Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3386/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.03.2024 da
1) (C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], cittadina italiana, di professione cuoca con l'Avv.
Daniela GASPARIN presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) (C.F. ) nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], cittadino italiano, di professione: consulente finanziario, con l'avv. Alessandra Provenzano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 28 settembre 2013 optando per il regime della separazione dei beni;
l'atto di matrimonio è stato registrato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Salerno Atto N. 231 parte 2 serie A - anno 2013
con i seguenti figli:
1) nata Milano il 11.10.2019, C.F. cittadina italiana Parte_3 C.F._3
2) nata a [...] il [...] C.F. cittadina italiana CP_1 C.F._4
separati con sentenza n. 1131/2024 pubbl. il 25/07/2024 del Tribunale di Milano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data in data 22.03.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle
1. La casa coniugale sita in Milano, Viale Monte Ceneri n. 64 viene assegnata alla moglie con quanto l'arreda; il marito continuerà a corrispondere la rata di mutuo su di essa gravante e la moglie provvederà a sostenere le spese condominiali ordinarie, i costi delle utenze domestiche e le relative imposte (es. TARI). Il marito rilascerà la casa coniugale asportando i propri effetti personali nonché una serie di beni mobili ed arredi previamente concordati con la moglie, entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
2. Tuttavia, in caso di necessità ovvero laddove lo riterranno opportuno i coniugi valuteranno congiuntamente la possibilità di vendere l'immobile mettendo al centro il primario interesse delle minori.
3. Le figlie minori e saranno affidate in via condivisa ad entrambi i CP_1 Pt_3 genitori che prenderanno congiuntamente le principali scelte nell'interesse delle stesse;
le minori saranno collocate in via prevalente, anche ai fini della residenza, presso la madre nella casa famigliare.
4. I coniugi concordano che ogni decisione relativa all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita delle minori, dovrà essere presa di comune accordo da entrambi i genitori nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri delle figlie.
5. Il padre, salvo diverso accordo, terrà con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera sino alle ore 20; nella settimana in cui stanno con il padre il fine settimana, lo stesso starà con le figlie dal martedì, all'uscita da scuola, sino al mercoledì sera con rientro a casa alle ore 20; nella settimana in cui stanno con la madre il fine settimana, il padre terrà le figlie dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola.
6. I periodi di vacanza, sempre fatto salvo diverso accordo, saranno così suddivisi:
• vacanze natalizie: possibilmente i coniugi trascorreranno la vigilia ed il giorno di Natale insieme con le figlie;
ad anni alterni trascorreranno il periodo che va dal 23 al 31 dicembre sino alle ore 10 e quello che va dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• vacanze pasquali: saranno divise a metà, ad anni alterni così che le bambine trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore sino alla mattina successiva alle 10 e il giorno di Pasquetta con l'altro;
• vacanze estive: le figlie trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 21 giorni di cui 2 solo settimane consecutive in agosto che verrà diviso a metà ad anni alterni così da alternare il Ferragosto;
le parti si obbligano di concordare le vacanze estive entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare le rispettive località di villeggiature ed i recapiti e faciliteranno le comunicazioni con l'altro genitore consentendogli di sentire le figlie.
• alternate tra i genitori saranno tutte le altre festività e ponti scolastici che saranno di spettanza del genitore che ha con sé i figli nel fine settimana precedente o successivo a seconda che il giorno festivo sia entro il mercoledì o dal giovedì in poi.
7. Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma complessiva di euro 300,00 complessivi (euro 150,00 per ciascuna figlia), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il entro il 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2024 (prima rivalutazione gennaio 2025).
8. Le spese straordinarie relative alle figlie, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017, saranno sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno e per tale quota rimborsate al coniuge anticipatorio da parte dell'altro coniuge, previa presentazione della documentazione fiscale comprovante l'esborso. E quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9. I coniugi sono economicamente indipendenti l'uno dall'altra per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
10. L'assegno unico e universale sarà di spettanza esclusiva della madre.
11. I genitori si impegnano a non introdurre per 2 anni dalla sottoscrizione del presente accordo nuovi compagni nella vita delle loro figlie.
12. La moglie si impegna a non far alloggiare nella casa famigliare persone diverse dai di lei parenti.
13. Il marito continuerà ad avere le chiavi della casa coniugale che potrà utilizzare esclusivamente in casi di urgenza e necessità, solo previo consenso della moglie.
14. Il compleanno della mamma e la Festa della Mamma saranno trascorsi con la stessa anche qualora non fosse un giorno di sua competenza così pure come il compleanno del papà e la Festa del Papà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 03.07.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Salerno in data 28 settembre 2013 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché la comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG