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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4425 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI ha pronunciato all'udienza del 24.11.2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado ed iscritta al n.10589 dell'anno 2023 RG
TRA
, quali eredi di avv. M Parte_1 Parte_2 Persona_1
NOVIELLI
E
avv. M DE PASQUALE CP_1 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 le parti ricorrenti in epigrafe indicate chiedevano nei confronti CP_ dell' il riconoscimento della natura di infortunio della morte del loro congiunto
[...]
avvenuta in data 25.9.2020 con conseguente condanna al pagamento delle prestazioni Per_1 oltre accessori di legge nei termini indicati in dettaglio in ricorso. L' si costituiva in giudizio CP_1 resistendo alla domanda. Istruita con prove documentali ed orali e con ctu medico legale all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda azionata è infondata e pertanto va rigettata.
1. Si richiamano integralmente nella odierna sede (cfr. su tale possibilità Cass. civ., Sez. lavoro,
03/05/1990, n. 3678) le considerazioni svolte dal ctu in sede di elaborato peritale depositato e che si condividono in quanto scevre da vizi logici e giuridici per le quali l'evento occorso a
[...]
in data 25.9.2020 e che ne ha determinato la morte non è qualificabile come Per_1 infortunio. Ne deriva che sono prive di pregio le pretese attoree reclamate in ricorso sulla base di tale erronea qualificazione. La domanda è, pertanto, infondata e deve essere disattesa.
2. Le spese di causa possono compensarsi in considerazione dell'opinabilità e complessità degli accertamenti medico legali. Rimangono definitivamente a carico degli istanti le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate;
pone definitivamente a carico degli istanti le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Bari 24.11.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI ha pronunciato all'udienza del 24.11.2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado ed iscritta al n.10589 dell'anno 2023 RG
TRA
, quali eredi di avv. M Parte_1 Parte_2 Persona_1
NOVIELLI
E
avv. M DE PASQUALE CP_1 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 le parti ricorrenti in epigrafe indicate chiedevano nei confronti CP_ dell' il riconoscimento della natura di infortunio della morte del loro congiunto
[...]
avvenuta in data 25.9.2020 con conseguente condanna al pagamento delle prestazioni Per_1 oltre accessori di legge nei termini indicati in dettaglio in ricorso. L' si costituiva in giudizio CP_1 resistendo alla domanda. Istruita con prove documentali ed orali e con ctu medico legale all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda azionata è infondata e pertanto va rigettata.
1. Si richiamano integralmente nella odierna sede (cfr. su tale possibilità Cass. civ., Sez. lavoro,
03/05/1990, n. 3678) le considerazioni svolte dal ctu in sede di elaborato peritale depositato e che si condividono in quanto scevre da vizi logici e giuridici per le quali l'evento occorso a
[...]
in data 25.9.2020 e che ne ha determinato la morte non è qualificabile come Per_1 infortunio. Ne deriva che sono prive di pregio le pretese attoree reclamate in ricorso sulla base di tale erronea qualificazione. La domanda è, pertanto, infondata e deve essere disattesa.
2. Le spese di causa possono compensarsi in considerazione dell'opinabilità e complessità degli accertamenti medico legali. Rimangono definitivamente a carico degli istanti le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, rigettata ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate;
pone definitivamente a carico degli istanti le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Bari 24.11.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Minervini
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