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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12871 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott. UM UO, all'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n° 31381/2025 vertente TRA
E ,quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentate e difese dagli avv.ti Paola Garofalo e Maria Sottile.
[...]
- OPPONENTE-
E
ATTENTI , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Lo Cane e dall'Avv. CP_1
ET EL
- OPPOSTO -
FATTO E DIRITTO
e , eredi di , hanno convenuto in giudizio ex Pt_1 Parte_2 Persona_1
artt. 617 C.P.C. per sentir accogliere nei confronti di quest'ultima le Parte_3
seguenti conclusioni: “previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con concessione termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, altresì dichiarando, se ritenuto di giustizia, nullo e/o privato di qualsiasi efficacia giuridica
l'opposto atto di precetto;
in via principale, nel merito, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e,in accoglimento della medesima, dichiarare la nullità dell'esecuzione per inefficacia/nullità del precetto (ovvero l'insussistenza del
1 diritto a procedere ad esecuzione forzata).E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio, ivi compresa la fase cautelare, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge“.
si è costituita rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni: “a) in via Parte_3
pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensiva proposta delle opponenti;
b) sempre in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il terzo motivo di opposizione ex art.617
c.p.c.;c) in via principale e nel merito, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare
l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
d) in subordine, ove fossero accolti motivi di opposizione, rideterminare l'importo precettato in complessivi
Euro 28.880,66, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dall'1 settembre 2025, da porre a carico di ciascuna delle due coeredi in misura pari al 50%;e) porre spese ed onorari di lite a carico delle opponenti, con distrazione ex art.93 c.p.c. a favore dei procuratori antistatari”..
All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Vediamo prima i fatti di causa.
Con la sentenza n.899/2024, pubblicata il 9 settembre 2024, la Corte di Appello di
Catanzaro, Sezione Lavoro, ha definito il procedimento di gravame n.286/2022, promosso dalla signora avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Parte_3
Valentia, Sezione Lavoro,n.31/2022, resa nei confronti della ditta individuale
[...]
in persona del suo titolare Ing. , e, in Controparte_2 Persona_1
accoglimento dell'appello ha così statuito:a) dichiara la nullità del termine apposto ai contratti del 26.3.2002 e del 15.4.2003;b) dichiara che dal 26.3.2002 al 3.7.2003 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di part-time;c) condanna l'appellata a corrispondere in favore di Parte_3
l'indennità ex art.32, comma 5, della l. n.183 del 2010, pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali
2 dalla date della presente pronuncia giudiziaria al soddisfo;
d) condanna l'appellata al pagamento della somma di Euro 11.795,68, per i titoli i cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella suddetta sentenza sono state liquidate anche spese processuali del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Nel frattempo, l'Ing. , titolare della ditta individuale destinataria della Persona_1
condanna, è deceduto ed eredi dello stesso risultano essere proprio le signore Pt_1
e .
[...] Parte_2
La suddetta sentenza è stata notificata alle predette eredi del debitore defunto il 10 gennaio 2025, unitamente ad un primo atto di precetto, al quale non è stato dato seguito esecutivo presumibilmente in ragione dell'aspettativa circa uno spontaneo pagamento.
Atteso il permanere dell'inadempimento, il 26 giugno 2025 la lavoratrice ha notificato alle eredi del debitore defunto un atto di precetto in rinnovazione che è stato impugnato con il presente ricorso ex art.617 c.p.c., in opposizione agli atti esecutivi, sulla base di tre motivi: la nullità del precetto per presunta mancata notifica del titolo esecutivo;
la nullità della notifica del precetto e la nullità del precetto per violazione degli artt.752 e
754 c.c. e per eccessività della somma intimata, e quindi per l'erroneità del quantum.
Tali motivi non meritano accoglimento, salvo quanto si dirà in ordine al quantum.
Quale primo motivo di opposizione, le opponenti affermano che, avendo la lavoratrice notificato il titolo esecutivo, unitamente ad un primo precetto, il 10 gennaio 2025 ed essendo tali atti ritirati dal portiere, la relativa notificazione sarebbe da considerarsi nulla. Un ulteriore profilo di nullità della notificazione deriverebbe dalla contestuale notifica dei due atti, titolo e precetto, in contrasto con quanto previsto dall'art.477 c.p.c..
In realtà, il precetto ed il titolo esecutivo notificati il 10 gennaio 2025 (doc.1 parte opposta) sono stati trasmessi regolarmente a mezzo posta ed i plichi inviati sono stati ritirati dal portiere dello stabile ove risiedono (pacificamente) le eredi del debitore.
A seguito della consegna al portiere, come puntualmente attestato dall'ufficiale postale
3 negli avvisi di ricezione, sono state inviate alle odierne opponenti apposite raccomandate attestanti l'avvenuta consegna dei plichi al portiere.
Dette circostanze risultano chiaramente dagli avvisi di ricevimento prodotti in atti dalla parte opposta, unitamente all'esemplare notificato.
Non vi è, pertanto, alcun profilo di nullità della notifica, essendo la stessa aderente al procedimento previsto per le notificazioni a mezzo del servizio postale.
Peraltro, attesa la regolarità della notifica dei plichi del 10 gennaio 2025, si rileva che, non essendo seguita alla notificazione del precetto congiunto al titolo alcuna esecuzione, ed essendo tale atto perento, non si vede come possa rileva l'inosservanza del termine di cui all'art.477 c.p.c., non risultando il suddetto precetto neppure oggetto di opposizione.
Insomma, il primo motivo di opposizione è infondato perché il titolo esecutivo (del quale le opponenti non hanno mai contestato la ricezione) risulta notificato alle opposte da molti mesi e le stesse ne conoscono benissimo il contenuto avendolo peraltro disatteso, come hanno disatteso il precetto in rinnovazione.
****
Anche il secondo motivo di opposizione, in realtà strettamente collegato al primo, è infondato.
Le opponenti affermano che la notifica del precetto in rinnovazione effettuata il 24 giugno 2025 sarebbe nulla per avvenuta consegna dei plichi al portiere e per la mancata spedizione della raccomandata informativa della notificazione.
Peraltro, a parte il fatto che anche relativamente al precetto in rinnovazione, la notificazione è avvenuta a mezzo posta (con conseguente inapplicabilità delle disposizioni dettate per le notifiche a mani), si rileva che, al contrario, l'ufficiale postale ha regolarmente inviato alle destinatarie la raccomandata informativa di avvenuta notifica, così come risultante inequivocabilmente dagli avvisi di ricevimento.
Appare, pertanto, evidente che le opponenti abbiano equivocato in merito alle modalità di notificazione, avendo articolato i primi due motivi di opposizione sulla base di
4 argomentazioni relative alla notifica a mani proprie, tramite ufficiale giudiziario,anziché, come nel caso di specie, con riguardo alla notifica a mezzo posta, che ha altra e ben diversa disciplina.
Le contestazioni sollevate con le note a verbale depositate in udienza non possono aggiungere nulla di effettivamente rilevante ai fini della decisione, considerando che, in ogni caso, anche a voler ritenere la nullità della notificazione, la stessa sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo, avendo le opponenti ricevuto gli atti di precetto notificati, così come risulta dalla stessa proposizione della presente opposizione.
E' infatti noto che: “la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con
l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2,c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità,si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.” (Cass. civ. n. 25900/2016).
****
Il terzo motivo di opposizione è analogamente infondato.
Infatti, per quanto attiene alla ipotizzata violazione degli artt.752 e 754 c.c., sulla base dei quali le opponenti deducono la natura parziaria e non solidale delle obbligazioni del proprio dante causa, dagli atti risulta che l'atto di precetto relativo al complessivo credito della lavoratrice è stato notificato congiuntamente ad entrambe che, nel loro insieme,
5 rispondono della totalità del debito, ciascuna per la propria quota.Infatti, l'intimazione contenuta nel precetto è rivolta non ad una sola delle coeredi, chiedendo ad essa l'intero, ma ad entrambe, in modo che ciascuna possa concorrere al pagamento in funzione della propria quota ereditaria.
Il frazionamento in quote del credito non era necessario, essendo l'unico precetto notificato a tutte le eredi, le quali nel complesso rispondono per l'intero, e la predisposizione di un solo atto di precetto era finalizzata a non duplicare i costi legali a carico di ciascuna parte.
Davvero non si capisce comunque come il precetto potrebbe essere considerato nullo.
Solo in sede di esecuzione, essendo necessaria la proposizione di una azione autonoma nei confronti di ciascun coerede, la pretesa creditoria deve essere frazionata.
Nel caso di specie, le opponenti non hanno allegato la proposizione di azioni esecutive per l'intero nei confronti di una di esse, ma si sono limitate a contestare l'assenza di un frazionamento per quote ideali in sede di precetto, senza considerare che tale atto aveva quali destinatari tutti i successori del debitore defunto, nessuno escluso, e che dalla sommatoria delle quote paritarie dei condebitori risulta la totalità del credito.
****
Quanto poi alla presunta erronea quantificazione degli interessi e rivalutazione monetaria, si rileva come nell'atto di precetto venga puntualmente specificato che la quantificazione prospettata è “salvo errori” e che gli eventuali errori di calcolo sono pacificamente emendabili in sede di avvio dell'esecuzione, potendosi richiedere il pignoramento per un ammontare inferiore rispetto a quello indicato in precetto.
Nel caso di specie, si è in presenza di una contestazione generica e le opponenti non hanno prospettato un conteggio alternativo differente rispetto a quello contenuto in precetto ma si sono limitate a contestare l'utilizzo dei dati di calcolo presenti nella CTU di primo grado, in quanto il plafond utilizzato dal consulente sarebbe stato lievemente superiore a quello liquidato dalla Corte di Appello di Catanzaro.
6 Ad ogni buon conto, la parte opposta ha rielaborato i calcoli di interessi e rivalutazione monetaria, sulla base della ripartizione temporale delle differenze retributive indicate nel ricorso introduttivo dell'azione di merito, proposto nel 2004 (doc.3 , che contiene Pt_3
la relativa elencazione alle pagine 7 e 8, nonché -con riferimento al TFR- della relazione peritale resa dal CTU dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia,Sezione Lavoro (doc.4).
Le differenze retributive liquidate dalla Corte di Appello coincidono con quelle prospettate in ricorso e, pertanto, in parte qua, il calcolo di rivalutazione ed interessi è stato effettuato sulla base di tale elencazione, mentre per quanto concerne il TFR la
Corte di Appello ha liquidato il medesimo importo quantificato dal CTU e, conseguentemente, si è fatto riferimento anche a tale elaborato per il ricalcolo di interessi e rivalutazione monetaria afferenti a detta voce creditoria, utilizzando la quantificazione effettuata dal consulente alla data del 31 agosto 2010 e computando con foglio di calcolo il periodo successivo, sino al 12 settembre 2024.
Sulla base dei calcoli effettuati (docc.5 e 6 , alla data del 12 settembre 2024 - Pt_3
come indicata in precetto, e fermo restando che risultano maturati per una ulteriore annualità altri importi a titolo di interessi e rivalutazione- risultano:a) interessi legali complessivi per Euro 6.823,80, relativi a differenze retributive per Euro 5.823,17 ed a
TFR per Euro 1.000,63;b) rivalutazione monetaria complessiva per Euro 6.821,41, relativa a differenze retributive per Euro 5.754,10 ed a TFR per Euro 1.067,31.
A seguito di tale ricostruzione, il credito complessivo della odierna opposta è stato così correttamente determinato:
I) importo capitale a titolo di differenze retributive e TFR 11.795,68
II) interessi legali su differenze retributive e TFR al 12.9.2024 6.823,80
III) rivalutazione monetaria su diff. retributive e TFR al 12.9.2024 6.821,41
IV) n.4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Euro 610,57) 2.442,24
A tali importi devono aggiungersi (docc.7 e 8 Attenti):
V) interessi legali su differenze retributive e TFR dal 13.9.2024 al 31.8.2025 248,80
7 VI) rivalutazione monetaria su diff. retr. e TFR dal 13.9.2024 al 31.8.2025 176,94
VII) interessi legali e rivalutazione monetaria sulla voce IV) al 31.8.2025 88,83 oltre ad interessi e rivalutazione a decorrere dal 1settembre 2025 e sino al soddisfo, nonché le competenze di precetto, così come quantificate di seguito:
Onorari di precetto ex D.M. 331,00
Spese generali 15% 49,65
CPA 4% 15,22
IVA 22% 80,09
Totale competenze di precetto 482,96.
Il totale che ne risulta, pari ad Euro 28.880,66, si scosta appunto solo lievemente dal totale indicato in precetto e ricade nel margine di errore rispetto al quale, all'interno di tale atto, come si è detto, è stata specificamente indicata la riserva “salvo errori”, emendabile in sede di avvio dell'esecuzione.
In questi limiti l'opposta ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti delle opponenti dovendo, per il resto, l'opposizione essere respinta.
Da ultimo, a fronte della richiesta di concessione di un termine per note delle opponenti,
è necessario ricordare che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza;
né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111, 2° comma, Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).
Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n.
13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).
8 Le spese, liquidate ex DM 147/2022, devono essere poste a carico delle opponenti come da dispositivo.
Non sussistono invece i presupposti per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
ridetermina l'importo precettato in complessivi Euro 28.880,66, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dall'1 settembre 2025 sino al soddisfo che pone a carico di ciascuna delle due coeredi opponenti in misura pari al 50%;
Respinge, per il resto,l'opposizione; condanna le opponenti e a rifondere in solido alla Parte_1 Parte_2
parte opposta le spese di lite, liquidate in € 5000,00 per compensi, oltre Parte_3
spese generali (15%) iva e cpa, da distrarsi.
Roma 12-12-2025 Il Giudice
UM UO
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E ,quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, rappresentate e difese dagli avv.ti Paola Garofalo e Maria Sottile.
[...]
- OPPONENTE-
E
ATTENTI , rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Lo Cane e dall'Avv. CP_1
ET EL
- OPPOSTO -
FATTO E DIRITTO
e , eredi di , hanno convenuto in giudizio ex Pt_1 Parte_2 Persona_1
artt. 617 C.P.C. per sentir accogliere nei confronti di quest'ultima le Parte_3
seguenti conclusioni: “previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con concessione termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, altresì dichiarando, se ritenuto di giustizia, nullo e/o privato di qualsiasi efficacia giuridica
l'opposto atto di precetto;
in via principale, nel merito, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e,in accoglimento della medesima, dichiarare la nullità dell'esecuzione per inefficacia/nullità del precetto (ovvero l'insussistenza del
1 diritto a procedere ad esecuzione forzata).E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio, ivi compresa la fase cautelare, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge“.
si è costituita rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni: “a) in via Parte_3
pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensiva proposta delle opponenti;
b) sempre in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il terzo motivo di opposizione ex art.617
c.p.c.;c) in via principale e nel merito, dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare
l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
d) in subordine, ove fossero accolti motivi di opposizione, rideterminare l'importo precettato in complessivi
Euro 28.880,66, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dall'1 settembre 2025, da porre a carico di ciascuna delle due coeredi in misura pari al 50%;e) porre spese ed onorari di lite a carico delle opponenti, con distrazione ex art.93 c.p.c. a favore dei procuratori antistatari”..
All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
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Vediamo prima i fatti di causa.
Con la sentenza n.899/2024, pubblicata il 9 settembre 2024, la Corte di Appello di
Catanzaro, Sezione Lavoro, ha definito il procedimento di gravame n.286/2022, promosso dalla signora avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Parte_3
Valentia, Sezione Lavoro,n.31/2022, resa nei confronti della ditta individuale
[...]
in persona del suo titolare Ing. , e, in Controparte_2 Persona_1
accoglimento dell'appello ha così statuito:a) dichiara la nullità del termine apposto ai contratti del 26.3.2002 e del 15.4.2003;b) dichiara che dal 26.3.2002 al 3.7.2003 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di part-time;c) condanna l'appellata a corrispondere in favore di Parte_3
l'indennità ex art.32, comma 5, della l. n.183 del 2010, pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali
2 dalla date della presente pronuncia giudiziaria al soddisfo;
d) condanna l'appellata al pagamento della somma di Euro 11.795,68, per i titoli i cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Nella suddetta sentenza sono state liquidate anche spese processuali del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Nel frattempo, l'Ing. , titolare della ditta individuale destinataria della Persona_1
condanna, è deceduto ed eredi dello stesso risultano essere proprio le signore Pt_1
e .
[...] Parte_2
La suddetta sentenza è stata notificata alle predette eredi del debitore defunto il 10 gennaio 2025, unitamente ad un primo atto di precetto, al quale non è stato dato seguito esecutivo presumibilmente in ragione dell'aspettativa circa uno spontaneo pagamento.
Atteso il permanere dell'inadempimento, il 26 giugno 2025 la lavoratrice ha notificato alle eredi del debitore defunto un atto di precetto in rinnovazione che è stato impugnato con il presente ricorso ex art.617 c.p.c., in opposizione agli atti esecutivi, sulla base di tre motivi: la nullità del precetto per presunta mancata notifica del titolo esecutivo;
la nullità della notifica del precetto e la nullità del precetto per violazione degli artt.752 e
754 c.c. e per eccessività della somma intimata, e quindi per l'erroneità del quantum.
Tali motivi non meritano accoglimento, salvo quanto si dirà in ordine al quantum.
Quale primo motivo di opposizione, le opponenti affermano che, avendo la lavoratrice notificato il titolo esecutivo, unitamente ad un primo precetto, il 10 gennaio 2025 ed essendo tali atti ritirati dal portiere, la relativa notificazione sarebbe da considerarsi nulla. Un ulteriore profilo di nullità della notificazione deriverebbe dalla contestuale notifica dei due atti, titolo e precetto, in contrasto con quanto previsto dall'art.477 c.p.c..
In realtà, il precetto ed il titolo esecutivo notificati il 10 gennaio 2025 (doc.1 parte opposta) sono stati trasmessi regolarmente a mezzo posta ed i plichi inviati sono stati ritirati dal portiere dello stabile ove risiedono (pacificamente) le eredi del debitore.
A seguito della consegna al portiere, come puntualmente attestato dall'ufficiale postale
3 negli avvisi di ricezione, sono state inviate alle odierne opponenti apposite raccomandate attestanti l'avvenuta consegna dei plichi al portiere.
Dette circostanze risultano chiaramente dagli avvisi di ricevimento prodotti in atti dalla parte opposta, unitamente all'esemplare notificato.
Non vi è, pertanto, alcun profilo di nullità della notifica, essendo la stessa aderente al procedimento previsto per le notificazioni a mezzo del servizio postale.
Peraltro, attesa la regolarità della notifica dei plichi del 10 gennaio 2025, si rileva che, non essendo seguita alla notificazione del precetto congiunto al titolo alcuna esecuzione, ed essendo tale atto perento, non si vede come possa rileva l'inosservanza del termine di cui all'art.477 c.p.c., non risultando il suddetto precetto neppure oggetto di opposizione.
Insomma, il primo motivo di opposizione è infondato perché il titolo esecutivo (del quale le opponenti non hanno mai contestato la ricezione) risulta notificato alle opposte da molti mesi e le stesse ne conoscono benissimo il contenuto avendolo peraltro disatteso, come hanno disatteso il precetto in rinnovazione.
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Anche il secondo motivo di opposizione, in realtà strettamente collegato al primo, è infondato.
Le opponenti affermano che la notifica del precetto in rinnovazione effettuata il 24 giugno 2025 sarebbe nulla per avvenuta consegna dei plichi al portiere e per la mancata spedizione della raccomandata informativa della notificazione.
Peraltro, a parte il fatto che anche relativamente al precetto in rinnovazione, la notificazione è avvenuta a mezzo posta (con conseguente inapplicabilità delle disposizioni dettate per le notifiche a mani), si rileva che, al contrario, l'ufficiale postale ha regolarmente inviato alle destinatarie la raccomandata informativa di avvenuta notifica, così come risultante inequivocabilmente dagli avvisi di ricevimento.
Appare, pertanto, evidente che le opponenti abbiano equivocato in merito alle modalità di notificazione, avendo articolato i primi due motivi di opposizione sulla base di
4 argomentazioni relative alla notifica a mani proprie, tramite ufficiale giudiziario,anziché, come nel caso di specie, con riguardo alla notifica a mezzo posta, che ha altra e ben diversa disciplina.
Le contestazioni sollevate con le note a verbale depositate in udienza non possono aggiungere nulla di effettivamente rilevante ai fini della decisione, considerando che, in ogni caso, anche a voler ritenere la nullità della notificazione, la stessa sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo, avendo le opponenti ricevuto gli atti di precetto notificati, così come risulta dalla stessa proposizione della presente opposizione.
E' infatti noto che: “la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con
l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né, in contrario, vale invocare il disposto dell'art. 617, comma 2,c.p.c., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità,si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c.” (Cass. civ. n. 25900/2016).
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Il terzo motivo di opposizione è analogamente infondato.
Infatti, per quanto attiene alla ipotizzata violazione degli artt.752 e 754 c.c., sulla base dei quali le opponenti deducono la natura parziaria e non solidale delle obbligazioni del proprio dante causa, dagli atti risulta che l'atto di precetto relativo al complessivo credito della lavoratrice è stato notificato congiuntamente ad entrambe che, nel loro insieme,
5 rispondono della totalità del debito, ciascuna per la propria quota.Infatti, l'intimazione contenuta nel precetto è rivolta non ad una sola delle coeredi, chiedendo ad essa l'intero, ma ad entrambe, in modo che ciascuna possa concorrere al pagamento in funzione della propria quota ereditaria.
Il frazionamento in quote del credito non era necessario, essendo l'unico precetto notificato a tutte le eredi, le quali nel complesso rispondono per l'intero, e la predisposizione di un solo atto di precetto era finalizzata a non duplicare i costi legali a carico di ciascuna parte.
Davvero non si capisce comunque come il precetto potrebbe essere considerato nullo.
Solo in sede di esecuzione, essendo necessaria la proposizione di una azione autonoma nei confronti di ciascun coerede, la pretesa creditoria deve essere frazionata.
Nel caso di specie, le opponenti non hanno allegato la proposizione di azioni esecutive per l'intero nei confronti di una di esse, ma si sono limitate a contestare l'assenza di un frazionamento per quote ideali in sede di precetto, senza considerare che tale atto aveva quali destinatari tutti i successori del debitore defunto, nessuno escluso, e che dalla sommatoria delle quote paritarie dei condebitori risulta la totalità del credito.
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Quanto poi alla presunta erronea quantificazione degli interessi e rivalutazione monetaria, si rileva come nell'atto di precetto venga puntualmente specificato che la quantificazione prospettata è “salvo errori” e che gli eventuali errori di calcolo sono pacificamente emendabili in sede di avvio dell'esecuzione, potendosi richiedere il pignoramento per un ammontare inferiore rispetto a quello indicato in precetto.
Nel caso di specie, si è in presenza di una contestazione generica e le opponenti non hanno prospettato un conteggio alternativo differente rispetto a quello contenuto in precetto ma si sono limitate a contestare l'utilizzo dei dati di calcolo presenti nella CTU di primo grado, in quanto il plafond utilizzato dal consulente sarebbe stato lievemente superiore a quello liquidato dalla Corte di Appello di Catanzaro.
6 Ad ogni buon conto, la parte opposta ha rielaborato i calcoli di interessi e rivalutazione monetaria, sulla base della ripartizione temporale delle differenze retributive indicate nel ricorso introduttivo dell'azione di merito, proposto nel 2004 (doc.3 , che contiene Pt_3
la relativa elencazione alle pagine 7 e 8, nonché -con riferimento al TFR- della relazione peritale resa dal CTU dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia,Sezione Lavoro (doc.4).
Le differenze retributive liquidate dalla Corte di Appello coincidono con quelle prospettate in ricorso e, pertanto, in parte qua, il calcolo di rivalutazione ed interessi è stato effettuato sulla base di tale elencazione, mentre per quanto concerne il TFR la
Corte di Appello ha liquidato il medesimo importo quantificato dal CTU e, conseguentemente, si è fatto riferimento anche a tale elaborato per il ricalcolo di interessi e rivalutazione monetaria afferenti a detta voce creditoria, utilizzando la quantificazione effettuata dal consulente alla data del 31 agosto 2010 e computando con foglio di calcolo il periodo successivo, sino al 12 settembre 2024.
Sulla base dei calcoli effettuati (docc.5 e 6 , alla data del 12 settembre 2024 - Pt_3
come indicata in precetto, e fermo restando che risultano maturati per una ulteriore annualità altri importi a titolo di interessi e rivalutazione- risultano:a) interessi legali complessivi per Euro 6.823,80, relativi a differenze retributive per Euro 5.823,17 ed a
TFR per Euro 1.000,63;b) rivalutazione monetaria complessiva per Euro 6.821,41, relativa a differenze retributive per Euro 5.754,10 ed a TFR per Euro 1.067,31.
A seguito di tale ricostruzione, il credito complessivo della odierna opposta è stato così correttamente determinato:
I) importo capitale a titolo di differenze retributive e TFR 11.795,68
II) interessi legali su differenze retributive e TFR al 12.9.2024 6.823,80
III) rivalutazione monetaria su diff. retributive e TFR al 12.9.2024 6.821,41
IV) n.4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Euro 610,57) 2.442,24
A tali importi devono aggiungersi (docc.7 e 8 Attenti):
V) interessi legali su differenze retributive e TFR dal 13.9.2024 al 31.8.2025 248,80
7 VI) rivalutazione monetaria su diff. retr. e TFR dal 13.9.2024 al 31.8.2025 176,94
VII) interessi legali e rivalutazione monetaria sulla voce IV) al 31.8.2025 88,83 oltre ad interessi e rivalutazione a decorrere dal 1settembre 2025 e sino al soddisfo, nonché le competenze di precetto, così come quantificate di seguito:
Onorari di precetto ex D.M. 331,00
Spese generali 15% 49,65
CPA 4% 15,22
IVA 22% 80,09
Totale competenze di precetto 482,96.
Il totale che ne risulta, pari ad Euro 28.880,66, si scosta appunto solo lievemente dal totale indicato in precetto e ricade nel margine di errore rispetto al quale, all'interno di tale atto, come si è detto, è stata specificamente indicata la riserva “salvo errori”, emendabile in sede di avvio dell'esecuzione.
In questi limiti l'opposta ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti delle opponenti dovendo, per il resto, l'opposizione essere respinta.
Da ultimo, a fronte della richiesta di concessione di un termine per note delle opponenti,
è necessario ricordare che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima, è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza;
né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111, 2° comma, Cost. (Cass. n. 27457 del 22 dicembre 2006).
Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n.
13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).
8 Le spese, liquidate ex DM 147/2022, devono essere poste a carico delle opponenti come da dispositivo.
Non sussistono invece i presupposti per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
ridetermina l'importo precettato in complessivi Euro 28.880,66, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dall'1 settembre 2025 sino al soddisfo che pone a carico di ciascuna delle due coeredi opponenti in misura pari al 50%;
Respinge, per il resto,l'opposizione; condanna le opponenti e a rifondere in solido alla Parte_1 Parte_2
parte opposta le spese di lite, liquidate in € 5000,00 per compensi, oltre Parte_3
spese generali (15%) iva e cpa, da distrarsi.
Roma 12-12-2025 Il Giudice
UM UO
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