Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02380/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01744/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata dal tutore sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mareno di Piave, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Di Danieli e Nicoletta Sette, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda ULSS n. 2 – -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 24 maggio 2025 e volta alla definizione della compartecipazione economica al costo del servizio residenziale per l’annualità 2025 ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. n. 328/2000 e del d.P.C.M. n. 159/2013;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ND De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente agisce in giudizio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo al Tribunale: A) di dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di -OMISSIS- sull’istanza dalla stessa presentata il 24 maggio 2025 e volta alla definizione della compartecipazione comunale al costo del servizio residenziale per l’anno 2025 e B) di accertare l’obbligo del Comune di provvedere sulla medesima istanza, con conseguente condanna ad adottare un provvedimento espresso.
2. In fatto, la ricorrente espone che:
- è persona con disabilità grave non autosufficiente, invalida civile al 100% e portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992;
- dal 1996 ella è stabilmente inserita, per il tramite dei servizi sociosanitari competenti, presso la RSA “-OMISSIS- – -OMISSIS-” di -OMISSIS-, struttura accreditata gestita dall’Azienda ULSS n. 2 -OMISSIS-;
- per l’annualità 2025 il costo della quota socio-alberghiera a suo carico ammonta ad € 984,00 mensili, pari ad € 11.808,00/11.820,00 annui, mentre le entrate della ricorrente sono costituite, in via principale, dalla pensione d’invalidità civile comprensiva di indennità di accompagnamento e da una pensione di reversibilità, per un ammontare complessivo annuo comunque inferiore alla retta posta a suo carico; il relativo ISEE per prestazioni sociosanitarie residenziali per il 2025 risulta pari ad euro 4.506,27;
- a fronte di tale situazione, la ricorrente, con istanza del 24 maggio 2025, ha chiesto al Comune di-OMISSIS- di determinare la compartecipazione comunale e la correlativa quota a carico dell’assistita per l’annualità 2025, applicando i criteri ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159/2013 e la normativa di settore;
3. Nonostante le due diffide inviate – una in data 14 luglio 2025 e l’altra in data 9 settembre – il Comune non ha provveduto sull’istanza del 24 maggio 2025, ragion per cui la ricorrente ha agito in giudizio, deducendo a fondamento delle proprie domande che:
A) l’obbligo di accertare e determinare l’importo della compartecipazione da parte del Comune di -OMISSIS- discende dall’applicazione della normativa di settore (in particolare, l. n. 328/2000 e l.r. Veneto n. 5/1996) che pone direttamente in capo ai Comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociosanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale, e salva la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria;
B) il Comune di -OMISSIS- è tenuto a calcolare la propria compartecipazione alla retta de qua nel puntuale rispetto delle indicazioni della legislazione nazionale, che impone l’applicazione del criterio ISEE di cui al d.P.C.M. n.159/2013;
C) ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990 lo stesso Comune, essendo trascorsi ormai quattro mesi dalla presentazione dell’istanza, è tenuto a provvedere, tanto più in ragione dell’urgenza qualificata del caso di specie, trattandosi di tutelare il diritto all’assistenza delle persone disabili.
4. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio e ha depositato la deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 6 aprile 1996, con cui fu assunto l’impegno di compartecipare alla retta di ricovero, nonché la determinazione dirigenziale n. 195 del 5 marzo 2025, con cui è stata determinata la compartecipazione comunale alla retta per l’annualità 2025, sostenendo che tali atti escludono l’inerzia dell’Amministrazione.
In via preliminare, la difesa civica ha eccepito in rito: A) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia attenga a un rapporto obbligatorio di diritto privato, in forza dell’accordo intervenuto nel 1996 e delle successive determinazioni adottate anno per anno; B) l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della deliberazione G.C. n. -OMISSIS- e della determinazione n. -OMISSIS- e la sua inammissibilità per intervenuta acquiescenza all’assetto del rapporto amministrativo venutosi a creare. Nel merito, secondo il Comune resistente, il ricorso è infondato, non configurandosi in capo all’ente locale un obbligo di provvedere azionabile con il rito sul silenzio.
5. Ha replicato la ricorrente richiamando la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, in tema di compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie residenziali e della sussistenza del conseguente obbligo di provvedere.
6. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la difesa del Comune ha rappresentato di aver depositato poco prima dell’udienza (per la precisione alle h. 11:39), una e-mail con la quale il Comune aveva comunicato alla ricorrente in data 6 marzo 2025 – e quindi in epoca antecedente all’istanza per cui è causa - che « Con Determinazione Area 2 - Economico finanziario, tributi, personale, Servizi Sociali e CED n. 95 del 05.03.2025 si è assunto impegno di spesa, a carico del bilancio comunale anno 2025, per il pagamento della retta di ricovero della signora -OMISSIS- presso l’Istituto "-OMISSIS-", per il periodo dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025 ».
La causa è quindi passata in decisione.
7. Preliminarmente deve essere dichiarato inutilizzabile il documento (« Mail comunicazione retta sig.ra -OMISSIS- » - doc. n. 11 della produzione di parte resistente), tardivamente depositato dalla difesa del Comune, in violazione dei termini previsti dall’art. 87, commi 2 e 3 c.p.a., secondo cui nei giudizi in materia di silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., da trattarsi in camera di consiglio, i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli ordinari previsti all’art. 73 c.p.a..
8. Sempre in rito, il Collegio deve farsi carico di scrutinare le eccezioni processuali sollevate dal Comune resistente.
8.1. L’ eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale non è fondata.
La situazione giuridica dedotta in giudizio riguarda la fruizione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie residenziali, nonché la determinazione del criterio di riparto del relativo costo tra la collettività (tramite il Comune competente) e l’assistita, in applicazione di un complesso quadro normativo – legislativo, regolamentare e amministrativo – che conforma in via generale il contenuto del potere pubblico (l. n. 328/2000; d.lgs. n. 502/1992; d.P.C.M. 14.2.2001; d.P.C.M. n. 159/2013 e la disciplina regionale richiamata in atti).
Come più volte evidenziato da questo Tribunale, « la qualificazione della situazione giuridica dedotta in giudizio - anche ai fini del riparto della giurisdizione - deve essere operata sulla scorta del complessivo quadro normativo che ne disciplina i limiti e le modalità attuative: nella specie, non può non osservarsi che la situazione giuridica dedotta in giudizio, avente ad oggetto la fruizione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e la determinazione dell’esatto criterio di accollo del relativo costo a carico della collettività e dell’assistito, risulta conformata da atti regolatori di fonte non solo legislativa, ma anche regolamentare ed amministrativa (basti pensare alla stessa disciplina dell’ISEE, che ad avviso del giudice di primo grado deve trovare esclusiva applicazione nella fattispecie, recata dal d.P.C.M. n. 159/2013), con la conseguenza che, indipendentemente dalla natura vincolata (secondo la tesi della ricorrente) o meno (secondo la posizione dell’Amministrazione resistente) degli atti impugnati in primo grado, resta insuperabile il dato che si tratta di una situazione “discrezionalmente conformata” a monte dall’Amministrazione, al fine di conciliare l’interesse del privato a sostenere i costi della prestazione assistenziale (sia con riguardo alla sua componente sanitaria, siccome riconducibile ai Livelli Essenziali di Assistenza, sia con riferimento a quella sociale) in misura compatibile con la sua capacità economica e quello pubblico a non addossare alla collettività costi che il beneficiario della medesima prestazione, in ragione delle sue disponibilità reddituali e patrimoniali, sia in grado di sostenere autonomamente» (in questi termini, T.A.R. Veneto, Sez. III, 28 gennaio 2025 n. 130).
La posizione soggettiva dell’assistita, rispetto alla determinazione della compartecipazione comunale e dell’eventuale integrazione economica, è pertanto incisa dall’esercizio di un potere amministrativo discrezionalmente conformato “a monte” e, dunque, assume la natura di interesse legittimo.
Non rileva in senso contrario l’esistenza della deliberazione comunale risalente all’anno 1996 e delle successive determinazioni adottate anno per anno: tali atti si inseriscono, infatti, nell’esercizio del potere amministrativo di organizzazione e finanziamento del servizio e non trasformano in un rapporto puramente privatistico la pretesa all’esatta applicazione dei criteri legali (in specie, quelli riferiti all’ISEE) di riparto dell’onere economico.
Né giova al Comune resistente invocare a supporto della propria tesi il precedente della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 9952/2024). Esso concerne la diversa fattispecie del rimborso di rette già anticipate da un Comune nell’ambito di un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e non attiene all’omessa determinazione della quota di compartecipazione comunale che, nel caso in esame, l’odierna ricorrente pretende conforme ai criteri ISEE.
Deve, quindi, affermarsi la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, in quanto viene in rilievo l’omesso esercizio di un potere amministrativo incidente su posizioni di interesse legittimo della ricorrente.
8.2. Il Comune assume che il ricorso è irricevibile, perché la ricorrente non ha impugnato, nei termini, la deliberazione G.C. n. -OMISSIS- e la determinazione n. -OMISSIS- o inammissibile, perché la loro protratta esecuzione significa acquiescenza all’assetto di interessi in essi recato.
La tesi non può essere condivisa.
In primo luogo, l’oggetto del presente giudizio – come inequivocabilmente risulta dal ricorso – è l’accertamento del silenzio – inadempimento opposto dall’Amministrazione all’istanza del 24 maggio 2025 (e delle successe diffide), successiva a determinazioni pregresse e indipendentemente dal fatto che le stesse siano state o meno comunicate alla ricorrente.
Ne consegue che tali atti non possono logicamente qualificarsi come provvedimenti conclusivi del procedimento originato dall’istanza del 24 maggio 2025, né valgono ad escludere la configurabilità di un silenzio illegittimo ma, anzi, ne attestano la perdurante sussistenza.
Inoltre, secondo l’art. 2, comma 1, l. n.241/1990 “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ”.
E anche la giurisprudenza ha chiarito che « in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).
Ne deriva che l’Amministrazione non può, in giudizio, paralizzare l’azione sul silenzio invocando, per la prima volta, una pretesa irricevibilità o inammissibilità dell’istanza, che avrebbe dovuto essere - se ritenuta sussistente - oggetto di un provvedimento espresso da comunicare al richiedente.
8.3. Quanto all’eccepita acquiescenza, essa è in radice incompatibile con la presentazione dell’istanza del 24 maggio 2025, con le successive diffide e, infine, con la proposizione del presente ricorso: tali atti manifestano esplicitamente la volontà della ricorrente di sottoporre a riesame l’assetto contributivo pregresso alla luce della sopravvenuta disciplina sull’ISEE.
È noto, infatti, che l’acquiescenza è rinvenibile unicamente allorquando nel comportamento siano riscontrabili indici univoci di una volontà contrastante con la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, laddove nella specie deve evidenziarsi che tale acquiescenza non può riscontrarsi, per quanto detto.
10. Sgombrato il campo dalle eccezioni processuali, il ricorso è fondato.
Il Collegio osserva che l’azione avverso il silenzio - inadempimento presuppone la violazione di un obbligo di provvedere, tipizzato dalla legge o desumibile dall’ordinamento, e la sussistenza, in capo al ricorrente, di una posizione di interesse legittimo rispetto all’esercizio del potere.
Nel caso in esame, fermo restando quanto stabilito in termini generali dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che impone la conclusione del procedimento con provvedimento espresso, vengono in rilievo quali fonti normative dell’obbligo di provvedere: A) l’art. 6, comma 4, l. n. 328/2000 che obbliga il Comune di residenza ad assumere gli oneri connessi all’eventuale integrazione economica per i soggetti che necessitano di ricovero stabile presso strutture residenziali, previa verifica dei relativi presupposti; B) le norme di settore (d.P.C.M. 14 febbraio 2001; d.P.C.M. n. 159/2013; d.lgs. n. 502/1992) configurano un vero e proprio dovere dell’Amministrazione di accertare la sussistenza dei requisiti e di determinare la compartecipazione economica, nel rispetto dei LEA e dei criteri ISEE, trattandosi di prestazioni collegate a diritti di rango costituzionale (artt. 32, 38 Cost.).
Questo Tribunale ha già affermato (cfr. la sentenza n. 130/2025) che, a fronte di istanze rivolte a ottenere la determinazione della compartecipazione comunale alla retta residenziale, grava sull’Amministrazione l’obbligo giuridico di avviare il procedimento, compiere gli accertamenti del caso e concluderlo con un provvedimento espresso, di segno positivo o negativo che sia.
Va ribadito che non è sufficiente a superare la configurazione del silenzio la mera esistenza di una determinazione sulle rette, non riferita all’istanza specifica, non comunicata alla ricorrente e comunque non motivata in relazione alla situazione economica concreta da questa rappresentata per l’annualità 2025.
11. Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, si deve ordinare al Comune resistente di adottare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, un provvedimento espresso e puntualmente motivato sull’istanza di cui trattasi.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con pagamento a favore dello Stato, dovendosi confermare l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Inoltre, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata dell’avvocato Maria Luisa Tezza in data 9 dicembre 2025 per l’attività svolta a favore del ricorrente a titolo di patrocinio a spese dello Stato, il Collegio osserva che - tenuto conto della semplicità del contenzioso, della immediatezza della pronuncia, nonché delle decisioni assunte da questa Sezione in casi analoghi - l’istanza può essere accolta e, per l’effetto, al difensore del ricorrente può essere liquidato l’importo richiesto, pari ad -OMISSIS-, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Mareno di Piave di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Comune resistente a rifondere le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, con pagamento in favore dello Stato.
Ammette la ricorrente in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore del difensore del ricorrente medesimo, per l’attività svolta nel presente giudizio, la somma di €-OMISSIS- per onorari, diritti e spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
ND De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND De Col | LO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.