Art. 8. Livelli dei canoni delle
concessioni demaniali marittime 1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 , devono ritenersi non applicabili alle concessioni demaniali marittime pluriennali rilasciate, anche nelle aree di competenza delle Autorita' portuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 494 , alle imprese di costruzione e di riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234 , fino alla loro scadenza.
2. Alle Autorita' portuali che abbiano gia' iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 1998 l'importo dei relativi canoni demaniali nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione assegna un contributo compensativo entro la spesa massima di lire 20 miliardi.
Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 marzo 2001, n. 88 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L' articolo 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 , si interpreta nel senso che il contributo compensativo da assegnare alle autorita' portuali e' pari alla differenza, calcolata per l'intera durata della concessione, tra il canone che sarebbe derivato dall'applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 , e quello stabilito negli atti di concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 8."
concessioni demaniali marittime 1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 , devono ritenersi non applicabili alle concessioni demaniali marittime pluriennali rilasciate, anche nelle aree di competenza delle Autorita' portuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 494 , alle imprese di costruzione e di riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234 , fino alla loro scadenza.
2. Alle Autorita' portuali che abbiano gia' iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 1998 l'importo dei relativi canoni demaniali nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione assegna un contributo compensativo entro la spesa massima di lire 20 miliardi.
Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 10 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 marzo 2001, n. 88 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L' articolo 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 , si interpreta nel senso che il contributo compensativo da assegnare alle autorita' portuali e' pari alla differenza, calcolata per l'intera durata della concessione, tra il canone che sarebbe derivato dall'applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 , e quello stabilito negli atti di concessione di cui al comma 1 del medesimo articolo 8."