Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 3
Deve ritenersi fondata la censura di manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna per il cd. furto di cose di antichità e d'arte (art. 67 della legge 1 giugno 1939 n. 1089), laddove la sentenza ha tratto argomento per la colpevolezza dal fatto che l'imputato non ha fornito la prova della legittimità della provenienza di oggetti archeologici rinvenuti in suo possesso. Invero, se dal fatto che le disposizioni in materia, che accanto alla appartenenza allo Stato delle cose d'antichità e d'arte ritrovate prevedono un possesso privato di tali cose, si dovesse ricavare la clausola implicita che per i beni archeologici la proprietà privata è riconosciuta come tale solo se provata (e nella generalità dei casi di proprietà diffusa occorrerebbe provare che essa risale ad epoca anteriore al 1909),il sistema violerebbe l'art. 42 Cost., in quanto ablativo delle cose mobili di proprietà privata per la cui legittimazione richiederebbe una prova impossibile, ed altresì l'art. 24 Cost. perché, quando il possesso costituisce un addebito, la gravità dell'onere probatorio imposto renderebbe impossibile il diritto di difesa. Il sistema, pertanto, letto in aderenza ai precetti costituzionali, non consente che venga posta a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di oggetti archeologici, ma è l'accusa che deve dare la prova della illegittimità del possesso. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso ritenendo la condanna fondata in modo autonomo su altre argomentazioni relative al fatto, chiuse con il rilievo che il ricorrente aveva omesso qualsiasi allegazione sulla legittimità del possesso, a fronte di vari elementi indizianti).
La illegittima provenienza delle cose d'antichità e d'arte non solo può risultare dalle indagini nei modi ordinari, ma anche da specifici indizi provenienti da questo particolare tipo di beni, quali la loro tipologia, la loro correlazione con rinvenimenti noti, la condizione delle cose che denuncino il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso. In tali situazioni concrete già fortemente indizianti, la omissione di indicazioni sulla legittimità della provenienza può avere rilievo nel convincimento del giudice per la chiusura del costrutto probatorio. (Fattispecie relativa a furto archeologico in cui il ricorrente era stato trovato in possesso di monete e di oggetti metallici, in numero rilevante ed indifferenziato e con esclusione di oggetti fittili, già indizianti del rinvenimento mediante metaldetector, e la cui responsabilità è stata ritenuta legittimamente fondata sul comportamento tenuto nel corso della perquisizione e nella omissione di qualsiasi allegazione circa la legittimità del possesso, in presenza dei detti elementi indizianti).
In tema di prova della liceità del possesso privato di beni mobili archeologici, dal fatto che la legge 1 giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, configuri un dominio eminente dello Stato sul sottosuolo archeologico, che si esprime nell'appartenenza allo Stato delle cose d'interesse archeologico rinvenute fortuitamente ovvero a seguito di ricerche od opere in genere (appartenenza peraltro già affermata in precedenza dalla legge 20 giugno 1909 n. 364), non può desumersi che i privati proprietari, possessori, detentori di beni archeologici, a cui carico non è stato posto onere alcuno circa il possesso, e che la legge considera per porre vincoli sui loro beni, la cui culturalità raggiunga un certo grado, o per espropriarli, siano dalla legge stessa considerati tali solo se forniscono la prova della legittimità della loro proprietà, del loro possesso, della loro detenzione. (Fattispecie relativa a furto di cose d'antichità e d'arte, in cui la Corte ha ritenuto la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di merito si era basato sulla mancata prova, da parte del possessore, della legittimità del possesso stesso, rigettando peraltro il ricorso in quanto la decisione era sorretta in modo autonomo da altre considerazioni che conducevano alla delittuosità dell'impossessamento ed in cui il giudice aveva evidenziato, a chiusura del costrutto probatorio, la omissione di qualsiasi allegazione circa la legittimità del possesso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/1999, n. 7131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7131 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA UMBERTO Presidente del 4/5/99
1. Dott. PIOLETTI GIOVANNI Cons. Relatore SENTENZA
2. " RIZZO ALDO Consigliere N. 1556
3. " SCHETTINO OLINDO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " MORGIGNI ANTONIO Consigliere N. 40895/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) IL NN n. a Vittoria il 9.2.1939
2) MP SA n. a Scicli il 7.9.1933
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 26 giugno 1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere NN Pioletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Svolgimento del processo
Con sentenza della Corte d'Appello di Catania del 26 giugno 1998 LE IU, IA NN e PA SA sono stati condannati ciascuno alla pena di mesi tre di reclusione e L. 400.000 di multa per il reato di cui all'art. 67 l. 1 giugno 1939, n.1089, il IA per essersi impossessato di cento reperti antichi (monete, fibule, bottoni, anelli, ecc.) di interesse storico e archeologico e il LE e la PA per essersi impossessati, in concorso tra loro, di centoventisei monete di epoche diverse, delle quali centosei di interesse storico e archeologico, come accertato in Ragusa il 28 aprile 1994.
Il Pretore di Ragusa, con decisione del 21 settembre 1996, li aveva assolti per insussistenza del fatto e la sentenza era stata riformata su appello del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Ragusa.
Le monete e gli oggetti metallici erano stati rinvenuti dalla Guardia di Finanza in possesso di LE e IA, trovati insieme in piazza San NN di Ragusa, invitati all'esibizione e sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. La PA, moglie del LE, su invito di questi aveva chiuso la porta a chiave per impedire la perquisizione, ma gli agenti avevano forzato la porta procedendo a perquisizione e sequestro.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione solo il IA e la PA. Il primo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione mancando del tutto la prova della illegittima provenienza delle monete, rinvenute esposte nella sua abitazione, il cui possesso poteva anzi ben ritenersi legittimo, secondo la decisione del primo giudice. La seconda ha rilevato la manifesta illogicità della motivazione per essere stata ritenuta concorrente nel fatto addebitato al marito LE, fatto al quale era estranea e che ignorava.
Motivi della decisione
Il ricorso di IA NN, condannato per il c.d. furto di cose d'antichità e d'arte (art. 67 l. 1^ giugno 1939, n.1089, sulla "Tutela delle cose di interesse artistico o storico"), per essersi impossessato di monete ed altri oggetti metallici rinvenuti a seguito di ricerche od opere in genere, deve essere rigettato ancorché sia in parte fondata la sua censura di manifesta illogicità della motivazione, laddove la sentenza ha tratto argomento per la sua colpevolezza dal fatto che egli non ha fornito la prova della legittimità della provenienza delle cose rinvenute in suo possesso, ma non sul punto nel quale ha dato rilievo al comportamento tenuto durante la perquisizione per dedurne, nel quadro dei dati acquisiti, la prova della sua colpevolezza.
Infatti, la affermazione di colpevolezza della Corte di Catania si basa, in una delle sue argomentazioni, su una inversione dell'onere della prova, già accolta, anche in decisioni risalenti nel tempo, da questa Corte che ha ritenuto che "poiché il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato fin dalla loro scoperta, si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati ai sensi degli artt. 43, 44 o 46 l. 1^ giugno 1939, n.1089, nel procedimento penale l'onere di tale dimostrazione incombe sulla persona presso la quale gli oggetti predetti sono stati rinvenuti" (da ultimo: Sez. II, 27 giugno 1995, n. 12087, Dal Lago, 203.10 5). Tuttavia, in altra recente decisione (Sez.III, 4 febbraio 1993, n. 6417, Gentili, 194.297/ 194. 2.99) questa Corte ha ritenuto che il quadro normativo non fornisca dati sufficienti per ritenere che il possessore di cose d'antichità e d'arte debba dimostrare la legittimità del suo possesso, tanto più considerando che i reati di mero sospetto sono figure eccezionali espressamente previste (e la cui area si va sempre più restringendo: cfr. C. Cost. sent. n. 370 del 17 ottobre - 2 novembre 1996), sicché la prova della provenienza delittuosa delle cose deve essere fornita dall'accusa, secondo i principi generali.
Infatti, è certamente esatto che lo Stato ha un dominio eminente sul sottosuolo archeologico e che ciò risulta dalla legge del 1^ giugno 1939, n.1089 e da consonanti disposizioni del codice civile e che, quindi, le cose (mobili) d'interesse archeologico rinvenute fortuitamente ovvero a seguito di ricerche od opere in genere appartengono allo Stato sin dal momento del loro rinvenimento e fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, e che lo Stato ha rivendicato tale appartenenza sin dalla prima legge in materia, che è del 30 giugno 1909, n.364, come affermato da decisioni di questa Corte alle quali si è fatto riferimento, ma è altresì vero che le legge prende atto (e non avrebbe potuto fare diversamente) della presenza di beni culturali non solo in mano dei c.d. soggetti di collaborazione (art.4: Regioni, Province, Comuni, enti ed istituti riconosciuti), ma anche a qualsiasi titolo in mano dei privati, che considera solo e in quanto i beni in loro possesso abbiano un interesse culturale di un certo grado al fine di assoggettarli a notifica (artt.2, 3, 5), o per il loro esproprio (art. 54), senza porre peraltro a carico dei privati onere alcuno, quale ad esempio la dichiarazione di possesso.
Da questa voluta omissione, originata dalla convinzione, rivelatasi fondata, che le collezioni finiscono per confluire nei musei, derivano incertezze applicative in situazioni di possesso diffuso di cose d'antichità e d'arte, com'è il caso di quell'orientamento giurisprudenziale riferito che, anche se potesse essere visto solo in chiave di tutela del patrimonio artistico, non lo tutela perché non è selettivo, mentre a tal fine occorrono provvedimenti legislativi mirati, che favoriscano l'emersione del patrimonio culturale incognito significativo, perché venga a conoscenza della collettività e anche per evitare che si possa disperdere.
L'obbligo di attestazione della provenienza è posto invece ad altri fini per i mercanti d'arte - che è espressamente previsto possano commerciare anche oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico dall'art. 2 sulla disciplina sul falso artistico l. 20 novembre 1971, n. 1062 sulle "Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte"), in esclusiva funzione di tutela dell'acquirente, al quale deve essere posta a disposizione la documentazione di autenticità e di provenienza, senza che peraltro tale disposizione sia in alcun modo sanzionata per la sua inosservanza (se non quale inadempimento civile: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 1985, n. 1300, Soc. S. Erasmo c. Squillante). E, anche se la legge è volta a tutelare l'acquirente dal falso artistico, non sarebbe stato irragionevole prevedere una sua tutela "forte" anche in ordine alla legittimità della provenienza limitatamente al settore circoscritto dei beni archeologici - in un momento del loro passaggio che si deve ritenere controllato dall'autorità - se fosse vero che l'ordinamento richiede al privato quella prova rigorosa sulla provenienza che l'orientamento di questa Corte, che qui si intende superare, ritiene di poter desumere dalla normalità della proprietà pubblica dei beni archeologici.
E infatti, la manifesta illogicità di una motivazione di colpevolezza basata sulla mancata prova della legittimità del possesso, e di essa si duole il ricorrente, può essere esclusa solo se tale prova è possibile. Ma se si tiene presente che si tratta di beni mobili che si trasferiscono manualmente, e il cui rinvenimento può essere anteriore alla disciplina data dalla legge, oppure, quando è posteriore, il cui possesso consegue ad una assegnazione (volta solo a regolare i rapporti patrimoniali tra pubblica amministrazione e inventore/proprietario del terreno) obliteratasi nei successivi trasferimenti avvenuti a vario titolo, appare evidente che la prova può essere fornita solo per beni di estrema rilevanza, che pur non notificati abbiano lasciato traccia di sè in archivi, non potendosi neppure per un indistinto possesso delle c.d. famiglie storiche escludere la necessità della prova della legittimità del possesso, se dovuta per la generalità dei cittadini. Ma se dalle disposizioni in materia che, accanto alla appartenenza allo Stato delle cose d'antichità e d'arte ritrovate, prevedono un possesso privato di tali cose, si dovesse ricavare la clausola implicita che per i beni archeologici la proprietà privata è riconosciuta come tale solo se provata, e nella generalità dei casi di proprietà diffusa occorrerebbe provare che risale ad epoca anteriore al 1909, il sistema violerebbe l'art. 42 Cost., in quanto ablativo delle cose mobili di proprietà privata per la cui legittimazione richiede una prova impossibile, e violerebbe altresì l'art.24 Cost. perché, quando il possesso costituisce un addebito, la gravità dell'onere probatorio imposto rende impossibile il diritto di difesa.
Pertanto, conclusivamente si deve ritenere, in tema di prova di liceità del possesso privato di beni mobili archeologici, che dal fatto che la legge 1^ giugno 1939, n.1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, nel quadro delle norme civilistiche sulla proprietà, configuri un dominio eminente dello Stato sul sottosuolo archeologico, che si esprime nell'appartenenza allo Stato delle cose d'interesse archeologico rinvenute fortuitamente ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, appartenenza peraltro già affermata dalla precedente legge del 20 giugno 1909, n.364, non può desumersi che i privati proprietari, possessori, detentori di beni archeologici, che la legge considera per porre vincoli sui loro beni la cui culturalità raggiunga un certo grado o per espropriarli, siano dalla legge considerati tali solo se forniscono la prova della legittimità della loro proprietà, del loro possesso, della loro detenzione.
Infatti, premesso che la presenza di tali beni in mano privata è diffusa - tant'è che uno dei maggiori problemi per la tutela del patrimonio archeologico nazionale è quello della sua conoscenza per individuare le cose da tutelare che il loro commercio è libero. che la legittima originaria provenienza può essere la più varia e anche molto risalente nel tempo, nella quasi totalità dei casi si richiederebbe al legittimo possessore una prova impossibile, sicché, se il sistema ponesse tale onere a carico del privato per riconoscere il suo diritto violerebbe l'art.42 Cost. per i conseguenti effetti ablativi, e in quanto lo costituisse colpevole per il possesso violerebbe l'art.24 Cost. perché renderebbe impossibile la difesa. Il sistema pertanto, letto in aderenza ai precetti costituzionali, non consente che venga posta a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di oggetti archeologici, ma è l'accusa che deve dare la prova della illegittimità del suo possesso.
I casi di possesso illegittimo sono frequenti perché vi è un ramificato mercato clandestino di opere d'arte trafugate, che per gli oggetti archeologici è in larga parte alimentato da ricerche abusive, con conseguente furto archeologico o furto comune (se in danno dello Stato o solo del proprietario del terreno quando la cosa non abbia un interesse culturale: per la distinzione, rilevante quando sia mancato l'accertamento della culturalità del bene, cfr. sent. Gentili, cit., 194.297-194.298), che sono indifferentemente all'origine della catena delle ricettazioni, ed è questo reato appunto quello che normalmente viene accertato.
E nei casi di illegittima provenienza questa non solo può risultare dalle indagini nei modi ordinari, ma da specifici indizi provenienti da questo particolare tipo di beni, quali la loro tipologia, la loro correlazione con rinvenimenti noti, la condizione delle cose che denuncino il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso, sicché, in date situazioni concrete già fortemente indizianti, la omissione di indicazioni sulla legittimità della provenienza può avere rilievo nel convincimento del giudice per la chiusura del costrutto probatorio (cfr. sent. Gentili, 194.299). Il fatto ascritto al ricorrente IA può essere considerato emblematico della inutilità del ricorso al principio dell'inversione dell'onere della prova, perché è il fatto stesso, nei termini accertati dal giudice di merito che dimostra la delittuosità dell'impossessamento a seguito di ricerche abusive, così come imputato e ritenuto.
Il IA (e così anche il LE, non ricorrente) è stato trovato in possesso solo di monete e di oggetti metallici vari, in numero rilevante e indifferenziato, con esclusione di oggetti fittili;
e il fatto è già indiziante del ritrovamento mediante metal-detector, il cui uso, come è noto, è molto frequente per la ricerca abusiva di oggetti metallici, e del quale da tempo le Soprintendenze archeologiche chiedono la regolamentazione. Orbene, la Corte di Catania, accogliendo l'appello del Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Ragusa, ha basato la affermazione di colpevolezza non solo sul principio che la prova della legittimità della provenienza incombe su chi è stato trovato in possesso di oggetti archeologici, ma anche, e in modo autonomo, sul comportamento tenuto nel corso della perquisizione. Ed è pertanto in questo quadro probatorio, già fortemente indiziante, che la omissione di qualsiasi allegazione circa la legittimità del possesso - sottolineata dal giudice di merito - chiude il costrutto probatorio sulla affermazione di colpevolezza, rendendo ininfluente il riferimento erroneo fatto al principio dell'inversione dell'onere della prova.
Pertanto, il ricorso del IA deve essere rigettato con conseguente sua condanna al pagamento delle spese processuali. Invece, nei confronti della ricorrente PA la sentenza deve essere annullata senza rinvio in quanto non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p., ritenuto il reato di cui all'art. 378 c.p. Invero, nell'aver costei serrato la porta di casa, come chiestole dal marito LE, non vi è dato alcuno di concorso nel furto archeologico commesso dal marito, ma solo gli estremi del favoreggiamento personale, essendo il fatto volto ad aiutare il coniuge ad evitare - la perquisizione, fatto non punibile perché commesso nella necessità di salvare il marito da un grave e inevitabile nocumento nella libertà, quale è quello che può derivare da una perquisizione per un delitto commesso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 616 e 620 c.p.p.;
Rigetta il ricorso di IA NN che condanna al pagamento delle spese del procedimento;
Annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di PA SA, ritenuto il reato di cui all'art.378 c.p., perché non punibile ai sensi dell'art.384 c.p. Così deciso in Roma, il 4 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999