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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2024, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5143/2022
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
MARTINA DIOLOSA' D'ANTONE, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via V. De
Simone, 16
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Persona_1
Roma
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/6/2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso quattro ordinanze ingiunzioni e, precisamente: l'ordinanza ingiunzione n. OI-000068266, relativa a contributi 2012, dell'importo di euro 21.500,00; l'ordinanza ingiunzione n. OI-000062836, relativa a contributi
2013, dell'importo di euro 28.000,00; l'ordinanza ingiunzione n. OI-000068267, relativa a contributi 2014, dell'importo di euro 33.000,00; e l'ordinanza ingiunzione n. OI-000068268, relativa a contributi 2015, dell'importo di euro 38.000,00. L'opponente indicava la data del
25/5/2022 quale data di notifica di tutti i suddetti provvedimenti, recanti complessivamente l'importo di euro 120.500,00.
Il medesimo rilevava che dette ordinanze ingiunzioni avessero ad oggetto sanzioni ex legge n.
689/1981 (e precisamente sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83) che trovassero fondamento in atti di accertamento dell' relativi ad omissioni contributive CP_1
riguardanti lavoratori dipendenti della società gestioni commerciali Pt_2 Pt_3
Nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione;
evidenziava all'uopo l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni in quanto notificate oltre il termine quinquennale di prescrizione ed invocava l'applicazione nella specie dell'art. 28 della legge 689/1981, secondo cui il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate si prescrivesse nel termine di cinque anni dal giorno in cui fosse stata commessa la violazione. Richiamava inoltre il principio di diritto stabilito dalla
Cassazione, secondo cui la sanzione civile restasse legata alle stesse regole sulla prescrizione valevoli per i crediti contributivi in quanto aventi la stessa natura;
richiamava inoltre quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 151 del 2021, nella quale era stata evidenziata la necessità di una contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione. Riportava ancora la circolare n. 32/2022 che aveva previsto “l'archiviazione della CP_1 vicenda” in caso di intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa.
Eccepiva altresì la mancata notifica degli atti prodromici ai provvedimenti impugnati e, conseguentemente, la violazione del proprio diritto di difesa. Rilevava che, ai sensi dell'art. 6 dello
Statuto del contribuente, l'Amministrazione procedente avesse il dovere di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e che la nullità della notifica di un atto presupposto inficiasse gli atti successivi, determinandone la nullità. Osservava che, ai fini di un efficace esercizio del diritto di difesa, dovesse essere rispettata una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, e che l'omissione della notifica fosse vizio procedurale implicante la nullità dell'atto consequenziale notificato. Osservava inoltre che fosse onere dell'ente impositore dare prova della regolare notifica dell'atto, tramite la produzione in giudizio della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento con la conseguenza che, in mancanza di atto prodromico/interruttivo, dovesse ritenersi intervenuta la prescrizione delle pretese contributive, dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Rilevava che, benchè dotato di indirizzo di posta elettronica certificata in quanto amministratore di s.r.l., lo stesso non avesse mai ricevuto alcuna notifica e che, in ogni caso, avesse provveduto a versare i contributi previdenziali afferenti al proprio dipendente, come emergente dai pagamenti allegati.
Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni, stante la sussistenza dei presupposti di legge, quali il fumus boni iuris (attesa la fondatezza dei motivi di ricorso) ed il periculum in mora (considerato il pregiudizio derivante da un'eventuale esecuzione); nel merito chiedeva l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni, l'accertamento e la declaratoria di insussistenza del debito portato dai suddetti atti e, conseguentemente, lo sgravio totale o parziale delle somme indicate, oltre alla condanna alle spese.
Con decreto del 24/7/2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' L'ente precisava che l'ordinanza ingiunzione relativa all'anno 2012 riguardasse il periodo omesso “11/2012”, quella relativa all'anno 2013 riguardasse i periodi omessi “da 12/2012 a 11/2013”, quella relativa all'anno 2014 riguardasse i periodi omessi “da
12/2013 a 11/2014” e quella relativa all'anno 2015 riguardasse i periodi omessi “da 12/2014 a 11/2015”.
Rilevava che dette ordinanze ingiunzioni fossero state precedute dalla notifica di atti di accertamento, tutti notificati con raccomandata. S'intratteneva inoltre sulla natura dell'odierno giudizio di opposizione, osservando che lo stesso fosse un giudizio chiuso e che il giudice dovesse pronunciarsi sulla domanda individuata sulla base dei motivi di opposizione;
dichiarava dunque di non accettare sin d'ora il contraddittorio in ordine a motivi di contestazione non presenti nel ricorso introduttivo. Evidenziava ancora la correttezza dell'iter amministrativo seguito per l'adozione dei provvedimenti, osservando che il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, data la sua natura sanzionatoria, fosse retto dai principi dettati dalla legge 689/1981, non potendo trovare applicazione la legge n. 241 del 1990, erroneamente invocata da parte ricorrente.
Eccepiva, in via preliminare, la decadenza ex art. 22 della legge 689/1981, chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso ove depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni. Nel merito deduceva che i modelli DM10, attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e CP_ gli obblighi contributivi verso l' avessero natura ricognitiva della situazione debitoria e che la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazioni alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi. Osservava che, nella specie, l'omissione contributiva fosse scaturita dalla presentazione da parte della società presso la quale il ricorrente rivestisse la posizione di legale rappresentante dei modelli DM10 (oggi insoluti, cui non fosse seguito alcun versamento Org_1
rispetto all'importo autodenunciato dalla società stessa;
in breve, rilevava che il dato fondamentale che si ricavasse dai suddetti modelli fosse il debito, inteso quale importo specifico, che la società dichiarasse dovuto all' . Evidenziava che il ricorrente non avesse provato l'avvenuto pagamento nei termini delle CP_2 CP_ somme dichiarate all' con le denunce mensili rimaste insolute, con la conseguenza che dovesse ritenersi pacifica la sussistenza delle omissioni contributive.
Contestava poi l'eccezione di prescrizione;
rilevava al riguardo che la stessa non fosse maturata considerato che le sanzioni irrogate fossero seguite al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per le annualità dal 2012 al 2015, che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data di entrata in vigore del dlgs n. 8/2016 che aveva introdotto una parziale depenalizzazione della fattispecie (6/2/2016), e che fossero stati regolarmente notificati gli atti di accertamento seguiti poi dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni impugnate. Quanto al termine di prescrizione, richiamava l'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 in materia di prescrizione dei contributi nonché la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale, dapprima dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e poi prorogata dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021. Rilevava infine che, in esito a procedimento di verifica, l' avesse adottato CP_2 provvedimenti di rettifica degli importi di cui alle ordinanze ingiunzioni, che allegava, e che, pertanto,
l'importo delle sanzioni fosse stato rideterminato contemplando la possibilità per il ricorrente di eseguire il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica, di una somma pari alla metà della sanzione rideterminata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall'art. 16 della legge n. 689/1981.
Chiedeva in definitiva che, previa revoca del provvedimento di sospensione, l'opposizione fosse rigettata con la conferma delle ordinanze ingiunzioni e di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali evidenziava la tempestività del ricorso ed invocava l'applicazione nella specie dell'art. 14 della legge 689/1981, dal momento che le violazioni fossero state CP_ notificate oltre il termine di 90 giorni previsto dal suddetto articolo. Osservava che l' non avesse dato prova di aver rispettato il suddetto termine, e ciò nonostante l'onere probatorio fosse a suo carico in quanto attore in senso sostanziale. Lamentava inoltre che parte resistente non avesse tenuto conto dell'esatto computo del termine prescrizionale;
osservava al riguardo che le denunce DM10 cui fosse obbligato il datore di lavoro fossero calcolate su base mensile e non annuale e che, dunque, anche il termine di prescrizione dovesse essere calcolato allo stesso modo.
Con provvedimento del 28/2/2023 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e rinviata la trattazione della causa al fine di instaurare il contraddittorio in ordine ai CP_ provvedimenti di rettifica adottati dall' contenenti il ricalcolo delle sanzioni.
Anche l'ente resistente depositava note di trattazione, insistendo nelle conclusioni rassegnate in memoria ed avanzando istanza di rinvio alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n.
48, contenente modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Riportava, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo che aveva modificato l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di euro 10.000 annui, sostituendo le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” con le parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”. Dichiarava che, per effetto dell'introduzione della suddetta norma, l' avrebbe proceduto CP_2 all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa del decreto legge n. 48/2023 e che, all'esito del procedimento di verifica, lo stesso avrebbe adottato provvedimenti di rettifica degli importi delle ordinanze ingiunzioni. Chiedeva pertanto un rinvio in attesa del completamento del procedimento di rideterminazione delle sanzioni, insistendo comunque nella richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle somme che sarebbero risultate dovute.
Tenuto conto della suddetta richiesta di rinvio, con ordinanza del 6/6/2023 le parti venivano invitate ad interloquire in merito alla portata e agli effetti sulla presente controversia della previsione di cui al suddetto art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48.
Successivamente il ricorrente depositava memoria conclusionale, insistendo nell'applicazione dell'art. 14 CP_ della legge 689/1981, sulla scorta della documentazione versata in atti dall' e nella violazione da parte dello stesso dell'onere probatorio in ordine alla legittimità del procedimento sanzionatorio adottato, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare le somme richieste ed illegittimità della pretesa sanzionatoria e con conseguente prescrizione. Si riportava infine a tutte le conclusioni rassegnate in ricorso.
Da ultimo, con note del 7/12/2023, il ricorrente insisteva nelle spiegate difese sulla scorta di pronunce della
Suprema Corte e dello stesso Tribunale di Catania.
Con provvedimento del 7/12/2023 veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della causa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza dell'8 aprile 2024 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
*****
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione ad ordinanze ingiunzioni ai sensi dell'art. 22 l. 689/1981, regolata dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a mente del quale “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
L'introduzione del giudizio prevede pertanto il rispetto di termine perentorio a pena di inammissibilità. Nel caso in esame, con riguardo alla notifica di tutte le ordinanze ingiunzioni impugnate, si osserva che CP_ Part dalla documentazione versata in atti dall' (cfr. avviso di ricevimento relativo alla ) emerge che, stante la temporanea assenza del destinatario, fosse stata spedita allo stesso, in data 29/4/2022, comunicazione di avvenuto deposito con distinte raccomandate, e che il successivo 10/5/2022, una volta
Part decorso il termine di dieci giorni dalla suddetta data di spedizione della senza che l'atto fosse stato ritirato, lo stesso fosse stato “rispedito al mittente”.
La notifica dei suddetti provvedimenti deve pertanto ritenersi perfezionata in data 9/5/2022, decorso il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della suddetta CAD (comunicazione di avvenuto deposito), e ciò sulla base del procedimento notificatorio di cui alla legge n. 890/82 applicato nella specie.
Detta data di notifica risulta, difatti, indicata in seno ai “provvedimenti di rettifica ordinanza ingiunzione
CP_ annualità fino al 2015” versati in atti dall' e riguardanti le singole ordinanze ingiunzioni e, segnatamente, quella n. OI-000068266 relativa all'annualità 2012, quella n. OI-000062836 relativa all'annualità 2013, quella n. OI-000068267 relativa all'annualità 2014 e quella n. OI-000068268 relativa all'annualità 2015.
Lo stesso ricorrente, nel produrre le singole ordinanze ingiunzioni ha allegato alle stesse le relative buste sulle quali risulta indicata la riferita data del 29/4/2022, quale data in cui fosse stato rilasciato l'avviso al destinatario.
Ciò posto, si osserva che l'opponente ha indicato nel ricorso introduttivo la diversa data del 25/5/2022 quale data di notifica di tutti i provvedimenti impugnati;
a detta affermazione, tuttavia, in quanto non supportata da alcun elemento probatorio, non può che attribuirsi il valore di mera affermazione labiale, incapace di contrastare efficacemente quanto risultante dalla produzione documentale di parte resistente.
Ne consegue che, come detto, la notifica delle ordinanze ingiunzioni deve intendersi perfezionata in data
9/5/2022 e non nella diversa data indicata dall'opponente.
Risulta, poi, documentato che la presente opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data
21/6/2022, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni, che andava a scadere l'8/6/2022.
Tali essendo le risultanze processuali, il sottoscritto giudicante non può che prendere atto della tardività dell'opposizione che deve essere, quindi, dichiarata inammissibile.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse possono trovare integrale compensazione, stante la definizione del giudizio con una pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5143/2022 R.G., così statuisce:
dichiara inammissibile l'opposizione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania l'8 aprile 2024
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5143/2022
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
MARTINA DIOLOSA' D'ANTONE, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via V. De
Simone, 16
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Persona_1
Roma
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/6/2022 il ricorrente proponeva opposizione avverso quattro ordinanze ingiunzioni e, precisamente: l'ordinanza ingiunzione n. OI-000068266, relativa a contributi 2012, dell'importo di euro 21.500,00; l'ordinanza ingiunzione n. OI-000062836, relativa a contributi
2013, dell'importo di euro 28.000,00; l'ordinanza ingiunzione n. OI-000068267, relativa a contributi 2014, dell'importo di euro 33.000,00; e l'ordinanza ingiunzione n. OI-000068268, relativa a contributi 2015, dell'importo di euro 38.000,00. L'opponente indicava la data del
25/5/2022 quale data di notifica di tutti i suddetti provvedimenti, recanti complessivamente l'importo di euro 120.500,00.
Il medesimo rilevava che dette ordinanze ingiunzioni avessero ad oggetto sanzioni ex legge n.
689/1981 (e precisamente sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83) che trovassero fondamento in atti di accertamento dell' relativi ad omissioni contributive CP_1
riguardanti lavoratori dipendenti della società gestioni commerciali Pt_2 Pt_3
Nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione;
evidenziava all'uopo l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni in quanto notificate oltre il termine quinquennale di prescrizione ed invocava l'applicazione nella specie dell'art. 28 della legge 689/1981, secondo cui il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate si prescrivesse nel termine di cinque anni dal giorno in cui fosse stata commessa la violazione. Richiamava inoltre il principio di diritto stabilito dalla
Cassazione, secondo cui la sanzione civile restasse legata alle stesse regole sulla prescrizione valevoli per i crediti contributivi in quanto aventi la stessa natura;
richiamava inoltre quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 151 del 2021, nella quale era stata evidenziata la necessità di una contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione. Riportava ancora la circolare n. 32/2022 che aveva previsto “l'archiviazione della CP_1 vicenda” in caso di intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa.
Eccepiva altresì la mancata notifica degli atti prodromici ai provvedimenti impugnati e, conseguentemente, la violazione del proprio diritto di difesa. Rilevava che, ai sensi dell'art. 6 dello
Statuto del contribuente, l'Amministrazione procedente avesse il dovere di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati e che la nullità della notifica di un atto presupposto inficiasse gli atti successivi, determinandone la nullità. Osservava che, ai fini di un efficace esercizio del diritto di difesa, dovesse essere rispettata una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, e che l'omissione della notifica fosse vizio procedurale implicante la nullità dell'atto consequenziale notificato. Osservava inoltre che fosse onere dell'ente impositore dare prova della regolare notifica dell'atto, tramite la produzione in giudizio della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento con la conseguenza che, in mancanza di atto prodromico/interruttivo, dovesse ritenersi intervenuta la prescrizione delle pretese contributive, dovendo trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Rilevava che, benchè dotato di indirizzo di posta elettronica certificata in quanto amministratore di s.r.l., lo stesso non avesse mai ricevuto alcuna notifica e che, in ogni caso, avesse provveduto a versare i contributi previdenziali afferenti al proprio dipendente, come emergente dai pagamenti allegati.
Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni, stante la sussistenza dei presupposti di legge, quali il fumus boni iuris (attesa la fondatezza dei motivi di ricorso) ed il periculum in mora (considerato il pregiudizio derivante da un'eventuale esecuzione); nel merito chiedeva l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni, l'accertamento e la declaratoria di insussistenza del debito portato dai suddetti atti e, conseguentemente, lo sgravio totale o parziale delle somme indicate, oltre alla condanna alle spese.
Con decreto del 24/7/2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' L'ente precisava che l'ordinanza ingiunzione relativa all'anno 2012 riguardasse il periodo omesso “11/2012”, quella relativa all'anno 2013 riguardasse i periodi omessi “da 12/2012 a 11/2013”, quella relativa all'anno 2014 riguardasse i periodi omessi “da
12/2013 a 11/2014” e quella relativa all'anno 2015 riguardasse i periodi omessi “da 12/2014 a 11/2015”.
Rilevava che dette ordinanze ingiunzioni fossero state precedute dalla notifica di atti di accertamento, tutti notificati con raccomandata. S'intratteneva inoltre sulla natura dell'odierno giudizio di opposizione, osservando che lo stesso fosse un giudizio chiuso e che il giudice dovesse pronunciarsi sulla domanda individuata sulla base dei motivi di opposizione;
dichiarava dunque di non accettare sin d'ora il contraddittorio in ordine a motivi di contestazione non presenti nel ricorso introduttivo. Evidenziava ancora la correttezza dell'iter amministrativo seguito per l'adozione dei provvedimenti, osservando che il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, data la sua natura sanzionatoria, fosse retto dai principi dettati dalla legge 689/1981, non potendo trovare applicazione la legge n. 241 del 1990, erroneamente invocata da parte ricorrente.
Eccepiva, in via preliminare, la decadenza ex art. 22 della legge 689/1981, chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso ove depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni. Nel merito deduceva che i modelli DM10, attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e CP_ gli obblighi contributivi verso l' avessero natura ricognitiva della situazione debitoria e che la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazioni alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi. Osservava che, nella specie, l'omissione contributiva fosse scaturita dalla presentazione da parte della società presso la quale il ricorrente rivestisse la posizione di legale rappresentante dei modelli DM10 (oggi insoluti, cui non fosse seguito alcun versamento Org_1
rispetto all'importo autodenunciato dalla società stessa;
in breve, rilevava che il dato fondamentale che si ricavasse dai suddetti modelli fosse il debito, inteso quale importo specifico, che la società dichiarasse dovuto all' . Evidenziava che il ricorrente non avesse provato l'avvenuto pagamento nei termini delle CP_2 CP_ somme dichiarate all' con le denunce mensili rimaste insolute, con la conseguenza che dovesse ritenersi pacifica la sussistenza delle omissioni contributive.
Contestava poi l'eccezione di prescrizione;
rilevava al riguardo che la stessa non fosse maturata considerato che le sanzioni irrogate fossero seguite al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per le annualità dal 2012 al 2015, che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data di entrata in vigore del dlgs n. 8/2016 che aveva introdotto una parziale depenalizzazione della fattispecie (6/2/2016), e che fossero stati regolarmente notificati gli atti di accertamento seguiti poi dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni impugnate. Quanto al termine di prescrizione, richiamava l'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 in materia di prescrizione dei contributi nonché la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale, dapprima dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e poi prorogata dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021. Rilevava infine che, in esito a procedimento di verifica, l' avesse adottato CP_2 provvedimenti di rettifica degli importi di cui alle ordinanze ingiunzioni, che allegava, e che, pertanto,
l'importo delle sanzioni fosse stato rideterminato contemplando la possibilità per il ricorrente di eseguire il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica, di una somma pari alla metà della sanzione rideterminata ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall'art. 16 della legge n. 689/1981.
Chiedeva in definitiva che, previa revoca del provvedimento di sospensione, l'opposizione fosse rigettata con la conferma delle ordinanze ingiunzioni e di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali evidenziava la tempestività del ricorso ed invocava l'applicazione nella specie dell'art. 14 della legge 689/1981, dal momento che le violazioni fossero state CP_ notificate oltre il termine di 90 giorni previsto dal suddetto articolo. Osservava che l' non avesse dato prova di aver rispettato il suddetto termine, e ciò nonostante l'onere probatorio fosse a suo carico in quanto attore in senso sostanziale. Lamentava inoltre che parte resistente non avesse tenuto conto dell'esatto computo del termine prescrizionale;
osservava al riguardo che le denunce DM10 cui fosse obbligato il datore di lavoro fossero calcolate su base mensile e non annuale e che, dunque, anche il termine di prescrizione dovesse essere calcolato allo stesso modo.
Con provvedimento del 28/2/2023 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e rinviata la trattazione della causa al fine di instaurare il contraddittorio in ordine ai CP_ provvedimenti di rettifica adottati dall' contenenti il ricalcolo delle sanzioni.
Anche l'ente resistente depositava note di trattazione, insistendo nelle conclusioni rassegnate in memoria ed avanzando istanza di rinvio alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n.
48, contenente modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Riportava, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo che aveva modificato l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di euro 10.000 annui, sostituendo le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” con le parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”. Dichiarava che, per effetto dell'introduzione della suddetta norma, l' avrebbe proceduto CP_2 all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa del decreto legge n. 48/2023 e che, all'esito del procedimento di verifica, lo stesso avrebbe adottato provvedimenti di rettifica degli importi delle ordinanze ingiunzioni. Chiedeva pertanto un rinvio in attesa del completamento del procedimento di rideterminazione delle sanzioni, insistendo comunque nella richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle somme che sarebbero risultate dovute.
Tenuto conto della suddetta richiesta di rinvio, con ordinanza del 6/6/2023 le parti venivano invitate ad interloquire in merito alla portata e agli effetti sulla presente controversia della previsione di cui al suddetto art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48.
Successivamente il ricorrente depositava memoria conclusionale, insistendo nell'applicazione dell'art. 14 CP_ della legge 689/1981, sulla scorta della documentazione versata in atti dall' e nella violazione da parte dello stesso dell'onere probatorio in ordine alla legittimità del procedimento sanzionatorio adottato, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare le somme richieste ed illegittimità della pretesa sanzionatoria e con conseguente prescrizione. Si riportava infine a tutte le conclusioni rassegnate in ricorso.
Da ultimo, con note del 7/12/2023, il ricorrente insisteva nelle spiegate difese sulla scorta di pronunce della
Suprema Corte e dello stesso Tribunale di Catania.
Con provvedimento del 7/12/2023 veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della causa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza dell'8 aprile 2024 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Oggetto del presente giudizio è l'opposizione ad ordinanze ingiunzioni ai sensi dell'art. 22 l. 689/1981, regolata dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a mente del quale “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
L'introduzione del giudizio prevede pertanto il rispetto di termine perentorio a pena di inammissibilità. Nel caso in esame, con riguardo alla notifica di tutte le ordinanze ingiunzioni impugnate, si osserva che CP_ Part dalla documentazione versata in atti dall' (cfr. avviso di ricevimento relativo alla ) emerge che, stante la temporanea assenza del destinatario, fosse stata spedita allo stesso, in data 29/4/2022, comunicazione di avvenuto deposito con distinte raccomandate, e che il successivo 10/5/2022, una volta
Part decorso il termine di dieci giorni dalla suddetta data di spedizione della senza che l'atto fosse stato ritirato, lo stesso fosse stato “rispedito al mittente”.
La notifica dei suddetti provvedimenti deve pertanto ritenersi perfezionata in data 9/5/2022, decorso il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della suddetta CAD (comunicazione di avvenuto deposito), e ciò sulla base del procedimento notificatorio di cui alla legge n. 890/82 applicato nella specie.
Detta data di notifica risulta, difatti, indicata in seno ai “provvedimenti di rettifica ordinanza ingiunzione
CP_ annualità fino al 2015” versati in atti dall' e riguardanti le singole ordinanze ingiunzioni e, segnatamente, quella n. OI-000068266 relativa all'annualità 2012, quella n. OI-000062836 relativa all'annualità 2013, quella n. OI-000068267 relativa all'annualità 2014 e quella n. OI-000068268 relativa all'annualità 2015.
Lo stesso ricorrente, nel produrre le singole ordinanze ingiunzioni ha allegato alle stesse le relative buste sulle quali risulta indicata la riferita data del 29/4/2022, quale data in cui fosse stato rilasciato l'avviso al destinatario.
Ciò posto, si osserva che l'opponente ha indicato nel ricorso introduttivo la diversa data del 25/5/2022 quale data di notifica di tutti i provvedimenti impugnati;
a detta affermazione, tuttavia, in quanto non supportata da alcun elemento probatorio, non può che attribuirsi il valore di mera affermazione labiale, incapace di contrastare efficacemente quanto risultante dalla produzione documentale di parte resistente.
Ne consegue che, come detto, la notifica delle ordinanze ingiunzioni deve intendersi perfezionata in data
9/5/2022 e non nella diversa data indicata dall'opponente.
Risulta, poi, documentato che la presente opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data
21/6/2022, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni, che andava a scadere l'8/6/2022.
Tali essendo le risultanze processuali, il sottoscritto giudicante non può che prendere atto della tardività dell'opposizione che deve essere, quindi, dichiarata inammissibile.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse possono trovare integrale compensazione, stante la definizione del giudizio con una pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5143/2022 R.G., così statuisce:
dichiara inammissibile l'opposizione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania l'8 aprile 2024
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio