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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 508/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 508 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Enzo C. Maletta, in virtù Parte_1
di procura a margine dell'atto di citazione;
- opponente -
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Aureliano Chiodo, domiciliata presso il suo Studio, CP_1
sito in Torano Castello (CS) alla Via degli Emigranti n. 25, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1542/2017 emesso dal Tribunale di Cosenza CP_1
in data 21.11.2017 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 250.000,00, in forza della scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta in data 15.5.2003 ed autenticata dal
Notaio dott. Persona_1
A fondamento dell'opposizione deduceva che il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto da
[...]
quale coniuge ed erede di , in virtù di una dichiarazione unilaterale del CP_1 Persona_2
15.05.2003 con cui avrebbe riconosciuto di essere debitore del Sig. Parte_1 Per_2
pagina 1 di 7 della somma di € 250.000,00, impegnandosi a restituirla in 13 rate annue, entro il 31.05.2016, con garanzia del 4% di interessi per l'intera cifra;
eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale di Cosenza in favore di quello di Catanzaro, sia ex art. 18 c.p.c. che ex art. 20 c.p.c., essendo residente a Catanzaro ove la scrittura sarebbe stata sottoscritta, nonché la prescrizione delle rate scadute fino all'anno 2007; nel merito, contestava la falsità della scrittura privata prodotta solo in fotocopia, e ne disconosceva sia la scrittura che la sottoscrizione, riservando la proposizione di eventuale querela di falso all'esito della produzione in giudizio dell'originale del documento;
rilevava, in ogni caso, che erroneo era il nominativo indicato nella scrittura ( ) e che l'opponente non Parte_1
aveva mai redatto il contenuto né sottoscritto il documento in questione, né ancora aveva mai incontrato il Notaio dott. che non conosceva;
deduceva, altresì, che dagli estratti conto Persona_1
dell'opponente non risultava alcuna accredito della somma di € 250.000,00 né un versamento di tale importo effettuato da . Per_2 Persona_2
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione dell'esecutività dello stesso, in ragione della falsità della scrittura privata di ricognizione del debito allo stesso sottesa.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il CP_1
rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
Rilevava che il credito vantato nei confronti dell'opponente si fondava su una scrittura privata di ricognizione del debito, idonea a determinare un'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale;
che tra gli incartamenti del marito, erano stati rinvenuti n. 24 assegni tratti sul conto corrente di Banca Carime intestati a , quale amministratore ed unico socio Persona_2
dell'Impresa edile Belle Arti s.r.l., aventi quale unico beneficiario;
che la Parte_1
scrittura privata era stata redatta alla presenza di ed il aveva Persona_3 Parte_1
apposto la sua sottoscrizione presso lo studio del Notaio dott. che aveva proceduto alla Persona_1
relativa autenticazione;
che, in ogni caso, ove ritenuto necessario, formulava istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c., relativamente alla sottoscrizione apposta sul documento datato 15.3.2003.
Concludeva, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante c.t.u. grafologica.
All'udienza del 16.9.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
pagina 2 di 7 La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1542/2017 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 21.11.2017 per il pagamento della somma di € 250.000,00, richiesto da , quale coniuge ed erede di , CP_1 Persona_2
in forza della scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta in data 15.5.2003 ed autenticata dal Notaio dott. Persona_1
L'opponente ha negato l'esistenza del credito azionato in sede monitoria, disconoscendo sia la scrittura del contenuto sia la sottoscrizione apposta sul documento allegato dalla parte opposta, peraltro solo in fotocopia, negando di avere mai redatto ed assunto alcun riconoscimento del debito nei confronti di
. Persona_2
Può essere omesso l'esame delle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e di prescrizione - sollevate dall'opponente nell'atto introduttivo e, di per sé, inidonee a definire il giudizio -, in ossequio al principio della c.d. ragione più liquida.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò posto, avuto riguardo al caso di specie, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 7 L'odierno opponente ha, nell'atto introduttivo del presente giudizio di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, disconosciuto sia la scrittura sia la sottoscrizione del documento/scrittura privata datata 15.3.2003, autenticata dal Notaio dott. allegata dalla Persona_1
opposta in fotocopia, riservando la proposizione di querela di falso in esito alla produzione CP_1
dell'originale del documento.
Con ordinanza del 27.2.2019 il Giudice ha ordinato l'esibizione in giudizio dell'originale della scrittura privata oggetto di disconoscimento a cui, tuttavia, l'opposta non ha mai adempiuto.
La Suprema Corte ha, anche di recente (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 8304 del 5.3.2024), ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, se si disconosce la fotocopia di una scrittura privata, la parte che se ne vuole avvalere deve produrre l'originale, e altresì che, se poi di questo si verifica ulteriore disconoscimento, deve chiederne la verificazione (cfr. Cass. 520/2017 e Cass.
16551/2015); ulteriore giurisprudenza (come Cass. 7267/2014) insegna poi che il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento.
Invero (cfr. Cass. 19 ottobre 1999, n. 11739), l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale solo si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, salva la querela di falso. Il che risponde anche alla ragione pratica dell'inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare. Pertanto, conclude detta sentenza, "la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura privata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato
l'esistenza dell'originale) è tenuta a produrlo ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento" (orientamenti confermati anche dalle sentenze della Corte di cassazione n.
33769/2019 e n. 10895 del 20.3.2018, non massimate).
Avuto riguardo alla fattispecie in esame, l'opponente ha, sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (prima difesa utile), disconosciuto sia l'avvenuta redazione di proprio pugno sia la sottoscrizione risultanti dalla scrittura privata datata 15.3.2003, allegata solo in fotocopia al fascicolo pagina 4 di 7 monitorio da e posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 1542/2017 emesso dal CP_1
Tribunale di Cosenza in data 21.11.2017. Ha contestato, altresì, di non avere mai conosciuto il Notaio dott. la cui autentica della sottoscrizione di risulta apposta Persona_1 Parte_1
in calce alla scrittura privata in fotocopia.
Nel corso del presente giudizio è stato escusso, quale testimone, il Notaio dott. il Persona_1
quale, all'udienza del 15.6.2021, ha dichiarato: “5) Mi sembra che il timbro sigillo corrisponda a quello in mio uso esclusivo, però trattandosi di fotocopia non ne sono assolutamente sicuro. 6) Da una prima visione non riconosco come mia la firma del documento datato 15.5.2003, però preciso che nel corso degli anni la mia firma è cambiata”.
Inoltre, alla successiva udienza 12.7.2022, sentito a chiarimenti, il Notaio dott. ha Persona_1
precisato: “Aggiungo inoltre che il timbro apposto in calce alla scrittura proviene dal mio studio mentre sulla firma apposta non posso garantire che sia la mia”.
Si consideri, peraltro, che il timbro e la firma del Notaio sul lato verso della scrittura privata attestano esclusivamente la “conformità della copia al documento esibito” e restituito alla parte, ma non anche la conformità all'originale della scrittura privata del 15.5.2003 che non è stato esibito al Notaio stesso.
Ciò posto, la mancata produzione in giudizio dell'originale della scrittura privata del 15.5.2003, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed il disconoscimento tempestivamente operato da Parte_1
nell'atto di opposizione, in ordine alla scrittura ed alla sottoscrizione risultanti dal
[...]
documento in fotocopia, costituiscono elementi, già di per sé, sufficienti ad escludere l'utilizzabilità della scrittura privata di riconoscimento del debito e l'idoneità della stessa a fondare la pretesa di pagamento azionata da , in forza del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
In ogni caso si evidenzia che, nonostante la mancata produzione in giudizio dell'originale del documento, il precedente Giudicante (che ha espletato l'istruttoria del presente giudizio, pervenuto alla scrivente solo in fase di decisione) ha disposto c.t.u. grafologica, demandando al c.t.u., dott.ssa
[...]
di verificare “se la firma apposta da sul documento del Per_4 Parte_1
15.05.2003 è autografa e ciò mediante eventuale saggio grafico o comparazione con scritture e/o documenti di comparazione che saranno forniti in sede di primo incontro fissato per il 19.07.2022; verifichi, inoltre, la sovrapponibilità delle firme presenti sui documenti del 15.05.2003 e 27.03.2003”, nonché di accertare “l'autenticità delle firme apposte dal Notaio sul documento del Per_1
15.05.2003 eventualmente con saggio grafico o con documenti di comparazione dell'epoca”
Il c.t.u. ha sottoposto la copia della scrittura privata del 15.5.2003 e la scrittura privata di opzione del
27.3.2003 ad accertamenti tecnici tramite illuminazione per trasparenza mediante piano luminoso,
pagina 5 di 7 nonché attraverso il “MICFIUVWIR” che consente un ingrandimento da 10X a 220X ed il microscopio comparatore ottico Leica con relativo software di acquisizione.
In particolare, per verificare la sovrapponibilità o meno della firma sulla Scrittura Privata datata
15/05/2003 e quella sulla Scrittura Privata di Opzione datata 27/03/2003, si è proceduto a sovrapporli su piano luminoso.
La dott.ssa ha, quindi, riscontrato che le firme siano perfettamente sovrapponibili, sia Per_4
quella a nome che quella a nome ed ha, pertanto, concluso Parte_1 Persona_5
che la sovrapponibilità delle firme sia prova certa di falso (richiamando studi in materia secondo cui
““è un principio universalmente riconosciuto quello secondo cui la sovrapponibilità o equivalenza formale di due scritti è prova tecnica di falsità” A. P. Grafologicamente Manuale di Persona_6
Perizie Grafiche;
“La constatazione di combaciamenti in parole o gruppi letterali omonimi è indubbiamente la prova schiacciante del falso, perché nessuno può mai, scrivendo, ripetere i movimenti che generano la propria grafia, in modo assolutamente identico, ripeterli con lo stesso ordine, con la medesima successione, con lo stesso ritmo” Orlando Sivieri, L'Indagine Grafica).
Il c.t.u. ha, altresì, precisato che, nel caso in questione, la sovrapponibilità riguarda entrambe le firme insieme e che le stesse siano posizionate nel medesimo punto e s'intersechino nei medesimi punti (cfr. immagini riportate a pag. 11 della relazione), sicchè sia la firma a nome Parte_1
sulla Scrittura privata del 15/05/2003 sia la firma a nome sono le stesse firme presenti Persona_5
sulla Scrittura Privata di Opzione datata 27/03/2003, riportate con sistema artificiale sulla Scrittura
Privata datata 15/05/2003.
Quanto alla firma del Notaio dott. apposta in calce all'autentica risultante dalla copia Persona_1
della scrittura del 15.5.2003, lo stesso Notaio non ha riconosciuto “con certezza” la propria sottoscrizione, mentre il c.t.u., dott.ssa trattandosi di documento in fotocopia e non Per_4 potendo accertarne l'integrità, non ha potuto verificare l'autenticità o meno della firma del Notaio presente sul lato recto del documento.
In conclusione, deve essere dichiarata la non autenticità della sottoscrizione di Parte_1
apposta sulla scrittura privata datata 15.5.2003 e prodotta in copia dalla parte opposta, con
[...]
conseguente inutilizzabilità del predetto documento al fine di fondare il credito di € 250.000,00 azionato da in forza del provvedimento monitorio. CP_1
Va, quindi, accolta l'opposizione proposta da , con conseguente revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1542/2017 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 21.11.2017.
pagina 6 di 7 Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), seguono la soccombenza, in ragione dello svolgimento del giudizio.
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1542/2017 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 21.11.2017;
2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente CP_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di parte opposta.
Cosenza, 21.01.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 508 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Enzo C. Maletta, in virtù Parte_1
di procura a margine dell'atto di citazione;
- opponente -
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Aureliano Chiodo, domiciliata presso il suo Studio, CP_1
sito in Torano Castello (CS) alla Via degli Emigranti n. 25, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta -
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1542/2017 emesso dal Tribunale di Cosenza CP_1
in data 21.11.2017 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 250.000,00, in forza della scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta in data 15.5.2003 ed autenticata dal
Notaio dott. Persona_1
A fondamento dell'opposizione deduceva che il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto da
[...]
quale coniuge ed erede di , in virtù di una dichiarazione unilaterale del CP_1 Persona_2
15.05.2003 con cui avrebbe riconosciuto di essere debitore del Sig. Parte_1 Per_2
pagina 1 di 7 della somma di € 250.000,00, impegnandosi a restituirla in 13 rate annue, entro il 31.05.2016, con garanzia del 4% di interessi per l'intera cifra;
eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale di Cosenza in favore di quello di Catanzaro, sia ex art. 18 c.p.c. che ex art. 20 c.p.c., essendo residente a Catanzaro ove la scrittura sarebbe stata sottoscritta, nonché la prescrizione delle rate scadute fino all'anno 2007; nel merito, contestava la falsità della scrittura privata prodotta solo in fotocopia, e ne disconosceva sia la scrittura che la sottoscrizione, riservando la proposizione di eventuale querela di falso all'esito della produzione in giudizio dell'originale del documento;
rilevava, in ogni caso, che erroneo era il nominativo indicato nella scrittura ( ) e che l'opponente non Parte_1
aveva mai redatto il contenuto né sottoscritto il documento in questione, né ancora aveva mai incontrato il Notaio dott. che non conosceva;
deduceva, altresì, che dagli estratti conto Persona_1
dell'opponente non risultava alcuna accredito della somma di € 250.000,00 né un versamento di tale importo effettuato da . Per_2 Persona_2
Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione dell'esecutività dello stesso, in ragione della falsità della scrittura privata di ricognizione del debito allo stesso sottesa.
Si costituiva in giudizio che contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il CP_1
rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
Rilevava che il credito vantato nei confronti dell'opponente si fondava su una scrittura privata di ricognizione del debito, idonea a determinare un'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale;
che tra gli incartamenti del marito, erano stati rinvenuti n. 24 assegni tratti sul conto corrente di Banca Carime intestati a , quale amministratore ed unico socio Persona_2
dell'Impresa edile Belle Arti s.r.l., aventi quale unico beneficiario;
che la Parte_1
scrittura privata era stata redatta alla presenza di ed il aveva Persona_3 Parte_1
apposto la sua sottoscrizione presso lo studio del Notaio dott. che aveva proceduto alla Persona_1
relativa autenticazione;
che, in ogni caso, ove ritenuto necessario, formulava istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c., relativamente alla sottoscrizione apposta sul documento datato 15.3.2003.
Concludeva, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante c.t.u. grafologica.
All'udienza del 16.9.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
pagina 2 di 7 La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1542/2017 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 21.11.2017 per il pagamento della somma di € 250.000,00, richiesto da , quale coniuge ed erede di , CP_1 Persona_2
in forza della scrittura privata di riconoscimento del debito sottoscritta in data 15.5.2003 ed autenticata dal Notaio dott. Persona_1
L'opponente ha negato l'esistenza del credito azionato in sede monitoria, disconoscendo sia la scrittura del contenuto sia la sottoscrizione apposta sul documento allegato dalla parte opposta, peraltro solo in fotocopia, negando di avere mai redatto ed assunto alcun riconoscimento del debito nei confronti di
. Persona_2
Può essere omesso l'esame delle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e di prescrizione - sollevate dall'opponente nell'atto introduttivo e, di per sé, inidonee a definire il giudizio -, in ossequio al principio della c.d. ragione più liquida.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Ciò posto, avuto riguardo al caso di specie, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 7 L'odierno opponente ha, nell'atto introduttivo del presente giudizio di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, disconosciuto sia la scrittura sia la sottoscrizione del documento/scrittura privata datata 15.3.2003, autenticata dal Notaio dott. allegata dalla Persona_1
opposta in fotocopia, riservando la proposizione di querela di falso in esito alla produzione CP_1
dell'originale del documento.
Con ordinanza del 27.2.2019 il Giudice ha ordinato l'esibizione in giudizio dell'originale della scrittura privata oggetto di disconoscimento a cui, tuttavia, l'opposta non ha mai adempiuto.
La Suprema Corte ha, anche di recente (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 8304 del 5.3.2024), ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, se si disconosce la fotocopia di una scrittura privata, la parte che se ne vuole avvalere deve produrre l'originale, e altresì che, se poi di questo si verifica ulteriore disconoscimento, deve chiederne la verificazione (cfr. Cass. 520/2017 e Cass.
16551/2015); ulteriore giurisprudenza (come Cass. 7267/2014) insegna poi che il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento.
Invero (cfr. Cass. 19 ottobre 1999, n. 11739), l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale solo si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, salva la querela di falso. Il che risponde anche alla ragione pratica dell'inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare. Pertanto, conclude detta sentenza, "la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura privata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato
l'esistenza dell'originale) è tenuta a produrlo ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento" (orientamenti confermati anche dalle sentenze della Corte di cassazione n.
33769/2019 e n. 10895 del 20.3.2018, non massimate).
Avuto riguardo alla fattispecie in esame, l'opponente ha, sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (prima difesa utile), disconosciuto sia l'avvenuta redazione di proprio pugno sia la sottoscrizione risultanti dalla scrittura privata datata 15.3.2003, allegata solo in fotocopia al fascicolo pagina 4 di 7 monitorio da e posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 1542/2017 emesso dal CP_1
Tribunale di Cosenza in data 21.11.2017. Ha contestato, altresì, di non avere mai conosciuto il Notaio dott. la cui autentica della sottoscrizione di risulta apposta Persona_1 Parte_1
in calce alla scrittura privata in fotocopia.
Nel corso del presente giudizio è stato escusso, quale testimone, il Notaio dott. il Persona_1
quale, all'udienza del 15.6.2021, ha dichiarato: “5) Mi sembra che il timbro sigillo corrisponda a quello in mio uso esclusivo, però trattandosi di fotocopia non ne sono assolutamente sicuro. 6) Da una prima visione non riconosco come mia la firma del documento datato 15.5.2003, però preciso che nel corso degli anni la mia firma è cambiata”.
Inoltre, alla successiva udienza 12.7.2022, sentito a chiarimenti, il Notaio dott. ha Persona_1
precisato: “Aggiungo inoltre che il timbro apposto in calce alla scrittura proviene dal mio studio mentre sulla firma apposta non posso garantire che sia la mia”.
Si consideri, peraltro, che il timbro e la firma del Notaio sul lato verso della scrittura privata attestano esclusivamente la “conformità della copia al documento esibito” e restituito alla parte, ma non anche la conformità all'originale della scrittura privata del 15.5.2003 che non è stato esibito al Notaio stesso.
Ciò posto, la mancata produzione in giudizio dell'originale della scrittura privata del 15.5.2003, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed il disconoscimento tempestivamente operato da Parte_1
nell'atto di opposizione, in ordine alla scrittura ed alla sottoscrizione risultanti dal
[...]
documento in fotocopia, costituiscono elementi, già di per sé, sufficienti ad escludere l'utilizzabilità della scrittura privata di riconoscimento del debito e l'idoneità della stessa a fondare la pretesa di pagamento azionata da , in forza del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
In ogni caso si evidenzia che, nonostante la mancata produzione in giudizio dell'originale del documento, il precedente Giudicante (che ha espletato l'istruttoria del presente giudizio, pervenuto alla scrivente solo in fase di decisione) ha disposto c.t.u. grafologica, demandando al c.t.u., dott.ssa
[...]
di verificare “se la firma apposta da sul documento del Per_4 Parte_1
15.05.2003 è autografa e ciò mediante eventuale saggio grafico o comparazione con scritture e/o documenti di comparazione che saranno forniti in sede di primo incontro fissato per il 19.07.2022; verifichi, inoltre, la sovrapponibilità delle firme presenti sui documenti del 15.05.2003 e 27.03.2003”, nonché di accertare “l'autenticità delle firme apposte dal Notaio sul documento del Per_1
15.05.2003 eventualmente con saggio grafico o con documenti di comparazione dell'epoca”
Il c.t.u. ha sottoposto la copia della scrittura privata del 15.5.2003 e la scrittura privata di opzione del
27.3.2003 ad accertamenti tecnici tramite illuminazione per trasparenza mediante piano luminoso,
pagina 5 di 7 nonché attraverso il “MICFIUVWIR” che consente un ingrandimento da 10X a 220X ed il microscopio comparatore ottico Leica con relativo software di acquisizione.
In particolare, per verificare la sovrapponibilità o meno della firma sulla Scrittura Privata datata
15/05/2003 e quella sulla Scrittura Privata di Opzione datata 27/03/2003, si è proceduto a sovrapporli su piano luminoso.
La dott.ssa ha, quindi, riscontrato che le firme siano perfettamente sovrapponibili, sia Per_4
quella a nome che quella a nome ed ha, pertanto, concluso Parte_1 Persona_5
che la sovrapponibilità delle firme sia prova certa di falso (richiamando studi in materia secondo cui
““è un principio universalmente riconosciuto quello secondo cui la sovrapponibilità o equivalenza formale di due scritti è prova tecnica di falsità” A. P. Grafologicamente Manuale di Persona_6
Perizie Grafiche;
“La constatazione di combaciamenti in parole o gruppi letterali omonimi è indubbiamente la prova schiacciante del falso, perché nessuno può mai, scrivendo, ripetere i movimenti che generano la propria grafia, in modo assolutamente identico, ripeterli con lo stesso ordine, con la medesima successione, con lo stesso ritmo” Orlando Sivieri, L'Indagine Grafica).
Il c.t.u. ha, altresì, precisato che, nel caso in questione, la sovrapponibilità riguarda entrambe le firme insieme e che le stesse siano posizionate nel medesimo punto e s'intersechino nei medesimi punti (cfr. immagini riportate a pag. 11 della relazione), sicchè sia la firma a nome Parte_1
sulla Scrittura privata del 15/05/2003 sia la firma a nome sono le stesse firme presenti Persona_5
sulla Scrittura Privata di Opzione datata 27/03/2003, riportate con sistema artificiale sulla Scrittura
Privata datata 15/05/2003.
Quanto alla firma del Notaio dott. apposta in calce all'autentica risultante dalla copia Persona_1
della scrittura del 15.5.2003, lo stesso Notaio non ha riconosciuto “con certezza” la propria sottoscrizione, mentre il c.t.u., dott.ssa trattandosi di documento in fotocopia e non Per_4 potendo accertarne l'integrità, non ha potuto verificare l'autenticità o meno della firma del Notaio presente sul lato recto del documento.
In conclusione, deve essere dichiarata la non autenticità della sottoscrizione di Parte_1
apposta sulla scrittura privata datata 15.5.2003 e prodotta in copia dalla parte opposta, con
[...]
conseguente inutilizzabilità del predetto documento al fine di fondare il credito di € 250.000,00 azionato da in forza del provvedimento monitorio. CP_1
Va, quindi, accolta l'opposizione proposta da , con conseguente revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1542/2017 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 21.11.2017.
pagina 6 di 7 Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n.
147/2022 (scaglione di valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), seguono la soccombenza, in ragione dello svolgimento del giudizio.
Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1542/2017 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 21.11.2017;
2) condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente CP_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico di parte opposta.
Cosenza, 21.01.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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