Art. 107. Sospensione della qualifica
La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con in privazione dello stipendio per non meno di un mese e non, piu' di sei mesi.
La sospensione e' inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
b) per denigrazione dell'Amministrazione e dei superiori;
c) per uso dell'impiego a fini personali;
d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per comportamento che produca interruzione a turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono dello stesso, salvo le norme relative alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con in privazione dello stipendio per non meno di un mese e non, piu' di sei mesi.
La sospensione e' inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
b) per denigrazione dell'Amministrazione e dei superiori;
c) per uso dell'impiego a fini personali;
d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per comportamento che produca interruzione a turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono dello stesso, salvo le norme relative alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.