Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche, previste dalla Legge Reg. Puglia n. 11/1979, il procedimento amministrativo per l'attribuzione dell'indennità in favore del privato richiedente, con conseguente sorgere del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi da parte della Provincia - a ciò delegata per legge e che provvede con fondi forniti dalla Regione - senza che in capo alla Regione residui alcun potere discrezionale di ratifica dell'operato dell'amministrazione provinciale; pertanto, emesso il provvedimento di liquidazione, la controversia promossa dal privato per ottenere il pagamento dei contributi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2002, n. 6736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6736 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Primo Presidente f.f. -
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI (DELEGAZIONE ROMANA DELLA REGIONE PUGLIA), rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LIBERTI, GIUSEPPE CIPRIANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CO PRUDENZA, RIZZI CRESCENZA, RIZZI LORENZO, RIZZI MARIA, NELLA QUALITÀ DI EREDI DI RIZZI BATTISTA, domiciliati in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati LEONARDO GOFFREDO, MARIA TERESA NICO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza definitiva n. 607/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 15/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli Avvocati RI LIBERTI, Giuseppe CIPRIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso, rimessione atti al Primo Presidente. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 5 giugno 1999 PR CC, CE ZZ, EN ZZ e RI ZZ convenivano davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo cui sostenevano avere diritto in relazione ai danni subiti a seguito delle avversità atmosferiche del 1987, a seguito dell'esaurimento del relativo procedimento amministrativo ad opera degli enti all'uopo delegati.
La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo configurabile solo un interesse legittimo e non un diritto soggettivo alla corresponsione della indennità in questione.
Con sentenza in data 15 marzo 2000 il Giudice di pace di Bari accoglieva la domanda, disattendendo l'eccezione di difetto di giurisdizione con la seguente motivazione:
"...anche laddove l'attività dell'amministrazione, volta all'elargizione di un beneficio, sia connotata da un certo grado di discrezionalità, il privato beneficiario acquista ugualmente un diritto soggettivo (e, correlativamente, l'amministrazione un'obbligazione) una volta che sia intervenuto l'atto amministrativo attributivo del beneficio stesso.
La legge regionale pugliese n. 19/79, come modificata dalla legge n. 38/82, prevede le condizioni di cui è subordinata la concessione della indennità per calamità atmosferiche e stabilisce analiticamente i criteri oggettivi di commisurazione del beneficio, escludendo, in entrambi i complessi di disposizioni, apprezzabili margini di discrezionalità per l'amministrazione procedente. Va, inoltre, osservato che il procedimento di assegnazione del beneficio prevede che, dopo l'istruttoria, gli Enti delegati ex lege dalla Regione, individuino i singoli beneficiari, con la misura dell'indennità a loro spettante, e trasmettano il relativo elenco alla Regione per la delibera dell'organo di governo collegiale di accreditamento delle somme occorrenti. Può dunque sostenersi che il momento determinante per il riconoscimento del diritto dell'imprenditore agricolo alla indennità si verifica con la formazione, da parte degli Enti delegati, dell'elenco dei beneficiari e la determinazione degli importi di denaro a, ciascuno spettanti, ovvero in quello proceduralmente connesso della ricezione dell'elenco da parte dell'Ente delegante per gli atti della provvista finanziaria in favore del delegato, incaricato al pagamento.
Va comunque ricordato che la questione è stata, in tal senso, definitivamente risolta con sentenza n. 11212/98 della Suprema Corte di cassazione.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con quattro motivi.
Resistono con controricorso PR CC, CE ZZ, EN ZZ e RI ZZ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che la normativa statale e regionale in materia prevede non un diritto soggettivo a provvidenze in caso di calamità atmosferiche, ma la semplice possibilità della concessione di tali provvidenze;
il che significa che i potenziali beneficiari delle stesse non sono titolari di una posizione soggettiva tutelabile davanti alla autorità giudiziaria.
Il motivo è infondato.
Nella specie, infatti, non si discute se i soggetti danneggiati da calamità atmosferiche siano senz'altro titolari di un diritto soggettivo alle provvidenze previste dalla normativa in materia, ma della diversa questione se il diritto soggettivo sia ricollegabile ad un provvedimento amministrativo emesso a seguito della attivazione (discrezionale) dell'apposito procedimento.
Con il secondo motivo del ricorso la Regione Puglia deduce che, anche volendo ammettere che gli attuali resistenti fossero titolari di una posizione soggettiva tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, in base ai principi elaborati da questa S.C., in mancanza di un provvedimento (in ordine alla cui emanazione la competenza esclusiva spetterebbe ad essa Regione Puglia) attributivo delle provvidenze per cui è causa, si tratterebbe di un interesse legittimo, da far valere davanti al giudice amministrativo. Il motivo è infondato.
Con riferimento ad identica controversia, infatti, questa S.C. ha avuto occasione di affermare, con sentenza 24 gennaio 2002 n. 802:
"In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 11 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 38), il procedimento amministrativo per l'attribuzione dell'indennità in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione del provvedimento da parte della Provincia, atteso che la citata legge regionale delega alle Province la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che la Regione è tenuta a fornire alle Province stesse, senza che, in capo alla Regione medesima, residui alcun potere discrezionale di ratifica o meno dell'operato della Provincia;
pertanto, una volta che l'ente locale delegato ex lege abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato per ottenere la condanna al pagamento del contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario."
Il primo ed il secondo motivo del ricorso vanno, pertanto, rigettati, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente, per l'assegnazione della causa ad una sezione semplice, per la decisione del terzo e quarto motivo, che non pongono questioni di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e secondo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002