Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01887/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6303 del 2025, proposto da
ES AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Fedele Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio serbato sulla istanza del 9 settembre 2025;
e per l'accertamento dell'obbligo della Amministrazione di provvedere sulla ridetta istanza, avente ad oggetto -tra l'altro- il rilascio dell'apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, ai fini della successiva richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con espressa richiesta di convocazione presso gli Uffici della Prefettura, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso alla suddetta inerzia, ove medio tempore intervenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. OC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente è entrato in Italia a seguito di nulla osta alla assunzione, instando, di poi, per una convocazione al fine dell’acclaramento della indisponibilità del primigenio datore di lavoro e il rilascio, quanto meno, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Stante il silente contegno serbato dalla Amministrazione il ricorrente insorgeva avanti questo TAR con la domanda in esame.
Si costituiva la intimata Amministrazione rimarcando, tra l’altro, di avere provveduto, con atto del 27 novembre 2025, a revocare il suddetto nulla osta.
Orbene, la emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
Alle medesime conclusioni può giungersi nella fattispecie in esame, ove la revoca del primigenio nulla osta costituisce ex se manifestazione di volontà provvedimentale tale da “chiudere” la fattispecie procedimentale, per la cui conclusione con atto espresso quivi si ricorreva, costituendo implicito atto ostativo alla definizione positiva del procedimento (con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero con il rilascio di un permesso per attesa occupazione).
E, invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’ agere dei pubblici poteri.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
NT EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
OC PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC PA | NT EL |
IL SEGRETARIO