Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 agosto 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 agosto 1993 |
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 10
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali,
istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione costituzionale relativo alla parte II della Costituzione, ad esclusione della sezione II del titolo VI, nonche' progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge
costituzionale ed ordinaria ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.
4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, comunica alle Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati da relazioni illustrative. Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, puo' presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.
5. E' in facolta' della Commissione trasmettere alle Camere, anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.
6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per
l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera pro- cede alla votazione finale.
7. La Commissione nomina uno o piu' deputati e senatori con
funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione e' rappresentata nella discussione dinanzi alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi.
AVVERTENZA:
La preventiva pubblicazione del testo della presente legge costituzionale, prevista dall' art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , e' avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1993.
- Art. 2. 1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si
applica esclusivamente ai disegni e alle proposte di legge assegnati alla Commissione.
2. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le
norme dei rispettivi regolamenti. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti della Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione puo' presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui e' prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono.
Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di almeno un presidente di gruppo o di almeno dieci deputati o cinque senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui e' prevista la votazione di tali emendamenti. - Art. 3. 1. Il progetto di legge costituzionale e' approvato da ciascuna
Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.
2. La legge costituzionale e' promulgata se nel referendum popolare
sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.