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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10228 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12789/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023 al n. 12789, decisa alla pubblica udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA rapp.to e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Luca Antonini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in Roma, Via Antonio Bertoloni 44/46
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura in CP_1
allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Michel Martone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 11
RESISTENTE
Oggetto: accertamento diritto ad inquadramento dirigenziale e relative differenze retributive;
accertamento demansionamento e risarcimento del danno. pagina 1 di 46 Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui debbono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.4.2023, si è rivolto al Tribunale Parte_1
di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che era stato assunto da CP_1
a decorrere dal 10.10.2001, con inquadramento come 'quadro', Livello 1, CCNL
[...]
per gli addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio;
che dalla data di assunzione al giugno 2003 era stato inserito nella Struttura di Internal IT (preposta alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione aziendale e del suo sistema di controllo), con funzioni di coordinamento, in qualità di Team Leader, delle relative attività (passando, a decorrere dal 16.10.2022, dal C.R.E.A. – 'Complessità,
Responsabilità, Esperienza, Autonomia' - 2 al C.R.E.A. 3); che da luglio 2003 era stato trasferito dalla sede di Milano a quella di Roma, continuando ad operare all'interno della
Struttura di con l'incarico di coordinare le attività di UD IT (ovvero CP_2
CO le attività di revisione sulle frodi perpetrate ai danni di e di US IT (sui processi di commercializzazione del petrolio e dei suoi derivati), conseguendo a decorrere dal 14.10.2005 il passaggio al superiore C.R.E.A. 4; che a partire dal mese di gennaio 2009 era stato impiegato come 'Professional', cioè adibito nello staff del
Responsabile dell'Unità delle Valutazioni economiche (Unità rientrante nella Direzione
Pianificazione e COollo), occupandosi dei processi di valutazione e monitoraggio dei
Progetti rilevanti e delle operazioni di acquisizione societaria approvate dal C. d. A.; che dal 15 marzo 2010 gli era stato affidato il ruolo di 'Responsabile' della 'Unità COollo di gestione' della Eni Rete Oil & Non Oil, società controllata da;
che dal mese CP_1
di aprile 2012 gli era stato affidato il ruolo di 'Responsabile' della 'Unità Adempimenti
Attività di Direzione'; che dal 1° agosto 2013 gli era stato affidato il ruolo di
'Responsabile' della 'Unità Budget R&S e Adempimenti di Direzione Ricerca e
Sviluppo'; che dal 31 ottobre 2014 al mese di settembre 2018 gli era stato affidato il pagina 2 di 46 ruolo di 'Responsabile' della 'Unità che già dal mese Parte_2
CO di settembre 2013, l'allora Direttore Ricerca e Sviluppo di (Ing. Persona_1
primo riporto dell'Amministratore Delegato) lo aveva convocato, proponendogli di effettuare il percorso di 'Assesment' a Dirigente (cd. Management Appraisal) ovvero il percorso di valutazione e avviamento allo svolgimento delle mansioni dirigenziali;
che, in seguito alla sua accettazione, il percorso in questione era stato gestito dall'Ufficio del
Personale, anche con il supporto di una Società esterna specializzata nella valutazione del personale manageriale;
che la società aveva invitato a partecipare a tale processo solo un numero esiguo di quadri (100 all'anno, selezionati tra circa 9.000); che prima di accedere a tale processo aveva superato positivamente il test 'Prospettiva 360', che misurava il livello manageriale e relazionale del dipendente, sicché nel mese di ottobre
2015 era stato ammesso al percorso di Assesment a Dirigente;
che il positivo Report di valutazione complessiva predisposto dalla Eric Salmon, società di consulenza specializzata in materia, conteneva il suggerimento di un rapido suo inserimento “in un contesto di complessità organizzativa e manageriale via via crescente”; che pertanto il CO Direttore Ricerca e Sviluppo dell' in data 20 aprile 2016, nel corso di un incontro, gli aveva manifestato l'intenzione di inserirlo in un'area di attività aziendale con ruolo dirigenziale;
che, a decorrere dal mese di ottobre 2018, aveva iniziato a dirigere da solo tutte le attività di 'DU DI Anticorruzione', nell'ambito della Direzione Ricerca e
Sviluppo Direzione (a sua volta rientrante nella Macro Area D.O.T.), attività sino ad allora svolte dalla dirigente Ing. che la Direzione delle attività COoparte_3
di DU DI di cui era stato investito aveva, invero, riguardato non solo le attività della Direzione Ricerca e Sviluppo, ma quelle dell'intera Macro Area D.O.T. (Direzione
Operativa e Tecnologica); che da ottobre 2018 a febbraio 2021 aveva diretto ben 109
DU DI Anticorruzione, presso la suddetta Macro Area D.O.T.; che detto servizio di DU Dilgence costituiva un importante servizio, in quanto finalizzato all'acquisizione CO di società terze da parte dell nonché alla conclusione di accordi di collaborazione commerciale;
che, in tale ambito, aveva diretto tutte le fasi dei servizi ovvero: le attività
pagina 3 di 46 preliminari di verifica in merito ai soggetti terzi, sull'affidabilità, sull'immagine reputazionale e sulla sussistenza di eventuali conflitti di interesse;
le attività operative di ricostruzione dell'assetto proprietario del potenziale partner e del relativo background, con i relativi controlli anticorruzione e antiriciclaggio;
le attività di elaborazione della nota di DU DI, contenenti gli esiti delle predette verifiche;
l'assistenza alla linea di business coinvolta nella negoziazione del contratto, per l'inserimento delle clausole più opportune;
l'elaborazione della nota autorizzativa alla sottoscrizione del contratto;
che aveva svolto tale attività in piena autonomia e senza alcun controllo del suo operato da parte di chiunque, coordinando una dipendente a lui gerarchicamente sottoposta,
inquadrata come Quadro, Livello 1, C.R.E.A. 4; che per dirigere tali Parte_3
servizi si era rapportato, ove necessario, con il Direttore della Ing. Parte_4
con il Direttore Ricerca e Sviluppo, Dott. con il Persona_2 Persona_3
Direttore dell Ing. ; che per svolgere tali attività, Parte_5 Per_4
nell'esercizio del suo potere di iniziativa, aveva contattato e coordinato i dirigenti dell'area di Staff legale;
che in tale veste aveva firmato in via esclusiva le Note di DU
Dilgence (mai firmate dalla Dirigente Ing. , con ciò COoparte_3
assumendo in via esclusiva la responsabilità della relativa correttezza;
che dette Note autorizzative contenevano tutti gli elementi descrittivi e le peculiarità del contratto, con relativi rischi e vantaggi;
che una volta emanata la Nota di DU DI aveva sempre deciso, a sua discrezione ed in piena autonomia, se emanare o meno il 'nulla osta' per la CO sottoscrizione del contratto di acquisizione da parte di della società oggetto della
DU DI;
che con l'apposizione della firma sul documento di DU DI ed il rilascio del predetto 'nulla osta' aveva assunto la responsabilità per l'intero servizio;
che aveva diretto 109 servizi di DU DI, dei quali 89 aveva dato origine a contratti di CO acquisizione da parte dell i società terze o di collaborazione con esse;
che, sebbene nell'organigramma aziendale, egli risultasse inserito come operante sotto la direzione del superiore gerarchico – dapprima Ing. e poi Ing. COoparte_3 Per_5
(inquadrati come dirigente) –, aveva di fatto diretto i servizi di DU DI
[...]
pagina 4 di 46 Anticorruzione, senza alcun controllo da parte dei predetti;
che nel suddetto periodo, da ottobre 2018 a febbraio 2021, aveva svolto anche altre attività di carattere dirigenziale, relative ad ulteriori servizi della convenuta: direzione dei Servizi di Compliance, effettuando verifiche sulla praticabilità della sottoscrizione di Accordi di Riservatezza o
Confidenzialità con soggetti terzi (anche in questo caso, indagandone ed asseverandone l'eventuale affidabilità economica, operative e reputazionale, attraverso l'interrogazione di specifici data base, e rilasciando il relativo 'nulla osta a procedere'); direzione delle verifiche in materia di compliance e anticorruzione, preliminari al rilascio da parte di CO i premi a soggetti terzi con cui quest'ultima intratteneva rapporti commerciali;
che aveva curato la gestione di tutti i flussi informativi per tutta la Macro Area D.O.T., inviando alla Segreteria societaria i vari contratti conclusi e segnalando se inserire o meno i suddetti contratti nel report informativo di inviare al Consiglio di
Amministrazione; che, da dicembre 2019, aveva diretto anche il Servizio di rilevazione a CO mappatura dei Rischi Operativi dei centri di Ricerca e Sviluppo di segnalando per ciascuna attività di ricerca e sviluppo i relativi rischi e decidendo quali inserire nel modello riepilogativo;
che aveva anche diretto il Servizio di analisi degli strumenti normativi regolanti il sistema di controllo interno;
che nel quadriennio 2018 – 2021 aveva ricevuto, per ben 4 volte, una somma a titolo di una tantum e, benché non inquadrato come dirigente, aveva ricevuto una retribuzione annua lorda pari a quella prevista per i dirigenti;
che a partire dal 12.3.2021 era stato demansionato;
che, già nel periodo dal 2.11.2020 al 15.12.2020 e poi definitivamente dal 5.1.2021, era rimasto senza alcuna risorsa da coordinare, in quanto era stata trasferita altrove;
Parte_3
CO che il 12.3.2021 veva pubblicato sulla rete intranet comunicazione organizzativa, in forza della quale l'Ing. era diventata Responsabile dell'Unità CP_4
denominata GOV/D, composta da altre due unità a lei gerarchicamente sottoposte, tra cui il ricorrente, qualificato (non più Responsabile, bensì) 'Referente per le attività di
DU DI e verifica controparti'; che a partire da tale momento l'attività assegnatagli era consistita nella mera lettura della documentazione utile per la DU
pagina 5 di 46 DI, con obbligo di riferire al Responsabile dell'Unità, senza più alcun apporto valutativo;
che a partire da tale momento lo svolgimento dell'attività lavorativa assegnata gli aveva richiesto non più di due ore alla settimana;
che aveva ricevuto in media una sola mail lavorativa alla settimana;
che aveva partecipato a non più di una riunione telematica alla settimana;
che era stato escluso da qualsiasi rapporto lavorativo con i colleghi;
che egli era l'unica unità di personale inserita nella Unità GOV/D a lavorare a Roma, mentre tutte le altre unità erano dislocate presso la sede di Milano;
che non aveva mai incontrato di persona il suo superiore gerarchico;
che era stato collocato per lunghi periodi in smart working;
che le uniche attività lavorative che gli erano state richieste dalla datrice di lavoro erano state: il trasferimento del proprio bagaglio di conoscenze alla sua superiore gerarchica e ai suoi colleghi adibiti all'Unità GOV/D;
l'archivio di documenti aziendali su supporto informatico;
lo svolgimento di attività di segreteria;
che non gli era stato assegnato alcun reale obiettivo lavorativo da raggiungere;
che gli obiettivi assegnatigli dall'Ing. in data 13.9.2021 (da CP_4
raggiungere entro il 31.12.2021) era stati: la fruizione entro la suddetta data delle ferie maturate e non godute, la partecipazione a corsi on line sui diritti umani o sulla Cyber
Security, il trasferimento delle proprie competenze agli altri componenti dell'Unità; che tale stato di demansionamento (totale svuotamento delle mansioni) gli aveva causato una sindrome ansioso depressiva, che lo aveva costretto ad assentarsi dal lavoro per malattia dal 22.3.2021 al 31.3.2021, dal 6.4.2021 al 4.5.2021, dal 7.3.2022 al 9.3.2022, e a sottoporsi, come da prescrizione medica, a terapia farmacologica e a percorso clinico comprensivo di ripetuti colloqui psichiatrici e psicologici presso il Centro Clinico pubblico per la valutazione del disagio lavorativo della che, come da Parte_6
consulenza tecnica di parte depositata in atti, aveva subito una lesione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 5%; che aveva subito anche una severa sofferenza soggettiva interiore, provando angoscia, malessere acuto, vergogna e disistima di sé; che tale demansionamento gli aveva altresì determinato un danno alla professionalità, connesso all'impoverimento delle capacità professionali acquisite, in pagina 6 di 46 quanto all'esito di ben più di 25 mesi di inattività non era più in grado di curare le attività professionali connesse al servizio di DU DI, implicanti la risoluzione di problematiche complesse;
di aver inoltre subito un danno alla vita di relazione, con compromissione dei rapporti familiari ed amicali.
Tanto premesso in fatto, richiamate le declaratorie contrattuali del livello dirigenziale, del livello 1 (corrispondente alla qualifica di quadro), del livello 3 e del livello 4, ha sostenuto: di aver diritto ad essere inquadrato sin dal mese di ottobre 2018 come dirigente;
di essere stato dequalificato dal 12.3.2021 sino a tutt'oggi, in ragione dell'assegnazione di mansioni inferiori a quelle da ultimo svolte, stante il totale svuotamento di mansioni e comunque l'assegnazione di compiti inquadrabili nel 4° livello e al massimo nel 3° livello CCNL applicato. Ha quindi lamentato i danni per effetto subiti: biologico, morale, esistenziale e patrimoniale alla professionalità, procedendo alla relativa quantificazione.
Ha quindi concluso, chiedendo:
“1) accertato che il ricorrente ha di fatto svolto attività lavorative dirigenziali dall'1.10.2018 al 28.02.2021, dichiarare il suo diritto di vedersi attribuita dalla convenuta la qualifica di dirigente, e, conseguentemente, condannare l' ad CP_1
attribuire la qualifica di dirigente all'Ing. a decorrere Parte_1
dall'1.10.2018 (o dalla data successiva ritenuta di giustizia), ad applicare, fin dall'1.10.2018, al rapporto di lavoro con lui intercorrente il Ccnl per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (Dirigenti di aziende industriali) e/o qualsiasi altro contratto collettivo di ogni livello applicato ai propri dipendenti dirigenti, e ad affidargli mansioni dirigenziali;
2) per l'effetto, condannare l a corrispondere al ricorrente le differenze CP_1
retributive ed indennitarie maturate e maturande dall'1.10.2018 sino al giorno dell'effettiva attribuzione allo stesso della qualifica dirigenziale, da quantificarsi in un altro giudizio, pari alla differenza tra l'importo del trattamento economico, comprensivo dei benefit, previsto dal Ccnl per i dirigenti di aziende produttrici di beni e
pagina 7 di 46 servizi (Dirigenti di aziende industriali) e/o da qualsiasi altro contratto collettivo di ogni livello applicato dalla convenuta ai propri dipendenti dirigenti, ed il minore trattamento economico percepito nel suddetto periodo dall'Ing. Parte_1
in quanto inquadrato nel Livello 1 del Ccnl per gli addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio, unitamente al versamento della relativa contribuzione previdenziale presso
l'istituto previdenziale competente;
3) accertato che la formale adibizione dell'Ing. perdurante dal Parte_1
12.03.2021 a tutt'oggi, alle inferiori mansioni di “referente”, è dequalificante in riferimento al suo livello di inquadramento (Livello 1 del Ccnl Energia e Petrolio) e/o alle mansioni da lui da ultimo svolte, dichiararla illegittima;
4) in subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi nella quale il Giudice non accolga la domanda di cui al precedente numero 1, per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al precedente numero 3, condannare l ad affidare all'Ing. CP_1
il ruolo di “Responsabile di Unità” (rientrante nel Livello 1 del Parte_1
Ccnl Energia e Petrolio, ove egli è inquadrato), o, in estremo subordine e salvo gravame, a reintegrare il ricorrente nelle altre mansioni corrispondenti al livello di inquadramento posseduto (Livello 1 del Ccnl Energia e Petrolio);
5) in ogni caso: accertato che dal 12.03.2021 a tutt'oggi, l ha sottoposto il CP_1
ricorrente ad un demansionamento (svuotamento di mansioni) quantitativo e/o qualitativo, dichiararlo illegittimo;
6) in ogni caso: per l'effetto dell'accoglimento della precedente domanda numero 5, accertato che a causa del suddetto demansionamento l'Ing. ha Parte_1
subito danni di tipo biologico, morale, professionale ed esistenziale, condannare l CP_1
a corrispondergli il relativo risarcimento, che, calcolato in riferimento al periodo
[...]
decorrente dal 12.03.2021 al 31.03.2023, è pari alla somma netta di Euro 127.603,40
(di cui Euro 7.024,00 netti a titolo di danno biologico e morale, Euro 99.300,68 netti a titolo di danno alla professionalità, ed Euro 21.278,72 netti a titolo di danno esistenziale), ovvero pari alla maggiore somma ritenuta di giustizia in via equitativa;
pagina 8 di 46 7) in ogni caso: per l'effetto dell'accoglimento della precedente domanda numero 5, condannare l ad affidare all'Ing. mansioni dirigenziali CP_1 Parte_1
laddove accolta la domanda numero 1, o, in subordine e salvo gravame, mansioni di
“Responsabile di Unità” (rientranti nel Livello 1 del Ccnl Energia e Petrolio, ove egli è inquadrato), o, in estremo subordine e salvo gravame, mansioni rientranti nel Livello 1 del Ccnl Energia e Petrolio che richiedono un tempo di svolgimento pari all'orario normale settimanale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva in riferimento ai dipendenti inquadrati nel Livello 1 del Ccnl Energia e Petrolio;
8) in tutti i casi: con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito
e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito a causa dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, ricostruendo, innanzi tutto, le qualifiche tempo per tempo ricoperte dal ricorrente, con l'indicazione delle struttura di relativa afferenza: “2001-
2003: Professional Internal IT Approvvigionamenti plurisettoriali (CFO); 2003-
2004: Team Leader Internal audit Downstream oil (CFO); 2004-2006: Team Leader
ITing R&M E IM (CFO); 2006-2008 Team Leader Internal IT (CFO);
2009-2010 Professional Valutazioni Economiche e Modelli di Pianificazione e
COollo (CFO – Pianificazione Strategica); 2010-2011 Responsabile COollo di
Gestione della Società Eni Rete (CFO); 2011-2012 Responsabile Pianificazione e
COollo Investimenti Eni Rete (CFO); 2012-2013 Manager Attività Adempimenti di
Direzione (Ricerca Sviluppo e Innovazione Tecnologica); 2013-2014 Manager Budget
R&S e Adempimenti di Direzione (Ricerca Sviluppo e Innovazione Tecnologica); 2014-
2018 Manager R&D Performance (Ricerca Sviluppo e Innovazione Tecnologica);
Ottobre 2018-Giugno 2020 US Support & Compliance Manager (Ricerca Sviluppo
e Innovazione Tecnologica); Luglio-Novembre 2020 Referente US Support &
pagina 9 di 46 Compliance (Ricerca Sviluppo e Innovazione Tecnologica); Novembre 2020-Marzo
2021 Professional US Support & Compliance (EC); Marzo 2021-Giugno 2023
Referente per le attività due diligence e verifica controparti (EC); Da Giugno 2023:
Referente per le attività di “Supporto ai servizi di Compliance (EC)” (come da cv del ricorrente prodotto sub all. 1).
In relazione, poi, alla richiesta attorea di inquadramento superiore, ha controdedotto che il ricorrente aveva sempre svolto, sin dal 2001, mansioni di quadro, con inquadramento nel Livello 1 CCNL Energia e Petrolio, beneficiando nel corso del tempo di una progressione dei livelli cd. C.R.E.A, oltre che di significativi incrementi retributivi;
che, in particolare, il ricorrente, da ottobre 2018 a febbraio 2021, dapprima con la qualifica di
US Support & Compliance Manager per l'Area Ricerca Sviluppo e Innovazione
Tecnologica (qualifica ricoperta da ottobre 2018 a giugno 2020), poi con la qualifica di
Referente US Support & Compliance, sempre per l'Area Ricerca Sviluppo e
Innovazione Tecnologica (qualifica ricoperta da luglio 2020 a ottobre 2020), si era quasi esclusivamente occupato di svolgere le attività di c.d. DU DI, consistenti in una serie di ricerche e di verifiche circa l'affidabilità di soggetti con i quali la società avrebbe dovuto sottoscrivere accordi di collaborazione (le c.d. controparti contrattuali) per lo sviluppo e/o l'implementazione di tecnologie utili al business aziendale (spesso università o enti di ricerca); che dette verifiche spaziavano dall'assetto proprietario alla consistenza patrimoniale, sino alla pendenza di indagini o procedimenti in corso e ad eventuali condanne penali, ed erano finalizzate ad evitare che la società avviasse collaborazioni con soggetti sospetti e/o di scarsa affidabilità; che l'attività del ricorrente era stata svolta sino al giugno 2020 a riporto dell'Ing. dal luglio 2020 a riporto CP_3
dell'Ing. e dal novembre 2020 a riporto del dottor;
che il ricorrente Per_5 Per_6
aveva svolto tali attività di DU DI con l'autonomia operativa tipica di un quadro aziendale, gestendo tempi, ritmi e modi di lavoro, ma sempre nel rigoroso rispetto delle procedure aziendali, predeterminate ed eteroimposte dalla funzione Compliance;
che in particolare, l'intera struttura di appartenenza del ricorrente si atteneva a quanto prescritto pagina 10 di 46 dal Management System Guideline – Anticorruzione e dai suoi allegati, a loro volta espressamente richiamati dall'Operating Instruction Professionale;
che, in particolare, secondo la procedura codificata dai predetti manuali, l'operatore di DU DI, qual era il ricorrente, aveva il compito di esaminare con attenzione i dati rilevanti delle controparti ed intercettare eventuali criticità (c.d. red.flag), in modo che i livelli superiori potessero adottare i presidi necessari ad evitare il verificarsi di fenomeni di corruttela;
che il ricorrente, all'esito delle verifiche oggetto di DU DI, aveva presentato al proprio responsabile in carica tempo per tempo ( ), una nota CP_3 Per_5 Per_6
di due diligence con i risultati dell'indagine, letta, revisionata e siglata dal responsabile, che a sua volta la aveva trasmessa al Manager due diligence (suo superiore, all'epoca il dottor per la validazione definitiva e la condivisione con il presidio Per_3
Compliance; che il responsabile aveva sempre revisionato la nota di DU DI predisposta in bozza dal ricorrente all'esito della sua attività di verifica, apportando le eventuali modifiche ed integrazioni, valutando la congruità dei contenuti della nota rispetto agli obiettivi a cui era preordinata la sua compilazione.
In relazione, poi, al lamentato demansionamento, ha innanzi tutto rappresentato che, a seguito di una complessiva ridefinizione delle titolistiche avvenuta nel 2020 (v. ordine di servizio 763/2020 – sub all. 2), i Manager svolgenti attività appartenenti al livello di quadro avevano acquisito la nomenclatura di “Referenti” in luogo della precedente nomenclatura di “Responsabili”. Ha quindi controdedotto: che, pur a fronte del conferimento della nuova qualifica di “Referente per le attività di due diligence e verifica controparti”, il ricorrente aveva continuato a svolgere le medesime mansioni svolte in precedenza;
che tale cambio di denominazione aveva lasciato molto insoddisfatto il ricorrente, che aveva evitato ogni possibilità di confronto, anzi progressivamente alzando il livello di scontro con i propri superiori;
che per lunghi periodi era stato assente in malattia;
che, a fronte delle doglianza attoree, la società si era attivata per proporre soluzioni diversificate, introducendo peraltro nella struttura nuovo personale, affinché garantisse la continuità operativa del servizio durante le assenze del pagina 11 di 46 ricorrente e lo potesse poi affiancare nello svolgimento delle sue mansioni, al rientro in servizio;
che a maggio 2021, al rientro dalla malattia, il ricorrente era stato addetto alle seguenti attività: supporto nel passaggio di consegne inerenti attività di due diligence svolte in passato;
supporto alle strutture EC in materia di omaggi ed ospitalità, con conseguente verifica dell'affidabilità di soggetti da cui provengono omaggio od ospitalità in favore di dirigenti aziendali;
supporto al coordinamento dell' ed CP_5
eventi di similare importanza;
monitoraggio trimestrale degli eventi registrati e invio della relativa reportistica della struttura alla Compliance della Direzione EC;
segnalazione anomalie delle attività affidate alla struttura ed identificazione delle aree di miglioramento;
progettazione di un database per la gestione degli adempimenti affidatigli;
mappatura delle attività della aree della Direzione EC e esame dei rischi tecnico-operativi associati.
Tanto premesso, richiamata la declaratoria della qualifica di quadro, livello 1, ha sostenuto la piena inquadrabilità in tale livello tanto delle mansioni svolte da ottobre
2018 a febbraio 2021, quanto di quelle svolte dal marzo 2021, prendendo specificamente posizione, per il primo periodo, sul valore dei cd. 'nulla osta' asseritamente rilasciati dal ricorrente ed insistendo, per il secondo periodo, sull'irrilevanza del cambio di nomenclatura. Ha richiamato il lungo periodo di assenza per malattia, sostanzialmente continuativo dal 22 marzo al 4 maggio 2021, lamentando il carattere strumentale delle suddette assenze per malattia. Ha in ogni caso contestato l'esistenza di danni risarcibili.
Sostenuto infine che le rivendicazioni attoree trovassero fondamento esclusivamente in aspettative di carriera rimaste frustrate, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'esame dei testi addotti dalla parti.
E' stata altresì disposta ctu medico legale, per la quantificazione del danno biologico.
All'esito, acquisiti gli esiti della ctu, all'udienza odierna, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
pagina 12 di 46 *****
Sulla domanda di inquadramento superiore.
Sostiene il ricorrente di aver svolto, da ottobre 2018 e sino al febbraio 2021, mansioni dirigenziali, a fronte dell'inquadramento nel livello 1 CCNL Energia e Petrolio, con la qualifica di quadro.
E' bene sin da subito precisare che, “al fine di stabilire l'esatto inquadramento del dirigente, se l'appartenenza alla relativa categoria è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre fare riferimento non alla nozione legale di tale categoria ma alle pertinenti disposizioni della contrattazione” (v. Cass. 19292/2025); sicché sono imprescindibili, al fine di valutare la fondatezza della domanda di inquadramento superiore, non solo la declaratoria della qualifica di quadro prevista dal
CCNL Energia e Petrolio, ma anche quella della qualifica dirigenziale prevista dal
CCNL Dirigenti Aziende Industriali, del pari applicato dalla resistente.
Il CCNL Energia e Petrolio, vigente dall'1.01.2016 al 31.12.2018 (v. doc. 13 della produzione di parte ricorrente), alla Parte III nominata “Svolgimento del rapporto di lavoro”, art. 11 rubricato “Declaratorie”, relativamente al “Livello 1”, nel quale, come detto, è sempre stato inquadrato il ricorrente, prevede testualmente quanto segue:
“Accedono a questo livello i lavoratori a cui è attribuita la qualifica di quadro, ai sensi della Legge 190/85, che, in possesso di elevate conoscenze e competenze professionali maturate con lunga e consolidata esperienza anche interdisciplinare, esplicano con carattere continuativo ruoli gestionali o di tipo "Professional" di rilevante e fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. Tali ruoli comportano, con ampia autonomia ed iniziativa nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali, la gestione di processi essenziali e/o il presidio di importanti settori/aree di attività con responsabilità di risultato, la partecipazione attiva nella definizione degli obiettivi e delle politiche, la promozione del miglioramento dei risultati economici e gestionali, lo sviluppo di innovazioni di prodotto e/o di processo, la risoluzione di problematiche interfunzionali in materia di interesse
pagina 13 di 46 strategico aziendale. Caratteristiche del livello sono: l'esercizio del ruolo in un contesto di alta variabilità di eventi, l'orientamento al risultato, l'assunzione di responsabilità, la capacità di negoziazione, di pianificazione, di programmazione e controllo, di gestione
e sviluppo di risorse umane, di innovazione tecnologica e di processo”.
Anche il successivo COatto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio sottoscritto il 19.09.2019 (doc. 14 della produzione di parte ricorrente), decorrente dall'1.01.2019 al 31.12.2021, in riferimento al “Livello 1”, reitera la suddetta declaratoria con lievissime modifiche, sempre nella parte III nominata
“Svolgimento del rapporto di lavoro” e all'art. 10 rubricato “Declaratorie per livelli e ruoli professionali campione e per settori”.
Sempre il suddetto art. 10, al punto 14 denominato “Staff di tutti i comparti”, precisa che i dipendenti inquadrati nel Livello 1 ricoprono il ruolo di “Responsabile unità/funzione ad elevata complessità gestionale;
Responsabile unità/attività/servizio; Team leader attività/servizio; Project Manager;
Professional attività/servizio” (sempre doc. 14).
La suddetta declaratoria contrattuale riferita al “Livello 1” non è stata modificata neppure dal CCNL sottoscritto il 21.07.2022 (doc. 15), decorrente dall'1.01.2022 al
31.12.2024. In quest'ultimo CCNL, nella parte III nominata “Svolgimento del rapporto di lavoro”, all'art. 10 non è più indicato il settore “Staff di tutti i comparti”, ma, al punto
13, denominato “Supporto al US”, è precisato che i dipendenti inquadrati nel
“Livello 1” ricoprono il ruolo di “Responsabile unità/funzione ad elevata complessità gestionale;
Responsabile unità/attività/servizio (comprese aree data/agile/digital); Team leader attività/servizio; Project Manager;
Product Owner;
Scrum Master;
Professional attività/servizio”.
Il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (Dirigenti di aziende industriali), pacificamente applicato dalla resistente al rapporto di lavoro con i propri dirigenti, all'art. 1, rubricato “Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - COoversie” (v. CCNL del 25.11.2009 - doc. 113 della produzione di parte pagina 14 di 46 ricorrente, non modificato dai successivi rinnovi contrattuali - docc. 111 e 112), prevede testualmente quanto segue:
“Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod. civ. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi
o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica
e quindi l'applicabilità del presente contratto.
Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al 2°, 3° e 4° comma del successivo art. 21 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia”.
Dalla lettura comparata delle declaratorie emerge che: se il quadro è in possesso di
“elevate conoscenze e competenze professionali maturate con lunga e consolidata esperienza”, il dirigente ricopre un ruolo caratterizzato da “un elevato grado di professionalità”; se il quadro ricopre ruoli gestionali di rilevante importanza “ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”, il dirigente esplica le sue funzioni al fine di “promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa”; se il ruolo del quadro comporta “ampia autonomia ed iniziativa nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali”, il ruolo del dirigente è caratterizzato da “elevato grado di … autonomia e potere decisionale”; se il ruolo di quadro può comportare anche “il presidio di importanti settori/aree di attività con responsabilità di risultato, … partecipazione attiva alla definizione degli obiettivi, … promozione del miglioramento dei risultati …”, il dirigente è sempre “preposto con
pagina 15 di 46 ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici”; se il ruolo del quadro comporta “assunzione di responsabilità … capacità di negoziazione”, quello del dirigente implica “poteri di rappresentanza e decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda”.
Da tale lettura comparata emerge come le differenze siano molto sfumate, stante la sovrapponibilità di molti passaggi descrittivi del livello di professionalità, nonché del grado di autonomia e discrezionalità, laddove probabilmente la più significativa differenza è segnata dal riconoscimento al dirigente di “poteri di rappresentanza e di decisione (per tutta o) per una notevole parte dell'azienda”, mentre al quadro compete esclusivamente la “assunzione di responsabilità”, con “capacità di negoziazione e di decisione”.
La distinzione tra i due profili può, dunque, non essere agevole, soprattutto considerando che sembra essere superato quell'orientamento (v. Cass. n. 9640/2003; Cass.
8572/1999), per cui la qualifica di dirigente poteva spettare esclusivamente al prestatore d'opera che, operando sul piano gerarchico più elevato e quale alter ego dell'imprenditore, fosse preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o a quella di un settore autonomo dell'azienda. Secondo tale più risalante orientamento, è bene precisarlo, i tratti caratteristici che qualificavano, invece, l'impiegato di concetto di prima categoria, con funzioni direttive, consistevano nella preposizione, formale o di fatto, del prestatore d'opera a un ramo o servizio dell'impresa (privo di autonomia e rilevanza esterna) e nell'attuazione, con poteri di supremazia gerarchica, di determinazione e di autonomia esecutiva, delle direttive generali dell'imprenditore o del dirigente di quella parte autonoma dell'impresa
Secondo un diverso orientamento, nell'ambito degli assetti organizzativi delle imprese, se di rilevanti dimensioni, ben possono coesistere dirigenti di diverso livello (v. già
Cass. n. 12860/1988, Cass. n. 14885/2000, Cass. n. 3981/2016). La previsione di una pluralità di dirigenti (a diversi livelli, con graduazione di compiti), tra loro coordinati, è ammissibile in organizzazioni aziendali complesse, in riferimento a prassi aziendali ed pagina 16 di 46 alla concreta organizzazione degli uffici, purché sia fatta salva anche nel dirigente di grado inferiore un'ampia autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore (v. anche Cass. n. 8650/2005).
Nelle imprese di grandi dimensioni, a nulla rileva, dunque, secondo tale ormai prevalente orientamento, la diretta dipendenza gerarchica con il solo imprenditore, la preposizione alla intera azienda o ad un suo ramo autonomo, nonché l'attribuzione di poteri di firma e di rappresentanza generali ed assoluti.
Se così è, però, deve considerarsi che, stando alle declaratorie contrattuali innanzi citate, tanto il quadro, quanto il dirigente, possono essere preposti ad “importanti settori/aree”
(v. declaratoria del 1° livello) ovvero ad “importanti servizi o uffici” (v. declaratoria dei dirigenti), invero il primo con “responsabilità di risultato” e il secondo con “poteri di rappresentanza”.
Tuttavia, non è certo sufficiente la preposizione ad un qualunque settore o ad una qualunque funzione per acquisire la qualifica dirigenziale.
Ciò che può giustificare il riconoscimento di tale qualifica è l'esistenza nell'ambito dell'organizzazione aziendale (e dunque l'allegazione e la prova dell'esistenza in ambito aziendale) di uno specifico settore, per il quale è prevista la preposizione di un dirigente.
In altre parole, il livello di responsabilità aziendale deve essere insito nell'assetto organizzativo che la stessa azienda ha programmato. E' l'azienda stessa, infatti, in coerenza con gli obiettivi imprenditoriali perseguiti, a dover individuare quali siano le strutture o i servizi di maggiore importanza, proprio in vista del raggiungimento dei predetti obiettivi, cui preporre figure dirigenziali e non già semplici quadri (ai quali, come detto, può essere assegnato “il presidio di … settori/ aree di attività” di minore importanza).
E' dunque possibile ritenere il tratto caratteristico della figura del dirigente di azienda, consistente nella autonomia e discrezionalità delle scelte decisionali in grado di incidere sugli obiettivi aziendale, desumendone la sussistenza dalle caratteristiche della struttura organizzativa aziendale.
pagina 17 di 46 E' a tal proposito opportuno sin da subito precisare che il primo strumento per valutare la struttura organizzativa aziendale è l'organigramma aziendale, contenente la rappresentazione grafica delle varie strutture aziendali, dei vari ruoli e delle connesse responsabilità, nonché delle gerarchie.
Tanto chiarito, come esposto in premesse, il ricorrente, al punto 38 della premessa in fatto, ha dedotto: “a partire dal mese di ottobre 2018, l ordinava al ricorrente CP_1
di dirigere da solo tutte le attività di DU DI Anticorruzione, non solo della …
Direzione Ricerca e Sviluppo della convenuto (Direzione rientrante nella Macro Area
D.O.T.), ma dell'intera Macro Area D.O.T., che egli concretamente dirigeva”, per poi aggiungere al punto 39 che alla predetta Macro Area Direzione Operativa e Tecnologia
“erano adibiti più di 8.000 dipendenti (dei 31.000 occupati dalla convenuta) che operavano in vari continenti e che costituiva una delle principali Aree di US della resistente”. Sebbene, dalla lettura di tale iniziale allegazione, sembri addirittura prospettata la direzione da parte del ricorrente della predetta Macro Area, dalla lettura del successivo punto 40, emerge, invero, che la direzione cui il ricorrente intendeva fare riferimento è semplicemente quella relativa ai “Servizi di 'DU DI
Anticorruzione', che dovevano essere espletati dalla [ma sarebbe meglio dire in favore della] suddetta Macro Direzione Operativa e Tecnologica (cd. D.O.T.)”, come ulteriormente reso evidente dalla successiva descrizione (v. punto 45), delle “fasi dei servizi aziendali di DU Dilgence” di cui si assume la concreta direzione.
Tanto chiarito, premesso che il ricorrente, stando alla sua stessa prospettazione, non è stato preposto ad un'area, ad un ufficio o ad un settore aziendale, bensì ad un servizio (o meglio ad una funzione) strumentale all'attività di un'area aziendale (la cd. Macro Area
D.O.T.), deve osservarsi che nell'atto introduttivo non è dedotto che l'assetto organizzativo aziendale prevedesse che a tale specifico settore fosse preposta una figura dirigenziale, in ragione della ritenuta importanza al fine del perseguimento degli obiettivi aziendali. In ricorso, infatti, neppure è dedotto che dall'organigramma aziendale emergerebbe che la funzione in questione andava assegnata ad una figura pagina 18 di 46 dirigenziale (e non ad un semplice quadro), essendo semplicemente allegato l'inquadramento dirigenziale di altro dipendente (l'Ing. ), che, COoparte_3
in periodo di tempo precedente all'ottobre 2018, avrebbe rivestito (invero unitamente anche ad altre funzioni) il medesimo incarico rispetto a quello poi attribuitogli;
inquadramento che però di per sé è privo di rilievo, stante l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un principio di parità di trattamento o di comparazione soggettiva tra lavoratori, e neppure essendo specificato se il riconoscimento dell'inquadramento come dirigente all'Ing. sia avvenuto proprio in coincidenza con l'assegnazione della CP_3
funzione poi attribuita al ricorrente.
Né risulta prodotto in atti l'organigramma della convenuta, in quanto l'unico documento denominato “organigramma” (doc. 78) risulta essere una scheda di valutazione del ricorrente del 1°.
6.2022 e dunque anche successiva al periodo di interesse ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento.
Né, al di là della produzione dell'organigramma, risulta chiaramente ricostruito il ruolo e dunque l'importanza della funzione di DU DI nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale, essendosi limitato il ricorrente ad evidenziare l'importanza e la rilevanza dimensionale dell'Area D.O.T., in favore della quale erano svolte le funzioni di DU Dilgence. Ai fini, però, dell'inquadramento dell'incarico di responsabile di un certo servizio (nella specie quello di DU DI) non è certo la dimensione della struttura in favore della quale detto servizio viene svolto, ma l'importanza in sé del servizio stesso.
A ciò deve aggiungersi poi che l'Ing. testimone di parte resistente, pur avendo CP_3
riconosciuto che “inizialmente la DU DI era relativa alla sola contrattualistica della Direzione Ricerca e Sviluppo;
e ciò sino alla metà del 2018” e che successivamente, allorché la Direzione Ricerca e Sviluppo fu trasferita nell'ambito della
Macro Area D.O.T., “fu svolta per tutte le strutture che facevano capo all'Area
D.O.T.”, ha però precisato che “in ogni caso, la Direzione di Ricerca e Sviluppo era quella che aveva in carico la maggior parte della contrattualistica. La proporzione era
pagina 19 di 46 10 a 1: 10 per Ricerca e Sviluppo e 1 per tutti gli altri”, “esclud[endo] quindi che
l'incremento di lavoro in relazione all'attività di DU DI sia stato significativo”.
Né appaiono significative in senso opposto le dichiarazioni della teste di parte ricorrente,
la quale ha sì sostenuto che, per effetto di tale accorpamento della Parte_3
Direzione Ricerca e Sviluppo nell'ambito della “è notevolmente Parte_4
aumentata la qualità delle verifiche di DU Dilgence”, ma ha riconosciuto che “non è cambiata la tipologia di lavoro svolto”.
Ne consegue che neppure le dedotte dimensioni della Macro Area D.O.T. e la mole di lavoro svolto possono avere in qualche ruolo dirimente nel riconoscere alla funzione di
DU DI, cui è stato preposto il ricorrente, la necessaria “importanza”, al fine di riconoscere l'invocata qualifica dirigenziale.
In siffatto contesto di carenza allegatoria e probatoria circa l'assetto organizzativo programmato dall'azienda e segnatamente circa il peso riconosciuto dall'azienda alla funzione di DU DI nel perseguimento degli obiettivi aziendali, non appare possibile dire se la figura preposta a tale funzione possa essere inquadrata come dirigenziale;
sicché già sulla base di tali considerazioni non sembra possano esserci margini per contestare l'inquadramento nel livello 1 del preposto a tale funzione.
Entrando poi nel merito della funzione concretamente svolta dal ricorrente, giova partire dalle dichiarazioni della teste di parte ricorrente, che ha lavorato sotto la Parte_3
diretta direzione del ricorrente.
La predetta, premesso che dall'ottobre 2018 “le attività di DU DI erano svolte
[esclusivamente] dal ricorrente e da [lei]”, mentre l'Ing. diretto superiore CP_3
nell'ambito dell'Area Ricerca e Sviluppo del ricorrente, se ne era occupata solo fino a quella data, ha poi descritto la funzione di DU DI:
“L'obiettivo della funzione di DU DI era verificare che la controparte avesse un profilo reputazionale e tecnico ed economico che rientrasse all'interno del codice etico CO e dei relativi parametri. A tal fine noi facevamo una serie di verifiche. Si doveva verificare che non avessero conflitti di interesse.
pagina 20 di 46 CO C'erano dei data base dell in cui c'erano degli elenchi di tutti i potenziali soggetti
(sia persone giuridiche sia persone fisiche) con cui la società poteva entrare in relazione, da cui emergeva l'eventuale esposizione politica, le cariche ricoperte in altre realtà che poteva determinare potenziali conflitti di interessi ecc. Per tale fase di Cont verifica venivano utilizzati tutti dati già in possesso dell'
Poi c'era un'ulteriore fase, relativa alla ricostruzione dell'assetto proprietario. Per questo utilizzavano dei data base esterni, in cui sono raccolte una serie di informazioni sulle società (sugli assetti patrimoniali, relativa affidabilità ecc.).
Molto spesso se tali data base davano informazioni discordanti, si chiedevano certificazioni direttamente alla potenziale controparte.
Poi si faceva una serie di analisi sulle fonti aperte (su internet, con determinate parole chiave, quali “corruzione”, “investigazione” ecc.), per verificare l'esistenza di notizie in tal senso.
Una volta raccolti tutti questi dati, avendo come interfaccia l'Unità Legale
Anticorruzione, con cui il era costantemente in contatto, si arrivava a Pt_1
compilare in via conclusiva la Nota di DU DI, con tutte le informazioni necessarie al Procuratore che doveva firmare l'eventuale contratto.
Per svolgere tutta questa istruttoria su un singolo soggetto ci volevano anche tre mesi di tempo. Ovviamente venivano seguite più situazioni contestualmente. In media inizialmente ci veniva assegnata una specifica attività di verifica a settimana. Poi una volta passati in DOT, si è arrivati a tre attività di verifica assegnateci in media ogni settimana”.
Entrando maggiormente nel dettaglio delle funzioni del ricorrente, la teste ha aggiunto:
“Il mio ruolo era essenzialmente operativo. Il ruolo di era di direzione e Pt_1
controllo della mia attività. Egli si interfacciava con i Direttori delle altre Unità dell'Area DOT, per le quali veniva svolta l'attività di verifica. Si interfacciava inoltre con l'Ufficio Legale, in particolare nel caso di problematiche emerse nel corso della procedura di verifica.
pagina 21 di 46 Sicuramente l'Ing. svolgeva un'attività di valutazione di tutte le emergenze di Pt_1
tale attività istruttoria o di eventuali criticità emerse nel corso della stessa. Era lui che valutava se segnalare una cd. eventuale “red flag”. Se il ricorrente segnalava una red flag, era necessario che si interloquisse con l'Ufficio Legale Anticorruzione, per verificare insieme se fossero necessarie eventuali azioni di mitigazione. Era proprio compito dell'Ufficio Anticorruzione indicare se fosse possibile una qualche mitigazione, ad es. in ragione della risalenza nel tempo ovvero dell'unicità della criticità rilevata. Si verificava anche se c'era stato un processo, un'eventuale condanna ovvero se il tutto era ancora in fase di istruttoria. In questo caso, era l'Unità Anticorruzione a decidere se nonostante la rilevata criticità si poteva comunque andare avanti.
L'ing. valutava come criticità quelle che emergevano dalla cd. fonti aperte e Pt_1
che necessitavano di ulteriori approfondimenti. Era direttamente l'Ing. a Pt_1
decidere se e come approfondire, ad es. chiedendo i certificati del casellario o relazioni dei legali che seguivano la parte. A quel punto se quanto emerso da tale attività di verifica non era tranquillizzante, segnalava la cd. red flag.
Alla fine nella Nota di DU DI veniva fornita tutta la situazione completa, ivi comprese le eventuali criticità riscontrate e non risolte. A quel punto era il Procuratore
a decidere se firmare il contratto o meno con l'interlocutore interessato dall'attività di verifica.
Ricordo di una situazione, in cui nonostante una red flag abbastanza significativa segnalata dall'Ing. al , fu comunque firmato il contratto. Ricordo Pt_1 Per_3
questo unico episodio, su tutte le DU DI fatte.
Nel caso in cui non venivano rilevate criticità, il ricorrente non apponeva la red flag, e quindi la Nota di DU DI andava al Procuratore, dopo essere stata firmata anche dal Responsabile delle DU DI.
Il Responsabile della DU DI (che di volta in volta era il Direttore dell'unità o del settore richiedente) sicuramente effettuava un ulteriore controllo, ma non so entrare
pagina 22 di 46 nel dettaglio. Sicuramente non è mai tornato indietro nulla, nel senso che non è mai capitato che venissero rilevate criticità che non erano state segnalate prima.
Io ho visto che i direttori si fidavano dell'operato del Se lui rilasciava una Pt_1
Nota di DU DI positiva, poi i direttori delle varie unità firmavano.
Posso affermare che il ricorrente svolgeva questa attività nell'ambito della DU
DI in totale autonomia. Era lui che decideva come procedere. C'era sicuramente delle procedure aziendali che andavano seguite. Ad esempio, la procedura prescriveva che si dovesse approfondire la ricostruzione della compagine societaria sin nei minimi dettagli, verificando tutte le persone fisiche proprietarie delle single quote, a prescindere dalla relativa consistenza. L'Ing. in molti casi è andato presso Pt_1
l'Unità Legale Anticorruzione a discutere la necessità di effettuare o meno tale verifica così approfondita. Molto spesso ho avuto modo di constatare che egli personalmente si
è assunto la responsabilità di dire che poteva prescindersi dalla verifica sulle singole persone fisiche che possedevano quote infinitesimali. Proprio in seguito alle pressioni in tal senso esercitate dal ricorrente, fu modificata la procedura, nel senso che fu introdotta una soglia di verifica costituita dal possesso di almeno l'1% delle quote.
Rientrava nella discrezionalità del ricorrente anche la valutazione delle singole criticità. Nel senso che mi diceva se segnalare o meno una determinata criticità, in quanto lui la valutava significativa o meno. Se lui non la riteneva significativa, la criticità a quel punto non era neppure inserita nella Nota. L'Ing. era entrato in Pt_1
sintonia con l'Ufficio Legale. Era in grado quindi di individuare quelle che erano le reali criticità, meritevoli di segnalazione.
Ricordo il caso di notizie apparse su fonti aperte, che però poi all'esito dei riscontri non erano risultate vere o fondate dal ricorrente. Quindi il aveva deciso di non Pt_1
tenerne conto.
… Per predisporre la nota di DU DI veniva utilizzato un format predisposto da CO
pagina 23 di 46 Ricordo che però il impostò dei format nuovi, ad es. quelli relativi alle joint Pt_1
venture con le università, in cui le singole controparti venivano sottoposte a diversi controlli, in base al fatto che fossero soggetti pubblici ovvero privati. Il aveva Pt_1
inserito nel format un paragrafo aggiuntivo, a modifica del format, che poi fu accettato dall'Unità Anticorruzione.
Preciso altresì che al faceva capo la decisione in merito alla eventuale richiesta Pt_1
all'Ufficio Anticorruzione della tipologia di verifica da effettuare in relazione ai vari soggetti ovvero se richiedere di effettuare una verifica cd. standard, una verifica cd. ridotta ovvero una cd. esenzione. Era però l'Ufficio in questione a decidere il tipo di verifica da effettuare a seconda della tipologia di interlocutore.
Il ricorrente apponendo la firma sulla Nota di DU DI si prendeva la responsabilità di quello che era scritto nel documento.
Il ricorrente firmava anche le note che presentavano un red flag. A quel punto la valutazione competeva all'Ufficio Anticorruzione. Quando c'era la red flag era obbligatorio passare all'Anti corruzione che decideva le eventuali azioni di mitigazione.
Era poi il procuratore che sulla base della nota, delle eventuali azioni di mitigazione, decideva se firmare o meno il contratto.
Nei casi in cui non c'era il red flag la Nota di DU DI andava direttamente per la firma del Direttore dell'Unità o del settore richiedente.
In media su ogni dieci note di DU DI ce n'era una che presentava la red flag, anche meno”.
Sulla stessa linea sono state anche le dichiarazioni dell'altra teste di parte ricorrente,
, Responsabile dei Finanziamenti Pubblici, nell'Ambito della Direzione Testimone_1
Ricerca e Sviluppo:
“Il ricorrente dipendeva gerarchicamente da un dirigente che all'epoca era l'Ing.
Poi ad un certo punto, mi pare nel 2020, il responsabile diretto superiore del CP_3
ricorrente è diventato l'Ing. Questi si occupavano anche di altro. Io mi Per_5
pagina 24 di 46 relazionavo solo con l'Ing. perché era lui che dirigeva tutto il processo, insieme Pt_1
alla sua collaboratrice che era la Dott.ssa Parte_3
Fino ad una certa epoca (mi pare la fine del 2018/ inizio 2019), era l'Ing. che CP_3
firmava la nota di DU DI che veniva sottoposta al Direttore Responsabile della
DU DI che era anche Responsabile della Ricerca e Sviluppo, Dott. . Per_3
Dopo le stesse note di DU DI, pur essendo sempre sottoposte alla firma del
, erano invece firmate solo dall'Ing. Io ero stata informata di questo. Per_3 Pt_1
Fu proprio o forse al ad informarmi di tale cambiamento. Pt_1 Parte_3
Con l'apposizione della firma da parte del egli si assumeva la responsabilità di Pt_1
quanto scritto nella nota. La responsabilità a partire da quel momento non era più della ma del CP_3 Pt_1
Sicuramente il ricorrente aveva un margine di discrezionalità nella valutazione della documentazione e delle informazioni che via via andava raccogliendo sui vari partner, in quanto doveva valutare il grado di rischio che comportava la collaborazione con un dato partner. In alcuni casi dava dei suggerimenti su come mitigare questo grado di rischio.
Ricordo di un'unica volta in cui era emersa una red flag (ovvero un punto di attenzione su uno dei partner), perché l'Ing. nelle sue ricerche su fonti aperte aveva Pt_1
Parte_ trovato che alcuni funzionari del erano stati posti agli arresti domiciliari per Parte_ attività di false consulenze nei confronti del Quando emerse tale circostanza nella nota di DU Dilgence, ci preoccupammo tutti. Fu lo stesso che conosceva il Pt_1
progetto dal punto di vista del ruolo di ciascuno dei partner, a proporre all'Ufficio legale come mitigare questa red flag, in quanto i funzionari coinvolti non avevano alcun ruolo nel progetto che ci riguardava. L'Ufficio legale aveva accettato le considerazioni fatte dal ed il contratto alla fine era stato firmato. Pt_1
Nel mio caso, la red flag si è verificata in una sola occasione. In quel caso ebbi modo di vedere che fu il ricorrente, di sua iniziativa e con i suoi suggerimenti a risolvere la situazione.
pagina 25 di 46 Ricordo un altro momento in cui lo vidi all'azione per dirimere una situazione critica.
Preciso che nei contratti di collaborazione con i vari partner che l'ente finanziatore richiedeva prima di erogare il finanziamento dovevano essere inserite delle clausole anticorruzione. Non si trattava di clausole già inserite nelle bozze contrattuali che ci venivano proposte dall'esterno, ma dovevano essere inserite da noi, anche alla luce degli esiti dei controlli eseguiti dalla DU DI. Le clausole erano predisposte dall'Ufficio Legale Unità Anticorruzione. Erano molto lunghe ed articolate, con riferimento a leggi anche estere e al nostro codice etico;
sicché non erano accettate Parte facilmente. Ricordo che in caso la non voleva accettare tali clausole. Durante la negoziazione a cui partecipava il fu proprio lui a suggerire di operare in un Pt_1
certo modo. Suggerì di non inserire la clausola anticorruzione nell'accordo principale, ma di inserirla in una side letter collegata, che poi fu firmata da quanti ritennero di accettare dette clausole.
Si trattava di interventi importanti, perché permettevano di portare alla conclusione finale del processo.
Io non ho mai avuto contatti con l'Ing. su queste questioni. Il ricorrente CP_3
decideva lui. Non è mai capitato che dicesse di dover chiedere il parere di altri.
La firma sui contratti di cui abbiamo parlato era apposta dal Procuratore (ovvero di CO Direttore Finanziario di . Furnari in diverse occasioni, anche per documenti meno vincolanti (come una dichiarazione di onorabilità preliminare), svolgeva attività di DU
DI e dava il proprio Nulla Osta a procedere alla Firma al Procuratore. Era un
Nulla Osta per la firma di questa dichiarazione preliminare in cui le verifiche erano meno approfondite rispetto alla DU DI vera e propria. Anche per i contratti il ricorrente rilasciava il Nulla Osta, attestando in questo modo che tutte le attività di DU
DI erano state effettuate e che nei contratti erano state inserite le opportune clausole anticorruzione.
pagina 26 di 46 Anzi preciso che il ricorrente mandava a me una mail in cui era scritto “Nulla Osta a procedere”, io a quel punto lo comunicavo al Procuratore, dicendogli che avevamo avuto il Nulla Osta dal ricorrente.
Io ero inquadrata come 5. Era il massimo livello prima della Dirigenza. Parte_9
CO C'era una procedura da seguire nell'attività di DU DI. All'inizio si trattava di una procedura molto lunga che richiedeva per ciascun partner anche tre mesi di verifiche. Nel caso dei finanziamenti pubblici la Commissione Europea richiedeva che i contratti fossero firmati nel termine di tre mesi, decorrenti dal momento della notifica del finanziamento del progetto. I tempi quindi non erano compatibili. Io mi rivolsi proprio al per evidenziare tale criticità. Fu proprio lui a proporre delle Pt_1
migliorie alla procedura, che prevedevano un approccio progressivo, a seconda di alcuni parametri (se il soggetto era pubblico o privato, se aveva un ruolo decisionale oppure no, se era previsto un passaggio di denaro tra noi ed il partner), venivano fatte delle verifiche più o meno approfondite. In funzione di questo si stabiliva se fare una
DU DI standard, ovvero una DU DI ridotto o addirittura esentare il partner dalla DU DI. Ricordo che fu a proporre questo approccio, che Pt_1
”poi diventò la prassi e questo accorciò molto i tempi. CO La modifica della procedura fu proposta dal ai legali anticorruzione di he Pt_1
accettarono tale nuova modalità di DU DI.
La red flag emergeva all'esito di verifiche su fonti aperte. Il ricorrente entrava in internet inserendo parole chiave.
Le analisi del si basavano anche su banche dati che era in uso nella società”. Pt_1
Ebbene, fermo quanto già premesso sulle carenze allegatorie e probatorie in merito alla
'pesatura' da riconoscere alla funzione di DU DI nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale, sulla base delle dichiarazioni di entrambe le testimoni addotte dalla parte ricorrente, può ricostruirsi un ruolo perfettamente inquadrabile entro la qualifica di quadro, nel livello 1.
pagina 27 di 46 Sulla base di quanto dichiarato tanto dalla quanto dalla può ritenersi Pt_3 Tes_1
che il ricorrente, “in possesso di elevate conoscenze e competenze professionali maturate con lunga e consolidata esperienza”, abbia ricoperto un “ruolo gestionale di rilevante importanza”, comportante “ampia autonomia ed iniziativa nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali”; autonomia ed iniziativa ogni caso caratterizzate da significativi contemperamenti, avuto riguardo al necessario confronto, in caso di criticità, con l'Unità Anticorruzione e al necessario rispetto della procedure aziendali.
Analogamente può ritenersi pacificamente emerso “il presidio di [un] important[e] settor[e] di attività, con responsabilità di risultato”, ma senza “poteri di rappresentanza e di decisione” finale, nonché la “partecipazione attiva nelle definizione degli obiettivi” e “la promozione del miglioramento dei risultati”, come reso evidente dalle proposte di semplificazione e miglioramento delle procedure avanzate e recepite.
Escluso che l'invocato inquadramento superiore possa essere riconosciuto sulla base delle dichiarazioni delle testimoni addotte dalla parte ricorrente, diventa superflua ogni valutazione della ricostruzione dell'attività lavorativa del ricorrente fornita dai testimoni di parte resistente, che non hanno certo confermato la tesi attorea.
Una volta escluso che l'inquadramento dirigenziale possa essere riconosciuto in forza dello svolgimento della funzione di DU DI, non può poi pervenirsi a conclusione difforme sulla base delle ulteriori attività che il ricorrente deduce di aver disimpegnato, di cui la società resistente non ha contestato lo svolgimento, ma solo la rilevanza ai fini dell'invocato inquadramento superiore.
Premesso che trattasi, per ammissione della stessa parte ricorrente, di attività che via via si sono aggiunte a quella principale relativa alla funzione di DU DI, non qualificabili quindi come prevalenti e continuative, una volta escluso il rilievo della principale attività di DU DI, non può che concludersi per la loro irrilevanza, ai fini dell'inquadramento superiore.
A ciò deve aggiungersi poi che, in ogni caso, o si tratta di attività sostanzialmente omogenee, per tipologia e modalità di svolgimento, con quelle di DU DI, sia pagina 28 di 46 pure in ambiti parzialmente diversi (direzione dei Servizi di Compliance, implicanti verifiche sulla praticabilità della sottoscrizione di Accordi di Riservatezza o
Confidenzialità con soggetti terzi, anche in questo caso, indagandone ed asseverandone l'eventuale affidabilità economica, operative e reputazionale, attraverso l'interrogazione di specifici data base, e rilasciando il relativo 'nulla osta a procedere;
direzione delle verifiche in materia di compliance e anticorruzione, preliminari al rilascio da parte di CO i premi a soggetti terzi con cui quest'ultima intratteneva rapporti commerciali) o di attività dedotte in termini assolutamente generici, sicché, al di là delle ridondanti espressioni utilizzate per descriverle, neppure è possibile apprezzarne appieno il contenuto e le concrete modalità di svolgimento (“gestione di tutti i flussi informativi per tutta la Macro Area D.O.T.”, che invero sembra tradursi nell'invio alla Segreteria societaria dei vari contratti conclusi e nella richiesta di invio al Consiglio di
Amministrazione; “direzione del Servizio di rilevazione a mappatura dei Rischi CO Operativi dei centri di Ricerca e Sviluppo di , che sembra tradursi nell'attività di segnalazione, per ciascuna attività di ricerca e sviluppo, dei i relativi rischi;
“direzione del Servizio di analisi degli strumenti normativi regolanti il sistema di controllo interno”).
In conclusione, sulla base di tutto quanto sin qui osservato, escluso che la parte ricorrente abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente del fatto costitutivo del diritto fatto valere (tra le tante v. Cass. n. 11108/2007, proprio in tema di diritto all'inquadramento superiore), non può riconoscersi l'invocato inquadramento dirigenziale.
Sulla domanda di accertamento del demansionamento.
In data 12.03.2021, la società resistente, ha pubblicato nella rete intranet una comunicazione organizzativa (doc. 116 della produzione di parte ricorrente) ed una comunicazione operativa (doc. 117), con le quali ha reso noto che, a partire dalla medesima data, l'Ing. diveniva “Responsabile dell'Unità” denominata CP_4
GOV/D (doc. 116), composta da altri due dipendenti a lei gerarchicamente sottoposti,
pagina 29 di 46 con mansioni di “referente”: il ricorrente, “Referente per le attività DU diligence e verifica controparti” (doc. 117) e , che dal 25.11.2021 è poi andato in CP_6
pensione.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la nuova mansione di “referente per le DU diligence” implicava attività di mera lettura dei documenti utili per le DU diligence, il cui contenuto doveva essere riferito alla Responsabile dell'Unità, senza alcun apporto valutativo da parte del referente, dotato di autonomia operativa e iniziativa nei soli limiti delle disposizioni generali impartitegli dal Responsabile dell'Unità; con la conseguenza che l'assegnazione di tale mansione sarebbe stata dequalificante non solo rispetto alle mansioni dirigenziali, asseritamente di fatto svolte sino al febbraio 2021, ma anche rispetto alle mansioni di Responsabile di Unità e comunque rispetto al suo formale livello di inquadramento (Quadro, Livello 1).
Dal canto suo, la resistente ha prospettato che l'attribuzione dell'incarico di “referente” per la DU DI, a fronte del precedente incarico di “responsabile/manager”, sarebbe stato il frutto di un mero cambio di nomenclatura, senza che a ciò fosse seguito alcun cambio delle mansioni assegnate;
che il ricorrente, deluso e frustrato per la mancata auspicata progressione in carriera, a quel punto avrebbe reagito con un atteggiamento scarsamente collaborativo, se non proprio ostruzionistico, come dimostrato dalle assenze per malattia sino al 4.5.2021, ritenute pretestuose, nonché dall'arretrato accumulatosi nelle attività demandategli;
che la società in ogni caso aveva tentato di andare incontro alle rivendicazioni attoree, assegnando alla struttura ulteriori unità di personale, sia al fine di recuperare l'arretrato accumulatosi nel periodo di assenza del ricorrente, sia al fine di dargli supporto al suo rientro in servizio, ed affidando al ricorrente ulteriori compiti.
In particolare, la resistente ha sostenuto che “in data 7 maggio 2021 si [sarebbe tenuto] un nuovo incontro con [Ingegnere responsabile dell'Unità di Governance, Per_6
nell'ambito della funzione Information & Comunication Technology, cui facevano capo anche le attività di Compliance, in cui era inserita anche la nuova unità, Tech
pagina 30 di 46 Compliance, ndr] e [Ingegnere responsabile di quest'ultima unità], finalizzato a CP_4
condividere, finalmente, il “riavvio” (rectius, il vero e proprio avvio) dell'operatività nel ruolo assegnato al ricorrente, e ad evidenziare il carico di attività arretrate e le modalità con le quali, in assenza dell'Ing. era stata gestita l'emergenza” e che, Pt_1
“nonostante l'ennesimo invito ad una piena operatività, il ricorrente [avrebbe lamentato] nuovamente il non-gradimento del ruolo assegnatogli, limitandosi a
“concedere” la propria disponibilità ad un mero supporto in favore della responsabile in caso di necessità e sottraendosi di fatto, e ancora una volta, allo svolgimento delle mansioni assegnategli” (pag. 14, punto 10, della memoria difensiva, e poi ancora punto
11).
Ora, però, il ricorrente ha prodotto (v. doc. 152 in allegato alle note depositate il
14.11.2023) registrazione di tale riunione, da cui emerge non solo l'assenza, nel corso di quell'incontro dell'Ing. , ma anche che egli si impegnò a dare il suo Per_6
supporto all'Ing. e al personale assegnato all'Unità. CP_4
Da tale registrazione emerge invero che fu la stessa a riconoscere il carattere CP_4
dequalificante tanto della “nuova titolistica”, in forza della quale il ricorrente era stato qualificato come mero referente, quanto delle mansioni concretamente assegnategli.
Ebbene, pur volendo relegare tali considerazioni nell'ambito delle mere valutazioni, in quanto non contenenti la precisa descrizione delle attività concretamente affidate al ricorrente, esse comunque mettono nella giusta prospettiva la nuova situazione lavorativa in cui si è venuto a trovare il ricorrente a partire da marzo 2021, smentendo innanzi tutto la tesi difensiva di parte resistente, circa l'atteggiamento oppositivo e CO scarsamente collaborativo del lavoratore, dettato – sempre secondo la versione di dalla frustrazione per la mancata realizzazione dell'auspicata progressione in carriera.
A ben vedere, poi, la versione difensiva di parte resistente risulta smentita anche dalle dichiarazioni rese dal teste sul punto. Il predetto ha dichiarato: “… con la Per_6
costituzione dell'Unità a partire da marzo 2021 sono state inserite progressivamente delle risorse (inizialmente poi in sostituzione e poi da Persona_7 Persona_8
pagina 31 di 46 settembre 2021 e ). Queste unità di personale erano Persona_9 Parte_10
a lavorare a Milano. A marzo 2021 si era accumulato dell'arretrato, legato al periodo di interregno. Quindi questo nuovo personale si dovette occupare del relativo smaltimento. Fu la responsabile nel frattempo nominata ad assegnare e ripartire tale lavoro tra le nuove unità”. Il teste quindi ha rappresentato che l'arretrato in questione già esisteva a marzo 2021, avendo, peraltro, in precedenza riconosciuto che da dicembre
2020 la già non lavorava più con il ricorrente. Se così è, però, è evidente, che Pt_3
CO diversamente da quanto sostenuto da l'arretrato in questione non fu dovuto all'atteggiamento ostruzionistico del ricorrente, posto che il cambio di “nomenclatura” risale proprio al 12.3.2021.
A ciò deve aggiungersi poi che l'Ing. , nel tentare di giustificare la Per_6
collocazione degli altri colleghi assegnati all'Unità a Milano, mentre il ricorrente era l'unico in servizio presso la sede di Roma, ha ammesso che “il ricorrente per svolgere la sua attività non aveva bisogno di confrontarsi con i colleghi, solo con la sua superiore ma poteva farlo con mail e video call”; con ciò smentendo anche l'ulteriore assunto difensivo della resistente, secondo cui “tale nutrito gruppo di lavoro” sarebbe stato “acquisito proprio per assistere il ricorrente nello svolgimento delle attività di due diligence” (v. punto 11 della premessa in fatto).
Sarebbe poi stato onere della resistente indicare il numero di pratiche di DU DI di cui è stato investito il ricorrente da maggio 2021, al fine di comparare tale numero con quelle seguite in precedenza e dunque smentire gli assunti attorei in merito allo stato di sottoutilizzazione e svuotamento delle mansioni in cui si sarebbe trovato dopo il suo CO rientro dalla malattia. Nessuna indicazione sul punto è stata però fornita da sulla quale, come meglio si dirà in seguito, incombeva però l'onere probatorio circa l'adempimento dell'obbligo datoriale di adibire il dipendente alle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento posseduto.
Né la resistente può trincerarsi dietro il rifiuto asseritamente opposto dal ricorrente allo svolgimento delle funzioni di DU DI (rifiuto peraltro, come detto, smentito dalla pagina 32 di 46 registrazione acquisita in atti), per giustificare la ridotta o addirittura la mancata assegnazione di nuove pratiche di DU Dilgence, stante l'omessa attivazione di alcun procedimento disciplinare volto a stigmatizzare e sanzionare il rifiuto del prestatore di lavoro di svolgere i compiti assegnatigli.
In ogni caso, poi, il teste ha riferito che “La DU DI non gli fu tolta da Per_6
punto di vista formale, in quanto il ruolo di referente gli rimase”. E' evidente quindi che, a fronte di tale perdurante inquadramento, la parte datoriale avrebbe dovuto continuare ad assegnargli pratiche in materia di DU DI, ove avesse ritenuto infondate le rimostranze attoree. Ma di tale assegnazione come detto non vi è prova, anzi la resistente ha ammesso che al ricorrente fu chiesto di occuparsi del “passaggio di consegne inerenti all'attività di DU DI”; con ciò segnalando che era stato deciso di affidare ad altri tale attività, destinando il ricorrente a diverse mansioni. CO ha infatti rappresentato che l'Ing. sempre per andare incontro alle CP_4
rimostranze del ricorrente “in ordine alla ripresa dell'attività di DU Dilgence”, gli avrebbe chiesto di svolgere ulteriori attività, così indicate (v. pagg. 16 e 17 della memoria di costituzione): “supporto nel passaggio di consegne inerenti attività di due diligence svolte in passato … in favore delle altre risorse del team, che di lì in avanti se ne sarebbero occupate a diretto supporto della responsabile;
supporto alle strutture
EC in materia di Omaggi e Ospitalità … consistenti in attività di verifica di affidabilità di soggetti da cui provengono omaggi od ospitalità in favore di dirigenti aziendali …; supporto al coordinamento dell ed eventi di similare CP_5
importanza … raccogliendo informazioni sui candidati e predisponendo la nota destinata all'anticorruzione centrale affinché valutasse la congruità del premio …; monitoraggio trimestrale degli eventi registrati e supporto interfaccia EC per adempimenti sui sistemi informatici di riferimento … [al fine di] costituire un sistema che consentisse di agevolare l'invio della reportistica dalla struttura alla Compliance della Direzione EC;
segnalazioni di anomalie ed identificazione di aree di miglioramento …; mappatura degli adempimenti di Compliance in relazione agli ambiti
pagina 33 di 46 di competenza della Direzione EC … [al fine di ]progettare un database per la gestione efficace di tutti gli adempimenti …; supporto alle attività progettuali di compliance in materia di risk assessment e monitoraggio azioni audit alle strutture
EC (progetto Risk Register EC) … consistente nel mappare le attività delle aree della Direzione EC … ed esaminare i rischi tecnico-operativi associati al fine di supportare le funzioni aziendali di gestione dei rischi …”.
Ebbene, trattasi di attività (invero neppure dettagliatamente descritte) che, per quanto sembra emergere dalle scarne informazioni fornite dalla resistente, sembrano essere prive di complessità e con ridottissimi margini di autonomia e discrezionalità (si vedano anche le dichiarazioni sul punto dell'Ing. : “Tra le ulteriori attività che Per_6
chiedemmo di svolgere al ricorrente, ricordo alcune attinenti al lavoro di DU DI CO (verifica sugli omaggi ospitalità forniti ai dipendenti di e segnatamente la procedura per accertare se l'omaggio non potesse essere indicativo di un qualche intervento corruttivo;
verifica sui destinatari del Premi , al fine di accertare CP_5
CO che non ci fossero conflitti di interessi tra chi riceveva il premio ed , ed altre legate alla costituzione della nuova unità di Compliance Tech, che essendo nuova non aveva a disposizione strumenti a supporto. Con la responsabile decidemmo di creare un archivio. E quindi fu chiesto al ricorrente di supportare la responsabile nel mettere in piedi tale archivio e anche nella definizione di un Risk Register (Archivio di Rischi a cui potevano essere esposte le varie funzione di tech). Furono tutte attività condivise ed accettate dal ma poi di fatto svolte solo in parte e quindi riassegnate ad altri”). Pt_1
E' del tutto evidente che trattasi di attività del tutto prive delle caratteristiche del livello
1, che al più possono inquadrarsi nel livello 3 (“Accedono a questo livello i lavoratori che, in possesso di conoscenze e competenze professionali e specialistiche, maturate con consolidata esperienza specifica, esplicano ruoli di concetto tecnico, amministrativo e commerciale con elementi di complessità tecnica e operativa. Tali ruoli comportano, con autonomia operativa e iniziativa nei limiti delle disposizioni generali impartite e degli obiettivi definiti, il coordinamento e/o lo svolgimento di attività specialistiche e
pagina 34 di 46 diversificate, con responsabilità diretta di realizzazione degli obiettivi prefissati.
Caratteristiche del livello sono: l'esercizio del ruolo in un contesto funzionale e di interfaccia variabile, la capacità di programmazione e controllo a breve termine, il coordinamento operativo di risorse umane, la gestione di attrezzature e impianti, la padronanza e uso di tecniche e metodologie anche operative, la flessibilità”), se non addirittura nel livello 4 (al quale accedono “lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teorico-pratiche dei processi specifici maturate con congrua esperienza, esplicano ruoli di concetto o di alta specializzazione nei vari settori aziendali tecnico, amministrativo e commerciale. Tali ruoli comportano lo svolgimento di ruoli specialistici e differenziati, con autonomia e responsabilità operativa di procedure e processi realizzativi nell'ambito di standard di riferimento di massima definiti in contesti variabili. Caratteristiche del livello sono: la capacità di operare scelte nel rispetto delle procedure/processi operativi definiti, padronanza e uso di tecniche operative e/o di esercizio di attrezzature ed impianti, elevato standard realizzativo e quali-quantitativo, capacità di guida di altri lavoratori e flessibilità operativa anche polifunzionale”).
A prescindere poi dal carattere demansionante, trattasi in ogni caso di attività relative a specifici e marginali aspetti dell'attività aziendale, per il cui svolgimento è immaginabile fosse sufficiente un tempo estremamente contenuto;
sì da potersi ritenere confermata anche una situazione di sostanziale sottoutilizzazione, se non di totale marginalizzazione del ricorrente nel contesto aziendale.
Né d'altra parte la resistente ha fornito elementi per dimostrare in che misura tali attività abbiano concretamente impegnato il ricorrente.
Conclusivamente, nel valutare le emergenze in merito al lamentato demansionamento, non può che evidenziarsi come, a fronte dell'allegazione da parte del lavoratore dell'assegnazione a mansioni inferiori, configurante quindi un inadempimento degli obblighi del datore di lavoro, incombesse su quest'ultimo l'onere di prova l'adempimento di detti obblighi (v. Cass. n. 17365/2018; n. 18223/2015); sicché non può
pagina 35 di 46 che ritenersi, a fronte del quadro probatorio così come innanzi ricostruito, che detto onere non sia stato assolto, essendo anzi risultati smentiti gli assunti difensivi della parte datoriale.
Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi accertato che il ricorrente a partire da marzo
2021 (o meglio dal 7 maggio 2021 ovvero dal rientro dalle assenze per malattia, seguite alla comunicazione organizzativa del 12.3.2021) sia stato demansionato. Segue pertanto, innanzi tutto, l'ordine alla datrice di lavoro di riadibirlo immediatamente a mansioni inquadrabili nella qualifica di quadro, livello 1 CCNL Energia e Petrolio.
Sul risarcimento dei danni subiti per l'effetto del patito demansionamento.
Quanto alle domande di risarcimento del danno, giova rammentare che il demansionamento non implica automaticamente il diritto del lavoratore al ristoro dei danni, occorrendo l'allegazione e la prova, quale presupposto indispensabile per una valutazione equitativa del danno, che da esso siano derivati determinati pregiudizi
(Cassazione S.U. 24.3.2006, n. 6572).
Secondo l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte, dunque, non basta la prova del demansionamento, cioè dell'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ma occorre che sia offerta la prova delle circostanze di fatto da cui risulta l'esistenza dei danni conseguenti all'inadempimento, così come riaffermato con la sentenza della S.C.
1327 del 26/01/2015, nella cui massima si legge: “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta
pagina 36 di 46 datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”.
E tuttavia, quanto al danno professionale di contenuto patrimoniale – che può consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di nuove capacità, sia nella perdita di chance e cioè di maggiori e nuove possibilità di guadagno – secondo il prevalente e maggiormente condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, esso ben può essere accertato attraverso presunzioni, siccome consentito in via generale nel nostro ordinamento (cfr. Cass. Ordinanza n. 19923/2019, ove si è affermato che “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico- giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”.).
Tanto premesso, nel caso di specie, il pregiudizio alla professionalità può essere presunto sulla base degli elementi indiziari dedotti in ricorso, quali la durata del demansionamento (perdurante dal maggio 2021, ovvero dal rientro dalla malattia),
l'entità della dequalificazione (essendo stato il lavoratore adibito a mansioni riconducibili ad almeno due livelli inferiori rispetto a quello di quello di quadro, livello
1), la conoscibilità del demansionamento in ambito aziendale, lo stato di sostanziale sottoutilizzazione, l'elevata tecnicalità delle conoscenze specialistiche che connotavano le funzioni precedentemente svolte, in un settore certamente sottoposto a rapida obsolescenza tale da far desumere un chiaro impoverimento della capacità professionale del lavoratore.
pagina 37 di 46 Deve dunque ritenersi accertato, ancorché in forma presuntiva, che il ricorrente ha subito un danno di natura patrimoniale derivante dall'inevitabile impoverimento della professionalità acquisita (sul punto si veda Cass. n. 2257/2012 nella cui massima si legge: “la durata, la conoscibilità e l'ampiezza del divario qualitativo delle mansioni costituiscono elementi idonei alla prova del danno da dequalificazione in via presuntiva”).
Tanto premesso, può ritenersi che il danno subito, nella sua componente patrimoniale, tenuto conto in particolare del fatto che le mansioni svolte sono di almeno due livelli inferiori rispetto a quello riconosciuto, nonché lo stato di sostanziale sottoutilizzazione e marginalizzazione, possa essere equitativamente liquidato nella misura del 50% della retribuzione percepita dal lavoratore dal 12.3.2021 al 31.3.2023 (ovvero sino all'epoca dell'introduzione del giudizio); sicché – tenuto che, come documentato in atti, la retribuzione lorda mensile percepita dal ricorrente è stata pari ad Euro 5.619,69 dal
12.03.2021 al 30.06.2021, ad Euro 5.661,08 dall'1.07.2021 al 30.09.2022, e ad Euro
5.743,86 dall'1.10.2022 al 31.03.2023 (doc. n. 110 produzione di parte ricorrente), e pertanto pari alla somma lorda di Euro 22.478,76 dal 12.03.2021 al 30.06.2021 (Euro
5.619,69 per 4 mesi), di Euro 84.916,20 dall'1.07.2021 al 30.09.2022 (Euro 5.661,08 per
15 mesi), di Euro 34.463,16 dall'1.10.2022 al 31.03.2023 (Euro 5.743,86 per 6 mesi), e quindi all'importo complessivo lordo di Euro 141.858,12 – calcolando il 50% di tale retribuzione complessivamente percepita si ottiene la somma lorda di euro 70.929,06, dovuta a titolo di risarcimento del danno alla professionalità subito sino al 31.3.2013.
Quanto alla pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale, va premesso che le condotte datoriali inadempienti al disposto degli artt. 2013 e 2087 c.c. possono essere fonte di danni non patrimoniali risarcibili, persino qualora non diano luogo ad una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, ma ledano altri diritti tutelati da tali disposizioni o comunque aventi rilievo costituzionale, come ad es. la dignità personale,
l'immagine professionale, l'onore e la reputazione.
pagina 38 di 46 Come già affermato nel precedente del Tribunale di Roma (sentenza n. 8260/2019, est.
Pascarella), “Ove si verifichi tale ipotesi, deve ammettersi il risarcimento tanto del danno morale che dei pregiudizi di tipo esistenziale, qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato ( v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).
6.5.Tale conclusione risulta ribadita dalla più recente giurisprudenza della terza sezione della Suprema Corte, secondo cui “il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico- relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria” ( v., tra le altre,
Cass., 27.3.2018 n.7513, Ord., e Cass., 13.4.2018 n. 9196, Ord.).
6.6.Essa risulta, poi, del tutto coerente sia con la visione bipolare del danno non patrimoniale, ormai recepita dal prevalente orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno morale costituisce voce autonoma di danno, distinto dal danno biologico o dinamico-relazionale, che va sempre autonomamente apprezzato e liquidato, così nell'ambito del sistema r.c. auto e r.c. sanitaria come nella responsabilità civile ordinaria, in quanto il giudice “deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico relazionale, destinato a incidere in senso
pagina 39 di 46 peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto” ( v. Cass., 31.1.2019 n.
13770 e precedenti conformi ivi richiamati); sia con il progressivo ampliamento del perimetro del danno morale, che non coincide più con il solo danno morale soggettivo ma si configura “come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana” ( v. Cass.,
11.6.2009 n. 13530 e Cass., 16.2.2012, n. 2228), sicché esso può essere valutato sia come "patema d'animo" (e cioè come sofferenza interiore o perturbamento psichico, dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), sia in termini di pregiudizio arrecato alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost., in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, recepita nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190 (
v. Cass., 23.1.2014, n. 1361; Cass., n. 2228/2012 e Cass., 10.3.2010 n. 5770)”.
Ebbene, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria sono certamente emersi elementi sufficienti a ritenere comprovato (si vedano le dichiarazioni del teste Testimone_2
relativamente alle relazioni in ambito familiare ed amicale, ed il teste
[...] Tes_3
, relativamente alle relazione in ambito lavorativo) che il demansionamento
[...]
perpetrato ai danni del ricorrente abbia determinato anche un danno non patrimoniale all'immagine ed alla vita di relazione, come pure una non trascurabile sofferenza interiore, naturalmente connessa alla disistima di sé.
La durata del demansionamento perpetrato, la connessa compromissione dei rapporti familiari ed amicali, la necessità di svolgere anche una terapia psicologica di 'parent training' (v. doc. 146), consentono di ritenere che il periodo di accertato demansionamento abbia avuto un'immediata ripercussione negativa sui rapporti relazionali del ricorrente.
Del pari, tali circostanze consentono di ritenere del tutto verosimile che il ricorrente, come dallo stesso lamentato, abbia subito una sofferenza interna ed un contraccolpo al proprio benessere.
pagina 40 di 46 Se tanto è, si ritiene congruo liquidare, in via equitativa, tale danno non patrimoniale, in misura pari ad un ulteriore 10% della retribuzione percepita nel suddetto periodo, pari quindi ad euro 14.185,81, da liquidarsi a titolo di danno esistenziale e morale.
Per quanto riguarda, infine, il lamentato danno biologico, deve innanzi tutto escludersi che il ricorrente fosse tenuto – ai fini dell'ammissibilità della presente azione giudiziaria
– a chiedere preliminarmente all' le tutele indennitarie previste dal d. lgs. n. 38 CP_7
del 2000, dovendosi rilevare la diversità ontologica della tutela indennitaria erogabile dall' rispetto alla tutela risarcitoria azionabile nei confronti del datore di lavoro. Il CP_7
lavoratore può infatti sempre proporre l'azione risarcitoria a tutela dell'integrità dei propri diritti patrimoniali e non patrimoniali, potendo il tribunale detrarre, dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, la somma liquidabile dall e che lo CP_7
stesso lavoratore avrebbe potuto conseguire coltivando diligentemente la procedura amministrativa prevista per legge. Come affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav., 10/04/2017, n. 9166): “.. anche per gli eventi ed i danni riconducibili all'assicurazione obbligatoria i commi successivi al primo del
D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 prevedono un meccanismo in relazione al quale permane la responsabilità del datore di lavoro. Il secondo comma dell'articolo citato stabilisce che l'esonero viene meno 'a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato'. In seguito a plurimi interventi della
Corte costituzionale, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, non
è più necessaria una condanna penale perché operi il meccanismo per il quale viene meno la salvaguardia dell'esonero; è sufficiente che in sede civile venga accertato 'che
i fatti da cui deriva l'infortunio costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo ed oggettivo' (Corte cost. n. 102 del 1981).” Per quanto attiene al danno risarcibile, è opportuno chiarire preliminarmente che deve seguirsi l'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019), che ha affermato che la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 CP_7
del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non pagina 41 di 46 consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' CP_7
secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_7
successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno CP_7
biologico permanente. La Corte nella suddetta pronuncia ha in particolare affermato:
“La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, CP_7
ex art. 13 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato. La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost.. L'assicurazione non copre tutto il danno CP_7
biologico conseguente all'infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione del
D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il
pagina 42 di 46 ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 777 del 2015; Cass., Sez. Lav., n. 19973, Cass., Sez. Lav., n. 23263, entrambe del 2017)”.
La Corte ha poi aggiunto che “A partire dall'interpretazione affermata dalle c.d.
"sentenze di San Martino" del 2008 (segnatamente, v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del
2008), il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale (tra le tante, Cass., Sez. III, n. 4043 del 2013; Cass., Sez. III, n. 15491 del
2014; Cass., Sez. III, n. 3505 del 2016), da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (Cass., Sez. III, n. 9320 del 2015;
Cass., Sez. III, n. 16992 del 2015); la natura unitaria della categoria non va intesa nel senso di escludere la possibilità di rilevare, all'interno di essa, le diverse componenti che la formano, componenti riconosciute dalle stesse Sezioni Unite. Con specifico riguardo alla nozione di danno biologico nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai relativi rapporti con le altre voci di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale, nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale
(categoria giuridicamente, anche se non fenomenologicamente, unitaria), vi sono alcune voci escluse in apicibus dalla copertura assicurativa (c.d. danno complementare, CP_7
definito pure differenziale qualitativo, in relazione al quale non sussiste copertura assicurativa ): il danno biologico temporaneo, il danno biologico in franchigia CP_7
(fino al 5%), il danno morale. Invero, il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, include nell'indennizzo erogato dall' esclusivamente il danno biologico, inteso come CP_7
'lesione - pari o superiore al 6% all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona' valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni
(ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del Lavoro)
'comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali'. Se, dunque, la definizione di danno biologico che si ricava dal D.Lgs. n. 38, comprende sia la lesione statica che le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita del danneggiato, dalla nozione legislativa appaiono senz'altro escluse voci che concorrono pur sempre a costituire il danno non
pagina 43 di 46 patrimoniale: le lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (ad esempio il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale…”.
Fatta tale doverosa premessa, deve precisarsi che il danno morale è stato già liquidato in sede di liquidazione del danno esistenziale e che nessuna richiesta risarcitoria è stata avanzata dalla parte ricorrente a titolo di danno biologico temporaneo, sicché la sua eventuale liquidazione sarebbe contraria al principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Passando ad esaminare il danno biologico permanente, di cui il ricorrente ha chiesto il risarcimento, deve osservarsi che la CTU nominata, Dott.ssa ha Persona_10
concluso ritenendo che “il periziando è affetto da Disturbo dell'adattamento cronico, con ansia ed umore depresso, che è causalmente correlabile sotto il profilo scientifico medico-legale alle vicende lavorative narrate”, evidenziando peraltro che l'eventuale presenza di tratti della personalità predisponenti alla determinazione del quadro psichico poi diagnosticato, così come prospettata dal consulente di parte resistente, sarebbe in ogni caso irrilevante, posto che “i fattori lavorativi hanno avuto ruolo quantomeno concausale rilevante”, come reso evidente dall'applicazione, “in sede di valutazione del nesso causale in presenza di preesistenze, della regola della 'prognosi postuma', che impone di stimare se la patologia residua si sarebbe comunque manifestata allo stesso modo, con gli stessi tempi, in assenza dell'evento lavorativo”, considerato che “fino all'insorgenza delle problematiche lavorative in discussione il ricorrente era del tutto
'funzionale' e che, viceversa, a seguito dei fatti lavorativi in discussione si è verificata una modificazione peggiorativa del suo stato di salute”.
La CTU ha inoltre quantificato il danno biologico permanente nella misura del 5%.
Tanto premesso, si ritiene che, per la liquidazione equitativa del danno biologico sofferto dal ricorrente, così come dimostrato nel presente giudizio, possa essere presa a pagina 44 di 46 riferimento la tabella per la liquidazione del danno micropermanente di cui al D.M.
18.7.2025, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31.7.2025. La tabella unica del valore pecuniario da attribuire alla invalidità sino a 9 punti, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera a), del codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 209/2005, può infatti essere utilizzata per favorire una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale anche per casi di danno non patrimoniale aventi origine diversa dagli incidenti stradali o dalla colpa medica (in questo senso Cass. Civ., sent. n. 11319/2025 ha statuito che all'applicazione non sono d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle, ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)).
Applicate dunque le suddette tabelle, tenuto conto dell'età del ricorrente e della percentuale di invalidità quantificata dalla CTU, può riconoscersi a titolo di danno biologico la somma di euro 5.599,76, cui non va aggiunto alcun ulteriore importo a titolo di danno morale, essendo stato già quantificato in sede di liquidazione del danno esistenziale.
In conclusione, la società resistente va condannata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 70.929,06, a titolo di danno patrimoniale alla professionalità, la somma di euro 14.185,81, a titolo di danno esistenziale e morale, e la somma di euro 5.599,76, a titolo di danno biologico permanente, per un importo totale di euro 90.714,63 (da ritenersi calcolato all'attualità).
Considerato l'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite possono essere compensate nella misura delle metà, ponendosi a carico della resistente, per il resto pagina 45 di 46 soccombente, la restante metà delle spese di costituzione e difesa sopportate dalla parte ricorrente, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda di inquadramento superiore;
2. Accerta e dichiara che il ricorrente a decorrere dal marzo 2021 è stato demansionato e per l'effetto ordina alla società resistente di riadibire il ricorrente a mansioni coerenti con la qualifica di quadro e con l'inquadramento nel livello 1
CCNL Energia e Petrolio;
3. Condanna altresì la società resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro 70.929,06, a titolo di danno patrimoniale alla professionalità, la somma di euro 14.185,81, a titolo di danno esistenziale e morale, e la somma di euro
5.599,76, a titolo di danno biologico permanente, per un totale di euro 90.714,63;
4. Condanna infine la resistente a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, liquidata in euro 6.697,50, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, compensando tra le parti la restante metà.
Roma, 14.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 46 di 46
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023 al n. 12789, decisa alla pubblica udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA rapp.to e difeso, in virtù di procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Luca Antonini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in Roma, Via Antonio Bertoloni 44/46
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura in CP_1
allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Michel Martone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 11
RESISTENTE
Oggetto: accertamento diritto ad inquadramento dirigenziale e relative differenze retributive;
accertamento demansionamento e risarcimento del danno. pagina 1 di 46 Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui debbono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.4.2023, si è rivolto al Tribunale Parte_1
di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che era stato assunto da CP_1
a decorrere dal 10.10.2001, con inquadramento come 'quadro', Livello 1, CCNL
[...]
per gli addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio;
che dalla data di assunzione al giugno 2003 era stato inserito nella Struttura di Internal IT (preposta alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione aziendale e del suo sistema di controllo), con funzioni di coordinamento, in qualità di Team Leader, delle relative attività (passando, a decorrere dal 16.10.2022, dal C.R.E.A. – 'Complessità,
Responsabilità, Esperienza, Autonomia' - 2 al C.R.E.A. 3); che da luglio 2003 era stato trasferito dalla sede di Milano a quella di Roma, continuando ad operare all'interno della
Struttura di con l'incarico di coordinare le attività di UD IT (ovvero CP_2
CO le attività di revisione sulle frodi perpetrate ai danni di e di US IT (sui processi di commercializzazione del petrolio e dei suoi derivati), conseguendo a decorrere dal 14.10.2005 il passaggio al superiore C.R.E.A. 4; che a partire dal mese di gennaio 2009 era stato impiegato come 'Professional', cioè adibito nello staff del
Responsabile dell'Unità delle Valutazioni economiche (Unità rientrante nella Direzione
Pianificazione e COollo), occupandosi dei processi di valutazione e monitoraggio dei
Progetti rilevanti e delle operazioni di acquisizione societaria approvate dal C. d. A.; che dal 15 marzo 2010 gli era stato affidato il ruolo di 'Responsabile' della 'Unità COollo di gestione' della Eni Rete Oil & Non Oil, società controllata da;
che dal mese CP_1
di aprile 2012 gli era stato affidato il ruolo di 'Responsabile' della 'Unità Adempimenti
Attività di Direzione'; che dal 1° agosto 2013 gli era stato affidato il ruolo di
'Responsabile' della 'Unità Budget R&S e Adempimenti di Direzione Ricerca e
Sviluppo'; che dal 31 ottobre 2014 al mese di settembre 2018 gli era stato affidato il pagina 2 di 46 ruolo di 'Responsabile' della 'Unità che già dal mese Parte_2
CO di settembre 2013, l'allora Direttore Ricerca e Sviluppo di (Ing. Persona_1
primo riporto dell'Amministratore Delegato) lo aveva convocato, proponendogli di effettuare il percorso di 'Assesment' a Dirigente (cd. Management Appraisal) ovvero il percorso di valutazione e avviamento allo svolgimento delle mansioni dirigenziali;
che, in seguito alla sua accettazione, il percorso in questione era stato gestito dall'Ufficio del
Personale, anche con il supporto di una Società esterna specializzata nella valutazione del personale manageriale;
che la società aveva invitato a partecipare a tale processo solo un numero esiguo di quadri (100 all'anno, selezionati tra circa 9.000); che prima di accedere a tale processo aveva superato positivamente il test 'Prospettiva 360', che misurava il livello manageriale e relazionale del dipendente, sicché nel mese di ottobre
2015 era stato ammesso al percorso di Assesment a Dirigente;
che il positivo Report di valutazione complessiva predisposto dalla Eric Salmon, società di consulenza specializzata in materia, conteneva il suggerimento di un rapido suo inserimento “in un contesto di complessità organizzativa e manageriale via via crescente”; che pertanto il CO Direttore Ricerca e Sviluppo dell' in data 20 aprile 2016, nel corso di un incontro, gli aveva manifestato l'intenzione di inserirlo in un'area di attività aziendale con ruolo dirigenziale;
che, a decorrere dal mese di ottobre 2018, aveva iniziato a dirigere da solo tutte le attività di 'DU DI Anticorruzione', nell'ambito della Direzione Ricerca e
Sviluppo Direzione (a sua volta rientrante nella Macro Area D.O.T.), attività sino ad allora svolte dalla dirigente Ing. che la Direzione delle attività COoparte_3
di DU DI di cui era stato investito aveva, invero, riguardato non solo le attività della Direzione Ricerca e Sviluppo, ma quelle dell'intera Macro Area D.O.T. (Direzione
Operativa e Tecnologica); che da ottobre 2018 a febbraio 2021 aveva diretto ben 109
DU DI Anticorruzione, presso la suddetta Macro Area D.O.T.; che detto servizio di DU Dilgence costituiva un importante servizio, in quanto finalizzato all'acquisizione CO di società terze da parte dell nonché alla conclusione di accordi di collaborazione commerciale;
che, in tale ambito, aveva diretto tutte le fasi dei servizi ovvero: le attività
pagina 3 di 46 preliminari di verifica in merito ai soggetti terzi, sull'affidabilità, sull'immagine reputazionale e sulla sussistenza di eventuali conflitti di interesse;
le attività operative di ricostruzione dell'assetto proprietario del potenziale partner e del relativo background, con i relativi controlli anticorruzione e antiriciclaggio;
le attività di elaborazione della nota di DU DI, contenenti gli esiti delle predette verifiche;
l'assistenza alla linea di business coinvolta nella negoziazione del contratto, per l'inserimento delle clausole più opportune;
l'elaborazione della nota autorizzativa alla sottoscrizione del contratto;
che aveva svolto tale attività in piena autonomia e senza alcun controllo del suo operato da parte di chiunque, coordinando una dipendente a lui gerarchicamente sottoposta,
inquadrata come Quadro, Livello 1, C.R.E.A. 4; che per dirigere tali Parte_3
servizi si era rapportato, ove necessario, con il Direttore della Ing. Parte_4
con il Direttore Ricerca e Sviluppo, Dott. con il Persona_2 Persona_3
Direttore dell Ing. ; che per svolgere tali attività, Parte_5 Per_4
nell'esercizio del suo potere di iniziativa, aveva contattato e coordinato i dirigenti dell'area di Staff legale;
che in tale veste aveva firmato in via esclusiva le Note di DU
Dilgence (mai firmate dalla Dirigente Ing. , con ciò COoparte_3
assumendo in via esclusiva la responsabilità della relativa correttezza;
che dette Note autorizzative contenevano tutti gli elementi descrittivi e le peculiarità del contratto, con relativi rischi e vantaggi;
che una volta emanata la Nota di DU DI aveva sempre deciso, a sua discrezione ed in piena autonomia, se emanare o meno il 'nulla osta' per la CO sottoscrizione del contratto di acquisizione da parte di della società oggetto della
DU DI;
che con l'apposizione della firma sul documento di DU DI ed il rilascio del predetto 'nulla osta' aveva assunto la responsabilità per l'intero servizio;
che aveva diretto 109 servizi di DU DI, dei quali 89 aveva dato origine a contratti di CO acquisizione da parte dell i società terze o di collaborazione con esse;
che, sebbene nell'organigramma aziendale, egli risultasse inserito come operante sotto la direzione del superiore gerarchico – dapprima Ing. e poi Ing. COoparte_3 Per_5
(inquadrati come dirigente) –, aveva di fatto diretto i servizi di DU DI
[...]
pagina 4 di 46 Anticorruzione, senza alcun controllo da parte dei predetti;
che nel suddetto periodo, da ottobre 2018 a febbraio 2021, aveva svolto anche altre attività di carattere dirigenziale, relative ad ulteriori servizi della convenuta: direzione dei Servizi di Compliance, effettuando verifiche sulla praticabilità della sottoscrizione di Accordi di Riservatezza o
Confidenzialità con soggetti terzi (anche in questo caso, indagandone ed asseverandone l'eventuale affidabilità economica, operative e reputazionale, attraverso l'interrogazione di specifici data base, e rilasciando il relativo 'nulla osta a procedere'); direzione delle verifiche in materia di compliance e anticorruzione, preliminari al rilascio da parte di CO i premi a soggetti terzi con cui quest'ultima intratteneva rapporti commerciali;
che aveva curato la gestione di tutti i flussi informativi per tutta la Macro Area D.O.T., inviando alla Segreteria societaria i vari contratti conclusi e segnalando se inserire o meno i suddetti contratti nel report informativo di inviare al Consiglio di
Amministrazione; che, da dicembre 2019, aveva diretto anche il Servizio di rilevazione a CO mappatura dei Rischi Operativi dei centri di Ricerca e Sviluppo di segnalando per ciascuna attività di ricerca e sviluppo i relativi rischi e decidendo quali inserire nel modello riepilogativo;
che aveva anche diretto il Servizio di analisi degli strumenti normativi regolanti il sistema di controllo interno;
che nel quadriennio 2018 – 2021 aveva ricevuto, per ben 4 volte, una somma a titolo di una tantum e, benché non inquadrato come dirigente, aveva ricevuto una retribuzione annua lorda pari a quella prevista per i dirigenti;
che a partire dal 12.3.2021 era stato demansionato;
che, già nel periodo dal 2.11.2020 al 15.12.2020 e poi definitivamente dal 5.1.2021, era rimasto senza alcuna risorsa da coordinare, in quanto era stata trasferita altrove;
Parte_3
CO che il 12.3.2021 veva pubblicato sulla rete intranet comunicazione organizzativa, in forza della quale l'Ing. era diventata Responsabile dell'Unità CP_4
denominata GOV/D, composta da altre due unità a lei gerarchicamente sottoposte, tra cui il ricorrente, qualificato (non più Responsabile, bensì) 'Referente per le attività di
DU DI e verifica controparti'; che a partire da tale momento l'attività assegnatagli era consistita nella mera lettura della documentazione utile per la DU
pagina 5 di 46 DI, con obbligo di riferire al Responsabile dell'Unità, senza più alcun apporto valutativo;
che a partire da tale momento lo svolgimento dell'attività lavorativa assegnata gli aveva richiesto non più di due ore alla settimana;
che aveva ricevuto in media una sola mail lavorativa alla settimana;
che aveva partecipato a non più di una riunione telematica alla settimana;
che era stato escluso da qualsiasi rapporto lavorativo con i colleghi;
che egli era l'unica unità di personale inserita nella Unità GOV/D a lavorare a Roma, mentre tutte le altre unità erano dislocate presso la sede di Milano;
che non aveva mai incontrato di persona il suo superiore gerarchico;
che era stato collocato per lunghi periodi in smart working;
che le uniche attività lavorative che gli erano state richieste dalla datrice di lavoro erano state: il trasferimento del proprio bagaglio di conoscenze alla sua superiore gerarchica e ai suoi colleghi adibiti all'Unità GOV/D;
l'archivio di documenti aziendali su supporto informatico;
lo svolgimento di attività di segreteria;
che non gli era stato assegnato alcun reale obiettivo lavorativo da raggiungere;
che gli obiettivi assegnatigli dall'Ing. in data 13.9.2021 (da CP_4
raggiungere entro il 31.12.2021) era stati: la fruizione entro la suddetta data delle ferie maturate e non godute, la partecipazione a corsi on line sui diritti umani o sulla Cyber
Security, il trasferimento delle proprie competenze agli altri componenti dell'Unità; che tale stato di demansionamento (totale svuotamento delle mansioni) gli aveva causato una sindrome ansioso depressiva, che lo aveva costretto ad assentarsi dal lavoro per malattia dal 22.3.2021 al 31.3.2021, dal 6.4.2021 al 4.5.2021, dal 7.3.2022 al 9.3.2022, e a sottoporsi, come da prescrizione medica, a terapia farmacologica e a percorso clinico comprensivo di ripetuti colloqui psichiatrici e psicologici presso il Centro Clinico pubblico per la valutazione del disagio lavorativo della che, come da Parte_6
consulenza tecnica di parte depositata in atti, aveva subito una lesione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 5%; che aveva subito anche una severa sofferenza soggettiva interiore, provando angoscia, malessere acuto, vergogna e disistima di sé; che tale demansionamento gli aveva altresì determinato un danno alla professionalità, connesso all'impoverimento delle capacità professionali acquisite, in pagina 6 di 46 quanto all'esito di ben più di 25 mesi di inattività non era più in grado di curare le attività professionali connesse al servizio di DU DI, implicanti la risoluzione di problematiche complesse;
di aver inoltre subito un danno alla vita di relazione, con compromissione dei rapporti familiari ed amicali.
Tanto premesso in fatto, richiamate le declaratorie contrattuali del livello dirigenziale, del livello 1 (corrispondente alla qualifica di quadro), del livello 3 e del livello 4, ha sostenuto: di aver diritto ad essere inquadrato sin dal mese di ottobre 2018 come dirigente;
di essere stato dequalificato dal 12.3.2021 sino a tutt'oggi, in ragione dell'assegnazione di mansioni inferiori a quelle da ultimo svolte, stante il totale svuotamento di mansioni e comunque l'assegnazione di compiti inquadrabili nel 4° livello e al massimo nel 3° livello CCNL applicato. Ha quindi lamentato i danni per effetto subiti: biologico, morale, esistenziale e patrimoniale alla professionalità, procedendo alla relativa quantificazione.
Ha quindi concluso, chiedendo:
“1) accertato che il ricorrente ha di fatto svolto attività lavorative dirigenziali dall'1.10.2018 al 28.02.2021, dichiarare il suo diritto di vedersi attribuita dalla convenuta la qualifica di dirigente, e, conseguentemente, condannare l' ad CP_1
attribuire la qualifica di dirigente all'Ing. a decorrere Parte_1
dall'1.10.2018 (o dalla data successiva ritenuta di giustizia), ad applicare, fin dall'1.10.2018, al rapporto di lavoro con lui intercorrente il Ccnl per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (Dirigenti di aziende industriali) e/o qualsiasi altro contratto collettivo di ogni livello applicato ai propri dipendenti dirigenti, e ad affidargli mansioni dirigenziali;
2) per l'effetto, condannare l a corrispondere al ricorrente le differenze CP_1
retributive ed indennitarie maturate e maturande dall'1.10.2018 sino al giorno dell'effettiva attribuzione allo stesso della qualifica dirigenziale, da quantificarsi in un altro giudizio, pari alla differenza tra l'importo del trattamento economico, comprensivo dei benefit, previsto dal Ccnl per i dirigenti di aziende produttrici di beni e
pagina 7 di 46 servizi (Dirigenti di aziende industriali) e/o da qualsiasi altro contratto collettivo di ogni livello applicato dalla convenuta ai propri dipendenti dirigenti, ed il minore trattamento economico percepito nel suddetto periodo dall'Ing. Parte_1
in quanto inquadrato nel Livello 1 del Ccnl per gli addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio, unitamente al versamento della relativa contribuzione previdenziale presso
l'istituto previdenziale competente;
3) accertato che la formale adibizione dell'Ing. perdurante dal Parte_1
12.03.2021 a tutt'oggi, alle inferiori mansioni di “referente”, è dequalificante in riferimento al suo livello di inquadramento (Livello 1 del Ccnl Energia e Petrolio) e/o alle mansioni da lui da ultimo svolte, dichiararla illegittima;
4) in subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi nella quale il Giudice non accolga la domanda di cui al precedente numero 1, per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al precedente numero 3, condannare l ad affidare all'Ing. CP_1
il ruolo di “Responsabile di Unità” (rientrante nel Livello 1 del Parte_1
Ccnl Energia e Petrolio, ove egli è inquadrato), o, in estremo subordine e salvo gravame, a reintegrare il ricorrente nelle altre mansioni corrispondenti al livello di inquadramento posseduto (Livello 1 del Ccnl Energia e Petrolio);
5) in ogni caso: accertato che dal 12.03.2021 a tutt'oggi, l ha sottoposto il CP_1
ricorrente ad un demansionamento (svuotamento di mansioni) quantitativo e/o qualitativo, dichiararlo illegittimo;
6) in ogni caso: per l'effetto dell'accoglimento della precedente domanda numero 5, accertato che a causa del suddetto demansionamento l'Ing. ha Parte_1
subito danni di tipo biologico, morale, professionale ed esistenziale, condannare l CP_1
a corrispondergli il relativo risarcimento, che, calcolato in riferimento al periodo
[...]
decorrente dal 12.03.2021 al 31.03.2023, è pari alla somma netta di Euro 127.603,40
(di cui Euro 7.024,00 netti a titolo di danno biologico e morale, Euro 99.300,68 netti a titolo di danno alla professionalità, ed Euro 21.278,72 netti a titolo di danno esistenziale), ovvero pari alla maggiore somma ritenuta di giustizia in via equitativa;
pagina 8 di 46 7) in ogni caso: per l'effetto dell'accoglimento della precedente domanda numero 5, condannare l ad affidare all'Ing. mansioni dirigenziali CP_1 Parte_1
laddove accolta la domanda numero 1, o, in subordine e salvo gravame, mansioni di
“Responsabile di Unità” (rientranti nel Livello 1 del Ccnl Energia e Petrolio, ove egli è inquadrato), o, in estremo subordine e salvo gravame, mansioni rientranti nel Livello 1 del Ccnl Energia e Petrolio che richiedono un tempo di svolgimento pari all'orario normale settimanale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva in riferimento ai dipendenti inquadrati nel Livello 1 del Ccnl Energia e Petrolio;
8) in tutti i casi: con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito
e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito a causa dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, ricostruendo, innanzi tutto, le qualifiche tempo per tempo ricoperte dal ricorrente, con l'indicazione delle struttura di relativa afferenza: “2001-
2003: Professional Internal IT Approvvigionamenti plurisettoriali (CFO); 2003-
2004: Team Leader Internal audit Downstream oil (CFO); 2004-2006: Team Leader
ITing R&M E IM (CFO); 2006-2008 Team Leader Internal IT (CFO);
2009-2010 Professional Valutazioni Economiche e Modelli di Pianificazione e
COollo (CFO – Pianificazione Strategica); 2010-2011 Responsabile COollo di
Gestione della Società Eni Rete (CFO); 2011-2012 Responsabile Pianificazione e
COollo Investimenti Eni Rete (CFO); 2012-2013 Manager Attività Adempimenti di
Direzione (Ricerca Sviluppo e Innovazione Tecnologica); 2013-2014 Manager Budget
R&S e Adempimenti di Direzione (Ricerca Sviluppo e Innovazione Tecnologica); 2014-
2018 Manager R&D Performance (Ricerca Sviluppo e Innovazione Tecnologica);
Ottobre 2018-Giugno 2020 US Support & Compliance Manager (Ricerca Sviluppo
e Innovazione Tecnologica); Luglio-Novembre 2020 Referente US Support &
pagina 9 di 46 Compliance (Ricerca Sviluppo e Innovazione Tecnologica); Novembre 2020-Marzo
2021 Professional US Support & Compliance (EC); Marzo 2021-Giugno 2023
Referente per le attività due diligence e verifica controparti (EC); Da Giugno 2023:
Referente per le attività di “Supporto ai servizi di Compliance (EC)” (come da cv del ricorrente prodotto sub all. 1).
In relazione, poi, alla richiesta attorea di inquadramento superiore, ha controdedotto che il ricorrente aveva sempre svolto, sin dal 2001, mansioni di quadro, con inquadramento nel Livello 1 CCNL Energia e Petrolio, beneficiando nel corso del tempo di una progressione dei livelli cd. C.R.E.A, oltre che di significativi incrementi retributivi;
che, in particolare, il ricorrente, da ottobre 2018 a febbraio 2021, dapprima con la qualifica di
US Support & Compliance Manager per l'Area Ricerca Sviluppo e Innovazione
Tecnologica (qualifica ricoperta da ottobre 2018 a giugno 2020), poi con la qualifica di
Referente US Support & Compliance, sempre per l'Area Ricerca Sviluppo e
Innovazione Tecnologica (qualifica ricoperta da luglio 2020 a ottobre 2020), si era quasi esclusivamente occupato di svolgere le attività di c.d. DU DI, consistenti in una serie di ricerche e di verifiche circa l'affidabilità di soggetti con i quali la società avrebbe dovuto sottoscrivere accordi di collaborazione (le c.d. controparti contrattuali) per lo sviluppo e/o l'implementazione di tecnologie utili al business aziendale (spesso università o enti di ricerca); che dette verifiche spaziavano dall'assetto proprietario alla consistenza patrimoniale, sino alla pendenza di indagini o procedimenti in corso e ad eventuali condanne penali, ed erano finalizzate ad evitare che la società avviasse collaborazioni con soggetti sospetti e/o di scarsa affidabilità; che l'attività del ricorrente era stata svolta sino al giugno 2020 a riporto dell'Ing. dal luglio 2020 a riporto CP_3
dell'Ing. e dal novembre 2020 a riporto del dottor;
che il ricorrente Per_5 Per_6
aveva svolto tali attività di DU DI con l'autonomia operativa tipica di un quadro aziendale, gestendo tempi, ritmi e modi di lavoro, ma sempre nel rigoroso rispetto delle procedure aziendali, predeterminate ed eteroimposte dalla funzione Compliance;
che in particolare, l'intera struttura di appartenenza del ricorrente si atteneva a quanto prescritto pagina 10 di 46 dal Management System Guideline – Anticorruzione e dai suoi allegati, a loro volta espressamente richiamati dall'Operating Instruction Professionale;
che, in particolare, secondo la procedura codificata dai predetti manuali, l'operatore di DU DI, qual era il ricorrente, aveva il compito di esaminare con attenzione i dati rilevanti delle controparti ed intercettare eventuali criticità (c.d. red.flag), in modo che i livelli superiori potessero adottare i presidi necessari ad evitare il verificarsi di fenomeni di corruttela;
che il ricorrente, all'esito delle verifiche oggetto di DU DI, aveva presentato al proprio responsabile in carica tempo per tempo ( ), una nota CP_3 Per_5 Per_6
di due diligence con i risultati dell'indagine, letta, revisionata e siglata dal responsabile, che a sua volta la aveva trasmessa al Manager due diligence (suo superiore, all'epoca il dottor per la validazione definitiva e la condivisione con il presidio Per_3
Compliance; che il responsabile aveva sempre revisionato la nota di DU DI predisposta in bozza dal ricorrente all'esito della sua attività di verifica, apportando le eventuali modifiche ed integrazioni, valutando la congruità dei contenuti della nota rispetto agli obiettivi a cui era preordinata la sua compilazione.
In relazione, poi, al lamentato demansionamento, ha innanzi tutto rappresentato che, a seguito di una complessiva ridefinizione delle titolistiche avvenuta nel 2020 (v. ordine di servizio 763/2020 – sub all. 2), i Manager svolgenti attività appartenenti al livello di quadro avevano acquisito la nomenclatura di “Referenti” in luogo della precedente nomenclatura di “Responsabili”. Ha quindi controdedotto: che, pur a fronte del conferimento della nuova qualifica di “Referente per le attività di due diligence e verifica controparti”, il ricorrente aveva continuato a svolgere le medesime mansioni svolte in precedenza;
che tale cambio di denominazione aveva lasciato molto insoddisfatto il ricorrente, che aveva evitato ogni possibilità di confronto, anzi progressivamente alzando il livello di scontro con i propri superiori;
che per lunghi periodi era stato assente in malattia;
che, a fronte delle doglianza attoree, la società si era attivata per proporre soluzioni diversificate, introducendo peraltro nella struttura nuovo personale, affinché garantisse la continuità operativa del servizio durante le assenze del pagina 11 di 46 ricorrente e lo potesse poi affiancare nello svolgimento delle sue mansioni, al rientro in servizio;
che a maggio 2021, al rientro dalla malattia, il ricorrente era stato addetto alle seguenti attività: supporto nel passaggio di consegne inerenti attività di due diligence svolte in passato;
supporto alle strutture EC in materia di omaggi ed ospitalità, con conseguente verifica dell'affidabilità di soggetti da cui provengono omaggio od ospitalità in favore di dirigenti aziendali;
supporto al coordinamento dell' ed CP_5
eventi di similare importanza;
monitoraggio trimestrale degli eventi registrati e invio della relativa reportistica della struttura alla Compliance della Direzione EC;
segnalazione anomalie delle attività affidate alla struttura ed identificazione delle aree di miglioramento;
progettazione di un database per la gestione degli adempimenti affidatigli;
mappatura delle attività della aree della Direzione EC e esame dei rischi tecnico-operativi associati.
Tanto premesso, richiamata la declaratoria della qualifica di quadro, livello 1, ha sostenuto la piena inquadrabilità in tale livello tanto delle mansioni svolte da ottobre
2018 a febbraio 2021, quanto di quelle svolte dal marzo 2021, prendendo specificamente posizione, per il primo periodo, sul valore dei cd. 'nulla osta' asseritamente rilasciati dal ricorrente ed insistendo, per il secondo periodo, sull'irrilevanza del cambio di nomenclatura. Ha richiamato il lungo periodo di assenza per malattia, sostanzialmente continuativo dal 22 marzo al 4 maggio 2021, lamentando il carattere strumentale delle suddette assenze per malattia. Ha in ogni caso contestato l'esistenza di danni risarcibili.
Sostenuto infine che le rivendicazioni attoree trovassero fondamento esclusivamente in aspettative di carriera rimaste frustrate, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'esame dei testi addotti dalla parti.
E' stata altresì disposta ctu medico legale, per la quantificazione del danno biologico.
All'esito, acquisiti gli esiti della ctu, all'udienza odierna, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
pagina 12 di 46 *****
Sulla domanda di inquadramento superiore.
Sostiene il ricorrente di aver svolto, da ottobre 2018 e sino al febbraio 2021, mansioni dirigenziali, a fronte dell'inquadramento nel livello 1 CCNL Energia e Petrolio, con la qualifica di quadro.
E' bene sin da subito precisare che, “al fine di stabilire l'esatto inquadramento del dirigente, se l'appartenenza alla relativa categoria è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre fare riferimento non alla nozione legale di tale categoria ma alle pertinenti disposizioni della contrattazione” (v. Cass. 19292/2025); sicché sono imprescindibili, al fine di valutare la fondatezza della domanda di inquadramento superiore, non solo la declaratoria della qualifica di quadro prevista dal
CCNL Energia e Petrolio, ma anche quella della qualifica dirigenziale prevista dal
CCNL Dirigenti Aziende Industriali, del pari applicato dalla resistente.
Il CCNL Energia e Petrolio, vigente dall'1.01.2016 al 31.12.2018 (v. doc. 13 della produzione di parte ricorrente), alla Parte III nominata “Svolgimento del rapporto di lavoro”, art. 11 rubricato “Declaratorie”, relativamente al “Livello 1”, nel quale, come detto, è sempre stato inquadrato il ricorrente, prevede testualmente quanto segue:
“Accedono a questo livello i lavoratori a cui è attribuita la qualifica di quadro, ai sensi della Legge 190/85, che, in possesso di elevate conoscenze e competenze professionali maturate con lunga e consolidata esperienza anche interdisciplinare, esplicano con carattere continuativo ruoli gestionali o di tipo "Professional" di rilevante e fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. Tali ruoli comportano, con ampia autonomia ed iniziativa nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali, la gestione di processi essenziali e/o il presidio di importanti settori/aree di attività con responsabilità di risultato, la partecipazione attiva nella definizione degli obiettivi e delle politiche, la promozione del miglioramento dei risultati economici e gestionali, lo sviluppo di innovazioni di prodotto e/o di processo, la risoluzione di problematiche interfunzionali in materia di interesse
pagina 13 di 46 strategico aziendale. Caratteristiche del livello sono: l'esercizio del ruolo in un contesto di alta variabilità di eventi, l'orientamento al risultato, l'assunzione di responsabilità, la capacità di negoziazione, di pianificazione, di programmazione e controllo, di gestione
e sviluppo di risorse umane, di innovazione tecnologica e di processo”.
Anche il successivo COatto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio sottoscritto il 19.09.2019 (doc. 14 della produzione di parte ricorrente), decorrente dall'1.01.2019 al 31.12.2021, in riferimento al “Livello 1”, reitera la suddetta declaratoria con lievissime modifiche, sempre nella parte III nominata
“Svolgimento del rapporto di lavoro” e all'art. 10 rubricato “Declaratorie per livelli e ruoli professionali campione e per settori”.
Sempre il suddetto art. 10, al punto 14 denominato “Staff di tutti i comparti”, precisa che i dipendenti inquadrati nel Livello 1 ricoprono il ruolo di “Responsabile unità/funzione ad elevata complessità gestionale;
Responsabile unità/attività/servizio; Team leader attività/servizio; Project Manager;
Professional attività/servizio” (sempre doc. 14).
La suddetta declaratoria contrattuale riferita al “Livello 1” non è stata modificata neppure dal CCNL sottoscritto il 21.07.2022 (doc. 15), decorrente dall'1.01.2022 al
31.12.2024. In quest'ultimo CCNL, nella parte III nominata “Svolgimento del rapporto di lavoro”, all'art. 10 non è più indicato il settore “Staff di tutti i comparti”, ma, al punto
13, denominato “Supporto al US”, è precisato che i dipendenti inquadrati nel
“Livello 1” ricoprono il ruolo di “Responsabile unità/funzione ad elevata complessità gestionale;
Responsabile unità/attività/servizio (comprese aree data/agile/digital); Team leader attività/servizio; Project Manager;
Product Owner;
Scrum Master;
Professional attività/servizio”.
Il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (Dirigenti di aziende industriali), pacificamente applicato dalla resistente al rapporto di lavoro con i propri dirigenti, all'art. 1, rubricato “Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - COoversie” (v. CCNL del 25.11.2009 - doc. 113 della produzione di parte pagina 14 di 46 ricorrente, non modificato dai successivi rinnovi contrattuali - docc. 111 e 112), prevede testualmente quanto segue:
“Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod. civ. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi
o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica
e quindi l'applicabilità del presente contratto.
Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al 2°, 3° e 4° comma del successivo art. 21 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia”.
Dalla lettura comparata delle declaratorie emerge che: se il quadro è in possesso di
“elevate conoscenze e competenze professionali maturate con lunga e consolidata esperienza”, il dirigente ricopre un ruolo caratterizzato da “un elevato grado di professionalità”; se il quadro ricopre ruoli gestionali di rilevante importanza “ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa”, il dirigente esplica le sue funzioni al fine di “promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa”; se il ruolo del quadro comporta “ampia autonomia ed iniziativa nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali”, il ruolo del dirigente è caratterizzato da “elevato grado di … autonomia e potere decisionale”; se il ruolo di quadro può comportare anche “il presidio di importanti settori/aree di attività con responsabilità di risultato, … partecipazione attiva alla definizione degli obiettivi, … promozione del miglioramento dei risultati …”, il dirigente è sempre “preposto con
pagina 15 di 46 ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici”; se il ruolo del quadro comporta “assunzione di responsabilità … capacità di negoziazione”, quello del dirigente implica “poteri di rappresentanza e decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda”.
Da tale lettura comparata emerge come le differenze siano molto sfumate, stante la sovrapponibilità di molti passaggi descrittivi del livello di professionalità, nonché del grado di autonomia e discrezionalità, laddove probabilmente la più significativa differenza è segnata dal riconoscimento al dirigente di “poteri di rappresentanza e di decisione (per tutta o) per una notevole parte dell'azienda”, mentre al quadro compete esclusivamente la “assunzione di responsabilità”, con “capacità di negoziazione e di decisione”.
La distinzione tra i due profili può, dunque, non essere agevole, soprattutto considerando che sembra essere superato quell'orientamento (v. Cass. n. 9640/2003; Cass.
8572/1999), per cui la qualifica di dirigente poteva spettare esclusivamente al prestatore d'opera che, operando sul piano gerarchico più elevato e quale alter ego dell'imprenditore, fosse preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o a quella di un settore autonomo dell'azienda. Secondo tale più risalante orientamento, è bene precisarlo, i tratti caratteristici che qualificavano, invece, l'impiegato di concetto di prima categoria, con funzioni direttive, consistevano nella preposizione, formale o di fatto, del prestatore d'opera a un ramo o servizio dell'impresa (privo di autonomia e rilevanza esterna) e nell'attuazione, con poteri di supremazia gerarchica, di determinazione e di autonomia esecutiva, delle direttive generali dell'imprenditore o del dirigente di quella parte autonoma dell'impresa
Secondo un diverso orientamento, nell'ambito degli assetti organizzativi delle imprese, se di rilevanti dimensioni, ben possono coesistere dirigenti di diverso livello (v. già
Cass. n. 12860/1988, Cass. n. 14885/2000, Cass. n. 3981/2016). La previsione di una pluralità di dirigenti (a diversi livelli, con graduazione di compiti), tra loro coordinati, è ammissibile in organizzazioni aziendali complesse, in riferimento a prassi aziendali ed pagina 16 di 46 alla concreta organizzazione degli uffici, purché sia fatta salva anche nel dirigente di grado inferiore un'ampia autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore (v. anche Cass. n. 8650/2005).
Nelle imprese di grandi dimensioni, a nulla rileva, dunque, secondo tale ormai prevalente orientamento, la diretta dipendenza gerarchica con il solo imprenditore, la preposizione alla intera azienda o ad un suo ramo autonomo, nonché l'attribuzione di poteri di firma e di rappresentanza generali ed assoluti.
Se così è, però, deve considerarsi che, stando alle declaratorie contrattuali innanzi citate, tanto il quadro, quanto il dirigente, possono essere preposti ad “importanti settori/aree”
(v. declaratoria del 1° livello) ovvero ad “importanti servizi o uffici” (v. declaratoria dei dirigenti), invero il primo con “responsabilità di risultato” e il secondo con “poteri di rappresentanza”.
Tuttavia, non è certo sufficiente la preposizione ad un qualunque settore o ad una qualunque funzione per acquisire la qualifica dirigenziale.
Ciò che può giustificare il riconoscimento di tale qualifica è l'esistenza nell'ambito dell'organizzazione aziendale (e dunque l'allegazione e la prova dell'esistenza in ambito aziendale) di uno specifico settore, per il quale è prevista la preposizione di un dirigente.
In altre parole, il livello di responsabilità aziendale deve essere insito nell'assetto organizzativo che la stessa azienda ha programmato. E' l'azienda stessa, infatti, in coerenza con gli obiettivi imprenditoriali perseguiti, a dover individuare quali siano le strutture o i servizi di maggiore importanza, proprio in vista del raggiungimento dei predetti obiettivi, cui preporre figure dirigenziali e non già semplici quadri (ai quali, come detto, può essere assegnato “il presidio di … settori/ aree di attività” di minore importanza).
E' dunque possibile ritenere il tratto caratteristico della figura del dirigente di azienda, consistente nella autonomia e discrezionalità delle scelte decisionali in grado di incidere sugli obiettivi aziendale, desumendone la sussistenza dalle caratteristiche della struttura organizzativa aziendale.
pagina 17 di 46 E' a tal proposito opportuno sin da subito precisare che il primo strumento per valutare la struttura organizzativa aziendale è l'organigramma aziendale, contenente la rappresentazione grafica delle varie strutture aziendali, dei vari ruoli e delle connesse responsabilità, nonché delle gerarchie.
Tanto chiarito, come esposto in premesse, il ricorrente, al punto 38 della premessa in fatto, ha dedotto: “a partire dal mese di ottobre 2018, l ordinava al ricorrente CP_1
di dirigere da solo tutte le attività di DU DI Anticorruzione, non solo della …
Direzione Ricerca e Sviluppo della convenuto (Direzione rientrante nella Macro Area
D.O.T.), ma dell'intera Macro Area D.O.T., che egli concretamente dirigeva”, per poi aggiungere al punto 39 che alla predetta Macro Area Direzione Operativa e Tecnologia
“erano adibiti più di 8.000 dipendenti (dei 31.000 occupati dalla convenuta) che operavano in vari continenti e che costituiva una delle principali Aree di US della resistente”. Sebbene, dalla lettura di tale iniziale allegazione, sembri addirittura prospettata la direzione da parte del ricorrente della predetta Macro Area, dalla lettura del successivo punto 40, emerge, invero, che la direzione cui il ricorrente intendeva fare riferimento è semplicemente quella relativa ai “Servizi di 'DU DI
Anticorruzione', che dovevano essere espletati dalla [ma sarebbe meglio dire in favore della] suddetta Macro Direzione Operativa e Tecnologica (cd. D.O.T.)”, come ulteriormente reso evidente dalla successiva descrizione (v. punto 45), delle “fasi dei servizi aziendali di DU Dilgence” di cui si assume la concreta direzione.
Tanto chiarito, premesso che il ricorrente, stando alla sua stessa prospettazione, non è stato preposto ad un'area, ad un ufficio o ad un settore aziendale, bensì ad un servizio (o meglio ad una funzione) strumentale all'attività di un'area aziendale (la cd. Macro Area
D.O.T.), deve osservarsi che nell'atto introduttivo non è dedotto che l'assetto organizzativo aziendale prevedesse che a tale specifico settore fosse preposta una figura dirigenziale, in ragione della ritenuta importanza al fine del perseguimento degli obiettivi aziendali. In ricorso, infatti, neppure è dedotto che dall'organigramma aziendale emergerebbe che la funzione in questione andava assegnata ad una figura pagina 18 di 46 dirigenziale (e non ad un semplice quadro), essendo semplicemente allegato l'inquadramento dirigenziale di altro dipendente (l'Ing. ), che, COoparte_3
in periodo di tempo precedente all'ottobre 2018, avrebbe rivestito (invero unitamente anche ad altre funzioni) il medesimo incarico rispetto a quello poi attribuitogli;
inquadramento che però di per sé è privo di rilievo, stante l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un principio di parità di trattamento o di comparazione soggettiva tra lavoratori, e neppure essendo specificato se il riconoscimento dell'inquadramento come dirigente all'Ing. sia avvenuto proprio in coincidenza con l'assegnazione della CP_3
funzione poi attribuita al ricorrente.
Né risulta prodotto in atti l'organigramma della convenuta, in quanto l'unico documento denominato “organigramma” (doc. 78) risulta essere una scheda di valutazione del ricorrente del 1°.
6.2022 e dunque anche successiva al periodo di interesse ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento.
Né, al di là della produzione dell'organigramma, risulta chiaramente ricostruito il ruolo e dunque l'importanza della funzione di DU DI nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale, essendosi limitato il ricorrente ad evidenziare l'importanza e la rilevanza dimensionale dell'Area D.O.T., in favore della quale erano svolte le funzioni di DU Dilgence. Ai fini, però, dell'inquadramento dell'incarico di responsabile di un certo servizio (nella specie quello di DU DI) non è certo la dimensione della struttura in favore della quale detto servizio viene svolto, ma l'importanza in sé del servizio stesso.
A ciò deve aggiungersi poi che l'Ing. testimone di parte resistente, pur avendo CP_3
riconosciuto che “inizialmente la DU DI era relativa alla sola contrattualistica della Direzione Ricerca e Sviluppo;
e ciò sino alla metà del 2018” e che successivamente, allorché la Direzione Ricerca e Sviluppo fu trasferita nell'ambito della
Macro Area D.O.T., “fu svolta per tutte le strutture che facevano capo all'Area
D.O.T.”, ha però precisato che “in ogni caso, la Direzione di Ricerca e Sviluppo era quella che aveva in carico la maggior parte della contrattualistica. La proporzione era
pagina 19 di 46 10 a 1: 10 per Ricerca e Sviluppo e 1 per tutti gli altri”, “esclud[endo] quindi che
l'incremento di lavoro in relazione all'attività di DU DI sia stato significativo”.
Né appaiono significative in senso opposto le dichiarazioni della teste di parte ricorrente,
la quale ha sì sostenuto che, per effetto di tale accorpamento della Parte_3
Direzione Ricerca e Sviluppo nell'ambito della “è notevolmente Parte_4
aumentata la qualità delle verifiche di DU Dilgence”, ma ha riconosciuto che “non è cambiata la tipologia di lavoro svolto”.
Ne consegue che neppure le dedotte dimensioni della Macro Area D.O.T. e la mole di lavoro svolto possono avere in qualche ruolo dirimente nel riconoscere alla funzione di
DU DI, cui è stato preposto il ricorrente, la necessaria “importanza”, al fine di riconoscere l'invocata qualifica dirigenziale.
In siffatto contesto di carenza allegatoria e probatoria circa l'assetto organizzativo programmato dall'azienda e segnatamente circa il peso riconosciuto dall'azienda alla funzione di DU DI nel perseguimento degli obiettivi aziendali, non appare possibile dire se la figura preposta a tale funzione possa essere inquadrata come dirigenziale;
sicché già sulla base di tali considerazioni non sembra possano esserci margini per contestare l'inquadramento nel livello 1 del preposto a tale funzione.
Entrando poi nel merito della funzione concretamente svolta dal ricorrente, giova partire dalle dichiarazioni della teste di parte ricorrente, che ha lavorato sotto la Parte_3
diretta direzione del ricorrente.
La predetta, premesso che dall'ottobre 2018 “le attività di DU DI erano svolte
[esclusivamente] dal ricorrente e da [lei]”, mentre l'Ing. diretto superiore CP_3
nell'ambito dell'Area Ricerca e Sviluppo del ricorrente, se ne era occupata solo fino a quella data, ha poi descritto la funzione di DU DI:
“L'obiettivo della funzione di DU DI era verificare che la controparte avesse un profilo reputazionale e tecnico ed economico che rientrasse all'interno del codice etico CO e dei relativi parametri. A tal fine noi facevamo una serie di verifiche. Si doveva verificare che non avessero conflitti di interesse.
pagina 20 di 46 CO C'erano dei data base dell in cui c'erano degli elenchi di tutti i potenziali soggetti
(sia persone giuridiche sia persone fisiche) con cui la società poteva entrare in relazione, da cui emergeva l'eventuale esposizione politica, le cariche ricoperte in altre realtà che poteva determinare potenziali conflitti di interessi ecc. Per tale fase di Cont verifica venivano utilizzati tutti dati già in possesso dell'
Poi c'era un'ulteriore fase, relativa alla ricostruzione dell'assetto proprietario. Per questo utilizzavano dei data base esterni, in cui sono raccolte una serie di informazioni sulle società (sugli assetti patrimoniali, relativa affidabilità ecc.).
Molto spesso se tali data base davano informazioni discordanti, si chiedevano certificazioni direttamente alla potenziale controparte.
Poi si faceva una serie di analisi sulle fonti aperte (su internet, con determinate parole chiave, quali “corruzione”, “investigazione” ecc.), per verificare l'esistenza di notizie in tal senso.
Una volta raccolti tutti questi dati, avendo come interfaccia l'Unità Legale
Anticorruzione, con cui il era costantemente in contatto, si arrivava a Pt_1
compilare in via conclusiva la Nota di DU DI, con tutte le informazioni necessarie al Procuratore che doveva firmare l'eventuale contratto.
Per svolgere tutta questa istruttoria su un singolo soggetto ci volevano anche tre mesi di tempo. Ovviamente venivano seguite più situazioni contestualmente. In media inizialmente ci veniva assegnata una specifica attività di verifica a settimana. Poi una volta passati in DOT, si è arrivati a tre attività di verifica assegnateci in media ogni settimana”.
Entrando maggiormente nel dettaglio delle funzioni del ricorrente, la teste ha aggiunto:
“Il mio ruolo era essenzialmente operativo. Il ruolo di era di direzione e Pt_1
controllo della mia attività. Egli si interfacciava con i Direttori delle altre Unità dell'Area DOT, per le quali veniva svolta l'attività di verifica. Si interfacciava inoltre con l'Ufficio Legale, in particolare nel caso di problematiche emerse nel corso della procedura di verifica.
pagina 21 di 46 Sicuramente l'Ing. svolgeva un'attività di valutazione di tutte le emergenze di Pt_1
tale attività istruttoria o di eventuali criticità emerse nel corso della stessa. Era lui che valutava se segnalare una cd. eventuale “red flag”. Se il ricorrente segnalava una red flag, era necessario che si interloquisse con l'Ufficio Legale Anticorruzione, per verificare insieme se fossero necessarie eventuali azioni di mitigazione. Era proprio compito dell'Ufficio Anticorruzione indicare se fosse possibile una qualche mitigazione, ad es. in ragione della risalenza nel tempo ovvero dell'unicità della criticità rilevata. Si verificava anche se c'era stato un processo, un'eventuale condanna ovvero se il tutto era ancora in fase di istruttoria. In questo caso, era l'Unità Anticorruzione a decidere se nonostante la rilevata criticità si poteva comunque andare avanti.
L'ing. valutava come criticità quelle che emergevano dalla cd. fonti aperte e Pt_1
che necessitavano di ulteriori approfondimenti. Era direttamente l'Ing. a Pt_1
decidere se e come approfondire, ad es. chiedendo i certificati del casellario o relazioni dei legali che seguivano la parte. A quel punto se quanto emerso da tale attività di verifica non era tranquillizzante, segnalava la cd. red flag.
Alla fine nella Nota di DU DI veniva fornita tutta la situazione completa, ivi comprese le eventuali criticità riscontrate e non risolte. A quel punto era il Procuratore
a decidere se firmare il contratto o meno con l'interlocutore interessato dall'attività di verifica.
Ricordo di una situazione, in cui nonostante una red flag abbastanza significativa segnalata dall'Ing. al , fu comunque firmato il contratto. Ricordo Pt_1 Per_3
questo unico episodio, su tutte le DU DI fatte.
Nel caso in cui non venivano rilevate criticità, il ricorrente non apponeva la red flag, e quindi la Nota di DU DI andava al Procuratore, dopo essere stata firmata anche dal Responsabile delle DU DI.
Il Responsabile della DU DI (che di volta in volta era il Direttore dell'unità o del settore richiedente) sicuramente effettuava un ulteriore controllo, ma non so entrare
pagina 22 di 46 nel dettaglio. Sicuramente non è mai tornato indietro nulla, nel senso che non è mai capitato che venissero rilevate criticità che non erano state segnalate prima.
Io ho visto che i direttori si fidavano dell'operato del Se lui rilasciava una Pt_1
Nota di DU DI positiva, poi i direttori delle varie unità firmavano.
Posso affermare che il ricorrente svolgeva questa attività nell'ambito della DU
DI in totale autonomia. Era lui che decideva come procedere. C'era sicuramente delle procedure aziendali che andavano seguite. Ad esempio, la procedura prescriveva che si dovesse approfondire la ricostruzione della compagine societaria sin nei minimi dettagli, verificando tutte le persone fisiche proprietarie delle single quote, a prescindere dalla relativa consistenza. L'Ing. in molti casi è andato presso Pt_1
l'Unità Legale Anticorruzione a discutere la necessità di effettuare o meno tale verifica così approfondita. Molto spesso ho avuto modo di constatare che egli personalmente si
è assunto la responsabilità di dire che poteva prescindersi dalla verifica sulle singole persone fisiche che possedevano quote infinitesimali. Proprio in seguito alle pressioni in tal senso esercitate dal ricorrente, fu modificata la procedura, nel senso che fu introdotta una soglia di verifica costituita dal possesso di almeno l'1% delle quote.
Rientrava nella discrezionalità del ricorrente anche la valutazione delle singole criticità. Nel senso che mi diceva se segnalare o meno una determinata criticità, in quanto lui la valutava significativa o meno. Se lui non la riteneva significativa, la criticità a quel punto non era neppure inserita nella Nota. L'Ing. era entrato in Pt_1
sintonia con l'Ufficio Legale. Era in grado quindi di individuare quelle che erano le reali criticità, meritevoli di segnalazione.
Ricordo il caso di notizie apparse su fonti aperte, che però poi all'esito dei riscontri non erano risultate vere o fondate dal ricorrente. Quindi il aveva deciso di non Pt_1
tenerne conto.
… Per predisporre la nota di DU DI veniva utilizzato un format predisposto da CO
pagina 23 di 46 Ricordo che però il impostò dei format nuovi, ad es. quelli relativi alle joint Pt_1
venture con le università, in cui le singole controparti venivano sottoposte a diversi controlli, in base al fatto che fossero soggetti pubblici ovvero privati. Il aveva Pt_1
inserito nel format un paragrafo aggiuntivo, a modifica del format, che poi fu accettato dall'Unità Anticorruzione.
Preciso altresì che al faceva capo la decisione in merito alla eventuale richiesta Pt_1
all'Ufficio Anticorruzione della tipologia di verifica da effettuare in relazione ai vari soggetti ovvero se richiedere di effettuare una verifica cd. standard, una verifica cd. ridotta ovvero una cd. esenzione. Era però l'Ufficio in questione a decidere il tipo di verifica da effettuare a seconda della tipologia di interlocutore.
Il ricorrente apponendo la firma sulla Nota di DU DI si prendeva la responsabilità di quello che era scritto nel documento.
Il ricorrente firmava anche le note che presentavano un red flag. A quel punto la valutazione competeva all'Ufficio Anticorruzione. Quando c'era la red flag era obbligatorio passare all'Anti corruzione che decideva le eventuali azioni di mitigazione.
Era poi il procuratore che sulla base della nota, delle eventuali azioni di mitigazione, decideva se firmare o meno il contratto.
Nei casi in cui non c'era il red flag la Nota di DU DI andava direttamente per la firma del Direttore dell'Unità o del settore richiedente.
In media su ogni dieci note di DU DI ce n'era una che presentava la red flag, anche meno”.
Sulla stessa linea sono state anche le dichiarazioni dell'altra teste di parte ricorrente,
, Responsabile dei Finanziamenti Pubblici, nell'Ambito della Direzione Testimone_1
Ricerca e Sviluppo:
“Il ricorrente dipendeva gerarchicamente da un dirigente che all'epoca era l'Ing.
Poi ad un certo punto, mi pare nel 2020, il responsabile diretto superiore del CP_3
ricorrente è diventato l'Ing. Questi si occupavano anche di altro. Io mi Per_5
pagina 24 di 46 relazionavo solo con l'Ing. perché era lui che dirigeva tutto il processo, insieme Pt_1
alla sua collaboratrice che era la Dott.ssa Parte_3
Fino ad una certa epoca (mi pare la fine del 2018/ inizio 2019), era l'Ing. che CP_3
firmava la nota di DU DI che veniva sottoposta al Direttore Responsabile della
DU DI che era anche Responsabile della Ricerca e Sviluppo, Dott. . Per_3
Dopo le stesse note di DU DI, pur essendo sempre sottoposte alla firma del
, erano invece firmate solo dall'Ing. Io ero stata informata di questo. Per_3 Pt_1
Fu proprio o forse al ad informarmi di tale cambiamento. Pt_1 Parte_3
Con l'apposizione della firma da parte del egli si assumeva la responsabilità di Pt_1
quanto scritto nella nota. La responsabilità a partire da quel momento non era più della ma del CP_3 Pt_1
Sicuramente il ricorrente aveva un margine di discrezionalità nella valutazione della documentazione e delle informazioni che via via andava raccogliendo sui vari partner, in quanto doveva valutare il grado di rischio che comportava la collaborazione con un dato partner. In alcuni casi dava dei suggerimenti su come mitigare questo grado di rischio.
Ricordo di un'unica volta in cui era emersa una red flag (ovvero un punto di attenzione su uno dei partner), perché l'Ing. nelle sue ricerche su fonti aperte aveva Pt_1
Parte_ trovato che alcuni funzionari del erano stati posti agli arresti domiciliari per Parte_ attività di false consulenze nei confronti del Quando emerse tale circostanza nella nota di DU Dilgence, ci preoccupammo tutti. Fu lo stesso che conosceva il Pt_1
progetto dal punto di vista del ruolo di ciascuno dei partner, a proporre all'Ufficio legale come mitigare questa red flag, in quanto i funzionari coinvolti non avevano alcun ruolo nel progetto che ci riguardava. L'Ufficio legale aveva accettato le considerazioni fatte dal ed il contratto alla fine era stato firmato. Pt_1
Nel mio caso, la red flag si è verificata in una sola occasione. In quel caso ebbi modo di vedere che fu il ricorrente, di sua iniziativa e con i suoi suggerimenti a risolvere la situazione.
pagina 25 di 46 Ricordo un altro momento in cui lo vidi all'azione per dirimere una situazione critica.
Preciso che nei contratti di collaborazione con i vari partner che l'ente finanziatore richiedeva prima di erogare il finanziamento dovevano essere inserite delle clausole anticorruzione. Non si trattava di clausole già inserite nelle bozze contrattuali che ci venivano proposte dall'esterno, ma dovevano essere inserite da noi, anche alla luce degli esiti dei controlli eseguiti dalla DU DI. Le clausole erano predisposte dall'Ufficio Legale Unità Anticorruzione. Erano molto lunghe ed articolate, con riferimento a leggi anche estere e al nostro codice etico;
sicché non erano accettate Parte facilmente. Ricordo che in caso la non voleva accettare tali clausole. Durante la negoziazione a cui partecipava il fu proprio lui a suggerire di operare in un Pt_1
certo modo. Suggerì di non inserire la clausola anticorruzione nell'accordo principale, ma di inserirla in una side letter collegata, che poi fu firmata da quanti ritennero di accettare dette clausole.
Si trattava di interventi importanti, perché permettevano di portare alla conclusione finale del processo.
Io non ho mai avuto contatti con l'Ing. su queste questioni. Il ricorrente CP_3
decideva lui. Non è mai capitato che dicesse di dover chiedere il parere di altri.
La firma sui contratti di cui abbiamo parlato era apposta dal Procuratore (ovvero di CO Direttore Finanziario di . Furnari in diverse occasioni, anche per documenti meno vincolanti (come una dichiarazione di onorabilità preliminare), svolgeva attività di DU
DI e dava il proprio Nulla Osta a procedere alla Firma al Procuratore. Era un
Nulla Osta per la firma di questa dichiarazione preliminare in cui le verifiche erano meno approfondite rispetto alla DU DI vera e propria. Anche per i contratti il ricorrente rilasciava il Nulla Osta, attestando in questo modo che tutte le attività di DU
DI erano state effettuate e che nei contratti erano state inserite le opportune clausole anticorruzione.
pagina 26 di 46 Anzi preciso che il ricorrente mandava a me una mail in cui era scritto “Nulla Osta a procedere”, io a quel punto lo comunicavo al Procuratore, dicendogli che avevamo avuto il Nulla Osta dal ricorrente.
Io ero inquadrata come 5. Era il massimo livello prima della Dirigenza. Parte_9
CO C'era una procedura da seguire nell'attività di DU DI. All'inizio si trattava di una procedura molto lunga che richiedeva per ciascun partner anche tre mesi di verifiche. Nel caso dei finanziamenti pubblici la Commissione Europea richiedeva che i contratti fossero firmati nel termine di tre mesi, decorrenti dal momento della notifica del finanziamento del progetto. I tempi quindi non erano compatibili. Io mi rivolsi proprio al per evidenziare tale criticità. Fu proprio lui a proporre delle Pt_1
migliorie alla procedura, che prevedevano un approccio progressivo, a seconda di alcuni parametri (se il soggetto era pubblico o privato, se aveva un ruolo decisionale oppure no, se era previsto un passaggio di denaro tra noi ed il partner), venivano fatte delle verifiche più o meno approfondite. In funzione di questo si stabiliva se fare una
DU DI standard, ovvero una DU DI ridotto o addirittura esentare il partner dalla DU DI. Ricordo che fu a proporre questo approccio, che Pt_1
”poi diventò la prassi e questo accorciò molto i tempi. CO La modifica della procedura fu proposta dal ai legali anticorruzione di he Pt_1
accettarono tale nuova modalità di DU DI.
La red flag emergeva all'esito di verifiche su fonti aperte. Il ricorrente entrava in internet inserendo parole chiave.
Le analisi del si basavano anche su banche dati che era in uso nella società”. Pt_1
Ebbene, fermo quanto già premesso sulle carenze allegatorie e probatorie in merito alla
'pesatura' da riconoscere alla funzione di DU DI nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale, sulla base delle dichiarazioni di entrambe le testimoni addotte dalla parte ricorrente, può ricostruirsi un ruolo perfettamente inquadrabile entro la qualifica di quadro, nel livello 1.
pagina 27 di 46 Sulla base di quanto dichiarato tanto dalla quanto dalla può ritenersi Pt_3 Tes_1
che il ricorrente, “in possesso di elevate conoscenze e competenze professionali maturate con lunga e consolidata esperienza”, abbia ricoperto un “ruolo gestionale di rilevante importanza”, comportante “ampia autonomia ed iniziativa nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali”; autonomia ed iniziativa ogni caso caratterizzate da significativi contemperamenti, avuto riguardo al necessario confronto, in caso di criticità, con l'Unità Anticorruzione e al necessario rispetto della procedure aziendali.
Analogamente può ritenersi pacificamente emerso “il presidio di [un] important[e] settor[e] di attività, con responsabilità di risultato”, ma senza “poteri di rappresentanza e di decisione” finale, nonché la “partecipazione attiva nelle definizione degli obiettivi” e “la promozione del miglioramento dei risultati”, come reso evidente dalle proposte di semplificazione e miglioramento delle procedure avanzate e recepite.
Escluso che l'invocato inquadramento superiore possa essere riconosciuto sulla base delle dichiarazioni delle testimoni addotte dalla parte ricorrente, diventa superflua ogni valutazione della ricostruzione dell'attività lavorativa del ricorrente fornita dai testimoni di parte resistente, che non hanno certo confermato la tesi attorea.
Una volta escluso che l'inquadramento dirigenziale possa essere riconosciuto in forza dello svolgimento della funzione di DU DI, non può poi pervenirsi a conclusione difforme sulla base delle ulteriori attività che il ricorrente deduce di aver disimpegnato, di cui la società resistente non ha contestato lo svolgimento, ma solo la rilevanza ai fini dell'invocato inquadramento superiore.
Premesso che trattasi, per ammissione della stessa parte ricorrente, di attività che via via si sono aggiunte a quella principale relativa alla funzione di DU DI, non qualificabili quindi come prevalenti e continuative, una volta escluso il rilievo della principale attività di DU DI, non può che concludersi per la loro irrilevanza, ai fini dell'inquadramento superiore.
A ciò deve aggiungersi poi che, in ogni caso, o si tratta di attività sostanzialmente omogenee, per tipologia e modalità di svolgimento, con quelle di DU DI, sia pagina 28 di 46 pure in ambiti parzialmente diversi (direzione dei Servizi di Compliance, implicanti verifiche sulla praticabilità della sottoscrizione di Accordi di Riservatezza o
Confidenzialità con soggetti terzi, anche in questo caso, indagandone ed asseverandone l'eventuale affidabilità economica, operative e reputazionale, attraverso l'interrogazione di specifici data base, e rilasciando il relativo 'nulla osta a procedere;
direzione delle verifiche in materia di compliance e anticorruzione, preliminari al rilascio da parte di CO i premi a soggetti terzi con cui quest'ultima intratteneva rapporti commerciali) o di attività dedotte in termini assolutamente generici, sicché, al di là delle ridondanti espressioni utilizzate per descriverle, neppure è possibile apprezzarne appieno il contenuto e le concrete modalità di svolgimento (“gestione di tutti i flussi informativi per tutta la Macro Area D.O.T.”, che invero sembra tradursi nell'invio alla Segreteria societaria dei vari contratti conclusi e nella richiesta di invio al Consiglio di
Amministrazione; “direzione del Servizio di rilevazione a mappatura dei Rischi CO Operativi dei centri di Ricerca e Sviluppo di , che sembra tradursi nell'attività di segnalazione, per ciascuna attività di ricerca e sviluppo, dei i relativi rischi;
“direzione del Servizio di analisi degli strumenti normativi regolanti il sistema di controllo interno”).
In conclusione, sulla base di tutto quanto sin qui osservato, escluso che la parte ricorrente abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente del fatto costitutivo del diritto fatto valere (tra le tante v. Cass. n. 11108/2007, proprio in tema di diritto all'inquadramento superiore), non può riconoscersi l'invocato inquadramento dirigenziale.
Sulla domanda di accertamento del demansionamento.
In data 12.03.2021, la società resistente, ha pubblicato nella rete intranet una comunicazione organizzativa (doc. 116 della produzione di parte ricorrente) ed una comunicazione operativa (doc. 117), con le quali ha reso noto che, a partire dalla medesima data, l'Ing. diveniva “Responsabile dell'Unità” denominata CP_4
GOV/D (doc. 116), composta da altri due dipendenti a lei gerarchicamente sottoposti,
pagina 29 di 46 con mansioni di “referente”: il ricorrente, “Referente per le attività DU diligence e verifica controparti” (doc. 117) e , che dal 25.11.2021 è poi andato in CP_6
pensione.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la nuova mansione di “referente per le DU diligence” implicava attività di mera lettura dei documenti utili per le DU diligence, il cui contenuto doveva essere riferito alla Responsabile dell'Unità, senza alcun apporto valutativo da parte del referente, dotato di autonomia operativa e iniziativa nei soli limiti delle disposizioni generali impartitegli dal Responsabile dell'Unità; con la conseguenza che l'assegnazione di tale mansione sarebbe stata dequalificante non solo rispetto alle mansioni dirigenziali, asseritamente di fatto svolte sino al febbraio 2021, ma anche rispetto alle mansioni di Responsabile di Unità e comunque rispetto al suo formale livello di inquadramento (Quadro, Livello 1).
Dal canto suo, la resistente ha prospettato che l'attribuzione dell'incarico di “referente” per la DU DI, a fronte del precedente incarico di “responsabile/manager”, sarebbe stato il frutto di un mero cambio di nomenclatura, senza che a ciò fosse seguito alcun cambio delle mansioni assegnate;
che il ricorrente, deluso e frustrato per la mancata auspicata progressione in carriera, a quel punto avrebbe reagito con un atteggiamento scarsamente collaborativo, se non proprio ostruzionistico, come dimostrato dalle assenze per malattia sino al 4.5.2021, ritenute pretestuose, nonché dall'arretrato accumulatosi nelle attività demandategli;
che la società in ogni caso aveva tentato di andare incontro alle rivendicazioni attoree, assegnando alla struttura ulteriori unità di personale, sia al fine di recuperare l'arretrato accumulatosi nel periodo di assenza del ricorrente, sia al fine di dargli supporto al suo rientro in servizio, ed affidando al ricorrente ulteriori compiti.
In particolare, la resistente ha sostenuto che “in data 7 maggio 2021 si [sarebbe tenuto] un nuovo incontro con [Ingegnere responsabile dell'Unità di Governance, Per_6
nell'ambito della funzione Information & Comunication Technology, cui facevano capo anche le attività di Compliance, in cui era inserita anche la nuova unità, Tech
pagina 30 di 46 Compliance, ndr] e [Ingegnere responsabile di quest'ultima unità], finalizzato a CP_4
condividere, finalmente, il “riavvio” (rectius, il vero e proprio avvio) dell'operatività nel ruolo assegnato al ricorrente, e ad evidenziare il carico di attività arretrate e le modalità con le quali, in assenza dell'Ing. era stata gestita l'emergenza” e che, Pt_1
“nonostante l'ennesimo invito ad una piena operatività, il ricorrente [avrebbe lamentato] nuovamente il non-gradimento del ruolo assegnatogli, limitandosi a
“concedere” la propria disponibilità ad un mero supporto in favore della responsabile in caso di necessità e sottraendosi di fatto, e ancora una volta, allo svolgimento delle mansioni assegnategli” (pag. 14, punto 10, della memoria difensiva, e poi ancora punto
11).
Ora, però, il ricorrente ha prodotto (v. doc. 152 in allegato alle note depositate il
14.11.2023) registrazione di tale riunione, da cui emerge non solo l'assenza, nel corso di quell'incontro dell'Ing. , ma anche che egli si impegnò a dare il suo Per_6
supporto all'Ing. e al personale assegnato all'Unità. CP_4
Da tale registrazione emerge invero che fu la stessa a riconoscere il carattere CP_4
dequalificante tanto della “nuova titolistica”, in forza della quale il ricorrente era stato qualificato come mero referente, quanto delle mansioni concretamente assegnategli.
Ebbene, pur volendo relegare tali considerazioni nell'ambito delle mere valutazioni, in quanto non contenenti la precisa descrizione delle attività concretamente affidate al ricorrente, esse comunque mettono nella giusta prospettiva la nuova situazione lavorativa in cui si è venuto a trovare il ricorrente a partire da marzo 2021, smentendo innanzi tutto la tesi difensiva di parte resistente, circa l'atteggiamento oppositivo e CO scarsamente collaborativo del lavoratore, dettato – sempre secondo la versione di dalla frustrazione per la mancata realizzazione dell'auspicata progressione in carriera.
A ben vedere, poi, la versione difensiva di parte resistente risulta smentita anche dalle dichiarazioni rese dal teste sul punto. Il predetto ha dichiarato: “… con la Per_6
costituzione dell'Unità a partire da marzo 2021 sono state inserite progressivamente delle risorse (inizialmente poi in sostituzione e poi da Persona_7 Persona_8
pagina 31 di 46 settembre 2021 e ). Queste unità di personale erano Persona_9 Parte_10
a lavorare a Milano. A marzo 2021 si era accumulato dell'arretrato, legato al periodo di interregno. Quindi questo nuovo personale si dovette occupare del relativo smaltimento. Fu la responsabile nel frattempo nominata ad assegnare e ripartire tale lavoro tra le nuove unità”. Il teste quindi ha rappresentato che l'arretrato in questione già esisteva a marzo 2021, avendo, peraltro, in precedenza riconosciuto che da dicembre
2020 la già non lavorava più con il ricorrente. Se così è, però, è evidente, che Pt_3
CO diversamente da quanto sostenuto da l'arretrato in questione non fu dovuto all'atteggiamento ostruzionistico del ricorrente, posto che il cambio di “nomenclatura” risale proprio al 12.3.2021.
A ciò deve aggiungersi poi che l'Ing. , nel tentare di giustificare la Per_6
collocazione degli altri colleghi assegnati all'Unità a Milano, mentre il ricorrente era l'unico in servizio presso la sede di Roma, ha ammesso che “il ricorrente per svolgere la sua attività non aveva bisogno di confrontarsi con i colleghi, solo con la sua superiore ma poteva farlo con mail e video call”; con ciò smentendo anche l'ulteriore assunto difensivo della resistente, secondo cui “tale nutrito gruppo di lavoro” sarebbe stato “acquisito proprio per assistere il ricorrente nello svolgimento delle attività di due diligence” (v. punto 11 della premessa in fatto).
Sarebbe poi stato onere della resistente indicare il numero di pratiche di DU DI di cui è stato investito il ricorrente da maggio 2021, al fine di comparare tale numero con quelle seguite in precedenza e dunque smentire gli assunti attorei in merito allo stato di sottoutilizzazione e svuotamento delle mansioni in cui si sarebbe trovato dopo il suo CO rientro dalla malattia. Nessuna indicazione sul punto è stata però fornita da sulla quale, come meglio si dirà in seguito, incombeva però l'onere probatorio circa l'adempimento dell'obbligo datoriale di adibire il dipendente alle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento posseduto.
Né la resistente può trincerarsi dietro il rifiuto asseritamente opposto dal ricorrente allo svolgimento delle funzioni di DU DI (rifiuto peraltro, come detto, smentito dalla pagina 32 di 46 registrazione acquisita in atti), per giustificare la ridotta o addirittura la mancata assegnazione di nuove pratiche di DU Dilgence, stante l'omessa attivazione di alcun procedimento disciplinare volto a stigmatizzare e sanzionare il rifiuto del prestatore di lavoro di svolgere i compiti assegnatigli.
In ogni caso, poi, il teste ha riferito che “La DU DI non gli fu tolta da Per_6
punto di vista formale, in quanto il ruolo di referente gli rimase”. E' evidente quindi che, a fronte di tale perdurante inquadramento, la parte datoriale avrebbe dovuto continuare ad assegnargli pratiche in materia di DU DI, ove avesse ritenuto infondate le rimostranze attoree. Ma di tale assegnazione come detto non vi è prova, anzi la resistente ha ammesso che al ricorrente fu chiesto di occuparsi del “passaggio di consegne inerenti all'attività di DU DI”; con ciò segnalando che era stato deciso di affidare ad altri tale attività, destinando il ricorrente a diverse mansioni. CO ha infatti rappresentato che l'Ing. sempre per andare incontro alle CP_4
rimostranze del ricorrente “in ordine alla ripresa dell'attività di DU Dilgence”, gli avrebbe chiesto di svolgere ulteriori attività, così indicate (v. pagg. 16 e 17 della memoria di costituzione): “supporto nel passaggio di consegne inerenti attività di due diligence svolte in passato … in favore delle altre risorse del team, che di lì in avanti se ne sarebbero occupate a diretto supporto della responsabile;
supporto alle strutture
EC in materia di Omaggi e Ospitalità … consistenti in attività di verifica di affidabilità di soggetti da cui provengono omaggi od ospitalità in favore di dirigenti aziendali …; supporto al coordinamento dell ed eventi di similare CP_5
importanza … raccogliendo informazioni sui candidati e predisponendo la nota destinata all'anticorruzione centrale affinché valutasse la congruità del premio …; monitoraggio trimestrale degli eventi registrati e supporto interfaccia EC per adempimenti sui sistemi informatici di riferimento … [al fine di] costituire un sistema che consentisse di agevolare l'invio della reportistica dalla struttura alla Compliance della Direzione EC;
segnalazioni di anomalie ed identificazione di aree di miglioramento …; mappatura degli adempimenti di Compliance in relazione agli ambiti
pagina 33 di 46 di competenza della Direzione EC … [al fine di ]progettare un database per la gestione efficace di tutti gli adempimenti …; supporto alle attività progettuali di compliance in materia di risk assessment e monitoraggio azioni audit alle strutture
EC (progetto Risk Register EC) … consistente nel mappare le attività delle aree della Direzione EC … ed esaminare i rischi tecnico-operativi associati al fine di supportare le funzioni aziendali di gestione dei rischi …”.
Ebbene, trattasi di attività (invero neppure dettagliatamente descritte) che, per quanto sembra emergere dalle scarne informazioni fornite dalla resistente, sembrano essere prive di complessità e con ridottissimi margini di autonomia e discrezionalità (si vedano anche le dichiarazioni sul punto dell'Ing. : “Tra le ulteriori attività che Per_6
chiedemmo di svolgere al ricorrente, ricordo alcune attinenti al lavoro di DU DI CO (verifica sugli omaggi ospitalità forniti ai dipendenti di e segnatamente la procedura per accertare se l'omaggio non potesse essere indicativo di un qualche intervento corruttivo;
verifica sui destinatari del Premi , al fine di accertare CP_5
CO che non ci fossero conflitti di interessi tra chi riceveva il premio ed , ed altre legate alla costituzione della nuova unità di Compliance Tech, che essendo nuova non aveva a disposizione strumenti a supporto. Con la responsabile decidemmo di creare un archivio. E quindi fu chiesto al ricorrente di supportare la responsabile nel mettere in piedi tale archivio e anche nella definizione di un Risk Register (Archivio di Rischi a cui potevano essere esposte le varie funzione di tech). Furono tutte attività condivise ed accettate dal ma poi di fatto svolte solo in parte e quindi riassegnate ad altri”). Pt_1
E' del tutto evidente che trattasi di attività del tutto prive delle caratteristiche del livello
1, che al più possono inquadrarsi nel livello 3 (“Accedono a questo livello i lavoratori che, in possesso di conoscenze e competenze professionali e specialistiche, maturate con consolidata esperienza specifica, esplicano ruoli di concetto tecnico, amministrativo e commerciale con elementi di complessità tecnica e operativa. Tali ruoli comportano, con autonomia operativa e iniziativa nei limiti delle disposizioni generali impartite e degli obiettivi definiti, il coordinamento e/o lo svolgimento di attività specialistiche e
pagina 34 di 46 diversificate, con responsabilità diretta di realizzazione degli obiettivi prefissati.
Caratteristiche del livello sono: l'esercizio del ruolo in un contesto funzionale e di interfaccia variabile, la capacità di programmazione e controllo a breve termine, il coordinamento operativo di risorse umane, la gestione di attrezzature e impianti, la padronanza e uso di tecniche e metodologie anche operative, la flessibilità”), se non addirittura nel livello 4 (al quale accedono “lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teorico-pratiche dei processi specifici maturate con congrua esperienza, esplicano ruoli di concetto o di alta specializzazione nei vari settori aziendali tecnico, amministrativo e commerciale. Tali ruoli comportano lo svolgimento di ruoli specialistici e differenziati, con autonomia e responsabilità operativa di procedure e processi realizzativi nell'ambito di standard di riferimento di massima definiti in contesti variabili. Caratteristiche del livello sono: la capacità di operare scelte nel rispetto delle procedure/processi operativi definiti, padronanza e uso di tecniche operative e/o di esercizio di attrezzature ed impianti, elevato standard realizzativo e quali-quantitativo, capacità di guida di altri lavoratori e flessibilità operativa anche polifunzionale”).
A prescindere poi dal carattere demansionante, trattasi in ogni caso di attività relative a specifici e marginali aspetti dell'attività aziendale, per il cui svolgimento è immaginabile fosse sufficiente un tempo estremamente contenuto;
sì da potersi ritenere confermata anche una situazione di sostanziale sottoutilizzazione, se non di totale marginalizzazione del ricorrente nel contesto aziendale.
Né d'altra parte la resistente ha fornito elementi per dimostrare in che misura tali attività abbiano concretamente impegnato il ricorrente.
Conclusivamente, nel valutare le emergenze in merito al lamentato demansionamento, non può che evidenziarsi come, a fronte dell'allegazione da parte del lavoratore dell'assegnazione a mansioni inferiori, configurante quindi un inadempimento degli obblighi del datore di lavoro, incombesse su quest'ultimo l'onere di prova l'adempimento di detti obblighi (v. Cass. n. 17365/2018; n. 18223/2015); sicché non può
pagina 35 di 46 che ritenersi, a fronte del quadro probatorio così come innanzi ricostruito, che detto onere non sia stato assolto, essendo anzi risultati smentiti gli assunti difensivi della parte datoriale.
Per quanto sin qui osservato, deve ritenersi accertato che il ricorrente a partire da marzo
2021 (o meglio dal 7 maggio 2021 ovvero dal rientro dalle assenze per malattia, seguite alla comunicazione organizzativa del 12.3.2021) sia stato demansionato. Segue pertanto, innanzi tutto, l'ordine alla datrice di lavoro di riadibirlo immediatamente a mansioni inquadrabili nella qualifica di quadro, livello 1 CCNL Energia e Petrolio.
Sul risarcimento dei danni subiti per l'effetto del patito demansionamento.
Quanto alle domande di risarcimento del danno, giova rammentare che il demansionamento non implica automaticamente il diritto del lavoratore al ristoro dei danni, occorrendo l'allegazione e la prova, quale presupposto indispensabile per una valutazione equitativa del danno, che da esso siano derivati determinati pregiudizi
(Cassazione S.U. 24.3.2006, n. 6572).
Secondo l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte, dunque, non basta la prova del demansionamento, cioè dell'inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ma occorre che sia offerta la prova delle circostanze di fatto da cui risulta l'esistenza dei danni conseguenti all'inadempimento, così come riaffermato con la sentenza della S.C.
1327 del 26/01/2015, nella cui massima si legge: “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta
pagina 36 di 46 datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”.
E tuttavia, quanto al danno professionale di contenuto patrimoniale – che può consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di nuove capacità, sia nella perdita di chance e cioè di maggiori e nuove possibilità di guadagno – secondo il prevalente e maggiormente condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, esso ben può essere accertato attraverso presunzioni, siccome consentito in via generale nel nostro ordinamento (cfr. Cass. Ordinanza n. 19923/2019, ove si è affermato che “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico- giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”.).
Tanto premesso, nel caso di specie, il pregiudizio alla professionalità può essere presunto sulla base degli elementi indiziari dedotti in ricorso, quali la durata del demansionamento (perdurante dal maggio 2021, ovvero dal rientro dalla malattia),
l'entità della dequalificazione (essendo stato il lavoratore adibito a mansioni riconducibili ad almeno due livelli inferiori rispetto a quello di quello di quadro, livello
1), la conoscibilità del demansionamento in ambito aziendale, lo stato di sostanziale sottoutilizzazione, l'elevata tecnicalità delle conoscenze specialistiche che connotavano le funzioni precedentemente svolte, in un settore certamente sottoposto a rapida obsolescenza tale da far desumere un chiaro impoverimento della capacità professionale del lavoratore.
pagina 37 di 46 Deve dunque ritenersi accertato, ancorché in forma presuntiva, che il ricorrente ha subito un danno di natura patrimoniale derivante dall'inevitabile impoverimento della professionalità acquisita (sul punto si veda Cass. n. 2257/2012 nella cui massima si legge: “la durata, la conoscibilità e l'ampiezza del divario qualitativo delle mansioni costituiscono elementi idonei alla prova del danno da dequalificazione in via presuntiva”).
Tanto premesso, può ritenersi che il danno subito, nella sua componente patrimoniale, tenuto conto in particolare del fatto che le mansioni svolte sono di almeno due livelli inferiori rispetto a quello riconosciuto, nonché lo stato di sostanziale sottoutilizzazione e marginalizzazione, possa essere equitativamente liquidato nella misura del 50% della retribuzione percepita dal lavoratore dal 12.3.2021 al 31.3.2023 (ovvero sino all'epoca dell'introduzione del giudizio); sicché – tenuto che, come documentato in atti, la retribuzione lorda mensile percepita dal ricorrente è stata pari ad Euro 5.619,69 dal
12.03.2021 al 30.06.2021, ad Euro 5.661,08 dall'1.07.2021 al 30.09.2022, e ad Euro
5.743,86 dall'1.10.2022 al 31.03.2023 (doc. n. 110 produzione di parte ricorrente), e pertanto pari alla somma lorda di Euro 22.478,76 dal 12.03.2021 al 30.06.2021 (Euro
5.619,69 per 4 mesi), di Euro 84.916,20 dall'1.07.2021 al 30.09.2022 (Euro 5.661,08 per
15 mesi), di Euro 34.463,16 dall'1.10.2022 al 31.03.2023 (Euro 5.743,86 per 6 mesi), e quindi all'importo complessivo lordo di Euro 141.858,12 – calcolando il 50% di tale retribuzione complessivamente percepita si ottiene la somma lorda di euro 70.929,06, dovuta a titolo di risarcimento del danno alla professionalità subito sino al 31.3.2013.
Quanto alla pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale, va premesso che le condotte datoriali inadempienti al disposto degli artt. 2013 e 2087 c.c. possono essere fonte di danni non patrimoniali risarcibili, persino qualora non diano luogo ad una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, ma ledano altri diritti tutelati da tali disposizioni o comunque aventi rilievo costituzionale, come ad es. la dignità personale,
l'immagine professionale, l'onore e la reputazione.
pagina 38 di 46 Come già affermato nel precedente del Tribunale di Roma (sentenza n. 8260/2019, est.
Pascarella), “Ove si verifichi tale ipotesi, deve ammettersi il risarcimento tanto del danno morale che dei pregiudizi di tipo esistenziale, qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato ( v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).
6.5.Tale conclusione risulta ribadita dalla più recente giurisprudenza della terza sezione della Suprema Corte, secondo cui “il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico- relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria” ( v., tra le altre,
Cass., 27.3.2018 n.7513, Ord., e Cass., 13.4.2018 n. 9196, Ord.).
6.6.Essa risulta, poi, del tutto coerente sia con la visione bipolare del danno non patrimoniale, ormai recepita dal prevalente orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno morale costituisce voce autonoma di danno, distinto dal danno biologico o dinamico-relazionale, che va sempre autonomamente apprezzato e liquidato, così nell'ambito del sistema r.c. auto e r.c. sanitaria come nella responsabilità civile ordinaria, in quanto il giudice “deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico relazionale, destinato a incidere in senso
pagina 39 di 46 peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto” ( v. Cass., 31.1.2019 n.
13770 e precedenti conformi ivi richiamati); sia con il progressivo ampliamento del perimetro del danno morale, che non coincide più con il solo danno morale soggettivo ma si configura “come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana” ( v. Cass.,
11.6.2009 n. 13530 e Cass., 16.2.2012, n. 2228), sicché esso può essere valutato sia come "patema d'animo" (e cioè come sofferenza interiore o perturbamento psichico, dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), sia in termini di pregiudizio arrecato alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost., in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, recepita nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190 (
v. Cass., 23.1.2014, n. 1361; Cass., n. 2228/2012 e Cass., 10.3.2010 n. 5770)”.
Ebbene, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria sono certamente emersi elementi sufficienti a ritenere comprovato (si vedano le dichiarazioni del teste Testimone_2
relativamente alle relazioni in ambito familiare ed amicale, ed il teste
[...] Tes_3
, relativamente alle relazione in ambito lavorativo) che il demansionamento
[...]
perpetrato ai danni del ricorrente abbia determinato anche un danno non patrimoniale all'immagine ed alla vita di relazione, come pure una non trascurabile sofferenza interiore, naturalmente connessa alla disistima di sé.
La durata del demansionamento perpetrato, la connessa compromissione dei rapporti familiari ed amicali, la necessità di svolgere anche una terapia psicologica di 'parent training' (v. doc. 146), consentono di ritenere che il periodo di accertato demansionamento abbia avuto un'immediata ripercussione negativa sui rapporti relazionali del ricorrente.
Del pari, tali circostanze consentono di ritenere del tutto verosimile che il ricorrente, come dallo stesso lamentato, abbia subito una sofferenza interna ed un contraccolpo al proprio benessere.
pagina 40 di 46 Se tanto è, si ritiene congruo liquidare, in via equitativa, tale danno non patrimoniale, in misura pari ad un ulteriore 10% della retribuzione percepita nel suddetto periodo, pari quindi ad euro 14.185,81, da liquidarsi a titolo di danno esistenziale e morale.
Per quanto riguarda, infine, il lamentato danno biologico, deve innanzi tutto escludersi che il ricorrente fosse tenuto – ai fini dell'ammissibilità della presente azione giudiziaria
– a chiedere preliminarmente all' le tutele indennitarie previste dal d. lgs. n. 38 CP_7
del 2000, dovendosi rilevare la diversità ontologica della tutela indennitaria erogabile dall' rispetto alla tutela risarcitoria azionabile nei confronti del datore di lavoro. Il CP_7
lavoratore può infatti sempre proporre l'azione risarcitoria a tutela dell'integrità dei propri diritti patrimoniali e non patrimoniali, potendo il tribunale detrarre, dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, la somma liquidabile dall e che lo CP_7
stesso lavoratore avrebbe potuto conseguire coltivando diligentemente la procedura amministrativa prevista per legge. Come affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav., 10/04/2017, n. 9166): “.. anche per gli eventi ed i danni riconducibili all'assicurazione obbligatoria i commi successivi al primo del
D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 prevedono un meccanismo in relazione al quale permane la responsabilità del datore di lavoro. Il secondo comma dell'articolo citato stabilisce che l'esonero viene meno 'a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato'. In seguito a plurimi interventi della
Corte costituzionale, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, non
è più necessaria una condanna penale perché operi il meccanismo per il quale viene meno la salvaguardia dell'esonero; è sufficiente che in sede civile venga accertato 'che
i fatti da cui deriva l'infortunio costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo ed oggettivo' (Corte cost. n. 102 del 1981).” Per quanto attiene al danno risarcibile, è opportuno chiarire preliminarmente che deve seguirsi l'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019), che ha affermato che la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 CP_7
del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non pagina 41 di 46 consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' CP_7
secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_7
successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa
(danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno CP_7
biologico permanente. La Corte nella suddetta pronuncia ha in particolare affermato:
“La differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, CP_7
ex art. 13 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato. La diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost.. L'assicurazione non copre tutto il danno CP_7
biologico conseguente all'infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione del
D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il
pagina 42 di 46 ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 777 del 2015; Cass., Sez. Lav., n. 19973, Cass., Sez. Lav., n. 23263, entrambe del 2017)”.
La Corte ha poi aggiunto che “A partire dall'interpretazione affermata dalle c.d.
"sentenze di San Martino" del 2008 (segnatamente, v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del
2008), il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale (tra le tante, Cass., Sez. III, n. 4043 del 2013; Cass., Sez. III, n. 15491 del
2014; Cass., Sez. III, n. 3505 del 2016), da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (Cass., Sez. III, n. 9320 del 2015;
Cass., Sez. III, n. 16992 del 2015); la natura unitaria della categoria non va intesa nel senso di escludere la possibilità di rilevare, all'interno di essa, le diverse componenti che la formano, componenti riconosciute dalle stesse Sezioni Unite. Con specifico riguardo alla nozione di danno biologico nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ai relativi rapporti con le altre voci di danno rientranti nella categoria del danno non patrimoniale, nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale
(categoria giuridicamente, anche se non fenomenologicamente, unitaria), vi sono alcune voci escluse in apicibus dalla copertura assicurativa (c.d. danno complementare, CP_7
definito pure differenziale qualitativo, in relazione al quale non sussiste copertura assicurativa ): il danno biologico temporaneo, il danno biologico in franchigia CP_7
(fino al 5%), il danno morale. Invero, il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, include nell'indennizzo erogato dall' esclusivamente il danno biologico, inteso come CP_7
'lesione - pari o superiore al 6% all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona' valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni
(ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del Lavoro)
'comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali'. Se, dunque, la definizione di danno biologico che si ricava dal D.Lgs. n. 38, comprende sia la lesione statica che le ripercussioni dinamico-relazionali nella vita del danneggiato, dalla nozione legislativa appaiono senz'altro escluse voci che concorrono pur sempre a costituire il danno non
pagina 43 di 46 patrimoniale: le lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo), le lesioni sotto una determinata soglia minima, il danno morale ossia la sofferenza interiore (ad esempio il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione) che non ha base organica ed è estranea alla determinazione medico-legale…”.
Fatta tale doverosa premessa, deve precisarsi che il danno morale è stato già liquidato in sede di liquidazione del danno esistenziale e che nessuna richiesta risarcitoria è stata avanzata dalla parte ricorrente a titolo di danno biologico temporaneo, sicché la sua eventuale liquidazione sarebbe contraria al principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Passando ad esaminare il danno biologico permanente, di cui il ricorrente ha chiesto il risarcimento, deve osservarsi che la CTU nominata, Dott.ssa ha Persona_10
concluso ritenendo che “il periziando è affetto da Disturbo dell'adattamento cronico, con ansia ed umore depresso, che è causalmente correlabile sotto il profilo scientifico medico-legale alle vicende lavorative narrate”, evidenziando peraltro che l'eventuale presenza di tratti della personalità predisponenti alla determinazione del quadro psichico poi diagnosticato, così come prospettata dal consulente di parte resistente, sarebbe in ogni caso irrilevante, posto che “i fattori lavorativi hanno avuto ruolo quantomeno concausale rilevante”, come reso evidente dall'applicazione, “in sede di valutazione del nesso causale in presenza di preesistenze, della regola della 'prognosi postuma', che impone di stimare se la patologia residua si sarebbe comunque manifestata allo stesso modo, con gli stessi tempi, in assenza dell'evento lavorativo”, considerato che “fino all'insorgenza delle problematiche lavorative in discussione il ricorrente era del tutto
'funzionale' e che, viceversa, a seguito dei fatti lavorativi in discussione si è verificata una modificazione peggiorativa del suo stato di salute”.
La CTU ha inoltre quantificato il danno biologico permanente nella misura del 5%.
Tanto premesso, si ritiene che, per la liquidazione equitativa del danno biologico sofferto dal ricorrente, così come dimostrato nel presente giudizio, possa essere presa a pagina 44 di 46 riferimento la tabella per la liquidazione del danno micropermanente di cui al D.M.
18.7.2025, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31.7.2025. La tabella unica del valore pecuniario da attribuire alla invalidità sino a 9 punti, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera a), del codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 209/2005, può infatti essere utilizzata per favorire una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale anche per casi di danno non patrimoniale aventi origine diversa dagli incidenti stradali o dalla colpa medica (in questo senso Cass. Civ., sent. n. 11319/2025 ha statuito che all'applicazione non sono d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle, ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)).
Applicate dunque le suddette tabelle, tenuto conto dell'età del ricorrente e della percentuale di invalidità quantificata dalla CTU, può riconoscersi a titolo di danno biologico la somma di euro 5.599,76, cui non va aggiunto alcun ulteriore importo a titolo di danno morale, essendo stato già quantificato in sede di liquidazione del danno esistenziale.
In conclusione, la società resistente va condannata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 70.929,06, a titolo di danno patrimoniale alla professionalità, la somma di euro 14.185,81, a titolo di danno esistenziale e morale, e la somma di euro 5.599,76, a titolo di danno biologico permanente, per un importo totale di euro 90.714,63 (da ritenersi calcolato all'attualità).
Considerato l'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite possono essere compensate nella misura delle metà, ponendosi a carico della resistente, per il resto pagina 45 di 46 soccombente, la restante metà delle spese di costituzione e difesa sopportate dalla parte ricorrente, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda di inquadramento superiore;
2. Accerta e dichiara che il ricorrente a decorrere dal marzo 2021 è stato demansionato e per l'effetto ordina alla società resistente di riadibire il ricorrente a mansioni coerenti con la qualifica di quadro e con l'inquadramento nel livello 1
CCNL Energia e Petrolio;
3. Condanna altresì la società resistente a corrispondere al ricorrente la somma di euro 70.929,06, a titolo di danno patrimoniale alla professionalità, la somma di euro 14.185,81, a titolo di danno esistenziale e morale, e la somma di euro
5.599,76, a titolo di danno biologico permanente, per un totale di euro 90.714,63;
4. Condanna infine la resistente a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, liquidata in euro 6.697,50, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, compensando tra le parti la restante metà.
Roma, 14.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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