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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5183 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 2794/2025 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1
Via Giuseppe Piazzi n. 51, presso lo studio dell'avv. Federica Cucciniello
( , che lo rappresenta e difende per delega in Email_1 atti;
attore; contro
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Torino, Corso Galileo CP_1 P.IVA_1
Ferraris n. 43, presso lo studio dell'avv. Andrea Clemente Grosso
( , che la rappresenta e difende per Email_2 delega in atti;
convenuta;
Oggetto: responsabilità della banca vero il cliente, vittima di truffa perpetrata da terzi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…NEL MERITO:
Accertata la responsabilità contrattuale del che, a fronte delle richieste CP_1 icto oculi anomale del signor non ha operato con la doverosa e dovuta, qualificata, Parte_1 diligenza rifiutandosi di eseguire la/e operazione/i o quanto meno informare il signor Parte_1 violando altresì il dovere di protezione del cliente;
Accertata la responsabilità extracontrattuale del per aver, con la propria CP_1 condotta negligente ed imprudente, indirettamente cooperato nel fatto illecito perpetrato da terzi;
Accertata la responsabilità dell'operatore del e quindi dello stesso CP_1 CP_1
per avere, in ogni caso, violato l'obbligo di segnalare l'operazione sospetta ovvero il
[...] bonifico in uscita di Euro 50.000,00 effettuato il giorno 04.04.2024 alla Uif (Unità per
l'informazione finanziaria);
Dichiarare tenuto e quindi condannare il a risarcire il danno subito dal CP_1 signor e, quindi, a corrispondere in favore dello stesso la somma di Euro 126.000,00, Parte_1
o la minore o maggior somma ritenuta di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA
Accertata la responsabilità contrattuale del che, a fronte delle richieste CP_1 icto oculi anomale del signor non ha operato con la doverosa e dovuta, qualificata, Parte_1 diligenza rifiutandosi di eseguire la/e operazione/i o quanto meno informare il signor Parte_1 violando altresì il dovere di protezione del cliente;
Accertata la responsabilità extracontrattuale del per aver, con la propria CP_1 condotta negligente ed imprudente, indirettamente cooperato nel fatto illecito perpetrato da terzi;
Accertata la responsabilità dell'operatore del e quindi dello stesso CP_1 CP_1
per avere, in ogni caso, violato l'obbligo di segnalare l'operazione sospetta, ovvero il
[...] bonifico in uscita di Euro 50.000,00 effettuato il giorno 04.04.2024 alla Uif (Unità per
l'informazione finanziaria);
Dichiarare tenuto e quindi condannare il a risarcire il danno subito dal CP_1 signor e, quindi, a corrispondere in favore dello stesso la somma di Euro 50.000,00, Parte_1 di cui al bonifico del 04.04.2024 effettuato dal ricorrente direttamente allo sportello del CP_1
, filiale di Via XX Settembre n. 44 a Torino, o la minore o maggior somma ritenuta di
[...] giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA: in caso di contestazione ed ove l'Ill.mo Giudice adito lo ritenesse necessario, si chiede concedersi i termini per eventuale integrazione documentale a sostegno della domanda di parte ricorrente.
Si offrono in comunicazione con il deposito in cancelleria i documenti citati in narrativa.
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, CPA ed oneri fiscali come per legge.”;
Convenuta: “…rigettare il ricorso avversario in quanto infondato;
in via di stretto subordine, graduare convenientemente il risarcimento ai sensi dell'art.
1227, 1° comma, c.c.
Spese di lite rifuse.”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della -e CP_1 la conseguente condanna- per i danni patiti da (titolare di conto corrente Parte_1
n. 1070-01537 presso la ), vittima di truffa perpetrata da terzi ignoti. CP_1
Più precisamente, a fondamento delle proprie domande, ha Parte_1 allegato:
- che, a febbraio del 2024 -“in un momento particolarmente difficile di sconforto e solitudine”, “dopo aver accidentalmente cliccato su un link pubblicitario comparso sul sito ove navigava”- era stato “contattato telefonicamente da una certa signora ”, la quale, Per_1
“facendo leva sul suo evidente bisogno di conforto e di aiuto”, lo aveva convinto “ad investire i suoi risparmi, prospettando e promettendo una cospicua rendita in termini di interessi” (cfr. ric. p. 1, 2; corrispondenza via whatsapp di cui al doc. 3 fasc. att.);
- che, in data 4/04/2024, “su indicazione della signora ”, si era recato presso gli Per_1 sportelli della filiale di Torino, Via XX Settembre n. 44, ed aveva chiesto al CP_1 cassiere “di effettuare un bonifico dell'importo di Euro 50.000,00 in favore di un certo signor
(nominativo e iban gli erano stati forniti dalla signora )” (cfr. ric. p. 2; Controparte_2 Per_1 doc. 4 fasc. att.);
- che il dipendente della banca si era limitato “a chiedere quale fosse la causale” e, vista la sua indecisione, gli aveva consigliato di indicare la dicitura “trasferimento personale”, precisando che in tal modo “nessuno le farà questioni” (cfr. ric. p. 2 e 6); dopodiché, il dipendente della banca aveva autorizzato l'esecuzione del bonifico di € 50.000,00 “senza fare alcuna ulteriore domanda…senza informare il Direttore di filiale, senza premurarsi di approfondire in alcun modo la vicenda” (cfr. ric. p. 2) e ciò nonostante sussistessero chiari indici di anomalia dell'operazione (elencarti a p. 5 del ricorso);
- che, sei giorni dopo, in data 10/04/2025, si era nuovamente recato in filiale “per sottoscrivere un nuovo contratto di identità digitale” (cfr. ric. p. 2);
3 - che, in data 12/04/2024, “ormai letteralmente soggiogato da questa Parte_2 signora ”, aveva eseguito, tramite il servizio di home banking, un secondo bonifico a Per_1 favore di di importo pari a € 34.000,00, sicché “in poco più di una Controparte_2 settimana, con due bonifici a favore di un destinatario sconosciuto, … sostanzialmente si privava della liquidità presente sul conto corrente” (cfr. ric. p. 2, 3; doc. 6 fasc. att.);
- che, nei mesi successivi, “confortato dalle rassicurazioni della signora ”, aveva Per_1 eseguito ulteriori bonifici, tramite il servizio di home banking, a favore di destinatari con coordinate straniere (cfr. bonifici elencati a p. 3 del ricorso;
doc. 7- 14 fasc. att.);
- che, “per coprire le uscite” dal conto corrente n. 1070-01537 (acceso presso la
[...]
, aveva spostato “il denaro che possedeva sull'altro (suo) conto corrente” (conto CP_1 corrente n. 100571489496, acceso presso la Mediobanca Premier), effettuando giroconti per un totale di € 42.000,00 (cfr. doc. 25 fasc. att.); nel frattempo, aveva ricevuto “alcuni bonifici da soggetti sconosciuti, anche loro evidentemente vittime degli stessi truffatori, che facevano così letteralmente 'girare i soldi', fino a farli transitare su conti correnti esteri” (cfr. ric. p. 4);
- che, in data 4/06/2024, la aveva ricevuto “una segnalazione da parte CP_1 di altro Istituto di credito che evidenziava un bonifico a favore del signor Parte_1 disconosciuto dal titolare del conto” (cfr. ric. p. 4; doc. 16 fasc. att.);
- che, a fronte di tale segnalazione, si era reso “conto di essere stato raggirato e truffato dalla signora ” (cfr. ric. p. 4); Per_1
- che, conseguentemente, in data 12/06/2024, aveva denunciato la truffa subita, sporgendo querela contro ignoti presso il Centro operativo per la sicurezza cibernetica -
Polizia postale e delle comunicazioni Piemonte-Valle d'Aosta (cfr. doc. 17 fasc. att.), a cui era seguita l'apertura del relativo procedimento penale.
Ciò premesso, Parte_1
- ha invocato la responsabilità della : CP_1
✓ a titolo contrattuale, per aver violato il proprio dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 c. 2 Cc nonché il dovere di protezione del cliente, non avendo rifiutato l'esecuzione dei bonifici o informato il cliente della possibile truffa in atto, nonostante i chiari indici di anomalia riscontrabili, e per aver omesso di segnalare le operazioni oggetto di causa Con alla (Unità per l'informazione finanziaria), in violazione del relativo obbligo gravante sulla banca in presenza di operazioni sospette;
✓ a titolo extracontrattuale, per avere, con la propria condotta negligente, favorito il
4 perpetrarsi della truffa da parte di terzi, concorrendo con questi ultimi alla causazione del danno patito da Parte_1
- e (conseguentemente) ha chiesto la condanna della al risarcimento CP_1 dei danni patiti, che ha quantificato in € 126.000,00, di cui: € 50.000,00 per il primo bonifico eseguito allo sportello in data 4/04/2024 (cfr. doc. 4 fasc. att.); € 34.000,00 per il secondo bonifico eseguito on line in data 12/04/2024 (cfr. doc. 6 fasc. att.); € 42.000,00 per i giroconti eseguiti dal conto corrente Mediobanca Premier n. 100571489496 per aggiungere liquidità al conto corrente n. 1070-01537 (cfr. doc. 25 fasc. att.), sul quale, dopo il CP_1
12/04/2024, residuavano solo € 1.000,00 (cfr. ric. p. 11).
Si è costituita la , negando qualsivoglia responsabilità: CP_1
- sia con riferimento al bonifico di € 50.000,00 eseguito allo sportello il 4/04/2024, avendo l'operatore bancario agito diligentemente, stante l'assenza di elementi di anomalia ed essendogli precluso “indagare sulla convenienza o sulle motivazioni di un'operazione che, di per sé, non presenta elementi anomali o sospetti” (cfr. comp. risp. p. 5);
- sia con riferimento alle successive operazioni eseguite online, mediante il servizio di home banking, avendo “personalmente e direttamente eseguito tutte le Parte_1 operazioni di bonifico, che devono di conseguenza considerarsi autorizzate dal correntista, in quanto prestate con il pieno consenso, seppur viziato per effetto del raggiro subito” (cfr. comp. risp. p. 8), con conseguente inapplicabilità della normativa in materia di responsabilità dei prestatori di servizio per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento di cui al D.lgs. 11/2010; inoltre, con riferimento alle operazioni di bonifico eseguite online, la convenuta ha osservato che, in ogni caso, “è evidente la condotta gravemente negligente e imprudente del signor , “che avrebbe potuto evitare i danni subiti usando l'ordinaria Parte_1 diligenza” (art. 1227 c. 2 Cc), avendo costui inadempiuto ai propri obblighi di segretezza e custodia rivelando “alla promoter le credenziali dei propri conti correnti” e facendosi “istallare un software (Anydesk) per essere seguito da remoto” (cfr. comp. risp. p. 9 e 11), come da lui stesso dichiarato in sede di querela (cfr. doc. 4 fasc. conv.).
In via subordinata, la ha chiesto di graduare il risarcimento per CP_1 concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c. 1 Cc. Parte_1
All'esito della prima udienza del 14/05/2025 -ove si è proceduto all'interrogatorio libero ex art. 117 Cpc di la scrivente Giudice, su istanza delle parti, ha fissato Parte_1
l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies
5 Cpc, disponendone lo svolgimento mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter Cpc (cfr. ordinanza del 14/05/2025), udienza poi anticipata con successiva ordinanza del 18/08/2025
(cfr. ordinanza del 18/08/2025).
2. L'attore ha invocato la responsabilità della in primo luogo, a titolo CP_1 contrattuale, sostenendo che la convenuta avrebbe violato il dovere di protezione del cliente, non comportandosi con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176 c. 2 Cc.
2.1. In punto di diritto, vanno preliminarmente ricordati i principi enunciati dalla Corte di
Cassazione con riferimento ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale (artt. 1175 e
1375 Cc); in particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire:
- che “la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge;
ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato"
(cfr. Cass. 2855/2005);
- che "il principio di correttezza e buona fede -il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore
e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore"- deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della
Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile" (cfr. Cass.
22819/2010).
Inoltre, con specifico riferimento alle movimentazioni del conto corrente bancario, la
Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene, in linea generale, non possa essere affermato un indiscriminato e generale obbligo di controllo in capo alla banca, tuttavia, la banca è tenuta
-stante l'obbligo di buona fede oggettiva nell'ambito del rapporto contrattuale di cui all'art. 1175 Cc e nell'esecuzione in buona fede del contratto ai sensi dell'art. 1375 Cc- ad attivarsi, onde evitare, senza eccessivo sacrificio per il suo interesse, un eccessivo pregiudizio per il
6 proprio cliente correntista;
in quest'ottica, la banca è tenuta a dare, perlomeno, una segnalazione al cliente delle operazioni che appaiono "sospette" per frequenza, esorbitante importo, anomale modalità di effettuazione (cfr. Cass. 31052/2024). In altri termini, “ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno -in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede- ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta
l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente” (cfr. Cass. 30588/2023).
Con la precisazione che, nel rapporto tra la e il cliente, gli obblighi di CP_4 informazione e di protezione gravanti sull'istituto di credito risultano particolarmente cogenti, dato che la banca è tenuta ad operare con la diligenza richiesta dall'attività professionale svolta ex art. 1176 c. 2 Cc (cfr. Cass. 31052/2024).
Sul piano dell'onere probatorio, il cliente che domanda l'accertamento della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della banca e la conseguente condanna al risarcimento dei danni è tenuto, secondo i noti principi espressi in materia contrattuale dalla sentenza Cass. Su 13533/2001, a provare l'esistenza del contratto, quale fonte del diritto fatto valere, e ad allegare l'inadempimento della banca, su cui grava l'onere di dimostrare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere per causa a sé non imputabile ex art. 1218
Cc.
2.2. Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto contrattuale tra Parte_1
e la è pacifica in causa, mentre le parti dibattono sul corretto adempimento o CP_1 meno della banca rispetto agli obblighi di protezione sulla stessa gravanti ex artt. 1175, 1375,
1176 c. 2 Cc.
In particolare, l'attore ha sostenuto che la banca si sarebbe resa inadempiente rispetto a tali obblighi, avendo l'operatore allo sportello eseguito il bonifico di € 50.000,00 del 4/04/2024, senza procedere ad alcun preventivo controllo, nonostante la sussistenza dei seguenti indici di anomalia: l'età avanzata del correntista (86 anni); la consistenza dell'importo del bonifico rispetto alla disponibilità del conto (pari a complessivi € 85.000,00 come si evince dall'estratto conto al 31/03/2024 - cfr. doc. 5 fasc. att.); l'incertezza manifestata dal correntista rispetto alla richiesta di indicazione della causale del bonifico (non avendo ricevuto indicazioni dalla sua truffatrice) poi suggerita dal cassiere quale “trasferimento personale”; lo stato di solitudine in cui versava il correntista e il grave lutto recentemente subito dello stesso per la perdita del
7 proprio compagno, “di cui i dipendenti della Banca (filiale ove ci sono unicamente 2 sportelli) erano tutti a conoscenza”; l'ammontare della pensione percepita dal correntista, pari a €
2.380,00, somma destinata “a pagare il canone di locazione mensile di Euro 1.126,00” e per la restante parte a far fronte “a tutte le altre spese ordinarie relative all'immobile, oltre a quelle relative ai beni alimentari e di prima necessità”; il fatto che “i movimenti più consistenti che ha eseguito il negli ultimi anni non sono mai stati superiori ad Euro 12.000,00 e Parte_1 comunque il destinatario era sempre il medesimo, ovvero un amico (vero) del ricorrente” (cfr. ric. p. 5).
Quanto ai successivi bonifici (effettuati on line, dopo aver sottoscritto un nuovo contratto di identità digitale solo sei giorni dopo rispetto al primo bonifico allo sportello, e compiuti anche a favore di destinatari con coordinate straniere), l'attore ha osservato che tali operazioni sono state “una mera conseguenza del primo” bonifico del 4/04/2024, poiché “se la Banca fosse diligentemente intervenuta, verosimilmente la truffa sarebbe stata sventata e il ricorrente non avrebbe effettuato altri versamenti a sconosciuti. Se è vero, quindi, che le disposizioni successive sono state effettuate tramite l'applicazione e quindi non direttamente presso lo sportello, è altrettanto vero che sono tutte riconducibili alla condotta negligente di controparte che –in qualche modo- ha cooperato nell'illecito di terzi, consentendo al Parte_1 di dare avvio a questa “catena” di versamenti” (cfr. note concl. att. p. 5).
La si è opposta alla ricostruzione attorea, sostenendo di aver CP_5 diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni, sia con riferimento al bonifico di €
50.000,00 eseguito allo sportello il 4/04/2024, sia con riferimento alle successive operazioni eseguite online. In particolare, con riferimento al bonifico del 4/04/2024, la convenuta ha negato il carattere anomalo dell'operazione, atteso che: il conto corrente era intestato proprio a che “aveva piena facoltà di compiere operazioni allo sportello della Parte_1 banca”; il conto presentava un saldo attivo di circa € 85.000,00; “in passato (il 13 luglio 2021), il signor aveva effettuato un'operazione simile in favore di un amico in difficoltà Parte_1 economica, seppur per un importo inferiore, di euro 12.500,00”; “alla data del 4 aprile 2024,
l'operatore dello sportello non aveva alcun elemento concreto per sospettare di tale operazione né motivo di interrogare il proprio cliente e/o di interpellare il direttore di filiale”, essendo le ulteriori operazioni contestate successive a tale data ed eseguite tramite il servizio di home banking;
era un soggetto esperto in campo bancario, avendo Parte_1
“lavorato per molti anni come dipendente del ed essendo altresì titolare di Controparte_1
8 due conti correnti (uno presso la e l'altro presso la Mediobanca Premier) e di CP_1 un conto di deposito titoli aperto presso la (cfr. doc. 2, 3, 3 bis fasc. conv.); CP_1 inoltre, “non è in alcun modo provato che l'operatore della filiale abbia 'suggerito' la causale del bonifico al signor ('trasferimento personale'), né che quest'ultimo fosse in un Parte_1 evidente stato di disagio emotivo”; infine, la banca non era tenuta a segnalare l'operazione Con alla poiché il relativo obbligo sorge solo in ipotesi di sospetto di operazioni finalizzate al riciclaggio, finanziamento del terrorismo o provenienza dei fondi da attività criminosa e “non vi era alcuna ragione di sospettare che il signor stesse utilizzando fondi di provenienza Parte_1 criminosa” (cfr. comp. risp. p. 4-7).
Ritiene il Tribunale -contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta- che, in occasione del bonifico di € 50.000,00 eseguito allo sportello il 4/04/2024, l'operatore bancario avrebbe dovuto avvedersi dei plurimi indici di anomalia allegati dall'attrice (e, almeno in parte, non specificamente contestati dalla banca convenuta) e, conseguentemente, avrebbe dovuto approfondire la vicenda, quantomeno informando del possibile rischio di Parte_1 frodi a suo danno - circostanza che non è stata neppure allegata dalla convenuta, su cui gravava l'onere di provare di aver diligentemente adempiuto agli obblighi di protezione del cliente.
Il fatto che la convenuta abbia contestato “che l'operatore della filiale abbia 'suggerito' la causale del bonifico al signor ('trasferimento personale')” (cfr. comp. risp. p. 5) non è Parte_1 dirimente, atteso che, anche se fosse stato lo stesso attore ad indicare la causale
“trasferimento personale” (che emerge dal doc. 4 fasc. att.), tale indicazione generica, rispetto all'importo del bonifico -da ritenersi ingente tenuto conto della liquidità disponibile sul conto e dei flussi in entrata e in uscita sul conto stesso-, avrebbe certamente dovuto allertare l'operatore dello sportello, imponendogli di adottare le necessarie cautele, quantomeno informative, a protezione del cliente di 86 anni.
Allo stesso modo, non pare decisiva la difesa della banca, secondo cui Parte_1 sarebbe un soggetto esperto in campo bancario, avendo lavorato come dipendente
[...] della ed essendo altresì titolare di due conti correnti e di un conto titoli, non CP_1 potendo certo l'attore essere qualificato quale esperto investitore, tenuto conto dello sviluppo del conto titoli prodotto (cfr. doc. 3, 3 bis fasc. conv.), della mansione lavorativa in passato svolta (revisore contabile della banca) e del tempo trascorso dalla fine del rapporto lavorativo
( in sede di interrogatorio libero, all'udienza del 14/05/2025, ha Parte_1
9 dichiarato: “ho lavorato in banca, mi occupavo delle revisioni contabili della società, ma sono passati oltre 25 anni, allora non c'erano neanche i computer” -circostanze che la banca convenuta non ha contestato-).
Né può attribuirsi rilievo al fatto che l'attore avesse in passato prestato € 12.500,00 a un amico, tenuto conto dell'importo decisamente inferiore rispetto al bonifico del 4/04/2024 e del fatto che, comunque, il beneficiario di quest'ultimo bonifico non corrispondeva all'amico destinatario del precedente prestito.
In conclusione, può affermarsi che l'operatore di sportello, tenuto ad operare con diligenza qualificata (art. 1176 c. 2 Cc), in occasione del bonifico (anomalo) del 4/04/2024, avrebbe dovuto attivarsi in funzione protettiva del cliente, compiendo gli adeguati controlli ed informandolo del rischio di frodi (peraltro, particolarmente diffuse ai danni degli anziani). Non avendo la convenuta dimostrato di essersi attivata in senso, deve essere accertato l'inadempimento contrattuale della rispetto all'obbligo di protezione del CP_1 cliente ex artt. 1175, 1375 Cc;
inadempimento che ha reso possibile la consumazione della truffa ai danni di Infatti, se l'operatore di sportello, in occasione del Parte_1 bonifico (anomalo) del 4/04/2024, avesse diligentemente adempiuto al suo obbligo di protezione nei confronti del cliente, la truffa avrebbe potuto (presubilmente) essere sventata.
3. Le medesime considerazioni svolte con riferimento alla responsabilità contrattuale valgono con riferimento alla responsabilità per fatto illecito, stante la sostanziale cooperazione della convenuta nell'illecito del terzo, atteso che l'accertata inosservanza degli obblighi informativi gravanti sulla banca sono espressivi di un atteggiamento negligente o, comunque, imprudente della banca che, in quanto tale, è idoneo a integrare l'elemento soggettivo dell'illecito (cfr. Cass. 30588/2023).
4. Alla condotta negligente della banca convenuta, tuttavia, non può attribuirsi efficacia causale esclusiva, dovendosi riconoscere, ai sensi dell'art. 1227 c. 1 Cc (norma richiamata anche dall'art. 206 Cc), il fatto colposo concorrente di tenuto conto che Parte_1 costui, mediante la sua condotta imprudente, ha reso possibile l'avvio della truffa a suo danno. L'attore, infatti, ha seguito le indicazioni della sedicente consulente finanziaria , Per_1 contravvenendo alle normali regole di prudenza, tenuto conto delle modalità di adescamento e delle vie di comunicazione adottate (pubblicità di investimenti su internet, telefonate e messaggi via WhatsApp, come risulta dal verbale di querela di cui al doc. 17 fasc. att. e dai messaggi di cui al doc. 3 fasc. att.).
10 In particolare, avuto riguardo alle circostanze concrete della fattispecie e valutata l'entità della diligenza violata dall'attore (rispetto a quella violata dalla banca), il Tribunale ritiene che il concorso di debba essere valorizzato nella misura del 40%, atteso che Parte_1 il correntista/investitore deve prudentemente valutare il contenuto delle pubblicità su internet e prestare la massima attenzione rispetto a potenziali truffe, fermo restando il dovere della banca -su cui grava un obbligo di diligenza professionalmente qualificata- di attivarsi autonomamente rispetto alle operazioni sospette/anomale, a protezione del cliente.
5. Accertata la responsabilità della e riconosciuta la sussistenza di un CP_1 concorso colposo di nella misura del 40%, occorre individuare i danni Parte_1 risarcibili all'attore ai sensi dell'art. 1223 Cc (cd. danni-conseguenza)
5.1. Al riguardo, l'onere della prova grava sul danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare di aver subito, quale “conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento” o dell'illecito (art. 1223 Cc, richiamato anche dall'art. 2056 Cc), una perdita (danno emergente), un mancato guadagno (lucro cessante) ovvero la perdita della chance di raggiungimento del risultato sperato e impedito dall'inadempimento della controparte.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1227 c. 2 Cc, il risarcimento è escluso per le conseguenze dannose che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Al riguardo, va precisato che i due commi dell'art. 1227 Cc disciplinano fattispecie distinte:
- la prima (di cui si è trattato al punto 4) ricorre quando la condotta colposa del danneggiato ha contribuito a cagionare l'evento dannoso ovvero ha inciso sul rapporto di causalità materiale con il danno-evento; in questo caso, il risarcimento è ridotto in base ad una graduazione della gravità delle rispettive colpe ed all'entità delle conseguenze dannose
(art. 1227 c. 1 Cc);
- la seconda è integrata quando il danneggiato non si attivi per evitare l'aggravarsi del danno iniziale ovvero influisca sul rapporto di causalità giuridica con il danno-conseguenza; i doveri di correttezza e di buona fede, richiamati dagli artt. 1175 e 1375 Cc (di cui la disposizione dell'art. 1227 Cc costituisce espressione), impongono, infatti, al danneggiato di comportarsi in modo diligente per evitare il danno scaturito dall'inadempimento o dal fatto illecito;
in questo caso, il risarcimento è escluso per le conseguenze dannose che il creditore avrebbe potuto evitare.
La differenza tra le due ipotesi ha delle ripercussioni anche di natura processuale;
infatti:
11 - nel caso di fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso (cfr. Cass. n. 7965/2023);
- di contro, il contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto l'aggravamento del danno forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Cass. n. 12714/2010).
In punto onere della prova, spetta al debitore/danneggiante dimostrare che il creditore/danneggiato avrebbe potuto evitare determinati danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza.
5.2. Nel caso di specie, parte attrice ha allegato di aver subito un danno emergente
(patrimoniale) pari a complessivi € 126.000,00, invocando le seguenti voci di danno: €
50.000,00 per il primo bonifico eseguito allo sportello in data 4/04/2024 (cfr. doc. 4 fasc. att.);
€ 34.000,00 per il secondo bonifico eseguito on line in data 12/04/2024 (cfr. doc. 6 fasc. att.);
€ 42.000,00 per i giroconti eseguiti dal conto corrente Mediobanca Premier n. 100571489496 per aggiungere liquidità al conto corrente n. 1070-01537 (cfr. doc. 25 fasc. CP_1 att.).
Ritiene il Tribunale che debbano essere riconosciute le prime due voci di danno, relative ai bonifici del 4/04/2024 (€ 50.000,00) e del 12/04/2024 (€ 34.000,00), entrambi eseguiti in favore di (cfr. doc. 4, 6 fasc. att.), tenuto conto del nesso di regolarità Controparte_2 causale esistente tra tali operazioni e l'inadempimento imputabile alla banca, potendo certamente affermarsi, quantomeno in termini probabilistici (più probabile che non), che se fosse stato adeguatamente informato in occasione del bonifico Parte_1
(anomalo) del 4/04/2024, non avrebbe (presumibilmente) disposto l'esecuzione di tale bonifico né del successivo di pochi giorni dopo -effettuato on line in favore del medesimo beneficiario-.
Rispetto al secondo bonifico (eseguito on line), parte convenuta ha sostenuto che il danno avrebbe potuto essere evitato da usando l'ordinaria diligenza ex Parte_1 art. 1227 c. 2 Cc (cfr. comp. risp. p. 9-11).
Il Tribunale ritiene che tale eccezione non possa essere accolta, tenuto conto che:
- se è vero che, nella denuncia sporta da si legge che costui, “con Parte_1
12 il tempo”, aveva rivelato alla sedicente “promoter le credenziali dei propri conti correnti” (cfr. doc. 17 fasc. att.) - condotta senz'altro contraria all'ordinaria diligenza, oltre che agli specifici obblighi contrattuali di segretezza rispetto alle credenziali di sicurezza (cfr. doc. 7 fasc. conv., art. 11.4);
- è pur vero che ha allegato di aver eseguito autonomamente il Parte_1 bonifico del 12/04/2024 e la banca non dimostrato che l'esecuzione sia, invece, avvenuta da parte della sedicente consulente finanziaria utilizzando le credenziali fornitegli dell'attore; anzi, è la stessa convenuta ad affermare che i bonifici on line “sono stati disposti sempre con il medesimo dispositivo” (cfr. comp. risp. p. 10).
Non può, dunque, ritenersi provato che mantenendo la dovuta Parte_1 segretezza sulle sue credenziali home banking, avrebbe potuto evitare di aggravare le conseguenze dannose della truffa in atto;
la fuoriuscita di (ulteriori) € 34.000,00 dal conto corrente dell'attore, infatti, non è dipesa dalla rivelazione a terzi delle credenziali di sicurezza, ma è derivata della truffa in atto ai danni di resa possibile (anche) Parte_1 dall'inadempimento della banca.
Quanto all'ultima voce di danno allegata (€ 42.000,00), il Tribunale ritiene che non abbia assolto all'onere di allegazione e prova sullo stesso gravante, Parte_1 tenuto conto che:
- l'importo di € 42.000,00 è stato giro-contato dal conto corrente Mediobanca Premier n.
100571489496 di al conto corrente n. 1070-01537 Parte_1 CP_1 sempre del medesimo e non di soggetti terzi;
Parte_1
- parte attrice non ha puntualmente allegato e provato che tali somme, una volta accreditate sul conto corrente n. 1070-01537, siano poi state utilizzate per CP_1
l'esecuzione di bonifici in favore di terzi, conseguenti alla truffa avviata con il primo bonifico del 4/04/2024.
In conclusione, parte convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 50.400,00, cioè il 60% di € 84.000,00 in ragione del concorso colposo dell'attore riconosciuto nella misura del 40% ex art. 1227 c. 1 Cc.
Trattandosi di un debito risarcitorio e quindi di valore spetta all'attore la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei bonifici (rispettivamente 4/04/2024 e 12/04/2024 – cfr. doc. 4, 6 fasc. att.) alla data della presente della sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata (cfr. Cass. 1627/2022; Cass.
13 37798/2022). A tale somma, che diviene con la liquidazione debito di valuta, vanno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo.
6. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte convenuta e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (individuata, sulla base del decisum, nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) -ridotti del 50% per la fase istruttoria/di trattazione (essendosi svolta una sola udienza e non avendo le parti articolato mezzi istruttori)
e per la fase decisionale (tenuto conto dell'attività effettivamente svolta)- nelle seguenti voci analitiche:
fase studio € 1.701,00;
fase introduttiva € 1.204,00;
fase trattazione/istruttoria € 903,00;
fase decisionale € 1.453,00; per complessivi € 5.261,00 per compensi e € 786,00 per spese vive (Cu e marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
ND la a pagare a per il titolo di cui in CP_1 Parte_1 motivazione, l'importo di € 50.400,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei bonifici
(4/04/2024 e 12/04/2024) alla data della presente della sentenza ed interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata, ed oltre interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo;
ND la a rimborsare a le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 5.261,00 per compensi e € 786,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 27/11/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 2794/2025 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1
Via Giuseppe Piazzi n. 51, presso lo studio dell'avv. Federica Cucciniello
( , che lo rappresenta e difende per delega in Email_1 atti;
attore; contro
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Torino, Corso Galileo CP_1 P.IVA_1
Ferraris n. 43, presso lo studio dell'avv. Andrea Clemente Grosso
( , che la rappresenta e difende per Email_2 delega in atti;
convenuta;
Oggetto: responsabilità della banca vero il cliente, vittima di truffa perpetrata da terzi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…NEL MERITO:
Accertata la responsabilità contrattuale del che, a fronte delle richieste CP_1 icto oculi anomale del signor non ha operato con la doverosa e dovuta, qualificata, Parte_1 diligenza rifiutandosi di eseguire la/e operazione/i o quanto meno informare il signor Parte_1 violando altresì il dovere di protezione del cliente;
Accertata la responsabilità extracontrattuale del per aver, con la propria CP_1 condotta negligente ed imprudente, indirettamente cooperato nel fatto illecito perpetrato da terzi;
Accertata la responsabilità dell'operatore del e quindi dello stesso CP_1 CP_1
per avere, in ogni caso, violato l'obbligo di segnalare l'operazione sospetta ovvero il
[...] bonifico in uscita di Euro 50.000,00 effettuato il giorno 04.04.2024 alla Uif (Unità per
l'informazione finanziaria);
Dichiarare tenuto e quindi condannare il a risarcire il danno subito dal CP_1 signor e, quindi, a corrispondere in favore dello stesso la somma di Euro 126.000,00, Parte_1
o la minore o maggior somma ritenuta di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA
Accertata la responsabilità contrattuale del che, a fronte delle richieste CP_1 icto oculi anomale del signor non ha operato con la doverosa e dovuta, qualificata, Parte_1 diligenza rifiutandosi di eseguire la/e operazione/i o quanto meno informare il signor Parte_1 violando altresì il dovere di protezione del cliente;
Accertata la responsabilità extracontrattuale del per aver, con la propria CP_1 condotta negligente ed imprudente, indirettamente cooperato nel fatto illecito perpetrato da terzi;
Accertata la responsabilità dell'operatore del e quindi dello stesso CP_1 CP_1
per avere, in ogni caso, violato l'obbligo di segnalare l'operazione sospetta, ovvero il
[...] bonifico in uscita di Euro 50.000,00 effettuato il giorno 04.04.2024 alla Uif (Unità per
l'informazione finanziaria);
Dichiarare tenuto e quindi condannare il a risarcire il danno subito dal CP_1 signor e, quindi, a corrispondere in favore dello stesso la somma di Euro 50.000,00, Parte_1 di cui al bonifico del 04.04.2024 effettuato dal ricorrente direttamente allo sportello del CP_1
, filiale di Via XX Settembre n. 44 a Torino, o la minore o maggior somma ritenuta di
[...] giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA: in caso di contestazione ed ove l'Ill.mo Giudice adito lo ritenesse necessario, si chiede concedersi i termini per eventuale integrazione documentale a sostegno della domanda di parte ricorrente.
Si offrono in comunicazione con il deposito in cancelleria i documenti citati in narrativa.
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, CPA ed oneri fiscali come per legge.”;
Convenuta: “…rigettare il ricorso avversario in quanto infondato;
in via di stretto subordine, graduare convenientemente il risarcimento ai sensi dell'art.
1227, 1° comma, c.c.
Spese di lite rifuse.”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della -e CP_1 la conseguente condanna- per i danni patiti da (titolare di conto corrente Parte_1
n. 1070-01537 presso la ), vittima di truffa perpetrata da terzi ignoti. CP_1
Più precisamente, a fondamento delle proprie domande, ha Parte_1 allegato:
- che, a febbraio del 2024 -“in un momento particolarmente difficile di sconforto e solitudine”, “dopo aver accidentalmente cliccato su un link pubblicitario comparso sul sito ove navigava”- era stato “contattato telefonicamente da una certa signora ”, la quale, Per_1
“facendo leva sul suo evidente bisogno di conforto e di aiuto”, lo aveva convinto “ad investire i suoi risparmi, prospettando e promettendo una cospicua rendita in termini di interessi” (cfr. ric. p. 1, 2; corrispondenza via whatsapp di cui al doc. 3 fasc. att.);
- che, in data 4/04/2024, “su indicazione della signora ”, si era recato presso gli Per_1 sportelli della filiale di Torino, Via XX Settembre n. 44, ed aveva chiesto al CP_1 cassiere “di effettuare un bonifico dell'importo di Euro 50.000,00 in favore di un certo signor
(nominativo e iban gli erano stati forniti dalla signora )” (cfr. ric. p. 2; Controparte_2 Per_1 doc. 4 fasc. att.);
- che il dipendente della banca si era limitato “a chiedere quale fosse la causale” e, vista la sua indecisione, gli aveva consigliato di indicare la dicitura “trasferimento personale”, precisando che in tal modo “nessuno le farà questioni” (cfr. ric. p. 2 e 6); dopodiché, il dipendente della banca aveva autorizzato l'esecuzione del bonifico di € 50.000,00 “senza fare alcuna ulteriore domanda…senza informare il Direttore di filiale, senza premurarsi di approfondire in alcun modo la vicenda” (cfr. ric. p. 2) e ciò nonostante sussistessero chiari indici di anomalia dell'operazione (elencarti a p. 5 del ricorso);
- che, sei giorni dopo, in data 10/04/2025, si era nuovamente recato in filiale “per sottoscrivere un nuovo contratto di identità digitale” (cfr. ric. p. 2);
3 - che, in data 12/04/2024, “ormai letteralmente soggiogato da questa Parte_2 signora ”, aveva eseguito, tramite il servizio di home banking, un secondo bonifico a Per_1 favore di di importo pari a € 34.000,00, sicché “in poco più di una Controparte_2 settimana, con due bonifici a favore di un destinatario sconosciuto, … sostanzialmente si privava della liquidità presente sul conto corrente” (cfr. ric. p. 2, 3; doc. 6 fasc. att.);
- che, nei mesi successivi, “confortato dalle rassicurazioni della signora ”, aveva Per_1 eseguito ulteriori bonifici, tramite il servizio di home banking, a favore di destinatari con coordinate straniere (cfr. bonifici elencati a p. 3 del ricorso;
doc. 7- 14 fasc. att.);
- che, “per coprire le uscite” dal conto corrente n. 1070-01537 (acceso presso la
[...]
, aveva spostato “il denaro che possedeva sull'altro (suo) conto corrente” (conto CP_1 corrente n. 100571489496, acceso presso la Mediobanca Premier), effettuando giroconti per un totale di € 42.000,00 (cfr. doc. 25 fasc. att.); nel frattempo, aveva ricevuto “alcuni bonifici da soggetti sconosciuti, anche loro evidentemente vittime degli stessi truffatori, che facevano così letteralmente 'girare i soldi', fino a farli transitare su conti correnti esteri” (cfr. ric. p. 4);
- che, in data 4/06/2024, la aveva ricevuto “una segnalazione da parte CP_1 di altro Istituto di credito che evidenziava un bonifico a favore del signor Parte_1 disconosciuto dal titolare del conto” (cfr. ric. p. 4; doc. 16 fasc. att.);
- che, a fronte di tale segnalazione, si era reso “conto di essere stato raggirato e truffato dalla signora ” (cfr. ric. p. 4); Per_1
- che, conseguentemente, in data 12/06/2024, aveva denunciato la truffa subita, sporgendo querela contro ignoti presso il Centro operativo per la sicurezza cibernetica -
Polizia postale e delle comunicazioni Piemonte-Valle d'Aosta (cfr. doc. 17 fasc. att.), a cui era seguita l'apertura del relativo procedimento penale.
Ciò premesso, Parte_1
- ha invocato la responsabilità della : CP_1
✓ a titolo contrattuale, per aver violato il proprio dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 c. 2 Cc nonché il dovere di protezione del cliente, non avendo rifiutato l'esecuzione dei bonifici o informato il cliente della possibile truffa in atto, nonostante i chiari indici di anomalia riscontrabili, e per aver omesso di segnalare le operazioni oggetto di causa Con alla (Unità per l'informazione finanziaria), in violazione del relativo obbligo gravante sulla banca in presenza di operazioni sospette;
✓ a titolo extracontrattuale, per avere, con la propria condotta negligente, favorito il
4 perpetrarsi della truffa da parte di terzi, concorrendo con questi ultimi alla causazione del danno patito da Parte_1
- e (conseguentemente) ha chiesto la condanna della al risarcimento CP_1 dei danni patiti, che ha quantificato in € 126.000,00, di cui: € 50.000,00 per il primo bonifico eseguito allo sportello in data 4/04/2024 (cfr. doc. 4 fasc. att.); € 34.000,00 per il secondo bonifico eseguito on line in data 12/04/2024 (cfr. doc. 6 fasc. att.); € 42.000,00 per i giroconti eseguiti dal conto corrente Mediobanca Premier n. 100571489496 per aggiungere liquidità al conto corrente n. 1070-01537 (cfr. doc. 25 fasc. att.), sul quale, dopo il CP_1
12/04/2024, residuavano solo € 1.000,00 (cfr. ric. p. 11).
Si è costituita la , negando qualsivoglia responsabilità: CP_1
- sia con riferimento al bonifico di € 50.000,00 eseguito allo sportello il 4/04/2024, avendo l'operatore bancario agito diligentemente, stante l'assenza di elementi di anomalia ed essendogli precluso “indagare sulla convenienza o sulle motivazioni di un'operazione che, di per sé, non presenta elementi anomali o sospetti” (cfr. comp. risp. p. 5);
- sia con riferimento alle successive operazioni eseguite online, mediante il servizio di home banking, avendo “personalmente e direttamente eseguito tutte le Parte_1 operazioni di bonifico, che devono di conseguenza considerarsi autorizzate dal correntista, in quanto prestate con il pieno consenso, seppur viziato per effetto del raggiro subito” (cfr. comp. risp. p. 8), con conseguente inapplicabilità della normativa in materia di responsabilità dei prestatori di servizio per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento di cui al D.lgs. 11/2010; inoltre, con riferimento alle operazioni di bonifico eseguite online, la convenuta ha osservato che, in ogni caso, “è evidente la condotta gravemente negligente e imprudente del signor , “che avrebbe potuto evitare i danni subiti usando l'ordinaria Parte_1 diligenza” (art. 1227 c. 2 Cc), avendo costui inadempiuto ai propri obblighi di segretezza e custodia rivelando “alla promoter le credenziali dei propri conti correnti” e facendosi “istallare un software (Anydesk) per essere seguito da remoto” (cfr. comp. risp. p. 9 e 11), come da lui stesso dichiarato in sede di querela (cfr. doc. 4 fasc. conv.).
In via subordinata, la ha chiesto di graduare il risarcimento per CP_1 concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c. 1 Cc. Parte_1
All'esito della prima udienza del 14/05/2025 -ove si è proceduto all'interrogatorio libero ex art. 117 Cpc di la scrivente Giudice, su istanza delle parti, ha fissato Parte_1
l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies
5 Cpc, disponendone lo svolgimento mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter Cpc (cfr. ordinanza del 14/05/2025), udienza poi anticipata con successiva ordinanza del 18/08/2025
(cfr. ordinanza del 18/08/2025).
2. L'attore ha invocato la responsabilità della in primo luogo, a titolo CP_1 contrattuale, sostenendo che la convenuta avrebbe violato il dovere di protezione del cliente, non comportandosi con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176 c. 2 Cc.
2.1. In punto di diritto, vanno preliminarmente ricordati i principi enunciati dalla Corte di
Cassazione con riferimento ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale (artt. 1175 e
1375 Cc); in particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire:
- che “la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge;
ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato"
(cfr. Cass. 2855/2005);
- che "il principio di correttezza e buona fede -il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore
e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore"- deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della
Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile" (cfr. Cass.
22819/2010).
Inoltre, con specifico riferimento alle movimentazioni del conto corrente bancario, la
Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene, in linea generale, non possa essere affermato un indiscriminato e generale obbligo di controllo in capo alla banca, tuttavia, la banca è tenuta
-stante l'obbligo di buona fede oggettiva nell'ambito del rapporto contrattuale di cui all'art. 1175 Cc e nell'esecuzione in buona fede del contratto ai sensi dell'art. 1375 Cc- ad attivarsi, onde evitare, senza eccessivo sacrificio per il suo interesse, un eccessivo pregiudizio per il
6 proprio cliente correntista;
in quest'ottica, la banca è tenuta a dare, perlomeno, una segnalazione al cliente delle operazioni che appaiono "sospette" per frequenza, esorbitante importo, anomale modalità di effettuazione (cfr. Cass. 31052/2024). In altri termini, “ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno -in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede- ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta
l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente” (cfr. Cass. 30588/2023).
Con la precisazione che, nel rapporto tra la e il cliente, gli obblighi di CP_4 informazione e di protezione gravanti sull'istituto di credito risultano particolarmente cogenti, dato che la banca è tenuta ad operare con la diligenza richiesta dall'attività professionale svolta ex art. 1176 c. 2 Cc (cfr. Cass. 31052/2024).
Sul piano dell'onere probatorio, il cliente che domanda l'accertamento della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della banca e la conseguente condanna al risarcimento dei danni è tenuto, secondo i noti principi espressi in materia contrattuale dalla sentenza Cass. Su 13533/2001, a provare l'esistenza del contratto, quale fonte del diritto fatto valere, e ad allegare l'inadempimento della banca, su cui grava l'onere di dimostrare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità di adempiere per causa a sé non imputabile ex art. 1218
Cc.
2.2. Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto contrattuale tra Parte_1
e la è pacifica in causa, mentre le parti dibattono sul corretto adempimento o CP_1 meno della banca rispetto agli obblighi di protezione sulla stessa gravanti ex artt. 1175, 1375,
1176 c. 2 Cc.
In particolare, l'attore ha sostenuto che la banca si sarebbe resa inadempiente rispetto a tali obblighi, avendo l'operatore allo sportello eseguito il bonifico di € 50.000,00 del 4/04/2024, senza procedere ad alcun preventivo controllo, nonostante la sussistenza dei seguenti indici di anomalia: l'età avanzata del correntista (86 anni); la consistenza dell'importo del bonifico rispetto alla disponibilità del conto (pari a complessivi € 85.000,00 come si evince dall'estratto conto al 31/03/2024 - cfr. doc. 5 fasc. att.); l'incertezza manifestata dal correntista rispetto alla richiesta di indicazione della causale del bonifico (non avendo ricevuto indicazioni dalla sua truffatrice) poi suggerita dal cassiere quale “trasferimento personale”; lo stato di solitudine in cui versava il correntista e il grave lutto recentemente subito dello stesso per la perdita del
7 proprio compagno, “di cui i dipendenti della Banca (filiale ove ci sono unicamente 2 sportelli) erano tutti a conoscenza”; l'ammontare della pensione percepita dal correntista, pari a €
2.380,00, somma destinata “a pagare il canone di locazione mensile di Euro 1.126,00” e per la restante parte a far fronte “a tutte le altre spese ordinarie relative all'immobile, oltre a quelle relative ai beni alimentari e di prima necessità”; il fatto che “i movimenti più consistenti che ha eseguito il negli ultimi anni non sono mai stati superiori ad Euro 12.000,00 e Parte_1 comunque il destinatario era sempre il medesimo, ovvero un amico (vero) del ricorrente” (cfr. ric. p. 5).
Quanto ai successivi bonifici (effettuati on line, dopo aver sottoscritto un nuovo contratto di identità digitale solo sei giorni dopo rispetto al primo bonifico allo sportello, e compiuti anche a favore di destinatari con coordinate straniere), l'attore ha osservato che tali operazioni sono state “una mera conseguenza del primo” bonifico del 4/04/2024, poiché “se la Banca fosse diligentemente intervenuta, verosimilmente la truffa sarebbe stata sventata e il ricorrente non avrebbe effettuato altri versamenti a sconosciuti. Se è vero, quindi, che le disposizioni successive sono state effettuate tramite l'applicazione e quindi non direttamente presso lo sportello, è altrettanto vero che sono tutte riconducibili alla condotta negligente di controparte che –in qualche modo- ha cooperato nell'illecito di terzi, consentendo al Parte_1 di dare avvio a questa “catena” di versamenti” (cfr. note concl. att. p. 5).
La si è opposta alla ricostruzione attorea, sostenendo di aver CP_5 diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni, sia con riferimento al bonifico di €
50.000,00 eseguito allo sportello il 4/04/2024, sia con riferimento alle successive operazioni eseguite online. In particolare, con riferimento al bonifico del 4/04/2024, la convenuta ha negato il carattere anomalo dell'operazione, atteso che: il conto corrente era intestato proprio a che “aveva piena facoltà di compiere operazioni allo sportello della Parte_1 banca”; il conto presentava un saldo attivo di circa € 85.000,00; “in passato (il 13 luglio 2021), il signor aveva effettuato un'operazione simile in favore di un amico in difficoltà Parte_1 economica, seppur per un importo inferiore, di euro 12.500,00”; “alla data del 4 aprile 2024,
l'operatore dello sportello non aveva alcun elemento concreto per sospettare di tale operazione né motivo di interrogare il proprio cliente e/o di interpellare il direttore di filiale”, essendo le ulteriori operazioni contestate successive a tale data ed eseguite tramite il servizio di home banking;
era un soggetto esperto in campo bancario, avendo Parte_1
“lavorato per molti anni come dipendente del ed essendo altresì titolare di Controparte_1
8 due conti correnti (uno presso la e l'altro presso la Mediobanca Premier) e di CP_1 un conto di deposito titoli aperto presso la (cfr. doc. 2, 3, 3 bis fasc. conv.); CP_1 inoltre, “non è in alcun modo provato che l'operatore della filiale abbia 'suggerito' la causale del bonifico al signor ('trasferimento personale'), né che quest'ultimo fosse in un Parte_1 evidente stato di disagio emotivo”; infine, la banca non era tenuta a segnalare l'operazione Con alla poiché il relativo obbligo sorge solo in ipotesi di sospetto di operazioni finalizzate al riciclaggio, finanziamento del terrorismo o provenienza dei fondi da attività criminosa e “non vi era alcuna ragione di sospettare che il signor stesse utilizzando fondi di provenienza Parte_1 criminosa” (cfr. comp. risp. p. 4-7).
Ritiene il Tribunale -contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta- che, in occasione del bonifico di € 50.000,00 eseguito allo sportello il 4/04/2024, l'operatore bancario avrebbe dovuto avvedersi dei plurimi indici di anomalia allegati dall'attrice (e, almeno in parte, non specificamente contestati dalla banca convenuta) e, conseguentemente, avrebbe dovuto approfondire la vicenda, quantomeno informando del possibile rischio di Parte_1 frodi a suo danno - circostanza che non è stata neppure allegata dalla convenuta, su cui gravava l'onere di provare di aver diligentemente adempiuto agli obblighi di protezione del cliente.
Il fatto che la convenuta abbia contestato “che l'operatore della filiale abbia 'suggerito' la causale del bonifico al signor ('trasferimento personale')” (cfr. comp. risp. p. 5) non è Parte_1 dirimente, atteso che, anche se fosse stato lo stesso attore ad indicare la causale
“trasferimento personale” (che emerge dal doc. 4 fasc. att.), tale indicazione generica, rispetto all'importo del bonifico -da ritenersi ingente tenuto conto della liquidità disponibile sul conto e dei flussi in entrata e in uscita sul conto stesso-, avrebbe certamente dovuto allertare l'operatore dello sportello, imponendogli di adottare le necessarie cautele, quantomeno informative, a protezione del cliente di 86 anni.
Allo stesso modo, non pare decisiva la difesa della banca, secondo cui Parte_1 sarebbe un soggetto esperto in campo bancario, avendo lavorato come dipendente
[...] della ed essendo altresì titolare di due conti correnti e di un conto titoli, non CP_1 potendo certo l'attore essere qualificato quale esperto investitore, tenuto conto dello sviluppo del conto titoli prodotto (cfr. doc. 3, 3 bis fasc. conv.), della mansione lavorativa in passato svolta (revisore contabile della banca) e del tempo trascorso dalla fine del rapporto lavorativo
( in sede di interrogatorio libero, all'udienza del 14/05/2025, ha Parte_1
9 dichiarato: “ho lavorato in banca, mi occupavo delle revisioni contabili della società, ma sono passati oltre 25 anni, allora non c'erano neanche i computer” -circostanze che la banca convenuta non ha contestato-).
Né può attribuirsi rilievo al fatto che l'attore avesse in passato prestato € 12.500,00 a un amico, tenuto conto dell'importo decisamente inferiore rispetto al bonifico del 4/04/2024 e del fatto che, comunque, il beneficiario di quest'ultimo bonifico non corrispondeva all'amico destinatario del precedente prestito.
In conclusione, può affermarsi che l'operatore di sportello, tenuto ad operare con diligenza qualificata (art. 1176 c. 2 Cc), in occasione del bonifico (anomalo) del 4/04/2024, avrebbe dovuto attivarsi in funzione protettiva del cliente, compiendo gli adeguati controlli ed informandolo del rischio di frodi (peraltro, particolarmente diffuse ai danni degli anziani). Non avendo la convenuta dimostrato di essersi attivata in senso, deve essere accertato l'inadempimento contrattuale della rispetto all'obbligo di protezione del CP_1 cliente ex artt. 1175, 1375 Cc;
inadempimento che ha reso possibile la consumazione della truffa ai danni di Infatti, se l'operatore di sportello, in occasione del Parte_1 bonifico (anomalo) del 4/04/2024, avesse diligentemente adempiuto al suo obbligo di protezione nei confronti del cliente, la truffa avrebbe potuto (presubilmente) essere sventata.
3. Le medesime considerazioni svolte con riferimento alla responsabilità contrattuale valgono con riferimento alla responsabilità per fatto illecito, stante la sostanziale cooperazione della convenuta nell'illecito del terzo, atteso che l'accertata inosservanza degli obblighi informativi gravanti sulla banca sono espressivi di un atteggiamento negligente o, comunque, imprudente della banca che, in quanto tale, è idoneo a integrare l'elemento soggettivo dell'illecito (cfr. Cass. 30588/2023).
4. Alla condotta negligente della banca convenuta, tuttavia, non può attribuirsi efficacia causale esclusiva, dovendosi riconoscere, ai sensi dell'art. 1227 c. 1 Cc (norma richiamata anche dall'art. 206 Cc), il fatto colposo concorrente di tenuto conto che Parte_1 costui, mediante la sua condotta imprudente, ha reso possibile l'avvio della truffa a suo danno. L'attore, infatti, ha seguito le indicazioni della sedicente consulente finanziaria , Per_1 contravvenendo alle normali regole di prudenza, tenuto conto delle modalità di adescamento e delle vie di comunicazione adottate (pubblicità di investimenti su internet, telefonate e messaggi via WhatsApp, come risulta dal verbale di querela di cui al doc. 17 fasc. att. e dai messaggi di cui al doc. 3 fasc. att.).
10 In particolare, avuto riguardo alle circostanze concrete della fattispecie e valutata l'entità della diligenza violata dall'attore (rispetto a quella violata dalla banca), il Tribunale ritiene che il concorso di debba essere valorizzato nella misura del 40%, atteso che Parte_1 il correntista/investitore deve prudentemente valutare il contenuto delle pubblicità su internet e prestare la massima attenzione rispetto a potenziali truffe, fermo restando il dovere della banca -su cui grava un obbligo di diligenza professionalmente qualificata- di attivarsi autonomamente rispetto alle operazioni sospette/anomale, a protezione del cliente.
5. Accertata la responsabilità della e riconosciuta la sussistenza di un CP_1 concorso colposo di nella misura del 40%, occorre individuare i danni Parte_1 risarcibili all'attore ai sensi dell'art. 1223 Cc (cd. danni-conseguenza)
5.1. Al riguardo, l'onere della prova grava sul danneggiato, il quale è tenuto a dimostrare di aver subito, quale “conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento” o dell'illecito (art. 1223 Cc, richiamato anche dall'art. 2056 Cc), una perdita (danno emergente), un mancato guadagno (lucro cessante) ovvero la perdita della chance di raggiungimento del risultato sperato e impedito dall'inadempimento della controparte.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1227 c. 2 Cc, il risarcimento è escluso per le conseguenze dannose che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Al riguardo, va precisato che i due commi dell'art. 1227 Cc disciplinano fattispecie distinte:
- la prima (di cui si è trattato al punto 4) ricorre quando la condotta colposa del danneggiato ha contribuito a cagionare l'evento dannoso ovvero ha inciso sul rapporto di causalità materiale con il danno-evento; in questo caso, il risarcimento è ridotto in base ad una graduazione della gravità delle rispettive colpe ed all'entità delle conseguenze dannose
(art. 1227 c. 1 Cc);
- la seconda è integrata quando il danneggiato non si attivi per evitare l'aggravarsi del danno iniziale ovvero influisca sul rapporto di causalità giuridica con il danno-conseguenza; i doveri di correttezza e di buona fede, richiamati dagli artt. 1175 e 1375 Cc (di cui la disposizione dell'art. 1227 Cc costituisce espressione), impongono, infatti, al danneggiato di comportarsi in modo diligente per evitare il danno scaturito dall'inadempimento o dal fatto illecito;
in questo caso, il risarcimento è escluso per le conseguenze dannose che il creditore avrebbe potuto evitare.
La differenza tra le due ipotesi ha delle ripercussioni anche di natura processuale;
infatti:
11 - nel caso di fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso (cfr. Cass. n. 7965/2023);
- di contro, il contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto l'aggravamento del danno forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Cass. n. 12714/2010).
In punto onere della prova, spetta al debitore/danneggiante dimostrare che il creditore/danneggiato avrebbe potuto evitare determinati danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza.
5.2. Nel caso di specie, parte attrice ha allegato di aver subito un danno emergente
(patrimoniale) pari a complessivi € 126.000,00, invocando le seguenti voci di danno: €
50.000,00 per il primo bonifico eseguito allo sportello in data 4/04/2024 (cfr. doc. 4 fasc. att.);
€ 34.000,00 per il secondo bonifico eseguito on line in data 12/04/2024 (cfr. doc. 6 fasc. att.);
€ 42.000,00 per i giroconti eseguiti dal conto corrente Mediobanca Premier n. 100571489496 per aggiungere liquidità al conto corrente n. 1070-01537 (cfr. doc. 25 fasc. CP_1 att.).
Ritiene il Tribunale che debbano essere riconosciute le prime due voci di danno, relative ai bonifici del 4/04/2024 (€ 50.000,00) e del 12/04/2024 (€ 34.000,00), entrambi eseguiti in favore di (cfr. doc. 4, 6 fasc. att.), tenuto conto del nesso di regolarità Controparte_2 causale esistente tra tali operazioni e l'inadempimento imputabile alla banca, potendo certamente affermarsi, quantomeno in termini probabilistici (più probabile che non), che se fosse stato adeguatamente informato in occasione del bonifico Parte_1
(anomalo) del 4/04/2024, non avrebbe (presumibilmente) disposto l'esecuzione di tale bonifico né del successivo di pochi giorni dopo -effettuato on line in favore del medesimo beneficiario-.
Rispetto al secondo bonifico (eseguito on line), parte convenuta ha sostenuto che il danno avrebbe potuto essere evitato da usando l'ordinaria diligenza ex Parte_1 art. 1227 c. 2 Cc (cfr. comp. risp. p. 9-11).
Il Tribunale ritiene che tale eccezione non possa essere accolta, tenuto conto che:
- se è vero che, nella denuncia sporta da si legge che costui, “con Parte_1
12 il tempo”, aveva rivelato alla sedicente “promoter le credenziali dei propri conti correnti” (cfr. doc. 17 fasc. att.) - condotta senz'altro contraria all'ordinaria diligenza, oltre che agli specifici obblighi contrattuali di segretezza rispetto alle credenziali di sicurezza (cfr. doc. 7 fasc. conv., art. 11.4);
- è pur vero che ha allegato di aver eseguito autonomamente il Parte_1 bonifico del 12/04/2024 e la banca non dimostrato che l'esecuzione sia, invece, avvenuta da parte della sedicente consulente finanziaria utilizzando le credenziali fornitegli dell'attore; anzi, è la stessa convenuta ad affermare che i bonifici on line “sono stati disposti sempre con il medesimo dispositivo” (cfr. comp. risp. p. 10).
Non può, dunque, ritenersi provato che mantenendo la dovuta Parte_1 segretezza sulle sue credenziali home banking, avrebbe potuto evitare di aggravare le conseguenze dannose della truffa in atto;
la fuoriuscita di (ulteriori) € 34.000,00 dal conto corrente dell'attore, infatti, non è dipesa dalla rivelazione a terzi delle credenziali di sicurezza, ma è derivata della truffa in atto ai danni di resa possibile (anche) Parte_1 dall'inadempimento della banca.
Quanto all'ultima voce di danno allegata (€ 42.000,00), il Tribunale ritiene che non abbia assolto all'onere di allegazione e prova sullo stesso gravante, Parte_1 tenuto conto che:
- l'importo di € 42.000,00 è stato giro-contato dal conto corrente Mediobanca Premier n.
100571489496 di al conto corrente n. 1070-01537 Parte_1 CP_1 sempre del medesimo e non di soggetti terzi;
Parte_1
- parte attrice non ha puntualmente allegato e provato che tali somme, una volta accreditate sul conto corrente n. 1070-01537, siano poi state utilizzate per CP_1
l'esecuzione di bonifici in favore di terzi, conseguenti alla truffa avviata con il primo bonifico del 4/04/2024.
In conclusione, parte convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 50.400,00, cioè il 60% di € 84.000,00 in ragione del concorso colposo dell'attore riconosciuto nella misura del 40% ex art. 1227 c. 1 Cc.
Trattandosi di un debito risarcitorio e quindi di valore spetta all'attore la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei bonifici (rispettivamente 4/04/2024 e 12/04/2024 – cfr. doc. 4, 6 fasc. att.) alla data della presente della sentenza, oltre agli interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata (cfr. Cass. 1627/2022; Cass.
13 37798/2022). A tale somma, che diviene con la liquidazione debito di valuta, vanno aggiunti gli interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo.
6. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte convenuta e vengono liquidate, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (individuata, sulla base del decisum, nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) -ridotti del 50% per la fase istruttoria/di trattazione (essendosi svolta una sola udienza e non avendo le parti articolato mezzi istruttori)
e per la fase decisionale (tenuto conto dell'attività effettivamente svolta)- nelle seguenti voci analitiche:
fase studio € 1.701,00;
fase introduttiva € 1.204,00;
fase trattazione/istruttoria € 903,00;
fase decisionale € 1.453,00; per complessivi € 5.261,00 per compensi e € 786,00 per spese vive (Cu e marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
ND la a pagare a per il titolo di cui in CP_1 Parte_1 motivazione, l'importo di € 50.400,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei bonifici
(4/04/2024 e 12/04/2024) alla data della presente della sentenza ed interessi come per legge calcolati sulla sorte come pro tempore rivalutata, ed oltre interessi come per legge dalla data della sentenza fino al soddisfo;
ND la a rimborsare a le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 5.261,00 per compensi e € 786,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 27/11/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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