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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 11342 /2023 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dr. LB MO PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa NI LO GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11342/2023 V.G. avente per oggetto: regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale promossa da col patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mangiardi, che la rappresenta e difende Parte_1 per procura speciale in atti ricorrente contro col patrocinio dell'Avv. Gianfranco Bruno, che lo rappresenta e difende Controparte_1 per procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo ai minori nata a [...] il [...], e nato a Persona_1 CP_2 Torino il 27.10.2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza 01.10.2025): come da memoria integrativa
Per parte resistente (come da verbale d'udienza 01.10.2025): come da comparsa di costituzione
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE I minori (Torino, 15.06.2019) e (Torino, Persona_2 CP_2 27.10.2021) sono nati dalla relazione more uxorio tra e Parte_1 Controparte_1 Successivamente alla cessazione, nel 2022, della convivenza della coppia genitoriale, i figli hanno vissuto con la madre, dapprima in Nichelino e, dall'agosto 2024, in Villafranca Piemonte.
Con ricorso ex artt. 316, 337-ter c.c. depositato il 05.05.2023, la sig.ra ha adito questo Pt_1 Tribunale, domandando: (i) l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
(ii) la regolamentazione del diritto di visita del resistente secondo un calendario prospettato nello stesso atto introduttivo;
(iii) la previsione, a carico del sig. di un CP_2 contributo al mantenimento dei figli minori pari a complessivi E. 800,00 al mese (E. 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
(iv) di dare atto dell'impegno delle parti a richiedere congiuntamente il rilascio dei documenti di identità dei minori e a concordare le modalità delle future iniziative a tal fine necessarie.
Con memoria integrativa del 25.09.2023, la sig.ra ha modificato le domande originarie Pt_1 e, in particolare, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei figli e Per_2 CP_2 nonché l'immediato intervento dei Servizi territoriali (sia “al fine di far intraprendere un percorso al Sig. volto ad aiutarlo ad esercitare in maniera corretta il suo ruolo genitoriale e volto ad CP_2 aiutare i genitori a stabilire un clima sereno all'interno del quale far crescere i propri figli”, sia “al fine di far stabilire un regime di visite padre/minori, che tenga conto del preminente interesse dei minori”); sul piano economico, ferma la richiesta relativa al contributo al mantenimento, ha instato affinché le fosse riconosciuto per intero l'Assegno Unico, in ragione dell'invocato affidamento esclusivo.
A sostegno delle domande così mutate, la ricorrente ha allegato le circostanze di seguito sintetizzate: (i) il almeno a seguito della cessazione della convivenza nel settembre 2022, ha CP_2 trasceso in episodi di aggressività e violenza verbale ad ogni occasione di incontro con l'ex compagna;
(ii) tali episodi sono avvenuti anche alla presenza dei figli minori (cfr. memoria integrativa, p. 4 e files audio sub docc. 8 e 9 di parte ricorrente), con gravi e ripetuti insulti nonché l'uso di frasi svilenti e denigratorie;
(v) simili condotte si sarebbero intensificate nel tempo, ostacolando qualunque dialogo nell'interesse dei figli;
(iii) per questi fatti la ha presentato Pt_1 denuncia-querela (cfr. doc. 6 di parte ricorrente), determinando l'instaurazione, a carico del CP_2 del proc. pen. n. R.G.N.R. n. 4344/2024; (iv) il resistente farebbe uso di sostanze stupefacenti;
(v) la ben diversa articolazione delle domande di cui al ricorso introduttivo sarebbe stata determinata dall'iniziale volontà della sig.ra “di non subire ulteriori conseguenze” (cfr. memoria Pt_1 integrativa, p. 3).
Contestualmente la ricorrente ha instato per l'anticipazione dell'udienza di comparizione, richiesta tuttavia respinta dal Giudice Relatore.
Si è costituito, quindi, il sig. con comparsa di risposta tempestivamente depositata il CP_2 31.10.2023, chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente e chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori, la regolamentazione delle visite paterne e la previsione di un contributo a proprio carico per il mantenimento della prole di complessivi E. 300 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, con rinuncia alla propria quota pari al 50% dell'assegno unico. Ha chiesto, infine, di disporre che i genitori prestino l'impegno a chiedere congiuntamente il rilascio dei documenti di identità di e e per il futuro, a concordare le modalità di rinnovo e Per_2 CP_2 rilascio dei documenti.
All'udienza del 06.11.2023 le parti sono comparse personalmente e sono state sentite dal Giudice Relatore. Con ordinanza ex art. 471-bis. 22 c.p.c. del 14.11.2023 il Giudice Relatore ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti, così provvedendo:
“Dispone l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei figli minori e alla madre Per_2 CP_2
la quale avrà facoltà di assumere, in via esclusiva, anche tutte le decisioni di Parte_1 maggior interesse per la vita della prole relative all'educazione, istruzione, salute e scelta della residenza abituale;
Dispone che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Dispone che gli incontri padre/figli siano, almeno inizialmente, monitorati dal Servizio Sociale attraverso la presenza, all'inizio e/o alla fine dell'incontro, di personale educativo. Incarica il Servizio Sociale di organizzare le visite padre/figli secondo le modalità predette con la frequenza di almeno due volte alla settimana, in giorni ed orari meglio visti dagli operatori sociali. Autorizza sin d'ora gli operatori ad introdurre modifiche, ampliamenti e liberalizzazioni alle visite, in assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico dei minori, salva l'adozione di cautele atte, in specie, ad evitare i contatti fra i genitori al momento dello scambio dei figli (prevedendo, ad esempio, il coinvolgimento di una figura terza, operatore sociale, familiare o altra persona di fiducia individuata di comune accordo dalle parti). Una volta liberalizzate le visite ed in assenza di situazioni pregiudizievoli per i minori rilevate dai Servizi di territorio, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
− nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì con accompagnamento a scuola;
− un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola, con pernotto e accompagnamento a scuola il mattino successivo;
− durante le festività natalizie, un periodo di tre giorni consecutivi comprensivo del giorno di Natale o di Capodanno;
− durante le festività pasquali, un periodo di tre giorni consecutivi comprensivo del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività secondo il criterio dell'alternanza;
Dispone la presa in carico del resistente da parte del SERD competente […]; CP_2
Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia per le finalità indicate in parte motiva, con richiesta di inoltro di relazioni di aggiornamento con frequenza trimestrale […];
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà, a far data dalla domanda giudiziale, all'altro genitore, per il mantenimento CP_2 dei figli, l'assegno mensile di € 300 (E. 150 al mese per figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
Dà atto che l'assegno unico è interamente percepito dalla ricorrente Pt_1
[…]
Respinge per il resto istanze istruttorie delle parti”.
Con successiva ordinanza del 20.05.2024, registrata l'evoluzione positiva degli incontri padre-figli sotto la supervisione dei Servizi di territorio, è stata disposta la prosecuzione e l'ampliamento delle visite secondo la scansione delineata in sede di provvedimenti provvisori, tenendo per il resto ferme le condizioni ivi stabilite.
All'esito della successiva udienza del 18.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni (la ricorrente richiamando quelle della memoria integrativa, il resistente, invece, le richieste di cui alla comparsa di risposta) e la causa è stata rimessa in decisione.
Con ordinanza collegiale del 24.01.2025 è stata disposta la rimessione della causa in istruttoria, stante la necessità di acquisire la sentenza penale d'appello e di un ulteriore monitoraggio da parte dei Servizi incaricati, compreso quello Specialistico, a seguito del riemergere di profili di criticità (il riacutizzarsi della conflittualità genitoriale e un episodio di positività del sig. ai controlli periodici presso il SERD). CP_2
All'udienza del 01.10.2025, infine, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
* * * *
Sull'affidamento dei figli minori e la loro collocazione e residenza anagrafica. Per_2 CP_2 Sulla frequentazione dei figli minori col genitore non collocatario
Con riguardo al regime di affidamento dei figli minori, ritiene questo Tribunale che l'evoluzione della situazione della coppia genitoriale – e nella specie, il percorso compiuto dal sig. e attestato dalle relazioni in atti (SS, NPI/Psicologia, SERD) – consenta di escludere i CP_2 presupposti dell'affidamento esclusivo “rafforzato” richiesto dalla ricorrente ancora in sede di precisazione delle conclusioni, apparendo oggi conforme all'interesse dei minori disporre il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in conformità alla domanda del resistente.
Invero, pur a fronte dell'indubbia gravità dei comportamenti attuati dal nel corso del CP_2
2022 e 2023 anche alla presenza dei minori, che avevano reso necessario statuire provvisoriamente nel senso dell'affidamento “super esclusivo” in favore della ricorrente (cfr. ordinanza 14.11.2023), le risultanze procedimentali danno conto di un graduale processo di superamento di talune criticità e di ricerca, all'interno della coppia genitoriale, di forme di cooperazione per la gestione della prole.
Segnatamente, il ha fin da subito palesato un atteggiamento collaborativo con i CP_2
Servizi, sia territoriali sia specialistici: a quest'ultimo riguardo, la problematica relativa all'uso di sostanze stupefacenti (peraltro ammessa dal resistente, che ha consentito alla presa in carico da parte del SERD: cfr. verbale d'udienza 06.11.2023) può dirsi allo stato superata, come riscontrato dai sanitari (cfr. relazione SERD 11.09.2025, che, nell'evidenziare la piena adesione del resistente ai controlli, ha ricondotto l'unico episodio recente di positività al (solo) principio attivo dei cannabinoidi ad una possibile “contaminazione da esposizione e/o contatto”). Fin dall'esordio del presente procedimento il resistente ha manifestato una certa consapevolezza dei propri agiti (cfr. verbale d'udienza 06.11.2023: “Io ho sbagliato tanto, alcune frasi che ho detto sono vere, altre non le riconosco”). Gli episodi di aggressività verbale nei confronti dell'ex compagna, seppur talora riemersi in modo episodico, appaiono al momento superati (circostanza confermata dalla ricorrente all'udienza del 18.12.24), permanendo piuttosto una conflittualità e una difficoltà comunicativa tra i genitori ricollegata, in misura preponderante, alle difficoltà logistiche derivanti dalla distanza fisica tra i rispettivi luoghi di abitazione e agli sviluppi della vicenda penale, di cui si dirà infra.
Si tratta, comunque, di ostacoli che non hanno impedito al sig. di partecipare con CP_2 regolarità agli incontri coi minori, i quali hanno sortito in modo costante un esito positivo (cfr. il riscontro dell'Educatrice riportato nella relazione SS 10.05.2024: “I bambini sono sempre contenti di vedere il padre e gli corrono incontro. Soprattutto inizialmente, al termine degli incontri i bambini hanno manifestato il desiderio di rimanere di più con il padre”): ciò ne ha consentito la successiva graduale liberalizzazione e l'attuazione positiva del regime di visita delineato in sede provvisoria (cfr. da ultimo relazione SS 18.09.2025), peraltro “adattato” dalle parti al fine di tener conto dei tempi degli spostamenti, particolarmente incidenti, non essendo il automunito. CP_2
In definitiva, tanto il percorso compiuto dal resistente – caratterizzato da una riflessione critica sulle proprie precedenti condotte e dallo sforzo di recuperare il ruolo genitoriale – quanto l'attuazione, da parte dei genitori e a dispetto di un rapporto interpersonale deteriorato, di una cooperazione concreta nella cura dei minori (si consideri, in particolare, l'episodio di gestione condivisa di un episodio di difficoltà domestica nel novembre 2024: cfr. relazione SS 10.12.2024), inducono a ritenere venute meno le esigenze di tutela sottese all'affidamento esclusivo “rafforzato”, dovendosi dunque disporre l'affidamento condiviso in favore di entrambe le parti. Si evidenzia, peraltro, in relazione al procedimento penale instaurato a carico del resistente, che, all'esito della fase di gravame, i fatti per i quali il predetto aveva riportato condanna in primo grado, qualificati alla stregua del delitto di atti persecutori aggravati, sono stati ricondotti dal giudice d'appello alle fattispecie, di minor gravità, di molestie e danneggiamento. In tale sede si è rilevato come le condotte del pur di natura indubbiamente molesta, si siano inscritte in un CP_2 contesto di “reciproca” e “forte conflittualità dovuta alla gestione dei minori e alle continue pretese di denaro” (cfr. sentenza Corte d'Appello di Torino n. 5985/2024, 17.12.2024 – 13.03.2025, sub doc. 23 di parte resistente).
Né si ritiene di poter dare rilievo, in senso contrario al disposto affidamento condiviso, all'incostanza del resistente nel corrispondere il contributo periodico al mantenimento dei figli minori. Pur dovendosi ribadire, in termini generali, l'orientamento secondo il quale il sistematico inadempimento nel versamento dell'assegno può costituire – in relazione alla complessiva vicenda sostanziale – uno degli elementi da valorizzare onde fondare la deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso, in quanto sintomo di grave trascuranza dei propri doveri da parte del genitore obbligato (cfr., per tutte, Cass. n. 21823/2022), nel caso di specie, tuttavia, la discontinuità nei pagamenti -pacifica e anzi riconosciuta dallo stesso resistente- non può dirsi espressione di manifesta indifferenza. Piuttosto, essa appare conseguente al carattere precario della situazione economica del sig. privo – come meglio si dirà nel prosieguo – di una stabilità lavorativa e CP_2 da ultimo disoccupato (cfr. verbale d'udienza 20.05.2024: “Ho lavorato in modo irregolare, quello che ho percepito l'ho speso per l'avvocato. Confermo di aver dato solo due mensilità, dichiaro che potrò saldare il tutto ad ottobre 2024”). Che tale sia la connotazione degli inadempimenti del resistente trova conferma nel fatto che, quando si trova a disporre di maggiori entrate, egli effettivamente provvede ai versamenti (la stessa ricorrente ha dato atto all'ultima udienza che la controparte ha provveduto a saldare in un'unica soluzione gli arretrati e la circostanza trova riscontro nella movimentazione bancaria prodotta dal sub doc. 21). CP_2
Alla luce di tutti i rilievi sin qui esposti e considerata, altresì, la circoscrizione temporale delle condotte aventi rilevanza anche in sede penale, il Collegio ritiene venuti meno i presupposti giustificativi del regime di affidamento super-esclusivo. Conseguentemente, la relativa domanda della ricorrente è rigettata.
Fermo quanto precede, il perdurare, seppur con intensità variabile, di difficoltà comunicative e di un clima di sfiducia reciproca fra i genitori (cfr., da ultimo, relazione SS 23.09.2025) impone, nel superiore interesse dei minori, di disporre, oltre all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le (sole) questioni di ordinaria amministrazione al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali per il monitoraggio della situazione e per l'attuazione degli interventi, compresi quelli di mediazione nella comunicazione fra le parti, intesi a favorire la riduzione del conflitto genitoriale, a promuovere la bigenitorialità e ad offrire ogni più utile supporto ai minori.
Quanto, poi, alla collocazione di e si conferma la residenza anagrafica e la Per_2 CP_2 dimora abituale dei medesimi presso la madre, stante il radicamento dei minori col relativo nucleo fin dall'epoca della cessazione della convivenza more uxorio fra i genitori e trattandosi, peraltro, di profili non oggetto di contestazione fra le parti.
Con riguardo al regime di visita dei genitori, ritiene il Collegio che, ad oggi, le modalità delineate dall'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. – salve le precisazioni di cui infra – possano ricevere sostanziale conferma. Le medesime ragioni già valorizzate in ordine all'affidamento, emergenti dalle relazioni in atti dei Servizi che hanno avuto in carico il nucleo, evidenziano come tale assetto si palesi conforme all'interesse dei minori (cfr. rel. SS. 10.12.2024 e 18.09.2025). Ciò altresì tenuto conto della collaborazione che, nonostante il permanere della conflittualità, la coppia genitoriale ha mostrato nel dare attuazione a detto regime, anche col supporto dei rispettivi nuclei parentali (cfr. rel. SS 10.12.2024). In considerazione, tuttavia, della distanza rilevante tra il luogo di residenza del padre (Pianezza) e quello della madre (Villafranca Piemonte), ove e frequentano le Per_2 CP_2 scuole, nonché della circostanza che, allo stato, non si ha contezza circa la disponibilità, da parte del predetto, di un'autovettura o, perlomeno, della patente di guida (se è vero, infatti, che all'udienza del 18.12.2024 aveva dichiarato di essere in procinto di sostenere la prova teorica – cfr. verbale d'udienza 18.12.2024: “Sto seguendo il corso per prendere la patente e a febbraio [2025] dovrei sostenere l'esame di teoria, spero di riuscire a prendere la patente tra marzo e aprile” – non ne sono documentati gli ulteriori sviluppi), nell'interesse dei minori pare opportuno prevedere che, nei giorni infrasettimanali e nelle domeniche di spettanza del sig. il riaccompagnamento di CP_2
e presso l'abitazione materna avvenga in orario serale (intorno alle ore 19:00), Per_2 CP_2 restando dunque escluso il pernotto. Si tratta, peraltro, di una regolamentazione che corrisponde all'assetto ad oggi di fatto applicato dalle parti (le cui rispettive dichiarazioni appaiono concordi: cfr. ancora verbale d'udienza 18.12.2024) e dal quale, come riscontrato dai Servizi coinvolti, non risulta discendere un pregiudizio per la prole.
L'ulteriore ampliamento ai pernotti dei minori presso il rimane perciò condizionato CP_2 al documentato conseguimento, da parte del medesimo, della patente di guida e della disponibilità di un veicolo. Al riguardo, onde evitare una eccessiva frammentazione del tempo che i minori dovranno trascorrere con ciascuno dei genitori, sembra congruo prevedere che i giorni infra- settimanali di competenza del resistente siano consecutivi, comprensivi di pernotto e con accompagnamento a scuola la mattina successiva. Si dispone pertanto come in dispositivo.
Sul mantenimento dei minori
Quanto al contributo al mantenimento dei figli minori, a fronte dell'ammontare mensile di E. 300,00 (150,00 per ciascun figlio) posto a carico del resistente dall'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 14.11.2023, la ricorrente ha insistito nella domanda finalizzata al riconoscimento del maggior importo di E. 800,00 al mese (E. 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico. Il resistente, al contrario, ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento di complessivi E. 300 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e con rinuncia all'assegno unico, salvo soltanto prospettare un diverso termine per il versamento dell'assegno mensile (il 15 di ogni mese anziché il 5, come invece previsto dalla richiamata ordinanza).
Ritiene il Tribunale che, sul punto, vada data conferma alla disciplina stabilita in sede provvisoria (che coincide con l'assetto economico richiesto dal resistente), non ravvisandosi, nella situazione economica delle parti, mutamenti idonei a giustificare un incremento dell'entità del contributo dovuto dal resistente.
Giova rammentare i termini nei quali le condizioni reddituali della coppia genitoriale sono state ricostruite dal provvedimento ex art. 473-bis.22 c.p.c.: “la ricorrente lavora, per quanto riferito in udienza, come impiegata con guadagni di circa E. 1000 al mese, percepisce integralmente l'assegno unico per i figli di E. 440 al mese, conduce in locazione l'immobile in cui abita con la prole dietro il versamento di un canone di E. 300 al mese e ha spese per un finanziamenti di E. 40 al mese (cfr. doc. 3), l'altro prestito essendo contrattualmente scaduto; il resistente, invece, ha dichiarato di essere, allo stato, privo di una regolare occupazione lavorativa, ma di svolgere attività lavorativa saltuaria irregolare, e vive in un'abitazione ATC con la propria madre” (cfr. ordinanza 14.11.2023).
Dall'esame della documentazione aggiornata versata in atti si evince come tale assetto, caratterizzato da una significativa disparità reddituale in favore della ricorrente, non appaia ad oggi modificato.
Segnatamente, la ricorrente risulta titolare di un rapporto di lavoro con la società R.C. Servizi s.r.l., con guadagni mensili di circa E. 1.300/1.400,00; i suoi redditi medi per il 2024 sono pari a circa E.
1.300 al mese, calcolati su 12 mensilità (cfr. C.U. 2025) e sono in continuità con questo dato le risultanze delle buste paga 2025 in atti (gennaio-luglio 2025). Rispetto agli elementi presi in considerazione in sede provvisoria, anzi, emerge un miglioramento della situazione economica della sig.ra ciò sia in termini di maggior stabilità lavorativa (tenuto conto che, a p. Pt_1 4 del ricorso introduttivo, la predetta aveva allegato di svolgere attività di impiegata “con contratto a chiamata dal 07.04.2023 avente scadenza al 30.06.2023” – circostanza confermata alla stregua del contratto di lavoro, sub doc. 1 parte ricorrente, nonché dei dati retributivi di cui al C.U. 2024 – laddove oggi, come si evince dal C.U. 2025 e dalle buste paga 2025, ella risulta assunta a tempo indeterminato) sia in ordine al livello della retribuzione (come detto, di circa E. 1.100,00 mensili al tempo della regolamentazione provvisoria e allo stato, invece, oscillante fra E. 1.300,00 ed E. 1.400,00 su dodici mensilità). A ciò si aggiunga che la percepisce per intero l'Assegno Unico, Pt_1 per complessivi E. 440,00 al mese.
Ben diverse le condizioni in cui versa il resistente. Il sig. che già aveva riferito di CP_2 non avere una regolare occupazione e di sostentarsi con attività saltuarie (cfr. verbale d'udienza 06.11.2023), risulta tuttora privo di stabilità lavorativa: (i) nel 2024 ha lavorato da aprile a settembre alle dipendenze di con un reddito netto mensile di E. 900,00 circa (cfr. Controparte_3 C.U. 2025); (ii) nel 2025 ha avuto un impiego presso BT Italia s.r.l. per soli tre mesi (maggio- luglio), con una retribuzione media intorno ad E. 1.400,00 (cfr. buste paga 2025). Ad oggi il CP_2 risulta disoccupato e percepisce la NASPI;
tuttavia, va evidenziato come quest'ultimo dato non appaia dirimente, posto che l'emolumento in questione (di ammontare pari a circa E. 800 al mese di settembre scorso, cfr. estratti c/c sub doc. 21 parte resistente), per sua natura, è destinato a decrescere nel tempo.
In definitiva, il permanere del divario reddituale fra le parti, unitamente ai diversi tempi di permanenza dei minori presso i due genitori (allo stato prevalenti con la madre), impone di confermare la previsione, a carico del resistente, di un contributo al mantenimento dei figli Per_2 e nella misura pari ad E. 300,00 al mese (E. 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle CP_2 spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa osservato presso il Tribunale di Torino e fermo l'Assegno Unico interamente a favore della ricorrente per le ragioni infra disposte.
È, dunque, rigettata la domanda con cui la ricorrente ha chiesto di incrementare a complessivi E. 800,00 mensili l'entità dell'assegno, importo del tutto sproporzionato rispetto alla capacità economica di parte resistente, come ora ricostruita.
Il contributo, nell'importo dianzi indicato, è dovuto a far tempo dalla data della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso). Con riguardo, infine, al termine per il versamento dei singoli ratei, non vi è ragione di discostarsi da quanto statuito nell'ordinanza ex art. 471-bis.22 c.p.c., nessuna circostanza essendo stata allegata (e men che meno provata) dal resistente onde supportare la domanda.
Quanto all'Assegno Unico, la ricorrente ne ha chiesto l'integrale attribuzione (già peraltro disposta in sede provvisoria) sulla scorta dell'invocato affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori.
Ritiene il Collegio – nonostante che, per le ragioni indicate, la richiesta della sig.ra in Pt_1 punto di affidamento debba essere disattesa – che la spettanza di tale beneficio vada comunque riconosciuta, per intero, in favore della ricorrente. Depongono in questo senso la prevalente convivenza dei figli e con la madre e i conseguenti maggiori oneri di gestione e Per_2 CP_2 mantenimento diretto della prole gravanti sulla ricorrente (cfr., ex multis, Cass. n. 4672/2025).
Sulle altre domande
Non vi è luogo a provvedere, infine, sulle domande con cui le parti hanno chiesto di
“Disporre che i genitori si impegnano a chiedere congiuntamente il rilascio dei documenti di identità” dei figli minori, concordandone per il futuro le modalità di rinnovo e rilascio, trattandosi di profilo su cui non risulta esservi alcun contrasto fra le stesse.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, valutata anche l'evoluzione della vicenda nel corso dell'intero giudizio, si ravvisano i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di 3/4 e porre a carico della ricorrente il restante 1/4, stante la soccombenza sulla domanda di affidamento esclusivo “rafforzato” e sulla richiesta di aumento del contributo al mantenimento della prole, domande sulle quali ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo alla Tabella n. 2 (con riguardo allo scaglione da E. 26.001,00 ad E. 52.000,00, stante il valore indeterminabile della causa) e applicati i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed il parametro medio per la fase di istruttoria/trattazione, attesa l'articolata attività di trattazione e istruttoria svolta e l'assenza di scritti difensivi conclusivi. Non constano esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_2 residenza e dimora abituale presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
− nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sino alle ore 19:00;
− nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, due pomeriggi dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00;
a far tempo dal documentato conseguimento, da parte del padre, della patente di guida e della disponibilità di un'autovettura, e sempre fatti salvi diversi e più ampi accordi tra i genitori, troveranno invece applicazione le seguenti modalità:
− nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì con accompagnamento a scuola (o presso l'abitazione materna entro le 9 in assenza di scuola);
− nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, due pomeriggi consecutivi dall'uscita da scuola seguiti entrambi da pernotto con accompagnamento a scuola il mattino successivo;
in ogni caso, durante i periodi festivi, secondo le seguenti modalità:
− durante le festività natalizie, un periodo di tre giorni consecutivi comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno;
− durante le festività pasquali, un periodo di tre giorni consecutivi comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− durante le vacanze estive, due settimane (anche non consecutive) in periodo da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari e viceversa con la madre); − le altre festività e il giorno del compleanno dei minori secondo il criterio dell'alternanza;
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, il sig. corrisponda alla Controparte_1 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma Parte_1 mensile di E. 300,00 (E. 150,00 per ciascun figlio), con versamento entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DISPONE che l'Assegno Unico continui ad essere percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
[...]
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico- Sociali per il monitoraggio e per l'attuazione degli interventi, compresi quelli di mediazione nella comunicazione fra le parti, intesi a favorire la riduzione del conflitto genitoriale, a promuovere la bigenitorialità ed a fornire ogni più utile supporto ai bambini, fin quando stimato necessario o opportuno dagli operatori incaricati;
DICHIARA COMPENSATE tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di tre quarti;
CONDANNA la sig.ra rifondere al resistente, sig. il Parte_1 Controparte_1 restante un quarto delle spese di lite, un quarto che si liquida in complessivi E. 1.177,75 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
NI LO LB MO
Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Davide Melano Bosco
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dr. LB MO PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa NI LO GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11342/2023 V.G. avente per oggetto: regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale promossa da col patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mangiardi, che la rappresenta e difende Parte_1 per procura speciale in atti ricorrente contro col patrocinio dell'Avv. Gianfranco Bruno, che lo rappresenta e difende Controparte_1 per procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo ai minori nata a [...] il [...], e nato a Persona_1 CP_2 Torino il 27.10.2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza 01.10.2025): come da memoria integrativa
Per parte resistente (come da verbale d'udienza 01.10.2025): come da comparsa di costituzione
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE I minori (Torino, 15.06.2019) e (Torino, Persona_2 CP_2 27.10.2021) sono nati dalla relazione more uxorio tra e Parte_1 Controparte_1 Successivamente alla cessazione, nel 2022, della convivenza della coppia genitoriale, i figli hanno vissuto con la madre, dapprima in Nichelino e, dall'agosto 2024, in Villafranca Piemonte.
Con ricorso ex artt. 316, 337-ter c.c. depositato il 05.05.2023, la sig.ra ha adito questo Pt_1 Tribunale, domandando: (i) l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
(ii) la regolamentazione del diritto di visita del resistente secondo un calendario prospettato nello stesso atto introduttivo;
(iii) la previsione, a carico del sig. di un CP_2 contributo al mantenimento dei figli minori pari a complessivi E. 800,00 al mese (E. 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
(iv) di dare atto dell'impegno delle parti a richiedere congiuntamente il rilascio dei documenti di identità dei minori e a concordare le modalità delle future iniziative a tal fine necessarie.
Con memoria integrativa del 25.09.2023, la sig.ra ha modificato le domande originarie Pt_1 e, in particolare, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei figli e Per_2 CP_2 nonché l'immediato intervento dei Servizi territoriali (sia “al fine di far intraprendere un percorso al Sig. volto ad aiutarlo ad esercitare in maniera corretta il suo ruolo genitoriale e volto ad CP_2 aiutare i genitori a stabilire un clima sereno all'interno del quale far crescere i propri figli”, sia “al fine di far stabilire un regime di visite padre/minori, che tenga conto del preminente interesse dei minori”); sul piano economico, ferma la richiesta relativa al contributo al mantenimento, ha instato affinché le fosse riconosciuto per intero l'Assegno Unico, in ragione dell'invocato affidamento esclusivo.
A sostegno delle domande così mutate, la ricorrente ha allegato le circostanze di seguito sintetizzate: (i) il almeno a seguito della cessazione della convivenza nel settembre 2022, ha CP_2 trasceso in episodi di aggressività e violenza verbale ad ogni occasione di incontro con l'ex compagna;
(ii) tali episodi sono avvenuti anche alla presenza dei figli minori (cfr. memoria integrativa, p. 4 e files audio sub docc. 8 e 9 di parte ricorrente), con gravi e ripetuti insulti nonché l'uso di frasi svilenti e denigratorie;
(v) simili condotte si sarebbero intensificate nel tempo, ostacolando qualunque dialogo nell'interesse dei figli;
(iii) per questi fatti la ha presentato Pt_1 denuncia-querela (cfr. doc. 6 di parte ricorrente), determinando l'instaurazione, a carico del CP_2 del proc. pen. n. R.G.N.R. n. 4344/2024; (iv) il resistente farebbe uso di sostanze stupefacenti;
(v) la ben diversa articolazione delle domande di cui al ricorso introduttivo sarebbe stata determinata dall'iniziale volontà della sig.ra “di non subire ulteriori conseguenze” (cfr. memoria Pt_1 integrativa, p. 3).
Contestualmente la ricorrente ha instato per l'anticipazione dell'udienza di comparizione, richiesta tuttavia respinta dal Giudice Relatore.
Si è costituito, quindi, il sig. con comparsa di risposta tempestivamente depositata il CP_2 31.10.2023, chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente e chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori, la regolamentazione delle visite paterne e la previsione di un contributo a proprio carico per il mantenimento della prole di complessivi E. 300 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, con rinuncia alla propria quota pari al 50% dell'assegno unico. Ha chiesto, infine, di disporre che i genitori prestino l'impegno a chiedere congiuntamente il rilascio dei documenti di identità di e e per il futuro, a concordare le modalità di rinnovo e Per_2 CP_2 rilascio dei documenti.
All'udienza del 06.11.2023 le parti sono comparse personalmente e sono state sentite dal Giudice Relatore. Con ordinanza ex art. 471-bis. 22 c.p.c. del 14.11.2023 il Giudice Relatore ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti, così provvedendo:
“Dispone l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei figli minori e alla madre Per_2 CP_2
la quale avrà facoltà di assumere, in via esclusiva, anche tutte le decisioni di Parte_1 maggior interesse per la vita della prole relative all'educazione, istruzione, salute e scelta della residenza abituale;
Dispone che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
Dispone che gli incontri padre/figli siano, almeno inizialmente, monitorati dal Servizio Sociale attraverso la presenza, all'inizio e/o alla fine dell'incontro, di personale educativo. Incarica il Servizio Sociale di organizzare le visite padre/figli secondo le modalità predette con la frequenza di almeno due volte alla settimana, in giorni ed orari meglio visti dagli operatori sociali. Autorizza sin d'ora gli operatori ad introdurre modifiche, ampliamenti e liberalizzazioni alle visite, in assenza di controindicazioni per il benessere psico-fisico dei minori, salva l'adozione di cautele atte, in specie, ad evitare i contatti fra i genitori al momento dello scambio dei figli (prevedendo, ad esempio, il coinvolgimento di una figura terza, operatore sociale, familiare o altra persona di fiducia individuata di comune accordo dalle parti). Una volta liberalizzate le visite ed in assenza di situazioni pregiudizievoli per i minori rilevate dai Servizi di territorio, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
− nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì con accompagnamento a scuola;
− un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola, con pernotto e accompagnamento a scuola il mattino successivo;
− durante le festività natalizie, un periodo di tre giorni consecutivi comprensivo del giorno di Natale o di Capodanno;
− durante le festività pasquali, un periodo di tre giorni consecutivi comprensivo del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività secondo il criterio dell'alternanza;
Dispone la presa in carico del resistente da parte del SERD competente […]; CP_2
Dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia per le finalità indicate in parte motiva, con richiesta di inoltro di relazioni di aggiornamento con frequenza trimestrale […];
Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà, a far data dalla domanda giudiziale, all'altro genitore, per il mantenimento CP_2 dei figli, l'assegno mensile di € 300 (E. 150 al mese per figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
Dà atto che l'assegno unico è interamente percepito dalla ricorrente Pt_1
[…]
Respinge per il resto istanze istruttorie delle parti”.
Con successiva ordinanza del 20.05.2024, registrata l'evoluzione positiva degli incontri padre-figli sotto la supervisione dei Servizi di territorio, è stata disposta la prosecuzione e l'ampliamento delle visite secondo la scansione delineata in sede di provvedimenti provvisori, tenendo per il resto ferme le condizioni ivi stabilite.
All'esito della successiva udienza del 18.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni (la ricorrente richiamando quelle della memoria integrativa, il resistente, invece, le richieste di cui alla comparsa di risposta) e la causa è stata rimessa in decisione.
Con ordinanza collegiale del 24.01.2025 è stata disposta la rimessione della causa in istruttoria, stante la necessità di acquisire la sentenza penale d'appello e di un ulteriore monitoraggio da parte dei Servizi incaricati, compreso quello Specialistico, a seguito del riemergere di profili di criticità (il riacutizzarsi della conflittualità genitoriale e un episodio di positività del sig. ai controlli periodici presso il SERD). CP_2
All'udienza del 01.10.2025, infine, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
* * * *
Sull'affidamento dei figli minori e la loro collocazione e residenza anagrafica. Per_2 CP_2 Sulla frequentazione dei figli minori col genitore non collocatario
Con riguardo al regime di affidamento dei figli minori, ritiene questo Tribunale che l'evoluzione della situazione della coppia genitoriale – e nella specie, il percorso compiuto dal sig. e attestato dalle relazioni in atti (SS, NPI/Psicologia, SERD) – consenta di escludere i CP_2 presupposti dell'affidamento esclusivo “rafforzato” richiesto dalla ricorrente ancora in sede di precisazione delle conclusioni, apparendo oggi conforme all'interesse dei minori disporre il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in conformità alla domanda del resistente.
Invero, pur a fronte dell'indubbia gravità dei comportamenti attuati dal nel corso del CP_2
2022 e 2023 anche alla presenza dei minori, che avevano reso necessario statuire provvisoriamente nel senso dell'affidamento “super esclusivo” in favore della ricorrente (cfr. ordinanza 14.11.2023), le risultanze procedimentali danno conto di un graduale processo di superamento di talune criticità e di ricerca, all'interno della coppia genitoriale, di forme di cooperazione per la gestione della prole.
Segnatamente, il ha fin da subito palesato un atteggiamento collaborativo con i CP_2
Servizi, sia territoriali sia specialistici: a quest'ultimo riguardo, la problematica relativa all'uso di sostanze stupefacenti (peraltro ammessa dal resistente, che ha consentito alla presa in carico da parte del SERD: cfr. verbale d'udienza 06.11.2023) può dirsi allo stato superata, come riscontrato dai sanitari (cfr. relazione SERD 11.09.2025, che, nell'evidenziare la piena adesione del resistente ai controlli, ha ricondotto l'unico episodio recente di positività al (solo) principio attivo dei cannabinoidi ad una possibile “contaminazione da esposizione e/o contatto”). Fin dall'esordio del presente procedimento il resistente ha manifestato una certa consapevolezza dei propri agiti (cfr. verbale d'udienza 06.11.2023: “Io ho sbagliato tanto, alcune frasi che ho detto sono vere, altre non le riconosco”). Gli episodi di aggressività verbale nei confronti dell'ex compagna, seppur talora riemersi in modo episodico, appaiono al momento superati (circostanza confermata dalla ricorrente all'udienza del 18.12.24), permanendo piuttosto una conflittualità e una difficoltà comunicativa tra i genitori ricollegata, in misura preponderante, alle difficoltà logistiche derivanti dalla distanza fisica tra i rispettivi luoghi di abitazione e agli sviluppi della vicenda penale, di cui si dirà infra.
Si tratta, comunque, di ostacoli che non hanno impedito al sig. di partecipare con CP_2 regolarità agli incontri coi minori, i quali hanno sortito in modo costante un esito positivo (cfr. il riscontro dell'Educatrice riportato nella relazione SS 10.05.2024: “I bambini sono sempre contenti di vedere il padre e gli corrono incontro. Soprattutto inizialmente, al termine degli incontri i bambini hanno manifestato il desiderio di rimanere di più con il padre”): ciò ne ha consentito la successiva graduale liberalizzazione e l'attuazione positiva del regime di visita delineato in sede provvisoria (cfr. da ultimo relazione SS 18.09.2025), peraltro “adattato” dalle parti al fine di tener conto dei tempi degli spostamenti, particolarmente incidenti, non essendo il automunito. CP_2
In definitiva, tanto il percorso compiuto dal resistente – caratterizzato da una riflessione critica sulle proprie precedenti condotte e dallo sforzo di recuperare il ruolo genitoriale – quanto l'attuazione, da parte dei genitori e a dispetto di un rapporto interpersonale deteriorato, di una cooperazione concreta nella cura dei minori (si consideri, in particolare, l'episodio di gestione condivisa di un episodio di difficoltà domestica nel novembre 2024: cfr. relazione SS 10.12.2024), inducono a ritenere venute meno le esigenze di tutela sottese all'affidamento esclusivo “rafforzato”, dovendosi dunque disporre l'affidamento condiviso in favore di entrambe le parti. Si evidenzia, peraltro, in relazione al procedimento penale instaurato a carico del resistente, che, all'esito della fase di gravame, i fatti per i quali il predetto aveva riportato condanna in primo grado, qualificati alla stregua del delitto di atti persecutori aggravati, sono stati ricondotti dal giudice d'appello alle fattispecie, di minor gravità, di molestie e danneggiamento. In tale sede si è rilevato come le condotte del pur di natura indubbiamente molesta, si siano inscritte in un CP_2 contesto di “reciproca” e “forte conflittualità dovuta alla gestione dei minori e alle continue pretese di denaro” (cfr. sentenza Corte d'Appello di Torino n. 5985/2024, 17.12.2024 – 13.03.2025, sub doc. 23 di parte resistente).
Né si ritiene di poter dare rilievo, in senso contrario al disposto affidamento condiviso, all'incostanza del resistente nel corrispondere il contributo periodico al mantenimento dei figli minori. Pur dovendosi ribadire, in termini generali, l'orientamento secondo il quale il sistematico inadempimento nel versamento dell'assegno può costituire – in relazione alla complessiva vicenda sostanziale – uno degli elementi da valorizzare onde fondare la deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso, in quanto sintomo di grave trascuranza dei propri doveri da parte del genitore obbligato (cfr., per tutte, Cass. n. 21823/2022), nel caso di specie, tuttavia, la discontinuità nei pagamenti -pacifica e anzi riconosciuta dallo stesso resistente- non può dirsi espressione di manifesta indifferenza. Piuttosto, essa appare conseguente al carattere precario della situazione economica del sig. privo – come meglio si dirà nel prosieguo – di una stabilità lavorativa e CP_2 da ultimo disoccupato (cfr. verbale d'udienza 20.05.2024: “Ho lavorato in modo irregolare, quello che ho percepito l'ho speso per l'avvocato. Confermo di aver dato solo due mensilità, dichiaro che potrò saldare il tutto ad ottobre 2024”). Che tale sia la connotazione degli inadempimenti del resistente trova conferma nel fatto che, quando si trova a disporre di maggiori entrate, egli effettivamente provvede ai versamenti (la stessa ricorrente ha dato atto all'ultima udienza che la controparte ha provveduto a saldare in un'unica soluzione gli arretrati e la circostanza trova riscontro nella movimentazione bancaria prodotta dal sub doc. 21). CP_2
Alla luce di tutti i rilievi sin qui esposti e considerata, altresì, la circoscrizione temporale delle condotte aventi rilevanza anche in sede penale, il Collegio ritiene venuti meno i presupposti giustificativi del regime di affidamento super-esclusivo. Conseguentemente, la relativa domanda della ricorrente è rigettata.
Fermo quanto precede, il perdurare, seppur con intensità variabile, di difficoltà comunicative e di un clima di sfiducia reciproca fra i genitori (cfr., da ultimo, relazione SS 23.09.2025) impone, nel superiore interesse dei minori, di disporre, oltre all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le (sole) questioni di ordinaria amministrazione al fine di contenere i motivi di contrasto genitoriale, la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico-Sociali per il monitoraggio della situazione e per l'attuazione degli interventi, compresi quelli di mediazione nella comunicazione fra le parti, intesi a favorire la riduzione del conflitto genitoriale, a promuovere la bigenitorialità e ad offrire ogni più utile supporto ai minori.
Quanto, poi, alla collocazione di e si conferma la residenza anagrafica e la Per_2 CP_2 dimora abituale dei medesimi presso la madre, stante il radicamento dei minori col relativo nucleo fin dall'epoca della cessazione della convivenza more uxorio fra i genitori e trattandosi, peraltro, di profili non oggetto di contestazione fra le parti.
Con riguardo al regime di visita dei genitori, ritiene il Collegio che, ad oggi, le modalità delineate dall'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. – salve le precisazioni di cui infra – possano ricevere sostanziale conferma. Le medesime ragioni già valorizzate in ordine all'affidamento, emergenti dalle relazioni in atti dei Servizi che hanno avuto in carico il nucleo, evidenziano come tale assetto si palesi conforme all'interesse dei minori (cfr. rel. SS. 10.12.2024 e 18.09.2025). Ciò altresì tenuto conto della collaborazione che, nonostante il permanere della conflittualità, la coppia genitoriale ha mostrato nel dare attuazione a detto regime, anche col supporto dei rispettivi nuclei parentali (cfr. rel. SS 10.12.2024). In considerazione, tuttavia, della distanza rilevante tra il luogo di residenza del padre (Pianezza) e quello della madre (Villafranca Piemonte), ove e frequentano le Per_2 CP_2 scuole, nonché della circostanza che, allo stato, non si ha contezza circa la disponibilità, da parte del predetto, di un'autovettura o, perlomeno, della patente di guida (se è vero, infatti, che all'udienza del 18.12.2024 aveva dichiarato di essere in procinto di sostenere la prova teorica – cfr. verbale d'udienza 18.12.2024: “Sto seguendo il corso per prendere la patente e a febbraio [2025] dovrei sostenere l'esame di teoria, spero di riuscire a prendere la patente tra marzo e aprile” – non ne sono documentati gli ulteriori sviluppi), nell'interesse dei minori pare opportuno prevedere che, nei giorni infrasettimanali e nelle domeniche di spettanza del sig. il riaccompagnamento di CP_2
e presso l'abitazione materna avvenga in orario serale (intorno alle ore 19:00), Per_2 CP_2 restando dunque escluso il pernotto. Si tratta, peraltro, di una regolamentazione che corrisponde all'assetto ad oggi di fatto applicato dalle parti (le cui rispettive dichiarazioni appaiono concordi: cfr. ancora verbale d'udienza 18.12.2024) e dal quale, come riscontrato dai Servizi coinvolti, non risulta discendere un pregiudizio per la prole.
L'ulteriore ampliamento ai pernotti dei minori presso il rimane perciò condizionato CP_2 al documentato conseguimento, da parte del medesimo, della patente di guida e della disponibilità di un veicolo. Al riguardo, onde evitare una eccessiva frammentazione del tempo che i minori dovranno trascorrere con ciascuno dei genitori, sembra congruo prevedere che i giorni infra- settimanali di competenza del resistente siano consecutivi, comprensivi di pernotto e con accompagnamento a scuola la mattina successiva. Si dispone pertanto come in dispositivo.
Sul mantenimento dei minori
Quanto al contributo al mantenimento dei figli minori, a fronte dell'ammontare mensile di E. 300,00 (150,00 per ciascun figlio) posto a carico del resistente dall'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 14.11.2023, la ricorrente ha insistito nella domanda finalizzata al riconoscimento del maggior importo di E. 800,00 al mese (E. 400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico. Il resistente, al contrario, ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento di complessivi E. 300 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie e con rinuncia all'assegno unico, salvo soltanto prospettare un diverso termine per il versamento dell'assegno mensile (il 15 di ogni mese anziché il 5, come invece previsto dalla richiamata ordinanza).
Ritiene il Tribunale che, sul punto, vada data conferma alla disciplina stabilita in sede provvisoria (che coincide con l'assetto economico richiesto dal resistente), non ravvisandosi, nella situazione economica delle parti, mutamenti idonei a giustificare un incremento dell'entità del contributo dovuto dal resistente.
Giova rammentare i termini nei quali le condizioni reddituali della coppia genitoriale sono state ricostruite dal provvedimento ex art. 473-bis.22 c.p.c.: “la ricorrente lavora, per quanto riferito in udienza, come impiegata con guadagni di circa E. 1000 al mese, percepisce integralmente l'assegno unico per i figli di E. 440 al mese, conduce in locazione l'immobile in cui abita con la prole dietro il versamento di un canone di E. 300 al mese e ha spese per un finanziamenti di E. 40 al mese (cfr. doc. 3), l'altro prestito essendo contrattualmente scaduto; il resistente, invece, ha dichiarato di essere, allo stato, privo di una regolare occupazione lavorativa, ma di svolgere attività lavorativa saltuaria irregolare, e vive in un'abitazione ATC con la propria madre” (cfr. ordinanza 14.11.2023).
Dall'esame della documentazione aggiornata versata in atti si evince come tale assetto, caratterizzato da una significativa disparità reddituale in favore della ricorrente, non appaia ad oggi modificato.
Segnatamente, la ricorrente risulta titolare di un rapporto di lavoro con la società R.C. Servizi s.r.l., con guadagni mensili di circa E. 1.300/1.400,00; i suoi redditi medi per il 2024 sono pari a circa E.
1.300 al mese, calcolati su 12 mensilità (cfr. C.U. 2025) e sono in continuità con questo dato le risultanze delle buste paga 2025 in atti (gennaio-luglio 2025). Rispetto agli elementi presi in considerazione in sede provvisoria, anzi, emerge un miglioramento della situazione economica della sig.ra ciò sia in termini di maggior stabilità lavorativa (tenuto conto che, a p. Pt_1 4 del ricorso introduttivo, la predetta aveva allegato di svolgere attività di impiegata “con contratto a chiamata dal 07.04.2023 avente scadenza al 30.06.2023” – circostanza confermata alla stregua del contratto di lavoro, sub doc. 1 parte ricorrente, nonché dei dati retributivi di cui al C.U. 2024 – laddove oggi, come si evince dal C.U. 2025 e dalle buste paga 2025, ella risulta assunta a tempo indeterminato) sia in ordine al livello della retribuzione (come detto, di circa E. 1.100,00 mensili al tempo della regolamentazione provvisoria e allo stato, invece, oscillante fra E. 1.300,00 ed E. 1.400,00 su dodici mensilità). A ciò si aggiunga che la percepisce per intero l'Assegno Unico, Pt_1 per complessivi E. 440,00 al mese.
Ben diverse le condizioni in cui versa il resistente. Il sig. che già aveva riferito di CP_2 non avere una regolare occupazione e di sostentarsi con attività saltuarie (cfr. verbale d'udienza 06.11.2023), risulta tuttora privo di stabilità lavorativa: (i) nel 2024 ha lavorato da aprile a settembre alle dipendenze di con un reddito netto mensile di E. 900,00 circa (cfr. Controparte_3 C.U. 2025); (ii) nel 2025 ha avuto un impiego presso BT Italia s.r.l. per soli tre mesi (maggio- luglio), con una retribuzione media intorno ad E. 1.400,00 (cfr. buste paga 2025). Ad oggi il CP_2 risulta disoccupato e percepisce la NASPI;
tuttavia, va evidenziato come quest'ultimo dato non appaia dirimente, posto che l'emolumento in questione (di ammontare pari a circa E. 800 al mese di settembre scorso, cfr. estratti c/c sub doc. 21 parte resistente), per sua natura, è destinato a decrescere nel tempo.
In definitiva, il permanere del divario reddituale fra le parti, unitamente ai diversi tempi di permanenza dei minori presso i due genitori (allo stato prevalenti con la madre), impone di confermare la previsione, a carico del resistente, di un contributo al mantenimento dei figli Per_2 e nella misura pari ad E. 300,00 al mese (E. 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle CP_2 spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa osservato presso il Tribunale di Torino e fermo l'Assegno Unico interamente a favore della ricorrente per le ragioni infra disposte.
È, dunque, rigettata la domanda con cui la ricorrente ha chiesto di incrementare a complessivi E. 800,00 mensili l'entità dell'assegno, importo del tutto sproporzionato rispetto alla capacità economica di parte resistente, come ora ricostruita.
Il contributo, nell'importo dianzi indicato, è dovuto a far tempo dalla data della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso). Con riguardo, infine, al termine per il versamento dei singoli ratei, non vi è ragione di discostarsi da quanto statuito nell'ordinanza ex art. 471-bis.22 c.p.c., nessuna circostanza essendo stata allegata (e men che meno provata) dal resistente onde supportare la domanda.
Quanto all'Assegno Unico, la ricorrente ne ha chiesto l'integrale attribuzione (già peraltro disposta in sede provvisoria) sulla scorta dell'invocato affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori.
Ritiene il Collegio – nonostante che, per le ragioni indicate, la richiesta della sig.ra in Pt_1 punto di affidamento debba essere disattesa – che la spettanza di tale beneficio vada comunque riconosciuta, per intero, in favore della ricorrente. Depongono in questo senso la prevalente convivenza dei figli e con la madre e i conseguenti maggiori oneri di gestione e Per_2 CP_2 mantenimento diretto della prole gravanti sulla ricorrente (cfr., ex multis, Cass. n. 4672/2025).
Sulle altre domande
Non vi è luogo a provvedere, infine, sulle domande con cui le parti hanno chiesto di
“Disporre che i genitori si impegnano a chiedere congiuntamente il rilascio dei documenti di identità” dei figli minori, concordandone per il futuro le modalità di rinnovo e rilascio, trattandosi di profilo su cui non risulta esservi alcun contrasto fra le stesse.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, valutata anche l'evoluzione della vicenda nel corso dell'intero giudizio, si ravvisano i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di 3/4 e porre a carico della ricorrente il restante 1/4, stante la soccombenza sulla domanda di affidamento esclusivo “rafforzato” e sulla richiesta di aumento del contributo al mantenimento della prole, domande sulle quali ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di giudizio vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo alla Tabella n. 2 (con riguardo allo scaglione da E. 26.001,00 ad E. 52.000,00, stante il valore indeterminabile della causa) e applicati i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed il parametro medio per la fase di istruttoria/trattazione, attesa l'articolata attività di trattazione e istruttoria svolta e l'assenza di scritti difensivi conclusivi. Non constano esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_2 residenza e dimora abituale presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
− nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sino alle ore 19:00;
− nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, due pomeriggi dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00;
a far tempo dal documentato conseguimento, da parte del padre, della patente di guida e della disponibilità di un'autovettura, e sempre fatti salvi diversi e più ampi accordi tra i genitori, troveranno invece applicazione le seguenti modalità:
− nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì con accompagnamento a scuola (o presso l'abitazione materna entro le 9 in assenza di scuola);
− nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, due pomeriggi consecutivi dall'uscita da scuola seguiti entrambi da pernotto con accompagnamento a scuola il mattino successivo;
in ogni caso, durante i periodi festivi, secondo le seguenti modalità:
− durante le festività natalizie, un periodo di tre giorni consecutivi comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Natale o di Capodanno;
− durante le festività pasquali, un periodo di tre giorni consecutivi comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− durante le vacanze estive, due settimane (anche non consecutive) in periodo da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due negli anni dispari e viceversa con la madre); − le altre festività e il giorno del compleanno dei minori secondo il criterio dell'alternanza;
DISPONE che, a far data dalla domanda giudiziale, il sig. corrisponda alla Controparte_1 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma Parte_1 mensile di E. 300,00 (E. 150,00 per ciascun figlio), con versamento entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DISPONE che l'Assegno Unico continui ad essere percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
[...]
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Psico- Sociali per il monitoraggio e per l'attuazione degli interventi, compresi quelli di mediazione nella comunicazione fra le parti, intesi a favorire la riduzione del conflitto genitoriale, a promuovere la bigenitorialità ed a fornire ogni più utile supporto ai bambini, fin quando stimato necessario o opportuno dagli operatori incaricati;
DICHIARA COMPENSATE tra le parti le spese del presente giudizio nella misura di tre quarti;
CONDANNA la sig.ra rifondere al resistente, sig. il Parte_1 Controparte_1 restante un quarto delle spese di lite, un quarto che si liquida in complessivi E. 1.177,75 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
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Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Davide Melano Bosco
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo