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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico VA RO, all'udienza del 27 novembre 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 268/2025 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Santa Teresa di Parte_1 C.F._1
Riva presso lo studio dell'avv. Sebastiano Antonino Crisafulli che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: pensione di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10 novembre 2022 , lamentando l'ingiusto Parte_1 rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 6209/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto veniva disposta ed espletata c.t.u. che accertava solo una invalidità del
93%. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 20 gennaio 2025, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , udita la discussione della parte all'udienza odierna la causa CP_1 viene trattenuta in decisione. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n.
222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi
“extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione
(v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle certificazioni sanitarie già prodotte e da questi analiticamente esaminate.
Il dr. ha infatti rilevato che la ricorrente è affetta da “Spondiloartrosi con CP_2 coxartrosi e pregresso intervento di artroprotesi ginocchio sin. in soggetto obeso (Cod.7105).
Cardiopatia ipertensiva.(Cod. 6442). OSAS di grado severo in trattamento con autocpap.
(Cod.6455). Ipoacusia bilaterale. (Cod. 4005)” precisando che “… le suddette infermità comportano … nel loro insieme un grado complessivo di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 93% a decorrere dalla domanda amministrativa” che non raggiunge, quindi, il 100% chiesto in ricorso.
Ha aggiunto, in risposta ai rilievi, che “Per quanto riguarda la diagnosi neurologica Cont "sindrome ansiosa" si riscontra solo un referto del 17-3-2016 rilasciato dall di Messina
Dott.ssa che è da ascrivere al periodo in cui è stato osservato (2016), l'obiettività Persona_1 psichica da me riscontrata è risultata nei limiti della norma e quindi non è stata valutata.
Per quanto riguarda l'insufficienza venosa cronica non è stata da me considerata poiché tale patologia non è tabellata.
All'apparato cardiocircolatorio si è pervenuto applicando il cod. 6442 (41%), poiché è stata considerata la classe II NYHA e non la classe III NYHA, infatti è presente sola una visita cardiologica che è stata effettuata il 27-3-2019 presso l' di Messina e non ho CP_4 riscontrato un esame ecocardiografico che è un test diagnostico non invasivo che esamina il
2 cuore per rilevare anomalie nella morfologia e nella funzionalità delle camere cardiache, delle valvole e del miocardio e per tale motivo ho valutato la II classe NYHA.”.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va conseguentemente respinta.
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano, quindi, a definitivo carico dell' le spese di c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 27.11.2025
Il Giudice del lavoro
VA RO
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