CASS
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 39546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39546 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da GA ND - Presidente - Sent. n.1255/2025 sez. AL TO CC – 14/10/2025 NI LI R.G.N. 20317/2025 IU OV NI NI - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da SA NZ nato a [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la ordinanza del 30/04/2025 del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IU OV;
udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore dell’imputato, avv. Andò Bruno che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39546 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/10/2025 2 1. Il tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, adito con istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di circa euro 20.000, corrispondenti all'iva evasa in ordine al reato ex art. 81 cpv. c.p. e 2 del Dlgs. 74/2000, per avere indicato in dichiarazioni annuali di legge fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti - sequestro finalizzato alla confisca diretta e in subordine a quella per equivalente ed emesso dal Gip del medesimo tribunale -, confermava l'impugnato sequestro. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione SA NZ, quale indagato siccome legale rappresentante della Penta Petroli s.r.l. di Milano, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo, il vizio di violazione di legge processuale per carenza di motivazione in ordine alla esistenza del fumus del reato. Si rileva la mancata illustrazione degli elementi che sarebbero alla base del ritenuto fumus del reato, e comunque la motivazione apparente nella rappresentazione generica di elementi indiziari privi dello loro necessaria specificazione. Con mancata elaborazione del ragionamento logico su di essi fondato, a fronte della intervenuta dichiarazione di inutilizzabilità degli elementi di indagine successivi al 7 ottobre 2021. Piuttosto, si osserva che al 7.10.2021 la documentazione raccolta e utilizzabile non supportava la emissione di fatture per operazioni inesistenti. Neppure sussisterebbe la necessaria dichiarazioni comprensiva delle fatture false. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge anche sub specie di carenza di motivazione. Gli elementi investigativi validamente utilizzabili sarebbero anteriori al reato ipotizzato e rispetto al quale è stato disposto il sequestro del profitto, con particolare riferimento alle dichiarazioni fiscali inerenti gli esercizi del 2019 e del 2020, come ipotizzate in apposite contestazioni. Con pregiudizio anche del principio di proporzionalità. 5. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge per motivazione apparente in ordine al periculum in mora. Sul punto la spiegazione del periculum sarebbe solo tautologica e non illustrerebbe le ragioni di un 3 ritenuto rischio di dispersione dei valori corrispondenti al profitto. Con assenza anche di ogni valutazione personalizzata rispetto al ricorrente. 6. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che non si rinviene se il sequestro sia avvenuto e nei confronti di chi: se in particolare in funzione della confisca diretta, nei confronti della società di riferimento, avvalsasi del risparmio di spesa conseguente alle dichiarazioni fiscali contestate, ovvero del SA, in esecuzione di un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Sul punto nulla specifica il ricorrente. La carenza di specificazione su tale presupposto, si riverbera sul tema della legittimazione dell'istante: questi, siccome agisce quale indagato e non quale legale rappresentante della società di riferimento solo in caso di sequestro per equivalente, intervenuto su beni di sua spettanza, come tali restituibili al medesimo in caso di accoglimento della impugnazione, sarebbe legittimato e interessato a proporre la domanda di riesame e il successivo ricorso per cassazione. Con mancanza invece di interesse ad impugnare in caso di intervenuta apprensione di beni della società, ove sia intervenuto sequestro nei confronti della stessa, finalizzato alla confisca diretta. In tale ultimo caso l'interesse alla impugnazione fa capo solo al soggetto cui i beni sarebbero restituiti in caso di dissequestro, ossia, nell'ipotesi qui citata, la società di cui il ricorrente è rappresentante legale. Con conseguente necessità di conferimento da parte del rappresentante legale di apposita procura speciale al difensore, qui assente. In proposito, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura s è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro 11/1/2013, Rv. 255186). E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p. secondo cui "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Neppure soccorre nel caso in esame, ove si trattasse di sequestro intervenuto direttamente nei confronti della società, la recente decisione del delle Sezioni unite di questa corte, riportata con informazione provvisoria del 25.9.2025, attraverso cui riguardo al quesito se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene, il supremo 4 collegio ha statuito che "la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione". Circostanza quest'ultima del tutto insussistente nel caso in esame in cui l'istante non solo ha proposto un ricorso generico per la mancata specificazione della sua legittimazione, non avendo in alcun modo affrontato il tema della diversità della sua posizione rispetto a quello della società eventualmente terza rispetto al tipo di sequestro intervenuto e alla spettanza soggettiva del denaro eventualmente da restituire né avendo allegato al riguardo alcuna circostanza atta a suffragare comunque un interesse costituito da effetti incidenti sulla sua posizione a seguito della rimozione del sequestro. Consegue per quanto osservato l'assorbimento anche della censura in tema di periculum in mora. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IU OV GA ND
avverso la ordinanza del 30/04/2025 del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IU OV;
udita la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore dell’imputato, avv. Andò Bruno che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 39546 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/10/2025 2 1. Il tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, adito con istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di circa euro 20.000, corrispondenti all'iva evasa in ordine al reato ex art. 81 cpv. c.p. e 2 del Dlgs. 74/2000, per avere indicato in dichiarazioni annuali di legge fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti - sequestro finalizzato alla confisca diretta e in subordine a quella per equivalente ed emesso dal Gip del medesimo tribunale -, confermava l'impugnato sequestro. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione SA NZ, quale indagato siccome legale rappresentante della Penta Petroli s.r.l. di Milano, deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Rappresenta con il primo, il vizio di violazione di legge processuale per carenza di motivazione in ordine alla esistenza del fumus del reato. Si rileva la mancata illustrazione degli elementi che sarebbero alla base del ritenuto fumus del reato, e comunque la motivazione apparente nella rappresentazione generica di elementi indiziari privi dello loro necessaria specificazione. Con mancata elaborazione del ragionamento logico su di essi fondato, a fronte della intervenuta dichiarazione di inutilizzabilità degli elementi di indagine successivi al 7 ottobre 2021. Piuttosto, si osserva che al 7.10.2021 la documentazione raccolta e utilizzabile non supportava la emissione di fatture per operazioni inesistenti. Neppure sussisterebbe la necessaria dichiarazioni comprensiva delle fatture false. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge anche sub specie di carenza di motivazione. Gli elementi investigativi validamente utilizzabili sarebbero anteriori al reato ipotizzato e rispetto al quale è stato disposto il sequestro del profitto, con particolare riferimento alle dichiarazioni fiscali inerenti gli esercizi del 2019 e del 2020, come ipotizzate in apposite contestazioni. Con pregiudizio anche del principio di proporzionalità. 5. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge per motivazione apparente in ordine al periculum in mora. Sul punto la spiegazione del periculum sarebbe solo tautologica e non illustrerebbe le ragioni di un 3 ritenuto rischio di dispersione dei valori corrispondenti al profitto. Con assenza anche di ogni valutazione personalizzata rispetto al ricorrente. 6. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che non si rinviene se il sequestro sia avvenuto e nei confronti di chi: se in particolare in funzione della confisca diretta, nei confronti della società di riferimento, avvalsasi del risparmio di spesa conseguente alle dichiarazioni fiscali contestate, ovvero del SA, in esecuzione di un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Sul punto nulla specifica il ricorrente. La carenza di specificazione su tale presupposto, si riverbera sul tema della legittimazione dell'istante: questi, siccome agisce quale indagato e non quale legale rappresentante della società di riferimento solo in caso di sequestro per equivalente, intervenuto su beni di sua spettanza, come tali restituibili al medesimo in caso di accoglimento della impugnazione, sarebbe legittimato e interessato a proporre la domanda di riesame e il successivo ricorso per cassazione. Con mancanza invece di interesse ad impugnare in caso di intervenuta apprensione di beni della società, ove sia intervenuto sequestro nei confronti della stessa, finalizzato alla confisca diretta. In tale ultimo caso l'interesse alla impugnazione fa capo solo al soggetto cui i beni sarebbero restituiti in caso di dissequestro, ossia, nell'ipotesi qui citata, la società di cui il ricorrente è rappresentante legale. Con conseguente necessità di conferimento da parte del rappresentante legale di apposita procura speciale al difensore, qui assente. In proposito, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura s è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro 11/1/2013, Rv. 255186). E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p. secondo cui "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Neppure soccorre nel caso in esame, ove si trattasse di sequestro intervenuto direttamente nei confronti della società, la recente decisione del delle Sezioni unite di questa corte, riportata con informazione provvisoria del 25.9.2025, attraverso cui riguardo al quesito se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene, il supremo 4 collegio ha statuito che "la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione". Circostanza quest'ultima del tutto insussistente nel caso in esame in cui l'istante non solo ha proposto un ricorso generico per la mancata specificazione della sua legittimazione, non avendo in alcun modo affrontato il tema della diversità della sua posizione rispetto a quello della società eventualmente terza rispetto al tipo di sequestro intervenuto e alla spettanza soggettiva del denaro eventualmente da restituire né avendo allegato al riguardo alcuna circostanza atta a suffragare comunque un interesse costituito da effetti incidenti sulla sua posizione a seguito della rimozione del sequestro. Consegue per quanto osservato l'assorbimento anche della censura in tema di periculum in mora. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IU OV GA ND