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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 30158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30158/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Cascione Adele presso il cui studio ha eletto domicilio in Parte_1 virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Lisai Giovanni presso il cui studio ha eletto Parte_2 domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte di udienza depositate in data 18 e 20 settembre 2025.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 11/10/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 657 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Per_ Dal matrimonio nascevano due figlie: , il 03.07.2003 e , il 23.04.2007, oggi entrambe Per_1 maggiorenni.
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla GN , con gli arredi che la compongono. Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IGnor in accordo con la moglie, se ne è allontanato Parte_2 a far data dalla fine del mese di aprile 2024. Il IGnor previi accordi con la moglie, accederà Parte_2 alla casa coniugale per prelevare i propri effetti personali ed i beni che concordemente alla IG.ra Pt_1
e alle figlie riterrà di volere portare con sé. Per_ DISPONE che il IGnor contribuisca al mantenimento delle due figlie, ed , Parte_2 Per_1 corrispondendo alla SI , entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese del deposito del Pt_1 ricorso, l'assegno complessivo di € 500,00= (€ 250,00 per figlia) mensili, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
DISPONE che le parti contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche nonché delle altre spese, sportive e ricreative nell'interesse delle figlie, spese che dovranno essere previamente concordate ovvero, se necessitate, successivamente documentate.
DÀ ATTO che le parti ogni mese si impegnano a comunicare e a documentare all'altro genitore i costi delle spese straordinarie da sostenere e/o rifondere a colui che le ha anticipate. Sotto tale profilo le parti si impegnano a rispettare il Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., Tribunale di TORINO, del 15/3/2016, che dichiarano di conoscere ed accettare.
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
a) il SI. si obbliga a trasferire a titolo gratuito in favore della SI.ra , che dichiara di Parte_2 Pt_1 accettare, la quota di sua proprietà (pari al 50%) dei seguenti immobili:
- proprietà: 1/2, Torino (TO), Via Tanaro n. 15, Piano 2, Foglio 1023, Particella 205, Sub. 8, Zona 3, Cat. A/2, Classe 02, 4 vani, rendita 630,08;
pagina 2 di 4 - proprietà 1/2, Torino (TO), Via Tanaro n. 15, Piano S1, Foglio. 1023, Particella 205, Sub. 16, Zona 3, Cat. C/6, Classe 06, 13 mq, rendita Euro 94,67; oltre alla quota di comproprietà delle parti comuni dello stabile ad esse afferenti a norma dell'art. 1117 e segg. c.c.
Il predetto immobile sarà trasferito nel rispetto della normativa edilizia. In caso di eventuali difformità, i coniugi si impegnano a provvedere alle relative sanatorie sostenendone i costi nella misura del 50% ciascuno.
b) la predetta cessione costituisce condizione indispensabile e necessaria per la soluzione consensuale del conflitto.
c) l'atto notarile verrà stipulato entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza da parte del Tribunale di Torino. Il Notaio verrà scelto dalla SI.ra , la quale darà preavviso al marito della data Pt_1 di stipula con almeno due settimane di anticipo. Le spese dell'atto notarile faranno carico interamente alla SI.ra . Pt_1
d) con l'esatto adempimento di quanto sopra si consoliderà in capo alla SI.ra la piena proprietà Pt_1 dell'intero immobile.
e) in ordine al succitato trasferimento immobiliare, le odierne parti contraenti, alla luce delle concordi pronunce giurisprudenziali, intendono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 la quale dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
f) il possesso esclusivo dell'immobile verrà attribuito alla SI.ra al momento della sottoscrizione Pt_1 del ricorso. Il SI. contestualmente alla predetta sottoscrizione, dovrà consegnare copia delle Parte_2 chiavi della proprietà alla moglie.
g) le spese condominiali ordinarie dell'immobile, nonché le utenze dello stesso, saranno a carico della SI.ra a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il SI. si impegna ed obbliga Pt_1 Parte_2 a non accedere all'immobile, già casa coniugale successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso, se non previo accordo e alla presenza della IG.ra . Pt_1
h) il SI. si impegna a corrispondere le spese condominiali, relative all'immobile già casa Parte_2 coniugale, ordinarie/riscaldamento maturate fino alla data del mese di aprile 2024 compreso;
DÀ ATTO che il SI. si impegna e obbliga a sostenere i costi necessari per la riparazione Parte_2 del cofano dell'auto della SI.ra , dal medesimo rigato in occasione di un accesso all'interno del Pt_1 box auto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o titolo eccezion fatta per quanto derivante dall'accordo di separazione, reciprocamente rinunciando all'assegno di mantenimento;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30158/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Cascione Adele presso il cui studio ha eletto domicilio in Parte_1 virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Lisai Giovanni presso il cui studio ha eletto Parte_2 domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte di udienza depositate in data 18 e 20 settembre 2025.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 11/10/2003.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 657 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Per_ Dal matrimonio nascevano due figlie: , il 03.07.2003 e , il 23.04.2007, oggi entrambe Per_1 maggiorenni.
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale alla GN , con gli arredi che la compongono. Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IGnor in accordo con la moglie, se ne è allontanato Parte_2 a far data dalla fine del mese di aprile 2024. Il IGnor previi accordi con la moglie, accederà Parte_2 alla casa coniugale per prelevare i propri effetti personali ed i beni che concordemente alla IG.ra Pt_1
e alle figlie riterrà di volere portare con sé. Per_ DISPONE che il IGnor contribuisca al mantenimento delle due figlie, ed , Parte_2 Per_1 corrispondendo alla SI , entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese del deposito del Pt_1 ricorso, l'assegno complessivo di € 500,00= (€ 250,00 per figlia) mensili, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
DISPONE che le parti contribuiscano nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche nonché delle altre spese, sportive e ricreative nell'interesse delle figlie, spese che dovranno essere previamente concordate ovvero, se necessitate, successivamente documentate.
DÀ ATTO che le parti ogni mese si impegnano a comunicare e a documentare all'altro genitore i costi delle spese straordinarie da sostenere e/o rifondere a colui che le ha anticipate. Sotto tale profilo le parti si impegnano a rispettare il Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., Tribunale di TORINO, del 15/3/2016, che dichiarano di conoscere ed accettare.
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
a) il SI. si obbliga a trasferire a titolo gratuito in favore della SI.ra , che dichiara di Parte_2 Pt_1 accettare, la quota di sua proprietà (pari al 50%) dei seguenti immobili:
- proprietà: 1/2, Torino (TO), Via Tanaro n. 15, Piano 2, Foglio 1023, Particella 205, Sub. 8, Zona 3, Cat. A/2, Classe 02, 4 vani, rendita 630,08;
pagina 2 di 4 - proprietà 1/2, Torino (TO), Via Tanaro n. 15, Piano S1, Foglio. 1023, Particella 205, Sub. 16, Zona 3, Cat. C/6, Classe 06, 13 mq, rendita Euro 94,67; oltre alla quota di comproprietà delle parti comuni dello stabile ad esse afferenti a norma dell'art. 1117 e segg. c.c.
Il predetto immobile sarà trasferito nel rispetto della normativa edilizia. In caso di eventuali difformità, i coniugi si impegnano a provvedere alle relative sanatorie sostenendone i costi nella misura del 50% ciascuno.
b) la predetta cessione costituisce condizione indispensabile e necessaria per la soluzione consensuale del conflitto.
c) l'atto notarile verrà stipulato entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione della sentenza da parte del Tribunale di Torino. Il Notaio verrà scelto dalla SI.ra , la quale darà preavviso al marito della data Pt_1 di stipula con almeno due settimane di anticipo. Le spese dell'atto notarile faranno carico interamente alla SI.ra . Pt_1
d) con l'esatto adempimento di quanto sopra si consoliderà in capo alla SI.ra la piena proprietà Pt_1 dell'intero immobile.
e) in ordine al succitato trasferimento immobiliare, le odierne parti contraenti, alla luce delle concordi pronunce giurisprudenziali, intendono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 la quale dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
f) il possesso esclusivo dell'immobile verrà attribuito alla SI.ra al momento della sottoscrizione Pt_1 del ricorso. Il SI. contestualmente alla predetta sottoscrizione, dovrà consegnare copia delle Parte_2 chiavi della proprietà alla moglie.
g) le spese condominiali ordinarie dell'immobile, nonché le utenze dello stesso, saranno a carico della SI.ra a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il SI. si impegna ed obbliga Pt_1 Parte_2 a non accedere all'immobile, già casa coniugale successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso, se non previo accordo e alla presenza della IG.ra . Pt_1
h) il SI. si impegna a corrispondere le spese condominiali, relative all'immobile già casa Parte_2 coniugale, ordinarie/riscaldamento maturate fino alla data del mese di aprile 2024 compreso;
DÀ ATTO che il SI. si impegna e obbliga a sostenere i costi necessari per la riparazione Parte_2 del cofano dell'auto della SI.ra , dal medesimo rigato in occasione di un accesso all'interno del Pt_1 box auto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o titolo eccezion fatta per quanto derivante dall'accordo di separazione, reciprocamente rinunciando all'assegno di mantenimento;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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