Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
Nel caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione la quale abbia dichiarato l'improcedibilità di un ricorso ad essa presentato, l'omessa, sommaria, esposizione dei fatti di causa e l'omessa indicazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso già dichiarato improcedibile si rendono insuperabili, in quanto esse precludono qualsiasi decisione nella fase rescissoria del giudizio che dovesse seguire all'eventuale accoglimento della domanda di revocazione. Tali mancanze, infatti, non possono essere supplite dal riferimento al ricorso per cassazione originariamente proposto e poi dichiarato improcedibile, ostandovi il disposto dell'art. 391 bis cod. proc. civ., a norma del quale l'impugnazione per revocazione delle sentenze di Cassazione si propone con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti cod. proc. civ., con un richiamo - pertanto - che impone il rispetto delle medesime forme richieste per il ricorso originario per Cassazione e l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la loro inosservanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Presidente
Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere
Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CIP ADRIATICA s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari, n. 2, presso l'avv. Giorgio Antonini, unitamente all'avv. Mauro Calvaresi che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del ministro in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Cassazione 3284 pubblicata il 9 aprile 1996;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 gennaio - 9 aprile 1996, n. 3284, questa Corte dichiarava improcedibile il ricorso per cassazione proposto dalla C.I.P. Adriatica s.r.l. contro la decisione n. 8925 della Commissione Tributaria Centrale, sez. XII, resa su ricorso dell'Ufficio I.V.A. di Ascoli Piceno e depositata il 17 dicembre 1991, in base alla considerazione che la società ricorrente aveva depositato copia della decisione n. 2245 della Commissione Tributaria Centrale, sez. XIX, emessa su ricorso dell'Ufficio I.V.A. di Firenze, in luogo di copia della decisione impugnata.
Contro la sentenza ricorre per revocazione la CIP Adriatica s.r.l.
Resiste con controricorso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato.
Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni in data 17 gennaio 1998.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la CIP Adriatica s.r.l. denuncia la violazione dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. limitandosi a contestare la circostanza posta a fondamento della sentenza impugnata;
sostiene, infatti, la ricorrente che la copia autentica della decisione della Commissione Tributaria Centrale impugnata per cassazione era stata ritualmente prodotta unitamente agli altri documenti elencati nell'indice del fascicolo di parte e che quindi del tutto erroneamente il ricorso era stato dichiarato improcedibile. Il ricorso per revocazione, ancor prima che infondato - in quanto l'indice degli atti depositati unitamente al ricorso per cassazione menziona unicamente la decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 2245, del 24 marzo 1992 - dev'essere dichiarato inammissibile, poiché la società ricorrente ha del tutto omesso la sommaria esposizione dei fatti di causa e l'indicazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso dichiarato improcedibile, la cui mancanza è insuperabile in quanto essa preclude qualsiasi decisione nella fase rescissoria del giudizio che dovesse seguire all'eventuale accoglimento della domanda di revocazione.
A tale mancanza non può, infatti, supplirsi facendo riferimento al ricorso per cassazione originariamente proposto, ostandovi il disposto dell'art. 391 bis cod. proc. civ. a norma del quale l'impugnazione per revocazione delle sentenze di cassazione si propone con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti cod. proc. civ. , con un richiamo che impone il rispetto delle medesime forme richieste per il ricorso ordinario per cassazione e l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la loro inosservanza. Conseguentemente il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 366 cod. proc. civ., applicabile nella specie. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive L. 200.000 oltre L.
2.500.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999