CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 468/2023 promossa da:
(C.F. ), quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vittorino Lo
[...] C.F._2
Giudice, elettivamente domiciliato nel suo studio in Caltagirone, viale M. Milazzo n.
169
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI Controparte_1 P.IVA_1
ROSI PAOLO, elettivamente domiciliato in Acicastello, via A. Da Messina
APPELLATO
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.1.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 431/2022, pubblicata in data 28.9.2022, il Tribunale di Caltagirone rigettava le domande proposte da quale erede di nei Parte_1 Persona_1
confronti del e lo condannava al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
oltre che della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Premesso che l'originaria attrice aveva chiesto di condannare il Controparte_1
in via alternativa, al risarcimento dei danni causati dalla occupazione usurpativa di alcuni suoi terreni ormai irreversibilmente trasformati, pari al valore venale degli stessi, ovvero alla loro restituzione, oltre ai danni da occupazione illegittima degli stessi, in estrema sintesi il primo giudice: riteneva sussistente la fattispecie dedotta dall'attrice e conseguentemente la giurisdizione dell'AGO, così rigettando l'eccezione sollevata dal comune convenuto in giudizio;
dichiarava inammissibile la domanda con riferimento alle particelle indicate soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; dichiarava che, con riferimento alle restanti particelle, la domanda era parimenti inammissibile in quanto proposta in violazione del divieto di bis in idem, sì come emergeva dalla sentenza di questa Corte di Appello n. 2143/2017, prodotta dal comune di ed utilizzabile in quanto di formazione successiva rispetto al formarsi CP_1
delle preclusioni istruttorie;
pagina 2 di 9 dichiarava comunque infondate le domande della non essendo stata provata la Per_1
sua qualità di erede del marito atteso che la predetta non aveva “prodotto Persona_2
alcun atto idoneo – quale dichiarazione di successione, accettazione di eredità, certificato di morte unito allo stato di famiglia o al testamento – dal quale si possa desumere la qualità di erede. Pur potendo qualificare il promovimento dell'azione giudiziaria come atto di accettazione tacita dell'eredità, mancherebbe comunque il titolo fondante la stessa, ossia il rapporto di coniugio o il testamento. Fatti che, quale presupposto del diritto fatto valere con la domanda, ricadono nell'ambito dell'onere della prova di parte attrice”; riteneva inoltre che “non vi è prova dell'effettiva consistenza del patrimonio di
[...]
– che sarebbe stato ereditato prima da , poi da Per_2 Persona_1 Pt_1
– non essendo stato depositato in atti alcun titolo di proprietà. Per quel che
[...]
attiene al presente giudizio, non vi è prova che le particelle delle quali si chiede la restituzione siano state nella titolarità di . Persona_2
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio il chiedendo che l'appello venisse Controparte_1
dichiarato inammissibile o che venisse comunque rigettato.
All'udienza del 15.1.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti in sede di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte, pronunciandosi in via non definitiva, che l'appello sia fondato quanto meno avuto riguardo all'accertamento, in capo all'appellante, della titolarità della posizione soggettiva attiva azionata con la citazione notificata in data 9.5.2013.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la violazione del divieto del bis in idem rispetto alla domanda su cui si è pronunciata questa Corte di Appello con la sentenza 2143/2017, prodotta dall'appellato, unitamente alla CTU in data 20.3.2014 disposta in quel processo di pagina 3 di 9 appello, in violazione del rispetto del contraddittorio e quando il termine per le istanze istruttorie era ormai scaduto.
In particolare l'appellante evidenziava che, come poteva agevolmente evincersi dalla lettura dell'atto di citazione, la sua domanda riguardava l'occupazione usurpativa subita, ad opera dell'appellato, per la realizzazione, sui terreni ad essa appartenenti per la cui esatta quantificazione aveva chiesto disporsi CTU, “vari collettori fognari e via De
Gasperi e via Platani”, mentre la sentenza irritualmente prodotta da controparte riguardava l'occupazione usurpativa subita per la realizzazione di un parco urbano.
Con altro motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere ritenuto le aree occupate come appartenenti al solo – e non anche, come Persona_2
allegato in citazione, in comproprietà della moglie –, e per avere inoltre Persona_1
escluso la fondatezza della domanda sul presupposto che delle stesse l'attrice non potesse vantare la proprietà in difetto di prova della qualità di erede del marito.
In particolare l'appellante evidenziava che la domanda era stata fin dal primo grado di giudizio proposta dalla sia in proprio, quale comproprietaria delle aree occupate, Per_1
che quale erede del marito (deceduto durante il giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 2143/2017 e che per questo motivo era stato interrotto e poi riassunto nei confronti della che in esso, dopo la riassunzione, si era costituita quale erede del Per_1
marito).
Aggiungeva che, contrariamente a quanto dichiarato dal primo giudice, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. aveva anche prodotto il testamento di Persona_1
con cui era stata istituita suo erede universale. Persona_2
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante criticava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato che non sussistesse “la prova che le particelle delle quali si chiede la restituzione siano state nella titolarità di , evidenziando come Persona_2
il mai avesse spiegato alcuna contestazione al riguardo Controparte_1
nell'ambito della annosa vicenda che lo aveva visto contrapposto ai coniugi
[...]
avendo piuttosto spiegato difese che riconoscevano la proprietà in capo alla CP_2
pagina 4 di 9 parte attrice.
Ritiene la Corte che tutti e tre i motivi di gravame sopra esposti siano fondati e vadano accolti.
Preliminarmente va osservato come non abbia costituito oggetto di appello il capo della sentenza con cui, correttamente, il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda in relazione alle particelle indicate solo con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c., riservata, come è noto, alle istanze istruttorie e non alla modificazione della domanda.
Ne consegue che sulla inammissibilità della domanda relativa alla occupazione usurpativa delle particelle 433, 1641, 1640, 1222, 1460, 1462, 1464, 1466, 1333, 1465,
1463, 1461, 1459, 800, 1203, 799 foglio 6 – le uniche effettivamente nuove rispetto a quelle indicate in citazione –, sempre che all'esito della disponenda CTU non emerga che le stesse costituiscano il risultato del frazionamento delle originarie particelle nn. 9,
226, 227, 228, 229, 435, 872, 434 foglio 310/a o delle particelle 1223, 1187, 1186, 1199,
1200, 1201, 1202, 1204, 1255, 1198, 1197 etc. etc. del foglio 6 indicate in citazione e che su di esse siano state in tutto o in parte realizzati il collettore fognario di cui alla deliberazione n. 80, prot. 2722 del 16.9.1983 del Consiglio Comunale di e CP_1
le vie De Gasperi e Platani indicate in citazione, è ormai sceso il giudicato.
Ciò posto, occorre prendere le mosse dal contenuto dell'atto di citazione del primo grado di giudizio notificato in data 9.5.2013, da cui risulta che l'attrice ha Persona_1
proposto le sue domande quale unica proprietaria – alla data della citazione – dei terreni occupati dal Comune di divenuta tale a seguito dell'accettazione CP_1
dell'eredità del marito e sul presupposto che, prima della riunione nella Persona_2
sua persona dell'intero diritto dominicale, ad essa ne appartenesse la sola metà.
In tal senso depone già la spendita della qualità di erede del marito Persona_2
contenuta nell'intestazione della citazione, proposta da espressamente, Persona_1
“in proprio e quale erede del coniuge , e poi la narrativa del fatto per cui Persona_2
è causa in cui è scritto che “i coniugi e , oggi la vedova Persona_2 Persona_1
pagina 5 di 9 , è proprietaria di un vasto appezzamento di terreno sito all'interno del Persona_1
tessuto urbano di . CP_1
Ne consegue che non è condivisibile l'assunto della sentenza impugnata che ha dichiarato l'infondatezza delle domande spiegate dall'attrice muovendo dal presupposto che la stessa avrebbe agito solo quale erede del marito senza fornire la Persona_2
prova del possesso dello stato, atteso che, come detto, la domanda era stata proposta anche in proprio e come tale avrebbe comunque, anche in parte, dovuto essere valutata.
In ogni caso poi, anche a volere opinare diversamente, ossia nel senso che la Per_1
avesse agito solo quale erede del marito, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda per non avere asseritamente l'attrice provato la qualità di erede del marito, si appalesa ancor più errata, atteso che, tralasciando considerazioni di carattere generale che avrebbero comunque dovuto indurre ad adottare decisione esattamente opposta a quella della sentenza impugnata, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ha depositato Persona_1
copia del verbale notarile in data 9.10.2012, di pubblicazione di testamento olografo di da cui risulta che era stata nominata sua erede universale. Persona_2 Persona_1
Neppure, ancora, si appalesa condivisibile quanto affermato nella sentenza impugnata in ordine al difetto di prova della titolarità, in capo a delle particelle di Persona_2
terreno occupate dal Comune di ed irreversibilmente trasformate. CP_1
Sul punto, effettivamente, sì come lamentato dall'appellante, il Controparte_1
nel costituirsi nel giudizio di primo grado sostenendo di avere già concordato con il
[...]
il prezzo della cessione volontaria delle aree per cui è causa, ha espressamente Per_2
riconosciuto che il predetto ne fosse proprietario (v. p. 5 della comparsa di risposta in cui è scritto: “Quasi tutti i proprietari dell'area, tra i quali Persona_2
concordavano e stipulavano cessione volontaria del terreno al Comune al prezzo ivi stabilito…”).
Ne consegue che il Tribunale, il quale ben avrebbe potuto, astrattamente, valutare d'ufficio la fondatezza della domanda con riferimento alla prova della titolarità della pagina 6 di 9 posizione giuridica azionata dall'attrice, nel caso a mani se ne sarebbe dovuto astenere atteso l'espresso riconoscimento della proprietà dell'attrice da parte del comune convenuto (sul punto v., per tutte, Cass., sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10640).
A questo punto, passando ad esaminare il motivo di gravame con cui è stata censurata la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa proposta dalla in quanto spiegata in Persona_1
violazione del divieto di bis in idem, deve essere verificato quale sia stato l'oggetto della stessa.
Si legge nella citazione del primo grado di giudizio che “è necessario precisare che il ha occupato gli immobili dei coniugi , oggi dell'erede, per CP_1 CP_3
realizzare vari collettori fognari e via De Gasperi e Via Platani e privando i proprietari della disponibilità di ingenti superfici ed in particolare delle particelle 9, 226, 227, 228,
229, 435, 872, 434 etc. etc del foglio 310/a e delle particelle 1223, 1187, 1186, 1199,
1200, 1201, 1202, 1204, 1255, 1198, 1197 etc. etc. del foglio 6. La maggiore e più esatta quantificazione dell'imponente occupazione emergerà nel corso della disponenda
CTU, che sin d'ora si chiede …” (v. pp. 2 e 3 della citazione).
Come sopra esposto il primo giudice, sulla base della sentenza di questa Corte di
Appello n. 2143/2017, prodotta dal all'udienza di precisazione Controparte_1
delle conclusioni insieme alla CTU eseguita in quel giudizio di appello, ha ritenuto che le aree oggetto di questa causa siano le stesse di quelle della causa conclusasi con la sentenza appena citata.
Ciò ha costituito motivo di aspra censura da parte dell'appellante.
Orbene, premesso che la produzione della sentenza n. 2143/2017, pronunciata successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie di questa causa (termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. concessi all'udienza del 14.11.2013) al pari della CTU del
20.3.2014, è senz'altro ammissibile e non viola il contraddittorio, essendo intervenuta quando l'appellante aveva piena possibilità, anche con gli scritti difensivi conclusionali, di prendere posizione in merito ad essa, si deve tuttavia osservare che l'affermazione pagina 7 di 9 perentoria del Tribunale, secondo cui le aree irreversibilmente trasformate che hanno costituito oggetto dei due giudizi, siano le stesse, non risulti adeguatamente dimostrata.
Invero, dalla lettura della sentenza n. 2143/2017 sembra che la stessa riguardi l'occupazione usurpativa relativa ad alcune aree appartenenti all'attrice (verosimilmente costituenti oggetto di frazionamento ed attribuzione di nuovi identificativi catastali), su cui è sorto un parco urbano e, forse, una parte di via De Gasperi.
La presente causa riguarda invece l'occupazione appropriativa di aree dell'attrice su cui
è stato realizzato il collettore fognario di cui alla delibera del Consiglio Comunale di n. 80 del 16.9.1983 (v. p. 3 della sentenza appellata), oltre che, come CP_1
indicato in citazione, “via De Gasperi e via Platani”.
Piuttosto che dichiarare, tout court, l'inammissibilità della domanda spiegata dalla in questo giudizio (e proseguita dal suo erede), appare quindi necessario Per_1
preliminarmente accertare quali, ed in che misura, delle sole aree indicate in citazione, siano state occupate ed irreversibilmente trasformate per realizzarvi il collettore fognario, e le vie pubbliche “De Gasperi e Platani”.
Per questa ragione la causa non può essere interamente decisa e va rimessa sul ruolo istruttorio al fine di accertare, mediante CTU disposta con separata, se effettivamente sussiste duplicazione della domanda oltre che, nel caso e nella parte in cui ciò non emerga, gli elementi necessari per procedere alla liquidazione del danno lamentato dall'appellante avuto riguardo alle sole domande riproposte in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente decidendo nella causa n. 468/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da quale erede di Parte_1 Persona_1
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone, n. 431/2022, pubblicata in data
28.9.2022: dichiara che dante causa dell'appellante, è titolare della posizione Persona_1
soggettiva attiva azionata con la citazione notificata in data 9.5.2013; dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza istruttoria.
pagina 8 di 9 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 22 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 468/2023 promossa da:
(C.F. ), quale erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vittorino Lo
[...] C.F._2
Giudice, elettivamente domiciliato nel suo studio in Caltagirone, viale M. Milazzo n.
169
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LI Controparte_1 P.IVA_1
ROSI PAOLO, elettivamente domiciliato in Acicastello, via A. Da Messina
APPELLATO
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.1.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 431/2022, pubblicata in data 28.9.2022, il Tribunale di Caltagirone rigettava le domande proposte da quale erede di nei Parte_1 Persona_1
confronti del e lo condannava al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
oltre che della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Premesso che l'originaria attrice aveva chiesto di condannare il Controparte_1
in via alternativa, al risarcimento dei danni causati dalla occupazione usurpativa di alcuni suoi terreni ormai irreversibilmente trasformati, pari al valore venale degli stessi, ovvero alla loro restituzione, oltre ai danni da occupazione illegittima degli stessi, in estrema sintesi il primo giudice: riteneva sussistente la fattispecie dedotta dall'attrice e conseguentemente la giurisdizione dell'AGO, così rigettando l'eccezione sollevata dal comune convenuto in giudizio;
dichiarava inammissibile la domanda con riferimento alle particelle indicate soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; dichiarava che, con riferimento alle restanti particelle, la domanda era parimenti inammissibile in quanto proposta in violazione del divieto di bis in idem, sì come emergeva dalla sentenza di questa Corte di Appello n. 2143/2017, prodotta dal comune di ed utilizzabile in quanto di formazione successiva rispetto al formarsi CP_1
delle preclusioni istruttorie;
pagina 2 di 9 dichiarava comunque infondate le domande della non essendo stata provata la Per_1
sua qualità di erede del marito atteso che la predetta non aveva “prodotto Persona_2
alcun atto idoneo – quale dichiarazione di successione, accettazione di eredità, certificato di morte unito allo stato di famiglia o al testamento – dal quale si possa desumere la qualità di erede. Pur potendo qualificare il promovimento dell'azione giudiziaria come atto di accettazione tacita dell'eredità, mancherebbe comunque il titolo fondante la stessa, ossia il rapporto di coniugio o il testamento. Fatti che, quale presupposto del diritto fatto valere con la domanda, ricadono nell'ambito dell'onere della prova di parte attrice”; riteneva inoltre che “non vi è prova dell'effettiva consistenza del patrimonio di
[...]
– che sarebbe stato ereditato prima da , poi da Per_2 Persona_1 Pt_1
– non essendo stato depositato in atti alcun titolo di proprietà. Per quel che
[...]
attiene al presente giudizio, non vi è prova che le particelle delle quali si chiede la restituzione siano state nella titolarità di . Persona_2
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio il chiedendo che l'appello venisse Controparte_1
dichiarato inammissibile o che venisse comunque rigettato.
All'udienza del 15.1.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti in sede di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte, pronunciandosi in via non definitiva, che l'appello sia fondato quanto meno avuto riguardo all'accertamento, in capo all'appellante, della titolarità della posizione soggettiva attiva azionata con la citazione notificata in data 9.5.2013.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la violazione del divieto del bis in idem rispetto alla domanda su cui si è pronunciata questa Corte di Appello con la sentenza 2143/2017, prodotta dall'appellato, unitamente alla CTU in data 20.3.2014 disposta in quel processo di pagina 3 di 9 appello, in violazione del rispetto del contraddittorio e quando il termine per le istanze istruttorie era ormai scaduto.
In particolare l'appellante evidenziava che, come poteva agevolmente evincersi dalla lettura dell'atto di citazione, la sua domanda riguardava l'occupazione usurpativa subita, ad opera dell'appellato, per la realizzazione, sui terreni ad essa appartenenti per la cui esatta quantificazione aveva chiesto disporsi CTU, “vari collettori fognari e via De
Gasperi e via Platani”, mentre la sentenza irritualmente prodotta da controparte riguardava l'occupazione usurpativa subita per la realizzazione di un parco urbano.
Con altro motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere ritenuto le aree occupate come appartenenti al solo – e non anche, come Persona_2
allegato in citazione, in comproprietà della moglie –, e per avere inoltre Persona_1
escluso la fondatezza della domanda sul presupposto che delle stesse l'attrice non potesse vantare la proprietà in difetto di prova della qualità di erede del marito.
In particolare l'appellante evidenziava che la domanda era stata fin dal primo grado di giudizio proposta dalla sia in proprio, quale comproprietaria delle aree occupate, Per_1
che quale erede del marito (deceduto durante il giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 2143/2017 e che per questo motivo era stato interrotto e poi riassunto nei confronti della che in esso, dopo la riassunzione, si era costituita quale erede del Per_1
marito).
Aggiungeva che, contrariamente a quanto dichiarato dal primo giudice, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. aveva anche prodotto il testamento di Persona_1
con cui era stata istituita suo erede universale. Persona_2
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante criticava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato che non sussistesse “la prova che le particelle delle quali si chiede la restituzione siano state nella titolarità di , evidenziando come Persona_2
il mai avesse spiegato alcuna contestazione al riguardo Controparte_1
nell'ambito della annosa vicenda che lo aveva visto contrapposto ai coniugi
[...]
avendo piuttosto spiegato difese che riconoscevano la proprietà in capo alla CP_2
pagina 4 di 9 parte attrice.
Ritiene la Corte che tutti e tre i motivi di gravame sopra esposti siano fondati e vadano accolti.
Preliminarmente va osservato come non abbia costituito oggetto di appello il capo della sentenza con cui, correttamente, il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda in relazione alle particelle indicate solo con la memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c., riservata, come è noto, alle istanze istruttorie e non alla modificazione della domanda.
Ne consegue che sulla inammissibilità della domanda relativa alla occupazione usurpativa delle particelle 433, 1641, 1640, 1222, 1460, 1462, 1464, 1466, 1333, 1465,
1463, 1461, 1459, 800, 1203, 799 foglio 6 – le uniche effettivamente nuove rispetto a quelle indicate in citazione –, sempre che all'esito della disponenda CTU non emerga che le stesse costituiscano il risultato del frazionamento delle originarie particelle nn. 9,
226, 227, 228, 229, 435, 872, 434 foglio 310/a o delle particelle 1223, 1187, 1186, 1199,
1200, 1201, 1202, 1204, 1255, 1198, 1197 etc. etc. del foglio 6 indicate in citazione e che su di esse siano state in tutto o in parte realizzati il collettore fognario di cui alla deliberazione n. 80, prot. 2722 del 16.9.1983 del Consiglio Comunale di e CP_1
le vie De Gasperi e Platani indicate in citazione, è ormai sceso il giudicato.
Ciò posto, occorre prendere le mosse dal contenuto dell'atto di citazione del primo grado di giudizio notificato in data 9.5.2013, da cui risulta che l'attrice ha Persona_1
proposto le sue domande quale unica proprietaria – alla data della citazione – dei terreni occupati dal Comune di divenuta tale a seguito dell'accettazione CP_1
dell'eredità del marito e sul presupposto che, prima della riunione nella Persona_2
sua persona dell'intero diritto dominicale, ad essa ne appartenesse la sola metà.
In tal senso depone già la spendita della qualità di erede del marito Persona_2
contenuta nell'intestazione della citazione, proposta da espressamente, Persona_1
“in proprio e quale erede del coniuge , e poi la narrativa del fatto per cui Persona_2
è causa in cui è scritto che “i coniugi e , oggi la vedova Persona_2 Persona_1
pagina 5 di 9 , è proprietaria di un vasto appezzamento di terreno sito all'interno del Persona_1
tessuto urbano di . CP_1
Ne consegue che non è condivisibile l'assunto della sentenza impugnata che ha dichiarato l'infondatezza delle domande spiegate dall'attrice muovendo dal presupposto che la stessa avrebbe agito solo quale erede del marito senza fornire la Persona_2
prova del possesso dello stato, atteso che, come detto, la domanda era stata proposta anche in proprio e come tale avrebbe comunque, anche in parte, dovuto essere valutata.
In ogni caso poi, anche a volere opinare diversamente, ossia nel senso che la Per_1
avesse agito solo quale erede del marito, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda per non avere asseritamente l'attrice provato la qualità di erede del marito, si appalesa ancor più errata, atteso che, tralasciando considerazioni di carattere generale che avrebbero comunque dovuto indurre ad adottare decisione esattamente opposta a quella della sentenza impugnata, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ha depositato Persona_1
copia del verbale notarile in data 9.10.2012, di pubblicazione di testamento olografo di da cui risulta che era stata nominata sua erede universale. Persona_2 Persona_1
Neppure, ancora, si appalesa condivisibile quanto affermato nella sentenza impugnata in ordine al difetto di prova della titolarità, in capo a delle particelle di Persona_2
terreno occupate dal Comune di ed irreversibilmente trasformate. CP_1
Sul punto, effettivamente, sì come lamentato dall'appellante, il Controparte_1
nel costituirsi nel giudizio di primo grado sostenendo di avere già concordato con il
[...]
il prezzo della cessione volontaria delle aree per cui è causa, ha espressamente Per_2
riconosciuto che il predetto ne fosse proprietario (v. p. 5 della comparsa di risposta in cui è scritto: “Quasi tutti i proprietari dell'area, tra i quali Persona_2
concordavano e stipulavano cessione volontaria del terreno al Comune al prezzo ivi stabilito…”).
Ne consegue che il Tribunale, il quale ben avrebbe potuto, astrattamente, valutare d'ufficio la fondatezza della domanda con riferimento alla prova della titolarità della pagina 6 di 9 posizione giuridica azionata dall'attrice, nel caso a mani se ne sarebbe dovuto astenere atteso l'espresso riconoscimento della proprietà dell'attrice da parte del comune convenuto (sul punto v., per tutte, Cass., sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10640).
A questo punto, passando ad esaminare il motivo di gravame con cui è stata censurata la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa proposta dalla in quanto spiegata in Persona_1
violazione del divieto di bis in idem, deve essere verificato quale sia stato l'oggetto della stessa.
Si legge nella citazione del primo grado di giudizio che “è necessario precisare che il ha occupato gli immobili dei coniugi , oggi dell'erede, per CP_1 CP_3
realizzare vari collettori fognari e via De Gasperi e Via Platani e privando i proprietari della disponibilità di ingenti superfici ed in particolare delle particelle 9, 226, 227, 228,
229, 435, 872, 434 etc. etc del foglio 310/a e delle particelle 1223, 1187, 1186, 1199,
1200, 1201, 1202, 1204, 1255, 1198, 1197 etc. etc. del foglio 6. La maggiore e più esatta quantificazione dell'imponente occupazione emergerà nel corso della disponenda
CTU, che sin d'ora si chiede …” (v. pp. 2 e 3 della citazione).
Come sopra esposto il primo giudice, sulla base della sentenza di questa Corte di
Appello n. 2143/2017, prodotta dal all'udienza di precisazione Controparte_1
delle conclusioni insieme alla CTU eseguita in quel giudizio di appello, ha ritenuto che le aree oggetto di questa causa siano le stesse di quelle della causa conclusasi con la sentenza appena citata.
Ciò ha costituito motivo di aspra censura da parte dell'appellante.
Orbene, premesso che la produzione della sentenza n. 2143/2017, pronunciata successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie di questa causa (termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. concessi all'udienza del 14.11.2013) al pari della CTU del
20.3.2014, è senz'altro ammissibile e non viola il contraddittorio, essendo intervenuta quando l'appellante aveva piena possibilità, anche con gli scritti difensivi conclusionali, di prendere posizione in merito ad essa, si deve tuttavia osservare che l'affermazione pagina 7 di 9 perentoria del Tribunale, secondo cui le aree irreversibilmente trasformate che hanno costituito oggetto dei due giudizi, siano le stesse, non risulti adeguatamente dimostrata.
Invero, dalla lettura della sentenza n. 2143/2017 sembra che la stessa riguardi l'occupazione usurpativa relativa ad alcune aree appartenenti all'attrice (verosimilmente costituenti oggetto di frazionamento ed attribuzione di nuovi identificativi catastali), su cui è sorto un parco urbano e, forse, una parte di via De Gasperi.
La presente causa riguarda invece l'occupazione appropriativa di aree dell'attrice su cui
è stato realizzato il collettore fognario di cui alla delibera del Consiglio Comunale di n. 80 del 16.9.1983 (v. p. 3 della sentenza appellata), oltre che, come CP_1
indicato in citazione, “via De Gasperi e via Platani”.
Piuttosto che dichiarare, tout court, l'inammissibilità della domanda spiegata dalla in questo giudizio (e proseguita dal suo erede), appare quindi necessario Per_1
preliminarmente accertare quali, ed in che misura, delle sole aree indicate in citazione, siano state occupate ed irreversibilmente trasformate per realizzarvi il collettore fognario, e le vie pubbliche “De Gasperi e Platani”.
Per questa ragione la causa non può essere interamente decisa e va rimessa sul ruolo istruttorio al fine di accertare, mediante CTU disposta con separata, se effettivamente sussiste duplicazione della domanda oltre che, nel caso e nella parte in cui ciò non emerga, gli elementi necessari per procedere alla liquidazione del danno lamentato dall'appellante avuto riguardo alle sole domande riproposte in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, non definitivamente decidendo nella causa n. 468/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da quale erede di Parte_1 Persona_1
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone, n. 431/2022, pubblicata in data
28.9.2022: dichiara che dante causa dell'appellante, è titolare della posizione Persona_1
soggettiva attiva azionata con la citazione notificata in data 9.5.2013; dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza istruttoria.
pagina 8 di 9 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 22 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 9 di 9