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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/11/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3171/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA RA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 3171/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SC MA NO e IC MI (C.F. , rappresentata C.F._2
e difesa dall'Avv. Simona CI
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione e divorzio consensuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 10.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e regolarmente depositato in data 25.7.2025, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
I ricorrenti contraevano matrimonio in Velletri in data 28.9.2013 (atto annotato nei registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Velletri al n. 84, parte II, serie A, anno 2013). Dalla loro unione sono nati due figli: (n. a Genzano di Roma in data 11.10.2012) Parte_2 ed (n. a Genzano di Roma in data 8.9.2015). Persona_1
Entrambe le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, onerando la cancelleria competente ad eseguire la comunicazione necessaria all'annotazione di rito relativa, nei pubblici registri del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio tra i coniugi (doc. n. 1); alle seguenti condizioni: a) Entrambi i coniugi provvederanno autonomamente alle loro esigenze di vita ed al loro mantenimento;
b) La casa coniugale di esclusiva proprietà del Sig. Parte_1 sita in Artena Via Giulianello n. 243, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità con tutto il mobilio ivi presente;
c) La sig.ra CA CI trasferirà la sua residenza e quella dei minori che vivranno prevalentemente con lei a San Lazzaro di Savena. d) Entrambi i minori restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che mantengono la piena potestà sugli stessi;
e) I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e tutte le decisioni di maggiore importanza saranno assunte congiuntamente tra loro. I genitori cureranno di comune accordo l'educazione e l'istruzione dei figli seguendone le inclinazioni, i desideri e le aspirazioni;
f) In merito al diritto di visita vista anche la distanza tra le città dei due genitori le parti convengono secondo quanto appresso specificato: - Il papà potrà tenere con sé due volte al mese i minori dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alla domenica a pranzo o comunque entro le ore 16,00 . Di questi due week end al mese, uno sarà la signora CI CA ad accompagnare i bambini ad Artena presso l'abitazione del padre ed a riprenderseli la domenica verso le ore 16,00 per ritornare a San Lazzaro di Savena, mentre l'altro week end sarà il padre a sostenere le spese necessarie per recarsi nella città dove si trasferiranno a vivere i figli con la mamma per potere trascorrere con loro il fine settimana. - I genitori si impegnano ad agevolare gli spostamenti dei minori cercando di cooperare. Le modalità di visita e custodia dei figli nel corso del mese potranno cambiare anche in base alle esigenze dei minori e dei genitori sempre di comune accordo tra i coniugi. g) Durante il periodo estivo, nel corso delle vacanze scolastiche, il papà potrà tenere con sé i figli per un periodo maggiore che verrà concordato con la madre, in ogni caso si prevede fin d'ora un periodo 3 settimane consecutive o non, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
h) Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, una settimana con il padre, dal 23 dicembre al
30 dicembre, e con la madre, dal 31 dicembre al 6 gennaio, e l'anno successivo avverrà l'inverso, così via ad anni alternati oppure in diversa modalità, che sarà di volta in volta concordata qualora sopravvengano impedimenti lavorativi e/o personali dei coniugi. i) Durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni trascorreranno con i genitori, separatamente, la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante i compleanni dei genitori i minori saranno con loro ove possibile. j) In ordine al mantenimento dei figli, il sig. verserà la somma la somma mensile di 300 Parte_1 euro ciascuno, per un totale di € 600,00 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, tramite bonifico da corrispondersi entro e non oltre il 10 di ogni mese sul presente
Iban:[...], oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate come da Protocollo del Tribunale di Velletri che fa parte integrante del corrente accordo. k) I genitori non rilasciano il consenso ai viaggi all'estero senza consenso di entrambi i coniugi”.
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e ai figli minori ed . Sussistono, pertanto, i presupposti per Pt_2 Per_1
l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le relative condizioni (analoghe a quelle oggetto della separazione).
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Velletri (al n. 84, parte II, serie A, anno 2013);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa CA UN per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.11.2025. Il giudice estensore
CA UN
Il presidente
CA RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA RA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 3171/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SC MA NO e IC MI (C.F. , rappresentata C.F._2
e difesa dall'Avv. Simona CI
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione e divorzio consensuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 10.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e regolarmente depositato in data 25.7.2025, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
I ricorrenti contraevano matrimonio in Velletri in data 28.9.2013 (atto annotato nei registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Velletri al n. 84, parte II, serie A, anno 2013). Dalla loro unione sono nati due figli: (n. a Genzano di Roma in data 11.10.2012) Parte_2 ed (n. a Genzano di Roma in data 8.9.2015). Persona_1
Entrambe le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, onerando la cancelleria competente ad eseguire la comunicazione necessaria all'annotazione di rito relativa, nei pubblici registri del Comune in cui è stato celebrato il matrimonio tra i coniugi (doc. n. 1); alle seguenti condizioni: a) Entrambi i coniugi provvederanno autonomamente alle loro esigenze di vita ed al loro mantenimento;
b) La casa coniugale di esclusiva proprietà del Sig. Parte_1 sita in Artena Via Giulianello n. 243, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità con tutto il mobilio ivi presente;
c) La sig.ra CA CI trasferirà la sua residenza e quella dei minori che vivranno prevalentemente con lei a San Lazzaro di Savena. d) Entrambi i minori restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che mantengono la piena potestà sugli stessi;
e) I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e tutte le decisioni di maggiore importanza saranno assunte congiuntamente tra loro. I genitori cureranno di comune accordo l'educazione e l'istruzione dei figli seguendone le inclinazioni, i desideri e le aspirazioni;
f) In merito al diritto di visita vista anche la distanza tra le città dei due genitori le parti convengono secondo quanto appresso specificato: - Il papà potrà tenere con sé due volte al mese i minori dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino alla domenica a pranzo o comunque entro le ore 16,00 . Di questi due week end al mese, uno sarà la signora CI CA ad accompagnare i bambini ad Artena presso l'abitazione del padre ed a riprenderseli la domenica verso le ore 16,00 per ritornare a San Lazzaro di Savena, mentre l'altro week end sarà il padre a sostenere le spese necessarie per recarsi nella città dove si trasferiranno a vivere i figli con la mamma per potere trascorrere con loro il fine settimana. - I genitori si impegnano ad agevolare gli spostamenti dei minori cercando di cooperare. Le modalità di visita e custodia dei figli nel corso del mese potranno cambiare anche in base alle esigenze dei minori e dei genitori sempre di comune accordo tra i coniugi. g) Durante il periodo estivo, nel corso delle vacanze scolastiche, il papà potrà tenere con sé i figli per un periodo maggiore che verrà concordato con la madre, in ogni caso si prevede fin d'ora un periodo 3 settimane consecutive o non, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
h) Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, una settimana con il padre, dal 23 dicembre al
30 dicembre, e con la madre, dal 31 dicembre al 6 gennaio, e l'anno successivo avverrà l'inverso, così via ad anni alternati oppure in diversa modalità, che sarà di volta in volta concordata qualora sopravvengano impedimenti lavorativi e/o personali dei coniugi. i) Durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni trascorreranno con i genitori, separatamente, la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante i compleanni dei genitori i minori saranno con loro ove possibile. j) In ordine al mantenimento dei figli, il sig. verserà la somma la somma mensile di 300 Parte_1 euro ciascuno, per un totale di € 600,00 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, tramite bonifico da corrispondersi entro e non oltre il 10 di ogni mese sul presente
Iban:[...], oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate come da Protocollo del Tribunale di Velletri che fa parte integrante del corrente accordo. k) I genitori non rilasciano il consenso ai viaggi all'estero senza consenso di entrambi i coniugi”.
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e ai figli minori ed . Sussistono, pertanto, i presupposti per Pt_2 Per_1
l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le relative condizioni (analoghe a quelle oggetto della separazione).
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Velletri (al n. 84, parte II, serie A, anno 2013);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa CA UN per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 17.11.2025. Il giudice estensore
CA UN
Il presidente
CA RA