TRIB
Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2959/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
31/07/1948, C.F. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Asmara N.12 (ANG. Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CAMMAROTO MARIA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: IT TP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.09.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 23.05.2019 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3, comma 1° e 3°, della L. n.
104/1992; che visitato in data 28.10.2019 era stato riconosciuto un un grado di invalidità superiore ai 2/3, senza connotazione di gravità; che pertanto aveva depositato in data 14.01.2020 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
(giudizio iscritto al n.
RG 105/2020, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U. Dott. , lo aveva riconosciuto: “Invalido con riduzione Persona_1
oltre i 2/3 della capacità lavorativa , in condizioni di Handicap secondo l'art. 3 comma 1 della Legge 104\92.”, confermando il parere della Commissione . CP_1
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L. 104/1992 sin dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 22.02.2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
In data odierna la causa viene decisa.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente le patologie Parte_1 da cui lo stesso risulta affetto e concludendo che: “Alla luce delle evidenze
2 emerse, si ritiene che il Sig. abbia diritto al Parte_1
riconoscimento dello status di persona con handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, normativa vigente, con decorrenza da sei mesi antecedenti la visita peritale, ovvero dal 03/04/2024.”
(cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona in condizione di Parte_1 disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art 3, comma 3 della
Legge 104/92 a decorrere dalla data del 03.04.2024.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per TP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'TP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
3 Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 21.09.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è persona in condizione di disabilità con Parte_1 necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art 3, comma 3 della Legge
104/92 a decorrere dalla data del 03.04.2024.
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di TP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 5 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
4