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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6115/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6115/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Cristiana Giraldo Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Milani e dell'avv. Angela Furlanetto Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“1) Dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del marito per i comportamenti lesivi dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale e di collaborazione, comportamenti continuati anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale del marito e la cessazione della convivenza.
2) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale di via La Marmora n.6 int. 2 a Saonara (PD) alla IG.ra , disposto con ordinanza del 30.01.2024 dal Tribunale di Parte_1
Padova.
3) Confermarsi l'affidamento esclusivo della figlia minore, , alla madre disposto con Persona_1 ordinanza del 20.03.2024 dalla Corte d'Appello di Venezia. 4) Confermarsi, come richiesto da entrambe le parti e disposto con ordinanza del 30.01.2024 dal
Tribunale di Padova, che la IG.ra continui a percepire per intero gli Pt_1 Parte_1
assegni unici per le figlie, nonché la pensione di invalidità ed accompagnatoria per la figlia
[...]
. PE
5) Confermarsi i tempi e le modalità di permanenza della figlia minore, , presso il Persona_1
padre secondo quanto disposto con ordinanza del 30.01.2024 dal Tribunale di Padova ai punti n. 3-
4-5.
6) Confermarsi a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di contributo CP_1 al mantenimento delle figlie, e , l'importo mensile di euro 200,00 per Per_2 Persona_1
ciascuna di esse oltre a rivalutazione Istat ed il 50% delle spese straordinarie come disposto con ordinanza del 20.03.2024 dalla Corte d'Appello di Venezia;
7) Disporre che il IG. versi alla moglie, , a titolo di mantenimento, CP_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 800,00 oltre a rivalutazione annuale istat, o, in subordine, confermare che il IG. versi alla moglie, , a titolo di mantenimento, l'importo mensile CP_1 Parte_1
di euro 600,00 oltre a rivalutazione annuale istat come già disposto con ordinanza del 20.03.2024 dalla Corte d'Appello di Venezia.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
§§§
In via istruttoria si insiste per la concessione ordine di acquisizione delle scritture contabili della ditta del ricorrente e relative pezze giustificative, richiesta formulata con ricorso introduttivo, nonché disporsi l'acquisizione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari, con istituti italiani e esteri, del IG. essendo quelli depositati in giudizio solo una parte della documentazione CP_1 richiesta dall'art 473- bis 12 comma III lett. c c.p.c.”
Per parte convenuta:
“Nel merito
1) Dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, respingendo la richiesta di addebito al marito per i motivi tutti esposti in atti ed in particolare mancando nel caso di specie alcuna ipotesi di violenza nei confronti della moglie, anche nella forma dell'affermata “violenza economica”;
2) Assegnarsi l'abitazione coniugale di via La Marmora n. 6 int. 2 a Saonara (PD) alla IG.ra
[...]
; Per_3
3) Respingersi la richiesta di affidamento esclusivo alla madre di in quanto non è stato Persona_1 provato né argomentato che l'affidamento condiviso al padre sia contrario all'interesse della minore
e disporsi l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e diritto/dovere del padre di incontrare e stare con la figlia la domenica
a settimane alterne dalle ore 09.00 alle ore 18.00, oltre il pomeriggio del giorno di Natale e Pasqua, indicativamente dalle 16.00 alle 18.00, nonché, in ogni altro momento, previo accordo con la madre;
4) Porsi a carico del IG. l'obbligo di versamento di un contributo al mantenimento della CP_1 moglie e di dell'importo di euro 200,00 cadauna, per un totale complessivo di €. Persona_1
400,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo vigente;
5) porsi a carico del IG. l'obbligo di versamento di un contributo al mantenimento della figlia CP_1
dell'importo di euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, Per_2
oltre il 50% delle spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo vigente, disponendo che la somma sia versata in mani proprie della figlia, ove sia provato che la stessa non risiede più presso la madre, ovvero disporsi che nessun mantenimento sia versato nell'ipotesi in cui sia provato che la stessa è economicamente indipendente o, comunque, ha cessato gli studi senza trovare un'occupazione;
6) stabilirsi che l'assegno unico per il nucleo familiare, attualmente d'importo pari ad €. 380,00, sia percepito integralmente dalla IG.ra in quanto genitore prevalentemente convivente con le Pt_1
figlie, nonché disporsi altresì che ogni entrata (pensione/bonus ed altro) correlata alla situazione di disabilità di sia percepita e gestita in via esclusiva dalla madre, sempre nella sua Persona_1
qualità di genitore prevalentemente convivente con la figlia minore;
7) a parziale modifica di quanto già chiesto disporsi l'assegnazione in uso al marito dell'autovettura
Kia Carens tg. EZ676GA considerato che la stessa allo stato è inutilizzabile e si trova collocata presso una officina automobilistica.
Spese e compensi di lite integramente rifusi ovvero, in subordine, quantomeno compensate, attesa la natura del giudizio e delle questioni esaminate.
In via istruttoria
Si chiede che il Giudice Voglia ordinare alla IG.ra o, per essa, all'agenzia delle entrate Pt_1
competente, la produzione di tutti i conti correnti e rapporti bancari, postali od altro in essere a decorrere dall'anno 2018, nonché ordinare alla stessa ovvero all'INPS competente, la produzione della documentazione attestante quanto percepito a titolo di TFR e indennità di disoccupazione.
Si chiede inoltre che il Giudice Voglia chiedere alla controparte di indicare se la IG.ra Pt_1
benefici od abbia beneficiato di altre forme di sostegno al reddito, quali, a mero titolo esemplificativo, reddito di cittadinanza o reddito di inclusione, ovvero benefici legati alle famiglie fragili od altro e se abbia svolto le relative richieste presso gli Enti competenti, indicando, per il caso di risposta negativa, le ragioni ostative. Disporre l'audizione della figlia maggiorenne . Persona_4
Con ogni ulteriore e più ampia riserva”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...], e nato in [...] il Parte_1 Controparte_1
24.12.1973, contraevano matrimonio con rito civile in data 20.11.2003 a Fiesso D'Artico (VE), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, parte I, anno
2003.
Dalla loro unione nascevano due figlie: il 27.4.2005, e il 12.2.2012. Per_2 Persona_1
In data 27.10.2023 depositava ricorso chiedendo in via preliminare ed Parte_1
inaudita altera parte i provvedimenti di cui all'art. 473bis.15 c.p.c. - a parziale modifica degli ordini di protezione assunti in data 11.5.2023 nell'ambito di altro procedimento instaurato ad hoc dalla medesima ai sensi degli artt. 473bis.69 e ss. c.p.c. – ;chiedeva nel merito e in via principale che venisse pronunciata sentenza di separazione con addebito al marito oltre ai provvedimenti relativi alle figlie ea ai provvedimenti economici.
Con decreto del 2.11.2023 il giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per la concessione dei richiesti provvedimenti indifferibili ed urgenti, fissava udienza di comparizione del 24.1.2024.
Nelle more, in data 22.12.2023, si costituiva associandosi alla domanda sullo Controparte_1
status, contestando quanto ex adverso dedotto.
All'udienza del 24.1.2024 comparivano entrambe le parti e il giudice delegato, sentite entrambe le parti, non esperiva il tentativo di conciliazione, stante il precedente ordine di protezione emesso in favore della ricorrente per violenza domestica e si riservava;
quindi, con separata ordinanza del
30.1.2024 pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) Affida la figlia minore
ad entrambi i genitori con collocamento e residenza prevalente presso la madre;
2) Assegna PE alla madre l'abitazione familiare;
3) Disciplina, salvo diversi accordi delle parti, i tempi e le modalità di permanenza di presso il padre nel modo che segue: ogni fine settimana dal PE
sabato pomeriggio ore 16 alla domenica sera sino ore 18, con inserimento del pernotto con gradualità ovvero dopo un primo “rodaggio” di un mese, in cui il padre starà con la minore il sabato dalle 16 fino ora di cena, e la domenica dalle 10 alle 18; in questo primo periodo è conIGliabile che la figlia maggiore coadiuvi il padre nel tenere la minore , data la sua maggiore Per_2 PE
familiarità con la sorella;
4) quanto ai periodi di vacanza, il padre starà con la minore tre giorni durante le vacanze natalizie (includenti il giorno di natale o di capodanno ad anni alterni) due giorni durante quelle pasquali (includenti il giorno di pasqua o di pasquetta ad anni alterni) e 5 gg consecutivi durante le vacanze estive da decidersi tra le parti entro il 30.05.di ogni anno;
5) infine, il padre, in occasione dei periodici ricoveri necessari per (a cominciare dal prossimo PE imminente ricovero dal 29.01 al 3.02.24), qualora superiori a tre giorni, dovrà stare con la minore almeno un pomeriggio con pernotto, onde consentire alla madre di avere un conseguente riposo;
6)
Dispone che il IG. contribuisca al mantenimento di moglie e figlie mediante l'accollo Pt_2 integrale della quota parte di spettanza della moglie del mutuo gravante sull'abitazione familiare, nonché mediante il pagamento del finanziamento dell'autovettura Kia Carens in uso alla moglie;
7)
Dispone che il padre versi alla madre un ulteriore contributo mensile per il mantenimento delle figlie di complessivi euro 160, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
8) Prende atto che le parti (su materia rimessa alla sola autonomia privata delle parti) concordano che l'autovettura Kia Carens targata
EZ676GA intestata al marito rimanga in uso alla moglie e che il marito ne trasferisca la proprietà alla moglie saldati i ratei residui del finanziamento” e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
L'udienza del 6.11.2024 veniva trattata mediante il deposito telematico di note scritte e il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 20.3.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 473bis.28.
All'udienza di cui sopra, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe;
quindi, il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Romania) appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in
Italia (cfr. doc. 2) e, pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE
2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi. Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale
Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
1.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2.
Parte attrice chiede che la separazione venga addebitata al marito.
A fondamento della propria richiesta allegava condotte violente del marito, in particolare, lamentava un episodio del 9.4.2023 - che la spingeva a presentare querela ai Carabinieri di Legnaro in data
13.4.2023 - nel quale il marito l'avrebbe presa per il collo minacciandola con frasi del tipo “voglio vedere la paura nei tuoi occhi”, il tutto alla presenza delle figlie all'epoca entrambe minorenni
[...]
e Per_2 PE
lamentava, inoltre, di aver subito violenza economica a partire dal 2018, Pt_1 Parte_1
quando la stessa si vedeva costretta a smettere di lavorare per assistere la figlia invalida al 100% percependo la Naspi, che faceva confluire in un conto corrente cointestato con il marito, il quale, tuttavia, esauriva tutto quanto depositato. contestava quando allegato dalla moglie ed in particolare l'episodio posto a Controparte_1 fondamento dell'ordine di protezione come da lei descritto, sostenendo come fosse in realtà solo un momento di acceso conflitto tra i due durante il quale il convenuto spingeva con il palmo della mano la fronte della moglie, affinché, alzando la testa, lo guardasse negli occhi;
contestava i fatti e le parole allegate dalla controparte.
A seguito delle condotte descritte veniva instaurato procedimento penale attualmente pendente, nell'ambito del quale veniva rinviato a giudizio e veniva celebrata udienza il 24.3.2025. CP_1 Parallelamente, la SI.ra , incardinava procedimento civile ex art. 473bis.69, antecedente a Pt_1 quello oggetto della presente pronuncia, nell'ambito del quale il giudice ravvisava la sussistenza dei presupposti per l'adozione inaudita altera parte dell'ordine di protezione che veniva successivamente confermato anche con decreto dell'11.5.2023.
In particolare, il giudice ordinava la cessazione della condotta pregiudizievole nei confronti della IG.ra ; disponeva l'allontanamento di dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi alla Pt_1 CP_1
casa familiare e alle scuole frequentate dalle figlie;
disponeva incontri protetti padre-figlie sotto la sorveglianza dei Servizi Sociali.
Con successivo decreto dell'11.5.2023 il giudice confermava il decreto del 20.4.2023 con riferimento alla cessazione della condotta pregiudizievole nei confronti di e dell'ordine di allontanamento Pt_1 dalla casa familiare “dovendosi ritenere che la revoca dell'ordine di allontanamento, con conseguente possibilità per il resistente di rientrare presso la casa familiare, costituirebbe pericolo di pregiudizio alla integrità fisica e morale della moglie, anche tenendo conto della elevata conflittualità di cui i coniugi hanno dato conto”; venivano, invece, revocati l'incarico ai Servizi
Sociali di vigilare gli incontri tra il padre e e il divieto di avvicinarsi alla casa familiare e PE
alle scuole frequentate dalle figlie.
Ciò premesso in punto di fatto, si ricorda che ai fini della domanda di addebito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
“costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione... col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-
1, ord. n. 3925 del 19.2.2018); peraltro, la Corte di cassazione ha affermato che la pronuncia dell'addebito non è esclusa nemmeno quando risulti provato “un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-1
n. 433 del 14.1.2016; Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. n. 7388 del 22.3.2017; Cass. Civ., Sez. I, n. 817 del
14.1.2011).
In materia di violenze endofamiliari, la prova dei fatti è tipicamente indiziaria e, a tal proposito, assumono valore indiziario anche le denunce querele che, seppur non possano ritenersi prove tipiche e fondare da sole la prova delle violenze perpetrate, possono certamente considerarsi prova c.d. atipica e porsi alla base del convincimento del giudice, dal momento che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n.
1593 del 20.1.2017).
Gli elementi sopra riportati provano gli atti di violenza allegati dall'attrice i quali, secondo la giurisprudenza sopra citata, costituiscono indubbiamente causa di intollerabilità della convivenza.
Va pertanto dichiarato che la separazione è addebitabile al convenuto Controparte_1
3.
Quanto ai provvedimenti inerenti alla figlia minore si osserva quanto segue. PE
Si premette che è nata il [...], quindi attualmente ha 13 anni ed è affetta dalla sindrome PE di Angelman, malattia non guaribile che comporta per la minore l'assenza di linguaggio, difficoltà nella deambulazione e scarsa autonomia personale, per la quale la Commissione Medica ha riconosciuto un'invalidità del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. doc. 3).
Ciò premesso, chiede che venga disposto l'affido esclusivo della minore Parte_1
a proprio favore, confermando quanto disposto dalla Corte d'Appello di Venezia con ordinanza del
20.03.2024 in sede di reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti di questo procedimento del 30.1.2024.
A fondamento della propria richiesta la , oltre ad aver allegato gli episodi di violenza descritti Pt_1
al punto precedente, commessi sotto gli occhi delle figlie, all'epoca entrambe minorenni e PE
, ha dato conto del totale disinteresse del padre nei confronti di la quale, peraltro Per_2 PE
, necessita di assistenza continua a causa della grave patologia da cui è affetta.
Di contro, chiede che venga disposto l'affido condiviso di negando Controparte_1 Persona_1
di essersi disinteressato della minore, ma adducendo di avere delle obiettive difficoltà nell'organizzazione e gestione degli con la figlia, dovute principalmente agli orari di lavoro, oltre a difficoltà di carattere pratico nella cura, ad esempio, dell'igiene personale della figlia.
Come sopra ricordato, con ordinanza del 30.1.2024 il giudice delegato pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affido di ad entrambi i genitori e prevedendo un PE
calendario di visita padre-figlia comprendente anche il pernotto nei fine settimana di spettanza
(alternati) e l'inserimento di un ulteriore pernotto settimanale con gradualità. proponeva reclamo avverso la suddetta ordinanza, lamentando, in Parte_1
particolare, l'impossibilità di un affido condiviso di in ragione delle sue peculiari eIGenze PE
di cura (non adeguatamente considerate dal giudice delegato) che richiedono un'assistenza costante mediante incombenze che solo ella ha sostenuto ed è in grado di garantire alla minore. La corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'ordinanza del 30.1.2024, disponeva l'affido esclusivo di alla madre osservando, in particolare, che: “l'interesse esclusivo morale e materiale di PE
debba privilegiare nell'affidamento la madre, da ritenersi più idonea ad assicurare il Persona_1
fattivo accudimento della minore, anche in riferimento alle decisioni relative alla sua educazione e cura, viste le capacità materne di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, carenti invece in capo al padre, viste la sue consuetudini di vita e l'ancora attuale poca disponibilità di tempo da dedicare alla figlia e alla gestione dei suoi interessi”.
Ciò premesso, questo Collegio condivide tale decisione della Corte d'Appello in punto di affido della minore;
la difficoltà di questi a ricavarsi del tempo per la figlia e il non aver imparato , nel tempo, neppure gli atti di accudimento primario della stessa (preparazione pasto, igiene personale, ecc) , sono, invero, indici di carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per la minore.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale la minore, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre continuato a convivere .
In un tale contesto, l'affidamento esclusivo deve comportare inoltre l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c., secondo cui al giudice è rimessa la facoltà di disporre che anche le decisioni di maggior interesse siano adottate dal solo genitore affidatario.
La residenza della minore deve pertanto essere confermata presso la madre, cui va anche confermata l'assegnazione della casa coniugale.
Quanto ai tempi di frequentazione padre-figlia, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti del 30.1.2024 ai punti nn. 3-4-5, ritenuto che detto regime di visita possa garantire alla minore un rapporto continuativo con il padre.
4.
Quanto ai provvedimenti di natura economica si osserva quanto segue.
Entrambe le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, convengono sul quantum dell'assegno posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e CP_1 Persona_1 [...]
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, per un importo pari ad € 400,00 Per_2
mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Del resto, tale importo veniva stabilito anche con ordinanza n. 707/2024 della Corte d'Appello di
Venezia del 20.3.2024 riformando sul punto i provvedimenti provvisori ed urgenti del GD di questo procedimento del 30.1.2024 con i quali era stato quantificato un assegno mensile per il mantenimento di entrambe le figlie pari ad € 160,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo prevedere in capo a anche l'accollo per intero del mutuo (rata a tassa variabile di circa CP_1
630,00 mensili) acceso per l'acquisto della casa familiare, di cui i coniugi sono comproprietari, ed il pagamento del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura rimasta in uso alla moglie a titolo di mantenimento delle figlie, oltre che della moglie.
In sede di accoglimento del reclamo, la Corte d'Appello osservava che: “deve reputarsi necessario, anche in sede provvisoria e temporanea, evitare ogni commistione tra gli assegni dovuti dal reclamato per finalità tra loro totalmente differenti, in modo da statuire, circa debenza ed importo, in modo distinto per l'assegno provvisorio di mantenimento dovuto dall'un coniuge all'altro e per il contributo relativo al mantenimento dei figli ”; ciò premesso, sulla base dell'evidente disparità reddituale delle parti e delle oggettive eIGenze di cure, anche mediche, mantenimento, educazione e socialità delle figlie, veniva quantificato un assegno pari ad € 200,00 mensili per ciascuna figlia.
Il quantum di detto assegno, pertanto, deve essere confermato anche in questa sede non solo per la figlia , ma anche per la figlia maggiorenne, pacificamente non autosufficiente dal punto Persona_1
di vista economico. Tale assegno, infatti, è conforme ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., tenuto conto che la moglie, cui sono attribuiti in via esclusiva i compiti di cura e di accudimento delle figlie
(soprattutto della figlia disabile che assorbe gran parte del suo tempo), non dispone di alcuna PE
professionalità e svolge solo lavori non regolari come collaboratrice domestica, percependo un reddito mensile di circa € 120,00 oltre alle provvidenze sociali in favore delle figlie ( circa euro 975 mensili), laddove il marito , di professione artigiano edile, oltre ai redditi dichiarati di circa euro 2.200 al mese, verosimilmente gode di entrate non dichiarate (come risulta dai versamenti in contanti evidenziati dagli estratti conto prodotti), oltre che della disponibilità di due immobili in Romania che possono essere messi a reddito.
Ciò posto, deve rigettarsi la richiesta di di versare direttamente l'importo dell'assegno alla CP_1
figlia maggiorenne. A riguardo, infatti, va osservato che la giurisprudenza prevalente ritiene che il genitore non possa pretendere di assolvere il proprio obbligo di mantenimento dei figli versando l'assegno direttamente ad essi, anziché al genitore istante, in assenza di una specifica domanda del figlio stesso: “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ord. N. 34100 del 12.11.2021 (Rv.
663110 - 01)).
Alla luce delle considerazioni suddette e della richiesta conforme delle parti sul punto, questo
Collegio ritiene congruo confermare l'importo mensile di complessivi € 400,00, a titolo di contributo del padre al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite nel
Protocollo di Padova da versare direttamente alla IGnora . Pt_1
5.
Quanto alle altre questioni economiche si osserva quanto segue. chiede che venga disposto un assegno di mantenimento a proprio favore Parte_1 di € 800,00 e in subordine di € 600 mensili.
A fondamento della propria richiesta allega, come si è sopra riportato, la disparità dei redditi rispetto al marito, essendosi dovuta occupare in via pressochè totale dell'accudimento delle figlie ed, in particolare, della secondogenita le cui eIGenze di cura costante sono incompatibili con PE
l'ampliamento della sua attività lavorativa, ora limitata a poche ore settimanali per l'esecuzione di pulizia. Allegava, infatti, di aver sempre lavorato da quando si è sposata, molto giovane, all'età di
19 anni, fino ai 35 anni (2018) e di essere stata costretta a smettere di lavorare per occuparsi prevalentemente della figlia disabile percepiva, quindi la NASPI per circa due anni e, PE
successivamente, dal 1.1.2021 a luglio 2022, veniva inserita nell'impresa edile del marito che le trasferiva il 49% delle quote sociali per usufruire dei benefici fiscali, pur non avendo mai percepito alcun utile di impresa, avendo goduto solo del versamento dei contributi da parte del marito.
La stessa lamenta inoltre la violazione dell'obbligo di produzione documentale di cui all'art. 473 bis.18 cpc in quanto difettano alcuni estratti conto della ditta e personali del marito;
allega, infine, che il marito effettuerebbe versamenti in concomitanza delle uscite e trasferimenti dal conto corrente personale a quello della ditta.
Il convenuto, nelle precisate conclusioni, chiede che l'assegno di mantenimento in favore della moglie sia contenuto nella somma di euro € 200,00 mensili. Egli, in particolare, a fronte di un reddito mensile di euro 2.200 circa, allegava le numerose spese di cui è gravato mensilmente , ovvero : il canone di locazione dell'immobile in cui è andato a vivere di euro 530,00 menisli (cfr. doc. 4 comparsa costituzione); la rata del mutuo di circa € 350 mensili (mutuo che si estinguerà nel 2035); alcuni finanziamenti per l'acquisto di auto per se, per la moglie e per la ditta per totali euro 725 circa.
Ciò premesso in punto di fatto, va osservato che nel giudizio di separazione personale i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c. sono la non addebitabilità della separazione al coniuge che richiede il mantenimento e la mancanza per questo di adeguati redditi propri, nonché la sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 5251 del 1.3.2017).
Nel caso in esame, alla luce della documentazione prodotta e delle allegazioni delle parti, risulta evidente la sussistenza di una disparità nelle condizioni economiche delle parti (dato che il marito gode di uno stipendio fisso, mentre la moglie lavora solo per un paio di ore alla settimana, dovendosi occupare per la gran parte della giornata di ), lo stato di bisogno in cui versa la e PE Pt_1
l'impossibilità di questa di provvedere autonomamente al sostentamento proprio e delle figlie, stante l'impossibilità per la stessa di lavorare a tempo pieno;
dette circostanze integrano certamente il presupposto dell'an dell'assegno di mantenimento in favore della stessa.
Circa il quantum, si osserva che la Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza del 20.3.2024, ha stabilito in favore della IG.ra l'assegno mensile di € 600,00 sul presupposto, tra l'altro, della Pt_1 disponibilità del resistente di due immobili in Romania, di cui uno da poter mettere a reddito, “oltre che di introiti verosimilmente non dichiarati come risulta dall'esame degli estratti conto depositato in atti che evidenziano versamenti in contanti”. La Corte riteneva che le spese sostenute mensilmente da (€ 315, 00 quota parte di mutuo della casa familiare;
€ 125, 00 per la rata del finanziamento CP_1 per l'acquisto dell'auto della moglie;
€ 399,00 per l'acquisto del furgone da lavoro;
209,00 per l'acquisto della vettura in uso allo stesso;
€ 530,00 contratto di locazione) potessero essere coperti
“mettendo a reddito l'immobile in proprietà sito in Romania, cosicchè gli introiti verosimilmente non dichiarati ed il reddito mensile da lavoro”; pertanto, alla luce delle differenti condizioni patrimoniali e reddituali, quantificava l'assegno in favore della moglie in € 600,00 mensili, somma che questo
Collegio ritiene di dover confermare condividendo il ragionamento presuntivo della Corte lagunare.
In particolare, l'acquisto di un'autovettura per uso personale del valore di € 42.000, i continui versamenti per importi considerevoli, sono infatti elementi che portano ragionevolmente a presumere che il reddito effettivamente percepito dal sg. non sia quello risultante dalle dichiarazioni fiscali CP_1
allegate, ma che lo stesso percepisca ulteriori introiti che non figurano nei documenti prodotti come spesso accade nel settore di appartenenza. Altresì , non è in contestazione che il IG. abbia CP_1
almeno un immobile da poter mettere a reddito in Romania.
6.
Quanto alla domanda volta all'autorizzazione a richiedere ed a percepire il 100% dell'assegno unico e universale per i figli , entrambe le parti concordano che sia disposta in favore della SI.ra , la Pt_1
quale potrà percepire anche interamente le indennità spettanti per la figlia essendone il PE
genitore collocatario e gravando su di essa la totalità della cura della persona disabile. Sul punto si è espressa la recentissima Cassazione con sentenza pubblicata in data 22.2.2025 in senso favorevole alla possibilità in caso di procedimento giudiziale di stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore affidatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento, conformemente a quanto stabilito dalla Circolare Inps n. 23/22.
Nel caso di specie, vista, peraltro, la concorde volontà delle parti, va disposto che la SI.ra Pt_1 percepisca integralmente l'assegno unico, nonché le indennità percepite per la figlia PE
7.
La richiesta del convenuto in ordine all'autovettura è inammissibile nel presente giudizio per mancanza di connessione qualificata.
8.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, ed in particolare della totale soccombenza in punto di addebito della separazione, sussistono i presupposti per condannare al Controparte_1
pagamento delle spese di lite.
Tali spese, liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, così come aggiornato sulla base del D.M: n.
147/2022 per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile ( da euro 26.001 ad euro 52.000) parametri medi, sono liquidate in complessivi € 5.810, 00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettaro al 15% come per legge;
esse debbono essere pagate in favore dello Stato stante l'ammissione della al gratuito patrocinio . Pt_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di annotare detta pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile presso il
Comune di Fiesso D'Artico (VE) al n. 11, parte I;
anno 2003;
3) addebita la separazione in capo a Controparte_1
4) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
, disciplinando i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: ogni
[...]
fine settimana dal sabato pomeriggio ore 16 alla domenica sera sino ore 18, con inserimento del pernotto con gradualità ovvero dopo un primo “rodaggio” di un mese, in cui il padre starà con la minore il sabato dalle 16 fino ora di cena, e la domenica dalle 10 alle 18; in questo primo periodo è conIGliabile che la figlia maggiore coadiuvi Per_2 il padre nel tenere la minore , data la sua maggiore familiarità con la sorella;
PE
quanto ai periodi di vacanza, il padre starà con la minore tre giorni durante le vacanze natalizie (includenti il giorno di natale o di capodanno ad anni alterni) due giorni durante quelle pasquali (includenti il giorno di pasqua o di pasquetta ad anni alterni) e 5 gg consecutivi durante le vacanze estive da decidersi tra le parti entro il 30.05.di ogni anno;
infine, il padre, in occasione dei periodici ricoveri necessari per (a cominciare PE
dal prossimo imminente ricovero dal 29.01 al 3.02.24), qualora superiori a tre giorni, dovrà stare con la minore almeno un pomeriggio con pernotto, onde consentire alla madre di avere un conseguente riposo;
5) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, Controparte_1
l'obbligo di versare a la somma complessiva di € 400,00 (€ Parte_1
200,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova;
6) dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga integralmente percepito dalla
, così come le provvidenze economiche in favore della figlia Pt_1 PE
7) pone a carico di a titolo di assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
l'obbligo di versare € 400,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, oltre a rivalutazione ISTAT;
8) dichiara inammissibile al domanda del convenuto di assegnazione dell'auto;
9) condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite quantificate in CP_1
complessivi euro € 5.810, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 5.05.25.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6115/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Cristiana Giraldo Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Milani e dell'avv. Angela Furlanetto Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“1) Dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del marito per i comportamenti lesivi dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale e di collaborazione, comportamenti continuati anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale del marito e la cessazione della convivenza.
2) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale di via La Marmora n.6 int. 2 a Saonara (PD) alla IG.ra , disposto con ordinanza del 30.01.2024 dal Tribunale di Parte_1
Padova.
3) Confermarsi l'affidamento esclusivo della figlia minore, , alla madre disposto con Persona_1 ordinanza del 20.03.2024 dalla Corte d'Appello di Venezia. 4) Confermarsi, come richiesto da entrambe le parti e disposto con ordinanza del 30.01.2024 dal
Tribunale di Padova, che la IG.ra continui a percepire per intero gli Pt_1 Parte_1
assegni unici per le figlie, nonché la pensione di invalidità ed accompagnatoria per la figlia
[...]
. PE
5) Confermarsi i tempi e le modalità di permanenza della figlia minore, , presso il Persona_1
padre secondo quanto disposto con ordinanza del 30.01.2024 dal Tribunale di Padova ai punti n. 3-
4-5.
6) Confermarsi a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di contributo CP_1 al mantenimento delle figlie, e , l'importo mensile di euro 200,00 per Per_2 Persona_1
ciascuna di esse oltre a rivalutazione Istat ed il 50% delle spese straordinarie come disposto con ordinanza del 20.03.2024 dalla Corte d'Appello di Venezia;
7) Disporre che il IG. versi alla moglie, , a titolo di mantenimento, CP_1 Parte_1
l'importo mensile di euro 800,00 oltre a rivalutazione annuale istat, o, in subordine, confermare che il IG. versi alla moglie, , a titolo di mantenimento, l'importo mensile CP_1 Parte_1
di euro 600,00 oltre a rivalutazione annuale istat come già disposto con ordinanza del 20.03.2024 dalla Corte d'Appello di Venezia.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
§§§
In via istruttoria si insiste per la concessione ordine di acquisizione delle scritture contabili della ditta del ricorrente e relative pezze giustificative, richiesta formulata con ricorso introduttivo, nonché disporsi l'acquisizione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari, con istituti italiani e esteri, del IG. essendo quelli depositati in giudizio solo una parte della documentazione CP_1 richiesta dall'art 473- bis 12 comma III lett. c c.p.c.”
Per parte convenuta:
“Nel merito
1) Dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, respingendo la richiesta di addebito al marito per i motivi tutti esposti in atti ed in particolare mancando nel caso di specie alcuna ipotesi di violenza nei confronti della moglie, anche nella forma dell'affermata “violenza economica”;
2) Assegnarsi l'abitazione coniugale di via La Marmora n. 6 int. 2 a Saonara (PD) alla IG.ra
[...]
; Per_3
3) Respingersi la richiesta di affidamento esclusivo alla madre di in quanto non è stato Persona_1 provato né argomentato che l'affidamento condiviso al padre sia contrario all'interesse della minore
e disporsi l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e diritto/dovere del padre di incontrare e stare con la figlia la domenica
a settimane alterne dalle ore 09.00 alle ore 18.00, oltre il pomeriggio del giorno di Natale e Pasqua, indicativamente dalle 16.00 alle 18.00, nonché, in ogni altro momento, previo accordo con la madre;
4) Porsi a carico del IG. l'obbligo di versamento di un contributo al mantenimento della CP_1 moglie e di dell'importo di euro 200,00 cadauna, per un totale complessivo di €. Persona_1
400,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo vigente;
5) porsi a carico del IG. l'obbligo di versamento di un contributo al mantenimento della figlia CP_1
dell'importo di euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, Per_2
oltre il 50% delle spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo vigente, disponendo che la somma sia versata in mani proprie della figlia, ove sia provato che la stessa non risiede più presso la madre, ovvero disporsi che nessun mantenimento sia versato nell'ipotesi in cui sia provato che la stessa è economicamente indipendente o, comunque, ha cessato gli studi senza trovare un'occupazione;
6) stabilirsi che l'assegno unico per il nucleo familiare, attualmente d'importo pari ad €. 380,00, sia percepito integralmente dalla IG.ra in quanto genitore prevalentemente convivente con le Pt_1
figlie, nonché disporsi altresì che ogni entrata (pensione/bonus ed altro) correlata alla situazione di disabilità di sia percepita e gestita in via esclusiva dalla madre, sempre nella sua Persona_1
qualità di genitore prevalentemente convivente con la figlia minore;
7) a parziale modifica di quanto già chiesto disporsi l'assegnazione in uso al marito dell'autovettura
Kia Carens tg. EZ676GA considerato che la stessa allo stato è inutilizzabile e si trova collocata presso una officina automobilistica.
Spese e compensi di lite integramente rifusi ovvero, in subordine, quantomeno compensate, attesa la natura del giudizio e delle questioni esaminate.
In via istruttoria
Si chiede che il Giudice Voglia ordinare alla IG.ra o, per essa, all'agenzia delle entrate Pt_1
competente, la produzione di tutti i conti correnti e rapporti bancari, postali od altro in essere a decorrere dall'anno 2018, nonché ordinare alla stessa ovvero all'INPS competente, la produzione della documentazione attestante quanto percepito a titolo di TFR e indennità di disoccupazione.
Si chiede inoltre che il Giudice Voglia chiedere alla controparte di indicare se la IG.ra Pt_1
benefici od abbia beneficiato di altre forme di sostegno al reddito, quali, a mero titolo esemplificativo, reddito di cittadinanza o reddito di inclusione, ovvero benefici legati alle famiglie fragili od altro e se abbia svolto le relative richieste presso gli Enti competenti, indicando, per il caso di risposta negativa, le ragioni ostative. Disporre l'audizione della figlia maggiorenne . Persona_4
Con ogni ulteriore e più ampia riserva”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...], e nato in [...] il Parte_1 Controparte_1
24.12.1973, contraevano matrimonio con rito civile in data 20.11.2003 a Fiesso D'Artico (VE), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, parte I, anno
2003.
Dalla loro unione nascevano due figlie: il 27.4.2005, e il 12.2.2012. Per_2 Persona_1
In data 27.10.2023 depositava ricorso chiedendo in via preliminare ed Parte_1
inaudita altera parte i provvedimenti di cui all'art. 473bis.15 c.p.c. - a parziale modifica degli ordini di protezione assunti in data 11.5.2023 nell'ambito di altro procedimento instaurato ad hoc dalla medesima ai sensi degli artt. 473bis.69 e ss. c.p.c. – ;chiedeva nel merito e in via principale che venisse pronunciata sentenza di separazione con addebito al marito oltre ai provvedimenti relativi alle figlie ea ai provvedimenti economici.
Con decreto del 2.11.2023 il giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti per la concessione dei richiesti provvedimenti indifferibili ed urgenti, fissava udienza di comparizione del 24.1.2024.
Nelle more, in data 22.12.2023, si costituiva associandosi alla domanda sullo Controparte_1
status, contestando quanto ex adverso dedotto.
All'udienza del 24.1.2024 comparivano entrambe le parti e il giudice delegato, sentite entrambe le parti, non esperiva il tentativo di conciliazione, stante il precedente ordine di protezione emesso in favore della ricorrente per violenza domestica e si riservava;
quindi, con separata ordinanza del
30.1.2024 pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) Affida la figlia minore
ad entrambi i genitori con collocamento e residenza prevalente presso la madre;
2) Assegna PE alla madre l'abitazione familiare;
3) Disciplina, salvo diversi accordi delle parti, i tempi e le modalità di permanenza di presso il padre nel modo che segue: ogni fine settimana dal PE
sabato pomeriggio ore 16 alla domenica sera sino ore 18, con inserimento del pernotto con gradualità ovvero dopo un primo “rodaggio” di un mese, in cui il padre starà con la minore il sabato dalle 16 fino ora di cena, e la domenica dalle 10 alle 18; in questo primo periodo è conIGliabile che la figlia maggiore coadiuvi il padre nel tenere la minore , data la sua maggiore Per_2 PE
familiarità con la sorella;
4) quanto ai periodi di vacanza, il padre starà con la minore tre giorni durante le vacanze natalizie (includenti il giorno di natale o di capodanno ad anni alterni) due giorni durante quelle pasquali (includenti il giorno di pasqua o di pasquetta ad anni alterni) e 5 gg consecutivi durante le vacanze estive da decidersi tra le parti entro il 30.05.di ogni anno;
5) infine, il padre, in occasione dei periodici ricoveri necessari per (a cominciare dal prossimo PE imminente ricovero dal 29.01 al 3.02.24), qualora superiori a tre giorni, dovrà stare con la minore almeno un pomeriggio con pernotto, onde consentire alla madre di avere un conseguente riposo;
6)
Dispone che il IG. contribuisca al mantenimento di moglie e figlie mediante l'accollo Pt_2 integrale della quota parte di spettanza della moglie del mutuo gravante sull'abitazione familiare, nonché mediante il pagamento del finanziamento dell'autovettura Kia Carens in uso alla moglie;
7)
Dispone che il padre versi alla madre un ulteriore contributo mensile per il mantenimento delle figlie di complessivi euro 160, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
8) Prende atto che le parti (su materia rimessa alla sola autonomia privata delle parti) concordano che l'autovettura Kia Carens targata
EZ676GA intestata al marito rimanga in uso alla moglie e che il marito ne trasferisca la proprietà alla moglie saldati i ratei residui del finanziamento” e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore.
L'udienza del 6.11.2024 veniva trattata mediante il deposito telematico di note scritte e il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 20.3.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 473bis.28.
All'udienza di cui sopra, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe;
quindi, il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Romania) appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in
Italia (cfr. doc. 2) e, pertanto, si applica la legge italiana.
Per quanto concerne le domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1111/2019, applicabile ratione temporis, attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data di proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche, nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE
2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR). Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia e frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda, va rilevato che fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n.1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'art. 3, lett. b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d) del suddetto Regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi. Riguardo la legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale
Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli minori che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
1.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2.
Parte attrice chiede che la separazione venga addebitata al marito.
A fondamento della propria richiesta allegava condotte violente del marito, in particolare, lamentava un episodio del 9.4.2023 - che la spingeva a presentare querela ai Carabinieri di Legnaro in data
13.4.2023 - nel quale il marito l'avrebbe presa per il collo minacciandola con frasi del tipo “voglio vedere la paura nei tuoi occhi”, il tutto alla presenza delle figlie all'epoca entrambe minorenni
[...]
e Per_2 PE
lamentava, inoltre, di aver subito violenza economica a partire dal 2018, Pt_1 Parte_1
quando la stessa si vedeva costretta a smettere di lavorare per assistere la figlia invalida al 100% percependo la Naspi, che faceva confluire in un conto corrente cointestato con il marito, il quale, tuttavia, esauriva tutto quanto depositato. contestava quando allegato dalla moglie ed in particolare l'episodio posto a Controparte_1 fondamento dell'ordine di protezione come da lei descritto, sostenendo come fosse in realtà solo un momento di acceso conflitto tra i due durante il quale il convenuto spingeva con il palmo della mano la fronte della moglie, affinché, alzando la testa, lo guardasse negli occhi;
contestava i fatti e le parole allegate dalla controparte.
A seguito delle condotte descritte veniva instaurato procedimento penale attualmente pendente, nell'ambito del quale veniva rinviato a giudizio e veniva celebrata udienza il 24.3.2025. CP_1 Parallelamente, la SI.ra , incardinava procedimento civile ex art. 473bis.69, antecedente a Pt_1 quello oggetto della presente pronuncia, nell'ambito del quale il giudice ravvisava la sussistenza dei presupposti per l'adozione inaudita altera parte dell'ordine di protezione che veniva successivamente confermato anche con decreto dell'11.5.2023.
In particolare, il giudice ordinava la cessazione della condotta pregiudizievole nei confronti della IG.ra ; disponeva l'allontanamento di dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi alla Pt_1 CP_1
casa familiare e alle scuole frequentate dalle figlie;
disponeva incontri protetti padre-figlie sotto la sorveglianza dei Servizi Sociali.
Con successivo decreto dell'11.5.2023 il giudice confermava il decreto del 20.4.2023 con riferimento alla cessazione della condotta pregiudizievole nei confronti di e dell'ordine di allontanamento Pt_1 dalla casa familiare “dovendosi ritenere che la revoca dell'ordine di allontanamento, con conseguente possibilità per il resistente di rientrare presso la casa familiare, costituirebbe pericolo di pregiudizio alla integrità fisica e morale della moglie, anche tenendo conto della elevata conflittualità di cui i coniugi hanno dato conto”; venivano, invece, revocati l'incarico ai Servizi
Sociali di vigilare gli incontri tra il padre e e il divieto di avvicinarsi alla casa familiare e PE
alle scuole frequentate dalle figlie.
Ciò premesso in punto di fatto, si ricorda che ai fini della domanda di addebito, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro,
“costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione... col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-
1, ord. n. 3925 del 19.2.2018); peraltro, la Corte di cassazione ha affermato che la pronuncia dell'addebito non è esclusa nemmeno quando risulti provato “un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-1
n. 433 del 14.1.2016; Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. n. 7388 del 22.3.2017; Cass. Civ., Sez. I, n. 817 del
14.1.2011).
In materia di violenze endofamiliari, la prova dei fatti è tipicamente indiziaria e, a tal proposito, assumono valore indiziario anche le denunce querele che, seppur non possano ritenersi prove tipiche e fondare da sole la prova delle violenze perpetrate, possono certamente considerarsi prova c.d. atipica e porsi alla base del convincimento del giudice, dal momento che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n.
1593 del 20.1.2017).
Gli elementi sopra riportati provano gli atti di violenza allegati dall'attrice i quali, secondo la giurisprudenza sopra citata, costituiscono indubbiamente causa di intollerabilità della convivenza.
Va pertanto dichiarato che la separazione è addebitabile al convenuto Controparte_1
3.
Quanto ai provvedimenti inerenti alla figlia minore si osserva quanto segue. PE
Si premette che è nata il [...], quindi attualmente ha 13 anni ed è affetta dalla sindrome PE di Angelman, malattia non guaribile che comporta per la minore l'assenza di linguaggio, difficoltà nella deambulazione e scarsa autonomia personale, per la quale la Commissione Medica ha riconosciuto un'invalidità del 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. doc. 3).
Ciò premesso, chiede che venga disposto l'affido esclusivo della minore Parte_1
a proprio favore, confermando quanto disposto dalla Corte d'Appello di Venezia con ordinanza del
20.03.2024 in sede di reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti di questo procedimento del 30.1.2024.
A fondamento della propria richiesta la , oltre ad aver allegato gli episodi di violenza descritti Pt_1
al punto precedente, commessi sotto gli occhi delle figlie, all'epoca entrambe minorenni e PE
, ha dato conto del totale disinteresse del padre nei confronti di la quale, peraltro Per_2 PE
, necessita di assistenza continua a causa della grave patologia da cui è affetta.
Di contro, chiede che venga disposto l'affido condiviso di negando Controparte_1 Persona_1
di essersi disinteressato della minore, ma adducendo di avere delle obiettive difficoltà nell'organizzazione e gestione degli con la figlia, dovute principalmente agli orari di lavoro, oltre a difficoltà di carattere pratico nella cura, ad esempio, dell'igiene personale della figlia.
Come sopra ricordato, con ordinanza del 30.1.2024 il giudice delegato pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affido di ad entrambi i genitori e prevedendo un PE
calendario di visita padre-figlia comprendente anche il pernotto nei fine settimana di spettanza
(alternati) e l'inserimento di un ulteriore pernotto settimanale con gradualità. proponeva reclamo avverso la suddetta ordinanza, lamentando, in Parte_1
particolare, l'impossibilità di un affido condiviso di in ragione delle sue peculiari eIGenze PE
di cura (non adeguatamente considerate dal giudice delegato) che richiedono un'assistenza costante mediante incombenze che solo ella ha sostenuto ed è in grado di garantire alla minore. La corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'ordinanza del 30.1.2024, disponeva l'affido esclusivo di alla madre osservando, in particolare, che: “l'interesse esclusivo morale e materiale di PE
debba privilegiare nell'affidamento la madre, da ritenersi più idonea ad assicurare il Persona_1
fattivo accudimento della minore, anche in riferimento alle decisioni relative alla sua educazione e cura, viste le capacità materne di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, carenti invece in capo al padre, viste la sue consuetudini di vita e l'ancora attuale poca disponibilità di tempo da dedicare alla figlia e alla gestione dei suoi interessi”.
Ciò premesso, questo Collegio condivide tale decisione della Corte d'Appello in punto di affido della minore;
la difficoltà di questi a ricavarsi del tempo per la figlia e il non aver imparato , nel tempo, neppure gli atti di accudimento primario della stessa (preparazione pasto, igiene personale, ecc) , sono, invero, indici di carenze educative e genitoriali, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per la minore.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore della madre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e con la quale la minore, dalla cessazione della convivenza dei genitori, ha sempre continuato a convivere .
In un tale contesto, l'affidamento esclusivo deve comportare inoltre l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c., secondo cui al giudice è rimessa la facoltà di disporre che anche le decisioni di maggior interesse siano adottate dal solo genitore affidatario.
La residenza della minore deve pertanto essere confermata presso la madre, cui va anche confermata l'assegnazione della casa coniugale.
Quanto ai tempi di frequentazione padre-figlia, il Collegio ritiene di confermare i provvedimenti provvisori ed urgenti del 30.1.2024 ai punti nn. 3-4-5, ritenuto che detto regime di visita possa garantire alla minore un rapporto continuativo con il padre.
4.
Quanto ai provvedimenti di natura economica si osserva quanto segue.
Entrambe le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, convengono sul quantum dell'assegno posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie e CP_1 Persona_1 [...]
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, per un importo pari ad € 400,00 Per_2
mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Del resto, tale importo veniva stabilito anche con ordinanza n. 707/2024 della Corte d'Appello di
Venezia del 20.3.2024 riformando sul punto i provvedimenti provvisori ed urgenti del GD di questo procedimento del 30.1.2024 con i quali era stato quantificato un assegno mensile per il mantenimento di entrambe le figlie pari ad € 160,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo prevedere in capo a anche l'accollo per intero del mutuo (rata a tassa variabile di circa CP_1
630,00 mensili) acceso per l'acquisto della casa familiare, di cui i coniugi sono comproprietari, ed il pagamento del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura rimasta in uso alla moglie a titolo di mantenimento delle figlie, oltre che della moglie.
In sede di accoglimento del reclamo, la Corte d'Appello osservava che: “deve reputarsi necessario, anche in sede provvisoria e temporanea, evitare ogni commistione tra gli assegni dovuti dal reclamato per finalità tra loro totalmente differenti, in modo da statuire, circa debenza ed importo, in modo distinto per l'assegno provvisorio di mantenimento dovuto dall'un coniuge all'altro e per il contributo relativo al mantenimento dei figli ”; ciò premesso, sulla base dell'evidente disparità reddituale delle parti e delle oggettive eIGenze di cure, anche mediche, mantenimento, educazione e socialità delle figlie, veniva quantificato un assegno pari ad € 200,00 mensili per ciascuna figlia.
Il quantum di detto assegno, pertanto, deve essere confermato anche in questa sede non solo per la figlia , ma anche per la figlia maggiorenne, pacificamente non autosufficiente dal punto Persona_1
di vista economico. Tale assegno, infatti, è conforme ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., tenuto conto che la moglie, cui sono attribuiti in via esclusiva i compiti di cura e di accudimento delle figlie
(soprattutto della figlia disabile che assorbe gran parte del suo tempo), non dispone di alcuna PE
professionalità e svolge solo lavori non regolari come collaboratrice domestica, percependo un reddito mensile di circa € 120,00 oltre alle provvidenze sociali in favore delle figlie ( circa euro 975 mensili), laddove il marito , di professione artigiano edile, oltre ai redditi dichiarati di circa euro 2.200 al mese, verosimilmente gode di entrate non dichiarate (come risulta dai versamenti in contanti evidenziati dagli estratti conto prodotti), oltre che della disponibilità di due immobili in Romania che possono essere messi a reddito.
Ciò posto, deve rigettarsi la richiesta di di versare direttamente l'importo dell'assegno alla CP_1
figlia maggiorenne. A riguardo, infatti, va osservato che la giurisprudenza prevalente ritiene che il genitore non possa pretendere di assolvere il proprio obbligo di mantenimento dei figli versando l'assegno direttamente ad essi, anziché al genitore istante, in assenza di una specifica domanda del figlio stesso: “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ord. N. 34100 del 12.11.2021 (Rv.
663110 - 01)).
Alla luce delle considerazioni suddette e della richiesta conforme delle parti sul punto, questo
Collegio ritiene congruo confermare l'importo mensile di complessivi € 400,00, a titolo di contributo del padre al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite nel
Protocollo di Padova da versare direttamente alla IGnora . Pt_1
5.
Quanto alle altre questioni economiche si osserva quanto segue. chiede che venga disposto un assegno di mantenimento a proprio favore Parte_1 di € 800,00 e in subordine di € 600 mensili.
A fondamento della propria richiesta allega, come si è sopra riportato, la disparità dei redditi rispetto al marito, essendosi dovuta occupare in via pressochè totale dell'accudimento delle figlie ed, in particolare, della secondogenita le cui eIGenze di cura costante sono incompatibili con PE
l'ampliamento della sua attività lavorativa, ora limitata a poche ore settimanali per l'esecuzione di pulizia. Allegava, infatti, di aver sempre lavorato da quando si è sposata, molto giovane, all'età di
19 anni, fino ai 35 anni (2018) e di essere stata costretta a smettere di lavorare per occuparsi prevalentemente della figlia disabile percepiva, quindi la NASPI per circa due anni e, PE
successivamente, dal 1.1.2021 a luglio 2022, veniva inserita nell'impresa edile del marito che le trasferiva il 49% delle quote sociali per usufruire dei benefici fiscali, pur non avendo mai percepito alcun utile di impresa, avendo goduto solo del versamento dei contributi da parte del marito.
La stessa lamenta inoltre la violazione dell'obbligo di produzione documentale di cui all'art. 473 bis.18 cpc in quanto difettano alcuni estratti conto della ditta e personali del marito;
allega, infine, che il marito effettuerebbe versamenti in concomitanza delle uscite e trasferimenti dal conto corrente personale a quello della ditta.
Il convenuto, nelle precisate conclusioni, chiede che l'assegno di mantenimento in favore della moglie sia contenuto nella somma di euro € 200,00 mensili. Egli, in particolare, a fronte di un reddito mensile di euro 2.200 circa, allegava le numerose spese di cui è gravato mensilmente , ovvero : il canone di locazione dell'immobile in cui è andato a vivere di euro 530,00 menisli (cfr. doc. 4 comparsa costituzione); la rata del mutuo di circa € 350 mensili (mutuo che si estinguerà nel 2035); alcuni finanziamenti per l'acquisto di auto per se, per la moglie e per la ditta per totali euro 725 circa.
Ciò premesso in punto di fatto, va osservato che nel giudizio di separazione personale i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c. sono la non addebitabilità della separazione al coniuge che richiede il mantenimento e la mancanza per questo di adeguati redditi propri, nonché la sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 5251 del 1.3.2017).
Nel caso in esame, alla luce della documentazione prodotta e delle allegazioni delle parti, risulta evidente la sussistenza di una disparità nelle condizioni economiche delle parti (dato che il marito gode di uno stipendio fisso, mentre la moglie lavora solo per un paio di ore alla settimana, dovendosi occupare per la gran parte della giornata di ), lo stato di bisogno in cui versa la e PE Pt_1
l'impossibilità di questa di provvedere autonomamente al sostentamento proprio e delle figlie, stante l'impossibilità per la stessa di lavorare a tempo pieno;
dette circostanze integrano certamente il presupposto dell'an dell'assegno di mantenimento in favore della stessa.
Circa il quantum, si osserva che la Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza del 20.3.2024, ha stabilito in favore della IG.ra l'assegno mensile di € 600,00 sul presupposto, tra l'altro, della Pt_1 disponibilità del resistente di due immobili in Romania, di cui uno da poter mettere a reddito, “oltre che di introiti verosimilmente non dichiarati come risulta dall'esame degli estratti conto depositato in atti che evidenziano versamenti in contanti”. La Corte riteneva che le spese sostenute mensilmente da (€ 315, 00 quota parte di mutuo della casa familiare;
€ 125, 00 per la rata del finanziamento CP_1 per l'acquisto dell'auto della moglie;
€ 399,00 per l'acquisto del furgone da lavoro;
209,00 per l'acquisto della vettura in uso allo stesso;
€ 530,00 contratto di locazione) potessero essere coperti
“mettendo a reddito l'immobile in proprietà sito in Romania, cosicchè gli introiti verosimilmente non dichiarati ed il reddito mensile da lavoro”; pertanto, alla luce delle differenti condizioni patrimoniali e reddituali, quantificava l'assegno in favore della moglie in € 600,00 mensili, somma che questo
Collegio ritiene di dover confermare condividendo il ragionamento presuntivo della Corte lagunare.
In particolare, l'acquisto di un'autovettura per uso personale del valore di € 42.000, i continui versamenti per importi considerevoli, sono infatti elementi che portano ragionevolmente a presumere che il reddito effettivamente percepito dal sg. non sia quello risultante dalle dichiarazioni fiscali CP_1
allegate, ma che lo stesso percepisca ulteriori introiti che non figurano nei documenti prodotti come spesso accade nel settore di appartenenza. Altresì , non è in contestazione che il IG. abbia CP_1
almeno un immobile da poter mettere a reddito in Romania.
6.
Quanto alla domanda volta all'autorizzazione a richiedere ed a percepire il 100% dell'assegno unico e universale per i figli , entrambe le parti concordano che sia disposta in favore della SI.ra , la Pt_1
quale potrà percepire anche interamente le indennità spettanti per la figlia essendone il PE
genitore collocatario e gravando su di essa la totalità della cura della persona disabile. Sul punto si è espressa la recentissima Cassazione con sentenza pubblicata in data 22.2.2025 in senso favorevole alla possibilità in caso di procedimento giudiziale di stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore affidatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento, conformemente a quanto stabilito dalla Circolare Inps n. 23/22.
Nel caso di specie, vista, peraltro, la concorde volontà delle parti, va disposto che la SI.ra Pt_1 percepisca integralmente l'assegno unico, nonché le indennità percepite per la figlia PE
7.
La richiesta del convenuto in ordine all'autovettura è inammissibile nel presente giudizio per mancanza di connessione qualificata.
8.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, ed in particolare della totale soccombenza in punto di addebito della separazione, sussistono i presupposti per condannare al Controparte_1
pagamento delle spese di lite.
Tali spese, liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, così come aggiornato sulla base del D.M: n.
147/2022 per i giudizi di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile ( da euro 26.001 ad euro 52.000) parametri medi, sono liquidate in complessivi € 5.810, 00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre a I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettaro al 15% come per legge;
esse debbono essere pagate in favore dello Stato stante l'ammissione della al gratuito patrocinio . Pt_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di annotare detta pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile presso il
Comune di Fiesso D'Artico (VE) al n. 11, parte I;
anno 2003;
3) addebita la separazione in capo a Controparte_1
4) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
, disciplinando i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: ogni
[...]
fine settimana dal sabato pomeriggio ore 16 alla domenica sera sino ore 18, con inserimento del pernotto con gradualità ovvero dopo un primo “rodaggio” di un mese, in cui il padre starà con la minore il sabato dalle 16 fino ora di cena, e la domenica dalle 10 alle 18; in questo primo periodo è conIGliabile che la figlia maggiore coadiuvi Per_2 il padre nel tenere la minore , data la sua maggiore familiarità con la sorella;
PE
quanto ai periodi di vacanza, il padre starà con la minore tre giorni durante le vacanze natalizie (includenti il giorno di natale o di capodanno ad anni alterni) due giorni durante quelle pasquali (includenti il giorno di pasqua o di pasquetta ad anni alterni) e 5 gg consecutivi durante le vacanze estive da decidersi tra le parti entro il 30.05.di ogni anno;
infine, il padre, in occasione dei periodici ricoveri necessari per (a cominciare PE
dal prossimo imminente ricovero dal 29.01 al 3.02.24), qualora superiori a tre giorni, dovrà stare con la minore almeno un pomeriggio con pernotto, onde consentire alla madre di avere un conseguente riposo;
5) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, Controparte_1
l'obbligo di versare a la somma complessiva di € 400,00 (€ Parte_1
200,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova;
6) dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga integralmente percepito dalla
, così come le provvidenze economiche in favore della figlia Pt_1 PE
7) pone a carico di a titolo di assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
l'obbligo di versare € 400,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, oltre a rivalutazione ISTAT;
8) dichiara inammissibile al domanda del convenuto di assegnazione dell'auto;
9) condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite quantificate in CP_1
complessivi euro € 5.810, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 5.05.25.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi