Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
La recidiva reiterata, attesa la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini del computo del termine di prescrizione.
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Leggi di più… - 2. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2008, n. 19565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19565 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 09/04/2008
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 449
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 039620/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) AL NT N. IL 31/08/1960;
avverso SENTENZA del 31/01/2006 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 31.1.2006 il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di IN TO in ordine al reato di ricettazione ascrittogli perché estinto per amnistia, rilevando che, alla stregua del più favorevole trattamento previsto dall'art.157 c.p., come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6,
doveva ritenersi decorso, dalla data (12.6.1997) dell'originario decreto di citazione poi dichiarato nullo, alla data di perfezionamento del successivo decreto di citazione a giudizio (sicuramente successiva al 14.9.2005, data del provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza dibattimentale), il termine di otto anni previsto per l'estinzione del reato in questione. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, rilevando che il Tribunale non aveva tenuto conto della aggravante ad effetto speciale della "recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale", per cui il termine di prescrizione era pari ad anni tredici e mesi quattro, da prolungarsi di altri due terzi per effetto dell'intervenuta interruzione. Chiede quindi l'annullamento della sentenza, con ogni consequenziale statuizione di legge.
Il ricorso è fondato.
Non è dubbio invero che ai sensi del secondo comma dell'art. 157 c.p., siccome modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, ai fini della prescrizione del reato si deve tener conto delle aggravanti ad effetto speciale, considerando l'aumento massimo di pena previsto;
e pertanto si deve tener conto dell'aumento di pena stabilito per la recidiva che ha, nel sistema positivo vigente, natura di circostanza aggravante.
Alla stregua di quanto sopra, essendo errato il calcolo dei termini di prescrizione operato dal giudice di merito, e non risultando la stessa a tutt'oggi maturata, va disposto l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 9 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008