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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
nella causa civile iscritta al n. 4562/2023 R.G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Elio Simone, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Napoli alla via Chiaia n. 9
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, ed elett.te dom.to presso i gli uffici della stessa in Napoli alla via Diaz n.
11
RESISTENTE
1 NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ed elett.te dom.to presso i gli uffici della stessa in Napoli
alla via Diaz n. 11
RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'esecuzione avverso cartella di pagamento ex art. 615 cpc.
Conclusioni: Come da atti di causa e da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con il ricorso introduttivo, l'odierno istante deduceva quanto segue: che, in data 20.9.2023, aveva ricevuto,
a mezzo del servizio postale, la cartella di pagamento n. 07120220074985941000, portante presunti crediti dovuti per omesso pagamento di spese processuali, comprensive di interessi di mora, per la complessiva somma di euro 25.215,88; che detta cartella sarebbe, in primo luogo, nulla, in ragione dell'intervenuta decadenza e /o prescrizione del debito in essa contenuto;
in ogni caso, detta nullità discenderebbe anche dall'omessa notifica, in favore del ricorrente, degli atti prodromici alla cartella medesima;
da ultimo,
contestava anche la sussistenza dei fatti costitutivi, posti a fondamento della stessa;
pertanto, ne chiedeva,
in accoglimento della spiegata opposizione, la declaratoria di nullità e/o illegittimità, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito tributario azionato.
Si costituiva il il quale, in primo luogo, eccepiva la incompetenza funzionale del Controparte_1
giudice civile in favore del giudice dell'esecuzione penale;
ancora, deduceva la legittimità del titolo posto a fondamento della cartella esattoriale, nonché la infondatezza delle spiegate eccezioni di prescrizione e/o decadenza.
2 Da ultimo, si costituiva l' , in persona del legale rapp.te p.t., la quale, Controparte_2
anzitutto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Sul punto, è noto che, secondo recente avviso del giudice di legittimità, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti che incidono sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) verificatisi fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di
pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità
della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. civ., sez. un., 28/07/2021,
n. 21642 - Cass. civ., sez. un., 14/04/2020, n. 7822).
In tal senso, a ben vedere, si è espresso anche il giudice tributario, allorquando ha precisato che la giurisdizione spetta al giudice ordinario in ordine a questioni relative alla pretesa tributaria, se esse sono successive alla notifica della cartella di pagamento o all'atto esecutivo ( v. Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sentenza n. 959/6/2023).
Ciò premesso, venendo al caso che ci occupa, e stando al tenore del ricorso introduttivo, non può non rilevarsi come, inequivocamente, parte ricorrente abbia impugnato la cartella di pagamento n.
07120220074985941000 ( portante presunti crediti dovuti per omesso pagamento di spese processuali,
comprensive di interessi di mora, per la complessiva somma di euro 25.215,88), deducendo, in primo luogo,
la sussistenza di vizi della procedura prodromica alla notifica della cartella medesima;
in secondo luogo, la insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, nonché la prescrizione della stessa e/o l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione.
Si tratta, allora, a ben vedere, di motivi tutti attinenti ad una fase antecedente la notifica della cartella de quo, e come tali, per quanto sopra detto, rientranti nella giurisdizione del giudice tributario.
3 Nondimeno, la stessa qualificazione del ricorso quale, in via ulteriore, opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, viene circoscritta, da esso ricorrente, non già a dedotti vizi propri del titolo esecutivo ( rectius,
precetto), bensì, nuovamente, a vizi propri degli atti prodromici alla cartella di pagamento, di tal che, anche sotto siffatto profilo, la giurisdizione spetta al giudice tributario.
La natura meramente processuale della presente pronuncia e la rilevazione d'ufficio del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario costituiscono motivi che, ad avviso di chi scrive, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente;
b) Fissa in gg. 60, decorrenti dal deposito della presente sentenza, il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
c) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Torre Annunziata, 4.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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