Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1828/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. COLETTI SILVIA e , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in CORSO DELLA LIBERTÀ, 58 39100 BOLZANO, presso il difensore avv. COLETTI SILVIA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMATO SERGIO e CP_1 C.F._2
BUSANA FRANCO ( VIA SUFFRAGIO 122 38100 TRENTO;
elettivamente C.F._3
domiciliato in DOM. C/O AVV. BUSANA FRANCO - VIA SUFFRAGIO, 122 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. D'AMATO SERGIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: respingersi l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente;
nel merito in via principale: per le ragioni di cui in narrativa accertare e dichiarare che lo scritto anonimo rappresentato da una missiva inviata da Verona in data 13.12.2016 a recante gli Parte_1 incisi: “mafioso ..infame…corruttore… traditore dei lavoratori.. ridi ridi ridi mafioso, sarai ricordato come la più spregevole persona (anche se ti faranno mille feste” rappresenta atto illecito, che integra pagina 1 di 6
al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'atto illecito, che si quantificano in € CP_1
15.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. in via istruttoria: - disporsi l'acquisizione dei fascicoli presso il Tribunale di Trento relativi a: 1) procedimento penale sub RGNR 1864-17 (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento); 2) sub RG Gip 3428-17 (Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento;
3) sub D.P
375/20 Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trento;
- volersi ammettere prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze, ove contestate, precedute dall'espressione: “Vero che”: 1) lei ha redatto la consulenza di parte su missive anonime dd.21.07.2016 con successiva integrazione dd.
09.02.2017 riguardante anche lo scritto anonimo pervenuto al Dal Ri pervenendo alla conclusione dell'attribuibilità al di detti scritti come da documento n.3 che si rammostra al teste ? ( CP_1
Perita grafologa); 2) lei ha redatto, su incarico del Gip del Tribunale di Trento nel Testimone_1 procedimento sub RGNR 1864/2017 e RG. GIP 3428/2017, la perizia grafologica d'ufficio su tre lettere anonime dd. 19.09.20219 concludendo per l'attribuibilità con certezza al dei tre CP_1
scritti anonimi, tra cui quello pervenuto al come da doc. n. 7 che si rammostra al teste ? Pt_1
(Dott.ssa ); 3) il dopo aver ricevuto lo scritto anonimo contenente Persona_1 Pt_1
l'espressione: “ mafioso ..infame…corruttore… traditore dei lavoratori.. ridi ridi ridi mafioso, sarai ricordato come la più spregevole persona (anche se ti faranno mille feste)” ne ha parlato con i colleghi, in direzione con i vertici aziendali, manifestando tutta la sua preoccupazione per quanto gli era accaduto e che si inseriva in un contesto di numerosi scritti anonimi ricevuti anche da altri colleghi
Part (Dott. - Gosetti Claudio – Bergamo Paolo); 4) il Ri, dal dicembre 2016, in Persona_2 conseguenza della recezione dello scritto anonimo “mafioso ..infame…corruttore… traditore dei lavoratori.. ridi ridi ridi mafioso, sarai ricordato come la più spregevole persona (anche se ti faranno mille feste”, ha manifestato, preoccupazione nervosismo, insonnia e ciò fino a tutt'oggi nonostante la definizione del procedimento penale (Dott. – Signora ); 5) il ha Persona_2 Parte_3 Pt_1 contratto durante il suddetto periodo il fuoco di Sant'Antonio nonostante fosse vaccinato ed è stato costretto a rivolgersi al medico per la prescrizione di farmaci fra cui XA (doc. n. 12 ) (Signora
[...]
; Dott. . Pt_3 Persona_3
CONVENUTO: Nel merito: previo ogni accertamento di rito e di merito, rigettare tutte le domande del sig. in quanto prescritte, inammissibili, comunque infondate in fatto e diritto. Parte_1
In via Istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, si chiede: A).Prova per interpello formale e testi sulle seguenti circostanze:
1.Vero che in data 17/7/2024 il sig. e la moglie CP_1 Tes_2
pagina 2 di 6 hanno incontrato il sig. presso il supermercato 2. Vero che in tale CP_2 Parte_2 CP_3
occasione il sig. ha dichiarato di non avere dubbi sul sig. in quanto i loro rapporti sono Pt_2 CP_1
sempre stati buoni? Si dica quale teste la moglie del sig. residente a CP_1 Testimone_3
Sarnonico (TN), Frazione Seio, Via Dante Alighieri n.
3. B). di acquisire il fascicolo presso il Giudice
CP_ di Pace di relativo al procedimento penale RG 13/17 16 bis e 142/17 21 bis terminato con la sentenza n. 22/2018.
In ogni caso: con vittoria di spese, anche peritali di parte e d'ufficio, competenze del presente procedimento e di quello di negoziazione assistita da attivare, oltre a spese generali 15%, CNPA ed
IVA e con condanna del ricorrente ad una somma equitativamente determinata a favore del convenuto ex art. 96 c.p.c
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dd. 23.7.2024 ha asserito di aver ricevuto in data 13.12.2016 un lettera Parte_1 anonima, scritta a mano ed a stampatello nella quale era scritto ““mafioso ..infame…corruttore… traditore dei lavoratori.. ridi ridi ridi mafioso, sarai ricordato come la più spregevole persona (anche se ti faranno mille feste)”. CP_ Ha affermato di aver presentato in data 9.3.2017 una querela innanzi ai Carabinieri di e di aver, successivamente, integrato tale querela con il deposito di una consulenza grafologica, la quale aveva attribuito lo scritto a . Ha precisato di aver presentato opposizione alla richiesta di CP_1
archiviazione proposta dal PM e che, alla luce delle considerazioni espresse dal GIP, il PM aveva proceduto ad una perizia grafologica con incidente probatorio.
Ha affermato che il perito aveva asserito che lo scritto anonimo in questione- ed anche altri scritti anonimi inviati ad altre due persone - erano riferibili a . CP_1
Ha asserito che era stato, pertanto, emesso decreto di condanna nei confronti del convenuto, per il reato p.ep. dall'art. 660 cp e che aveva presentato opposizione al decreto penale di condanna e CP_1
contestuale domanda di oblazione ex art. 162 bis cp. Ha affermato che, con ordinanza dd. 29.1.2021 il
GIP aveva ammesso il all'oblazione richiesta e il convenuto aveva provveduto al pagamento CP_1
delle somme dovute.
Ha asserito che la perizia grafologica effettuata aveva confermato che lo scritto anonimo era attribuibile a;
ha chiesto, pertanto, che il convenuto fosse condannato a risarcire i danni non CP_1
patrimoniali cagionati.
Con comparsa dd. 22.10.2024 si è costituito contestando di essere stato l'autore della CP_1
missiva anonima.
pagina 3 di 6 Ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni ed ha rilevato che il decreto penale di condanna era stato revocato e non aveva alcuna autorità di giudicato nel procedimento civile.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse rigettata e che l'attore fosse condannato per lite temeraria.
***
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Invero, la Suprema Corte (ordinanza n.11190 del 06/04/2022) ha statuito che “se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale”.
In particolare, la Corte ha escluso che il diritto risarcitorio da reato venga sottratto all'operare della prescrizione per il solo fatto che sia stato instaurato un procedimento penale e fino a che tale procedimento non si sia concluso (“Ma nelle disposizioni di legge non v'è alcunché che suggerisca una simile regola, la quale si porrebbe in chiaro contrasto con l'art. 2935 c.c.. E' palese, infatti, che dalla commissione del reato -o meglio, dalla percezione dello stesso- il diritto risarcitorio del danneggiato è esercitabile e, dunque, il termine prescrizionale decorre, sebbene con l'eventuale termine maggiore rispetto a quelli indicati dal primo e dal secondo comma dell'art. 2947 c.c. Alla pendenza del processo penale, il cui inizio è rimesso all'autorità penale, non può dunque essere attribuito l'effetto di evitare che il danneggiato (vittima del reato) debba esercitare il diritto nel termine iniziato a decorrere dal fatto (percepito) e, dunque, debba interrompere il corso della prescrizione. Detta pendenza, invero, non rende il diritto immune dalla prescrizione. Ferma restando la necessità dell'interruzione della prescrizione ai fini civilistici, va peraltro precisato che essa può avvenire anche con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale, essendo sufficiente qualunque atto idoneo a manifestare la volontà di far valere il diritto, e -quindi- anche una richiesta stragiudiziale che valga a costituire in mora il debitore;
in ogni caso, quale che sia la modalità con cui la pretesa risarcitoria venga fatta valere, essa deve intervenire entro il termine prescrizionale stabilito per il reato. Il danneggiato può dunque impedire la prescrizione con atti interruttivi ripetuti prima che ciascun termine si consumi oppure interromperla in modo permanente costituendosi parte civile nel processo penale e la sentenza cui allude il terzo comma dell'art. 2947 10 c.c. comporterà che dalla sua data decorra un nuovo termine di prescrizione, nei sensi indicati, solo se la prescrizione non sia nel
pagina 4 di 6 frattempo maturata. Si vuol dire, in altri termini, che la (nuova) decorrenza della prescrizione dalla irrevocabilità della sentenza penale (secondo i termini previsti dai primi due commi dell'art. 2947 c.c.) postula necessariamente che la prescrizione non sia nel frattempo già maturata, ossia che la stessa sia stata interrotta al fuori del processo penale o all'interno di esso (mediante costituzione di parte civile).
Una siffatta conclusione si pone in linea di continuità col rilievo - già compiuto da Cass., S.U. n.
1479/1997 e richiamato, da ultimo, da Cass. n. 2694/2021- secondo cui «la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale. Se si eccettua tale collegamento, ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline»; il che vale a evidenziare che, fatti salvi l'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato e
l'effetto interruttivo permanente (per la durata del processo) della costituzione di p.c., il diritto al risarcimento del danno derivante da un fatto illecito considerato dalla legge come reato rimane disciplinato -per il resto dalle ordinarie regole civilistiche (a cominciare dagli artt. 2934 e 2935
c.c.)”).
Va, inoltre, evidenziato (Ordinanza n. 2694 del 04/02/2021) che “l'art. 2947, comma 3, seconda parte,
c.c., il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, od è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni) con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto del detto comma 3, nonché della finalità di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento.
Pertanto, qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la norma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto”.
Considerato che il reato contestato al convenuto era quello p. e p. dall'art. 660 cp (che è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516), ne consegue che tale reato contravvenzionale si prescrive nel termine di quattro anni ex art. 157, comma 1 cp.
pagina 5 di 6 Pertanto, non può trovare applicazione il terzo comma dell'art. 2947 c.c. e l'azione risarcitoria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (13.12.2016).
Considerato che non è stata né allegata né dimostrata l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, ne consegue che la domanda risarcitoria deve ritenersi prescritta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate (tenendo conto del rito e del mancato esperimento di qualsiasi attività istruttoria): fase studio: € 919,00; fase introduttiva: € 777,00; fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 3.397,00 riduzione del 50 % = € 1.698,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Non ricorrono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc, considerato che non è stato esaminato il merito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in € 1.698,50 Parte_1 CP_1
per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 06/03/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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