Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 3682
CASS
Sentenza 14 aprile 1999

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Nel caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione la quale abbia dichiarato l'improcedibilità di un ricorso ad essa presentato, l'omessa, sommaria, esposizione dei fatti di causa e l'omessa indicazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso già dichiarato improcedibile si rendono insuperabili, in quanto esse precludono qualsiasi decisione nella fase rescissoria del giudizio che dovesse seguire all'eventuale accoglimento della domanda di revocazione. Tali mancanze, infatti, non possono essere supplite dal riferimento al ricorso per cassazione originariamente proposto e poi dichiarato improcedibile, ostandovi il disposto dell'art. 391 bis cod. proc. civ., a norma del quale l'impugnazione per revocazione delle sentenze di Cassazione si propone con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti cod. proc. civ., con un richiamo - pertanto - che impone il rispetto delle medesime forme richieste per il ricorso originario per Cassazione e l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la loro inosservanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 3682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3682
    Data del deposito : 14 aprile 1999

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