Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/1999, n. 7131
CASS
Sentenza 4 maggio 1999

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Deve ritenersi fondata la censura di manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna per il cd. furto di cose di antichità e d'arte (art. 67 della legge 1 giugno 1939 n. 1089), laddove la sentenza ha tratto argomento per la colpevolezza dal fatto che l'imputato non ha fornito la prova della legittimità della provenienza di oggetti archeologici rinvenuti in suo possesso. Invero, se dal fatto che le disposizioni in materia, che accanto alla appartenenza allo Stato delle cose d'antichità e d'arte ritrovate prevedono un possesso privato di tali cose, si dovesse ricavare la clausola implicita che per i beni archeologici la proprietà privata è riconosciuta come tale solo se provata (e nella generalità dei casi di proprietà diffusa occorrerebbe provare che essa risale ad epoca anteriore al 1909),il sistema violerebbe l'art. 42 Cost., in quanto ablativo delle cose mobili di proprietà privata per la cui legittimazione richiederebbe una prova impossibile, ed altresì l'art. 24 Cost. perché, quando il possesso costituisce un addebito, la gravità dell'onere probatorio imposto renderebbe impossibile il diritto di difesa. Il sistema, pertanto, letto in aderenza ai precetti costituzionali, non consente che venga posta a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di oggetti archeologici, ma è l'accusa che deve dare la prova della illegittimità del possesso. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso ritenendo la condanna fondata in modo autonomo su altre argomentazioni relative al fatto, chiuse con il rilievo che il ricorrente aveva omesso qualsiasi allegazione sulla legittimità del possesso, a fronte di vari elementi indizianti).

La illegittima provenienza delle cose d'antichità e d'arte non solo può risultare dalle indagini nei modi ordinari, ma anche da specifici indizi provenienti da questo particolare tipo di beni, quali la loro tipologia, la loro correlazione con rinvenimenti noti, la condizione delle cose che denuncino il loro recente rinvenimento, il loro accumulo, il loro occultamento e altre particolarità del caso. In tali situazioni concrete già fortemente indizianti, la omissione di indicazioni sulla legittimità della provenienza può avere rilievo nel convincimento del giudice per la chiusura del costrutto probatorio. (Fattispecie relativa a furto archeologico in cui il ricorrente era stato trovato in possesso di monete e di oggetti metallici, in numero rilevante ed indifferenziato e con esclusione di oggetti fittili, già indizianti del rinvenimento mediante metaldetector, e la cui responsabilità è stata ritenuta legittimamente fondata sul comportamento tenuto nel corso della perquisizione e nella omissione di qualsiasi allegazione circa la legittimità del possesso, in presenza dei detti elementi indizianti).

In tema di prova della liceità del possesso privato di beni mobili archeologici, dal fatto che la legge 1 giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, configuri un dominio eminente dello Stato sul sottosuolo archeologico, che si esprime nell'appartenenza allo Stato delle cose d'interesse archeologico rinvenute fortuitamente ovvero a seguito di ricerche od opere in genere (appartenenza peraltro già affermata in precedenza dalla legge 20 giugno 1909 n. 364), non può desumersi che i privati proprietari, possessori, detentori di beni archeologici, a cui carico non è stato posto onere alcuno circa il possesso, e che la legge considera per porre vincoli sui loro beni, la cui culturalità raggiunga un certo grado, o per espropriarli, siano dalla legge stessa considerati tali solo se forniscono la prova della legittimità della loro proprietà, del loro possesso, della loro detenzione. (Fattispecie relativa a furto di cose d'antichità e d'arte, in cui la Corte ha ritenuto la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di merito si era basato sulla mancata prova, da parte del possessore, della legittimità del possesso stesso, rigettando peraltro il ricorso in quanto la decisione era sorretta in modo autonomo da altre considerazioni che conducevano alla delittuosità dell'impossessamento ed in cui il giudice aveva evidenziato, a chiusura del costrutto probatorio, la omissione di qualsiasi allegazione circa la legittimità del possesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/1999, n. 7131
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7131
    Data del deposito : 4 maggio 1999

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