania e centralino con la NE Istituto Neurologico
Nazionale CA NO, in favore della e, per l'effetto, - previa CP_3 declaratoria di nullità del licenziamento intimato dalla nei confronti Controparte_4 del ricorrente, accertare e dichiarare la prosecuzione del suo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. con la a decorrere dal 6.2.2023, condannando la CP_3 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il Sig.
[...] Parte_1 nel suo posto di lavoro nonché a corrispondergli il risarcimento di cui all'art. 2, comma 2
D.Lgs. 23/2015, da commisurarsi all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 757,34 ovvero, in alternativa, a corrispondergli le retribuzioni spettanti in base al contratto di lavoro con la nonché, in Controparte_4 ogni caso, a versare i conseguenti contributi previdenziali ed assistenziali a decorrere dal
6.2.2023, il tutto fino alla data di effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione come per legge nonché - impregiudicato ogni altro diritto vantato dal ricorrente nei confronti delle odierne controparti per ulteriori crediti a lui spettanti e non espressamente richiesti in questa sede, condannare ex art. 2112 c.c. la in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore nonché ex art. 29, comma 2 D.Lgs. 276/2003 la NE Istituto Neurologico
Nazionale CA NO, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, anche in solido tra loro, al Sig. le somme a lui ancora dovute dalla Parte_1 così come risultanti dalle buste paga di dicembre 2022, gennaio 2023, Controparte_4 febbraio 2023 e marzo 2023, pari ad € 5.117,17 lordi ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che fosse accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA a) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli 1) Vero che, da novembre
2020 a dicembre 2022, il Sig. ha lavorato, per conto della Parte_1 [...]
presso la sede della NE Istituto Neurologico Nazionale CA CP_4
NO in Pavia, Via NO n. 2; 2) Vero che, da novembre 2020 a dicembre 2022, il Sig.
era addetto, presso la sede della NE Istituto Neurologico Nazionale Parte_1
CA NO in Pavia, Via NO n. 2, al controllo degli accessi all'istituto
(verificando che gli utenti indossassero una mascherina conforme ai protocolli anti COVID, non avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi e fossero in possesso di regolare Green Pass) nonché al centralino telefonico del medesimo istituto (rispondendo al telefono e smistando le chiamate in entrata agli uffici interni competenti, visionando le telecamere di sicurezza interna nonché i sistemi di allarme antincendio e di malfunzionamento degli impianti di refrigerazione dei medicinali); 3) Vero che, da novembre 2020 a dicembre
2022, altri cinque dipendenti della (i signori , Controparte_4 CP_5 Per_1
, , e ) erano addetti, presso la
[...] Persona_2 Parte_2 Persona_3 sede della NE Istituto Neurologico Nazionale CA NO in Pavia, Via
NO n. 2, alle medesime mansioni del Sig. ovvero al controllo degli accessi Pt_1 all'istituto (verificando che gli utenti indossassero una mascherina conforme ai protocolli anti
COVID, non avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi e fossero in possesso di regolare Green Pass) nonché al centralino telefonico del medesimo istituto (rispondendo al telefono e smistando le chiamate in entrata agli uffici interni competenti, visionando le telecamere di sicurezza interna nonché i sistemi di allarme antincendio e di malfunzionamento degli impianti di refrigerazione dei medicinali); 4) Vero che, da novembre 2020 a dicembre
2022, l'ufficio personale della predisponeva mensilmente i turni di CP_4 CP_4 servizio dei dipendenti (i signori , , , Parte_1 CP_5 Persona_1 Per_2
e ) addetti all'appalto di servizi presso la sede
[...] Parte_2 Persona_3 della NE Istituto Neurologico Nazionale CA NO come da documento n. 3) che le si rammostra;
5) Vero che, da novembre 2020 a dicembre 2022, l'ufficio personale della predisponendo i turni di servizio mensile presso l'appalto di Controparte_4 servizi alla NE NO di Pavia, assegnava ai dipendenti ivi addetti le mansioni specifiche da svolgere (controllo accessi o centralino) come da documento n. 3) che le si rammostra;
6) Vero che, da novembre 2020 a dicembre 2022, l'ufficio personale della comunicava ai dipendenti, addetti all'appalto dei servizi di guardiania Controparte_4
e centralino presso la NE NO di Pavia, quali fossero i servizi specificamente richiesti, di volta in volta, dalla committenza;
7) Vero che i signori , Parte_1 [...]
, , e CP_5 Persona_1 Persona_2 Parte_2 Persona_3 ricevevano (nel periodo novembre 2020/dicembre 2022) dall'ufficio personale della
[...]
l'indicazione dei propri turni di servizio presso la NE Istituto CP_4
Neurologico Nazionale CA NO di Pavia nonché delle mansioni da svolgere
(relativamente ai servizi di controllo degli accessi e di centralino telefonico); 8) Vero che, da novembre 2020 a dicembre 2022, prima la Sig.ra e poi il Sig. Persona_1 CP_5 hanno svolto anche le mansioni di coordinatori degli altri dipendenti della Controparte_4 addetti all'appalto dei servizi di guardiania e centralino presso la NE NO
[...] di Pavia, incarico che consisteva nel verificare che i colleghi rispettassero le indicazioni dell'azienda in ordine ai turni di servizio ed alle mansioni da svolgere;
9) Vero che a gennaio
2023 i signori , e CP_5 Persona_1 Persona_2 Parte_2
sono stati, prima, licenziati dalla e poi assunti Persona_3 Controparte_4 dalla 10) Vero che i signori , , , CP_3 CP_5 Persona_1 Persona_2
e , una volta assunti dalla a gennaio Parte_2 Persona_3 CP_3 2023, sono stati assegnati allo svolgimento dei servizi di guardiania e centralino presso la sede della NE Istituto Neurologico Nazionale CA NO in Pavia, Via
NO n. 2, occupandosi di controllare gli accessi degli utenti all'istituto (guardiania non armata) nonché di rispondere al telefono e smistare le chiamate in entrata agli uffici interni competenti, di visionare le telecamere di sicurezza interna ed i sistemi di allarme antincendio e di malfunzionamento degli impianti di refrigerazione dei medicinali.
PARTE RESISTENTE MONDINO
In via preliminare/pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda di condanna di
NE NO al pagamento di somme non corrisposte dA in Controparte_4 considerazione della competenza funzionale del Tribunale fallimentare 2. In via principale, nel merito, respingere la domanda nei confronti di NE NO, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3. In ulteriore subordine, nella denegata ma non creduta ipotesi di condanna in via solidale di NE NO, limitare la condanna di NE
NO alla somma di Euro 3.853,61 lordi, imputando tale pagamento, se direttamente a mano del ricorrente, a acconto/quietanza delle fatture emesse da a carico di CP_3
NE NO ed ancora non corrisposte.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
PARTE RESISTENTE e RZ AT CP_3
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in luogo della competenza funzionale del Tribunale Fallimentare;
e per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità̀ della domanda di condanna in solido fra e NE CP_3
NO al pagamento di somme non corrisposte da per i motivi di Controparte_4 cui alla presente memoria;
Nel merito in via principale: - respingere la domanda del lavoratore nei confronti della convenuta NE NO, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, respingere la domanda di condanna in solido fra NE NO
e In subordine: - limitatamente ed in relazione alla domanda di manleva, CP_3 condannare al pagamento della minor somma di euro 3.853,61, cui sarebbe CP_3 tenuta la NE NO, con richiesta espressa al Giudice di ordinare, previo consenso di tutte le parti, ex art. 108 c.p.c. la estromissione dal presente processo della NE
NO.
L'avv. Serianni precisa che al netto del pagamento ricevuto dall'Istituto NO, il credito in merito alle retribuzioni non pagate in euro 1.263,56 lordi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND CE NA ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1016/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SERIANNI Parte_1 C.F._1
RODOLFO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DE MARGHERITI IA IS e dell'avv. SA
ROCCO;
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 contumace.
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CANTONI ANDREA CP_3 P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CANTONI ANDREA CP_3 P.IVA_3
RZ AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio i resistenti indicati, rassegnando le Parte_1 conclusioni dianzi evidenziate, per il cui accoglimento ha allegato: - di essere stato assunto dal 2 novembre 2020 dalla con contratto part- Controparte_4 time a tempo determinato, poi convertito in tempo indeterminato e qualifica di operaio - livello 6°;
- di essere stato assegnato allo svolgimento del servizio di guardiania presso la NE
Istituto Neurologico Nazionale CA NO (d'ora in avanti anche soltanto NO), corrente in Pavia alla Via NO n. 2, in forza del contratto di appalto stipulato tra quest'ultima e la propria datrice di lavoro;
- di aver svolto le indicate mansioni insieme ad altri cinque colleghi della società;
- che dal mese di dicembre del 2022 l'attività oggetto dell'appalto è stata svolta, senza soluzione di continuità, dalla CP_3
- che il capitale sociale di quest'ultima è interamente posseduto da il quale a Controparte_6 sua volta era socio unico della Controparte_4
- che è stato licenziato in data 6/2/2023 sulla base della cessazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi svolti presso l'Istituto NO;
- che gli altri cinque colleghi che svolgevano il servizio di guardiania erano però stati assunti dalla per eseguire le stesse mansioni di prima;
CP_3
- che con sentenza n. 32/2023 del 3.4.2023, il Tribunale di Pavia – Sezione Procedure
Concorsuali – ha disposto la liquidazione giudiziale della Controparte_7
.
[...]
1.1. Nelle more del giudizio il ricorrente e l'Istituto NO sono addivenuti ad un accordo conciliativo in forza del quale quest'ultimo si è impegnato a corrispondere al lavoratore la somma di euro € 3.853,61 lordi di cui, a titolo di retribuzioni, € 938,04 per la mensilità di dicembre 2022, € 784,59 per la mensilità di gennaio 2023 ed € 134,44 per la mensilità di febbraio 2023 nonché € 1.996,54 a titolo di TFR.
2. Venendo al merito della controversia, si deve innanzitutto vagliare l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna svolta dal ricorrente atteso che uno degli obbligati in solido, vale a dire la è stata posta in liquidazione giudiziale. Controparte_4
Invero, la circostanza che la domanda del ricorrente sia stata svolta anche nei confronti del committente e del cessionario di azienda, pacificamente in bonis, esclude la competenza funzionale del c.d. Tribunale del fallimento (cfr. tra le tante Cass. Sez. L - , Ordinanza n.
13236 del 15/05/2023).
3. Quanto alla validità del licenziamento si deve richiamare quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ. secondo il quale “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276”.
È documentato che il licenziamento è stato giustificato dalla Controparte_4 per l'intervenuta cessazione dell'appalto con l'Istituto NO (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).
Tuttavia, la circostanza che detto appalto sia cessato non corrisponde alla realtà essendo cambiato solo formalmente l'appaltatore.
Invero, parte ricorrente ha documentato l'identità soggettiva del proprietario delle quote sociali della e della e la medesimezza del loro Controparte_4 CP_3 oggetto sociale (cfr. doc. nn. 7 e 8 fascicolo parte ricorrente).
Il ricorrente ha anche allegato che tutti gli altri colleghi esercenti l'attività di guardiania presso l'Istituto NO sono stati assunti dalla per svolgere le CP_3 medesime mansioni nell'ambito dello stesso appalto. Tali ultime circostanze non sono state minimamente contestate dalla resistente CP_3
Si ritiene, pertanto, che il licenziamento comminato al ricorrente costituisca una frode delle previsioni di cui all'art. 2112 cod. civ. e che debba essere considerato nullo ai sensi dell'art. 1344 cod. civ.
La circostanza che tra la e la sia intervenuta Controparte_4 CP_3 una cessione di azienda è presumibile sulla base delle circostanze di fatto già evidenziate: medesimezza proprietà e oggetto sociale, prosecuzione dell'attività precedentemente appaltate dall'Istituto NO con i medesimi dipendenti.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. il ricorrente ha diritto ad essere assunto dalla società la quale risulta altresì responsabile per le retribuzioni che CP_3 il ricorrente avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare regolarmente.
Viceversa, la responsabilità solidale della cessionaria non riguarda anche il credito risarcitorio maturato dal ricorrente per l'illegittimità del licenziamento.
In relazione a tale ultima pretesa creditoria occorre osservare che costituisce principio generale quello secondo il quale “Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 7990 del 30/03/2018 e Sez. L - , Sentenza n.
30512 del 28/10/2021).
Pertanto, tenuto conto delle domande svolte, sussiste la competenza del giudice del lavoro solo in relazione alle domande di accertamento e costitutive, mentre le domande di condanna svolte nei confronti della sola devono essere dichiarate Controparte_4 improcedibili.
In definitiva la deve essere condannata a reintegrare il ricorrente nel CP_3 proprio rapporto di lavoro e a corrispondergli tutte le mensilità maturate a decorrere dal 6.2.2023 fino all'effettivo reintegro nonché a versare i conseguenti contributi previdenziali ed assistenziali a decorrere dal 6.2.2023, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
4. Parte ricorrente ha anche chiesto il pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal mese di dicembre del 2022 fino a quella di marzo del 2023 non corrisposte dalla e quantificate nella somma lorda di euro 1.263,56 al netto della Controparte_4 somma ricevuta dall'Istituto NO in forza della conciliazione intervenuta in corso di causa.
La somma risulta dalle buste paga consegnate al lavoratore (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).
Il mancato pagamento degli emolumenti non risulta contestato.
Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ. sussiste la responsabilità solidale della per le retribuzioni dovute al lavoratore. CP_3
5. L'Istituto NO ha chiesto di essere manlevato dalla per le CP_3 somme corrisposte in favore del ricorrente.
Quest'ultima costituendosi in giudizio non ha contestato l'esistenza e la consistenza del diritto menzionato chiedendo quindi di riconoscerlo nella somma lorda di euro 3.853,61.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
6. Alla soccombenza di parte resistente ed Controparte_4 CP_3 segue la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
6.1. Le spese di lite tra l'Istituto NO e la vengono compensate CP_3 attesa la condotta processuale di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara l'intervenuta cessione del ramo d'azienda della Controparte_4 relativo all'appalto per il servizio di guardiania e centralino con la NE Istituto
Neurologico Nazionale CA NO, in favore della CP_3
- accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato dalla nei Controparte_4 confronti del ricorrente nonché la prosecuzione del rapporto di lavoro intercorso tra quest'ultima e in capo alla a decorrere dal 6 febbraio 2023; Parte_1 CP_3
- condanna al pagamento in favore di delle retribuzioni CP_3 Parte_1 spettanti in base al contratto di lavoro con la nonché a versare i Controparte_4 conseguenti contributi previdenziali ed assistenziali a decorrere dal 6.2.2023, il tutto fino alla data di effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione nonché al pagamento della somma di euro 1.263,56 per le retribuzioni dei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio 2023
e per tfr, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità al saldo;
- dichiara inammissibili le domande di condanna svolte nei confronti della
[...]
; Controparte_8
- condanna altresì la parte e CP_3 Controparte_8
a rimborsare, in solido tra loro, alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 5.388 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- condanna la a tenere indenne la NE Istituto Neurologico Nazionale CP_3
CA NO limitatamente alla somma di euro 3.853,61;
- compensa le spese di lite tra la e la NE Istituto Neurologico CP_3
Nazionale CA NO.
Pavia, 29 ottobre 2025
Il Giudice
ND CE NA
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SERIANNI Parte_1 C.F._1
RODOLFO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. DE MARGHERITI IA IS e dell'avv. P.IVA_1
SA ROCCO;
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 contumace.
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CANTONI ANDREA CP_3 P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CANTONI ANDREA CP_3 P.IVA_3
RZ AT
Oggi 29/10/2025 ad ore 11.30 innanzi al Giudice ND CE NA, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. SERIANNI RODOLFO per parte resistente nessuno compare per il terzo chiamato l'avv. ANDREA CANTONI CP_3
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
accertare l'intervenuta cessione del ramo d'azienda della relativo Controparte_4 all'appalto per il servizio di guardiania e centralino con la NE Istituto Neurologico
Nazionale CA NO, in favore della e, per l'effetto, - previa CP_3 declaratoria di nullità del licenziamento intimato dalla nei confronti Controparte_4 del ricorrente, accertare e dichiarare la prosecuzione del suo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. con la a decorrere dal 6.2.2023, condannando la CP_3 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il Sig.
[...] Parte_1 nel suo posto di lavoro nonché a corrispondergli il risarcimento di cui all'art. 2, comma 2
D.Lgs. 23/2015, da commisurarsi all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 757,34 ovvero, in alternativa, a corrispondergli le retribuzioni spettanti in base al contratto di lavoro con la nonché, in Controparte_4 ogni caso, a versare i conseguenti contributi previdenziali ed assistenziali a decorrere dal
6.2.2023, il tutto fino alla data di effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione come per legge nonché - impregiudicato ogni altro diritto vantato dal ricorrente nei confronti delle odierne controparti per ulteriori crediti a lui spettanti e non espressamente richiesti in questa sede, condannare ex art. 2112 c.c. la in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore nonché ex art. 29, comma 2 D.Lgs. 276/2003 la NE Istituto Neurologico
Nazionale CA NO, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, anche in solido tra loro, al Sig. le somme a lui ancora dovute dalla Parte_1 così come risultanti dalle buste paga di dicembre 2022, gennaio 2023, Controparte_4 febbraio 2023 e marzo 2023, pari ad € 5.117,17 lordi ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che fosse accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA a) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli 1) Vero che, da novembre
2020 a dicembre 2022, il Sig. ha lavorato, per conto della Parte_1 [...]
presso la sede della NE Istituto Neurologico Nazionale CA CP_4
NO in Pavia, Via NO n. 2; 2) Vero che, da novembre 2020 a dicembre 2022, il Sig.
era addetto, presso la sede della NE Istituto Neurologico Nazionale Parte_1
CA NO in Pavia, Via NO n. 2, al controllo degli accessi all'istituto
(verificando che gli utenti indossassero una mascherina conforme ai protocolli anti COVID, non avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi e fossero in possesso di regolare Green Pass) nonché al centralino telefonico del medesimo istituto (rispondendo al telefono e smistando le chiamate in entrata agli uffici interni competenti, visionando le telecamere di sicurezza interna nonché i sistemi di allarme antincendio e di malfunzionamento degli impianti di refrigerazione dei medicinali); 3) Vero che, da novembre 2020 a dicembre
2022, altri cinque dipendenti della (i signori , Controparte_4 CP_5 Per_1
, , e ) erano addetti, presso la
[...] Persona_2 Parte_2 Persona_3 sede della NE Istituto Neurologico Nazionale CA NO in Pavia, Via
NO n. 2, alle medesime mansioni del Sig. ovvero al controllo degli accessi Pt_1 all'istituto (verificando che gli utenti indossassero una mascherina conforme ai protocolli anti
COVID, non avessero una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi e fossero in possesso di regolare Green Pass) nonché al centralino telefonico del medesimo istituto (rispondendo al telefono e smistando le chiamate in entrata agli uffici interni competenti, visionando le telecamere di sicurezza interna nonché i sistemi di allarme antincendio e di malfunzionamento degli impianti di refrigerazione dei medicinali); 4) Vero che, da novembre 2020 a dicembre
2022, l'ufficio personale della predisponeva mensilmente i turni di CP_4 CP_4 servizio dei dipendenti (i signori , , , Parte_1 CP_5 Persona_1 Per_2
e ) addetti all'appalto di servizi presso la sede
[...] Parte_2 Persona_3 della NE Istituto Neurologico Nazionale CA NO come da documento n. 3) che le si rammostra;
5) Vero che, da novembre 2020 a dicembre 2022, l'ufficio personale della predisponendo i turni di servizio mensile presso l'appalto di Controparte_4 servizi alla NE NO di Pavia, assegnava ai dipendenti ivi addetti le mansioni specifiche da svolgere (controllo accessi o centralino) come da documento n. 3) che le si rammostra;
6) Vero che, da novembre 2020 a dicembre 2022, l'ufficio personale della comunicava ai dipendenti, addetti all'appalto dei servizi di guardiania Controparte_4
e centralino presso la NE NO di Pavia, quali fossero i servizi specificamente richiesti, di volta in volta, dalla committenza;
7) Vero che i signori , Parte_1 [...]
, , e CP_5 Persona_1 Persona_2 Parte_2 Persona_3 ricevevano (nel periodo novembre 2020/dicembre 2022) dall'ufficio personale della
[...]
l'indicazione dei propri turni di servizio presso la NE Istituto CP_4
Neurologico Nazionale CA NO di Pavia nonché delle mansioni da svolgere
(relativamente ai servizi di controllo degli accessi e di centralino telefonico); 8) Vero che, da novembre 2020 a dicembre 2022, prima la Sig.ra e poi il Sig. Persona_1 CP_5 hanno svolto anche le mansioni di coordinatori degli altri dipendenti della Controparte_4 addetti all'appalto dei servizi di guardiania e centralino presso la NE NO
[...] di Pavia, incarico che consisteva nel verificare che i colleghi rispettassero le indicazioni dell'azienda in ordine ai turni di servizio ed alle mansioni da svolgere;
9) Vero che a gennaio
2023 i signori , e CP_5 Persona_1 Persona_2 Parte_2
sono stati, prima, licenziati dalla e poi assunti Persona_3 Controparte_4 dalla 10) Vero che i signori , , , CP_3 CP_5 Persona_1 Persona_2
e , una volta assunti dalla a gennaio Parte_2 Persona_3 CP_3 2023, sono stati assegnati allo svolgimento dei servizi di guardiania e centralino presso la sede della NE Istituto Neurologico Nazionale CA NO in Pavia, Via
NO n. 2, occupandosi di controllare gli accessi degli utenti all'istituto (guardiania non armata) nonché di rispondere al telefono e smistare le chiamate in entrata agli uffici interni competenti, di visionare le telecamere di sicurezza interna ed i sistemi di allarme antincendio e di malfunzionamento degli impianti di refrigerazione dei medicinali.
PARTE RESISTENTE MONDINO
In via preliminare/pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda di condanna di
NE NO al pagamento di somme non corrisposte dA in Controparte_4 considerazione della competenza funzionale del Tribunale fallimentare 2. In via principale, nel merito, respingere la domanda nei confronti di NE NO, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3. In ulteriore subordine, nella denegata ma non creduta ipotesi di condanna in via solidale di NE NO, limitare la condanna di NE
NO alla somma di Euro 3.853,61 lordi, imputando tale pagamento, se direttamente a mano del ricorrente, a acconto/quietanza delle fatture emesse da a carico di CP_3
NE NO ed ancora non corrisposte.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
PARTE RESISTENTE e RZ AT CP_3
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in luogo della competenza funzionale del Tribunale Fallimentare;
e per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità̀ della domanda di condanna in solido fra e NE CP_3
NO al pagamento di somme non corrisposte da per i motivi di Controparte_4 cui alla presente memoria;
Nel merito in via principale: - respingere la domanda del lavoratore nei confronti della convenuta NE NO, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, respingere la domanda di condanna in solido fra NE NO
e In subordine: - limitatamente ed in relazione alla domanda di manleva, CP_3 condannare al pagamento della minor somma di euro 3.853,61, cui sarebbe CP_3 tenuta la NE NO, con richiesta espressa al Giudice di ordinare, previo consenso di tutte le parti, ex art. 108 c.p.c. la estromissione dal presente processo della NE
NO.
L'avv. Serianni precisa che al netto del pagamento ricevuto dall'Istituto NO, il credito in merito alle retribuzioni non pagate in euro 1.263,56 lordi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND CE NA ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1016/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SERIANNI Parte_1 C.F._1
RODOLFO
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DE MARGHERITI IA IS e dell'avv. SA
ROCCO;
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2 contumace.
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CANTONI ANDREA CP_3 P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
E
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CANTONI ANDREA CP_3 P.IVA_3
RZ AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio i resistenti indicati, rassegnando le Parte_1 conclusioni dianzi evidenziate, per il cui accoglimento ha allegato: - di essere stato assunto dal 2 novembre 2020 dalla con contratto part- Controparte_4 time a tempo determinato, poi convertito in tempo indeterminato e qualifica di operaio - livello 6°;
- di essere stato assegnato allo svolgimento del servizio di guardiania presso la NE
Istituto Neurologico Nazionale CA NO (d'ora in avanti anche soltanto NO), corrente in Pavia alla Via NO n. 2, in forza del contratto di appalto stipulato tra quest'ultima e la propria datrice di lavoro;
- di aver svolto le indicate mansioni insieme ad altri cinque colleghi della società;
- che dal mese di dicembre del 2022 l'attività oggetto dell'appalto è stata svolta, senza soluzione di continuità, dalla CP_3
- che il capitale sociale di quest'ultima è interamente posseduto da il quale a Controparte_6 sua volta era socio unico della Controparte_4
- che è stato licenziato in data 6/2/2023 sulla base della cessazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi svolti presso l'Istituto NO;
- che gli altri cinque colleghi che svolgevano il servizio di guardiania erano però stati assunti dalla per eseguire le stesse mansioni di prima;
CP_3
- che con sentenza n. 32/2023 del 3.4.2023, il Tribunale di Pavia – Sezione Procedure
Concorsuali – ha disposto la liquidazione giudiziale della Controparte_7
.
[...]
1.1. Nelle more del giudizio il ricorrente e l'Istituto NO sono addivenuti ad un accordo conciliativo in forza del quale quest'ultimo si è impegnato a corrispondere al lavoratore la somma di euro € 3.853,61 lordi di cui, a titolo di retribuzioni, € 938,04 per la mensilità di dicembre 2022, € 784,59 per la mensilità di gennaio 2023 ed € 134,44 per la mensilità di febbraio 2023 nonché € 1.996,54 a titolo di TFR.
2. Venendo al merito della controversia, si deve innanzitutto vagliare l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna svolta dal ricorrente atteso che uno degli obbligati in solido, vale a dire la è stata posta in liquidazione giudiziale. Controparte_4
Invero, la circostanza che la domanda del ricorrente sia stata svolta anche nei confronti del committente e del cessionario di azienda, pacificamente in bonis, esclude la competenza funzionale del c.d. Tribunale del fallimento (cfr. tra le tante Cass. Sez. L - , Ordinanza n.
13236 del 15/05/2023).
3. Quanto alla validità del licenziamento si deve richiamare quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ. secondo il quale “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276”.
È documentato che il licenziamento è stato giustificato dalla Controparte_4 per l'intervenuta cessazione dell'appalto con l'Istituto NO (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).
Tuttavia, la circostanza che detto appalto sia cessato non corrisponde alla realtà essendo cambiato solo formalmente l'appaltatore.
Invero, parte ricorrente ha documentato l'identità soggettiva del proprietario delle quote sociali della e della e la medesimezza del loro Controparte_4 CP_3 oggetto sociale (cfr. doc. nn. 7 e 8 fascicolo parte ricorrente).
Il ricorrente ha anche allegato che tutti gli altri colleghi esercenti l'attività di guardiania presso l'Istituto NO sono stati assunti dalla per svolgere le CP_3 medesime mansioni nell'ambito dello stesso appalto. Tali ultime circostanze non sono state minimamente contestate dalla resistente CP_3
Si ritiene, pertanto, che il licenziamento comminato al ricorrente costituisca una frode delle previsioni di cui all'art. 2112 cod. civ. e che debba essere considerato nullo ai sensi dell'art. 1344 cod. civ.
La circostanza che tra la e la sia intervenuta Controparte_4 CP_3 una cessione di azienda è presumibile sulla base delle circostanze di fatto già evidenziate: medesimezza proprietà e oggetto sociale, prosecuzione dell'attività precedentemente appaltate dall'Istituto NO con i medesimi dipendenti.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. il ricorrente ha diritto ad essere assunto dalla società la quale risulta altresì responsabile per le retribuzioni che CP_3 il ricorrente avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare regolarmente.
Viceversa, la responsabilità solidale della cessionaria non riguarda anche il credito risarcitorio maturato dal ricorrente per l'illegittimità del licenziamento.
In relazione a tale ultima pretesa creditoria occorre osservare che costituisce principio generale quello secondo il quale “Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 7990 del 30/03/2018 e Sez. L - , Sentenza n.
30512 del 28/10/2021).
Pertanto, tenuto conto delle domande svolte, sussiste la competenza del giudice del lavoro solo in relazione alle domande di accertamento e costitutive, mentre le domande di condanna svolte nei confronti della sola devono essere dichiarate Controparte_4 improcedibili.
In definitiva la deve essere condannata a reintegrare il ricorrente nel CP_3 proprio rapporto di lavoro e a corrispondergli tutte le mensilità maturate a decorrere dal 6.2.2023 fino all'effettivo reintegro nonché a versare i conseguenti contributi previdenziali ed assistenziali a decorrere dal 6.2.2023, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
4. Parte ricorrente ha anche chiesto il pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dal mese di dicembre del 2022 fino a quella di marzo del 2023 non corrisposte dalla e quantificate nella somma lorda di euro 1.263,56 al netto della Controparte_4 somma ricevuta dall'Istituto NO in forza della conciliazione intervenuta in corso di causa.
La somma risulta dalle buste paga consegnate al lavoratore (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).
Il mancato pagamento degli emolumenti non risulta contestato.
Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ. sussiste la responsabilità solidale della per le retribuzioni dovute al lavoratore. CP_3
5. L'Istituto NO ha chiesto di essere manlevato dalla per le CP_3 somme corrisposte in favore del ricorrente.
Quest'ultima costituendosi in giudizio non ha contestato l'esistenza e la consistenza del diritto menzionato chiedendo quindi di riconoscerlo nella somma lorda di euro 3.853,61.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
6. Alla soccombenza di parte resistente ed Controparte_4 CP_3 segue la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
6.1. Le spese di lite tra l'Istituto NO e la vengono compensate CP_3 attesa la condotta processuale di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara l'intervenuta cessione del ramo d'azienda della Controparte_4 relativo all'appalto per il servizio di guardiania e centralino con la NE Istituto
Neurologico Nazionale CA NO, in favore della CP_3
- accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato dalla nei Controparte_4 confronti del ricorrente nonché la prosecuzione del rapporto di lavoro intercorso tra quest'ultima e in capo alla a decorrere dal 6 febbraio 2023; Parte_1 CP_3
- condanna al pagamento in favore di delle retribuzioni CP_3 Parte_1 spettanti in base al contratto di lavoro con la nonché a versare i Controparte_4 conseguenti contributi previdenziali ed assistenziali a decorrere dal 6.2.2023, il tutto fino alla data di effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione nonché al pagamento della somma di euro 1.263,56 per le retribuzioni dei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio 2023
e per tfr, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole mensilità al saldo;
- dichiara inammissibili le domande di condanna svolte nei confronti della
[...]
; Controparte_8
- condanna altresì la parte e CP_3 Controparte_8
a rimborsare, in solido tra loro, alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 5.388 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- condanna la a tenere indenne la NE Istituto Neurologico Nazionale CP_3
CA NO limitatamente alla somma di euro 3.853,61;
- compensa le spese di lite tra la e la NE Istituto Neurologico CP_3
Nazionale CA NO.
Pavia, 29 ottobre 2025
Il Giudice
ND CE NA