TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 910/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via Vincenzo Padula n. Parte_1
156/1, presso lo studio dell'Avv. Lucantonio Capalbo che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - nel merito, accertare e dichiarare non dovuta la somma
intimata a titolo di contributi per iscrizione nella sezione Gestione Commercianti, relativi al
periodo che va dal 01/2021 al 12/2021, per tutte le ragioni di cui in narrativa e di conseguenza,
accertare e dichiarare la nullità dell'Avviso di addebito n. 334202200050001450000 notificato in
data 26 gennaio 2023 mezzo raccomandata A/R n. 664808371669, per tutte le ragioni di cui in
narrativa. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a
favore del sottoscritto procuratore costituito …”. 1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare la domanda introduttiva, in quanto inammissibile
ed infondata per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 334202200050001450000, con cui l' ha chiesto il pagamento della somma di €. 3.196,25
per contributi relativi alla Gestione Commercianti, annualità 2021.
Ha affermato che non sussistevano i presupposti per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti atteso che aveva concesso in locazione la propria attività commerciale
(“Sogno di Venere s.r.l.”) nel 2005; che non aveva mai svolto attività di impresa individuale, atteso che il trasferimento era avvenuto dopo pochi mesi rispetto all'iscrizione nel Registro delle Imprese;
che dal 2002 aveva svolto attività di lavoro dipendente;
che l'impresa individuale era stata cancellata dal Registro delle Imprese nel
2022. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che la ricorrente era iscritta all'albo tenuto presso la Camera di
Commercio ed alla Gestione Commercianti su sua domanda e senza soluzione di continuità dal 2005 e che tanto costituiva indice presuntivo dello svolgimento dell'attività
commerciale. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione
CP_ Commercianti spettava all' attesa la natura del presente giudizio afferente alla sussistenza della pretesa contributiva che va dimostrata da parte di chi si afferma titolare del diritto (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 22862/2010; Cass. Sez. Lav. 21511/2018).
Nel caso di specie deve affermarsi incertezza probatoria per i requisiti indicati, atteso che
è stato depositato certificato del Centro per l'Impiego di Cosenza, da cui risulta lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per diversi periodi da parte della ricorrente,
che ha allegato anche contratto di locazione d'azienda del 9.6.2005, in senso inverso alle
CP_ deduzioni secondo cui l'iscrizione era continuativa dal 2005.
CP_ Tale situazione di incertezza deve riverberare i suoi effetti a svantaggio dell' che aveva l'indicato onere di dare dimostrazione della pretesa azionata in giudizio, secondo i principi riportati.
La domanda deve essere dunque accolta, dichiarandosi non dovuta la somma oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite si compensano per le ragioni della decisione, basata su margine di incertezza probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 334202200050001450000; compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 13.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 910/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via Vincenzo Padula n. Parte_1
156/1, presso lo studio dell'Avv. Lucantonio Capalbo che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso addebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - nel merito, accertare e dichiarare non dovuta la somma
intimata a titolo di contributi per iscrizione nella sezione Gestione Commercianti, relativi al
periodo che va dal 01/2021 al 12/2021, per tutte le ragioni di cui in narrativa e di conseguenza,
accertare e dichiarare la nullità dell'Avviso di addebito n. 334202200050001450000 notificato in
data 26 gennaio 2023 mezzo raccomandata A/R n. 664808371669, per tutte le ragioni di cui in
narrativa. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a
favore del sottoscritto procuratore costituito …”. 1 Conclusioni di parte resistente: “… rigettare la domanda introduttiva, in quanto inammissibile
ed infondata per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 334202200050001450000, con cui l' ha chiesto il pagamento della somma di €. 3.196,25
per contributi relativi alla Gestione Commercianti, annualità 2021.
Ha affermato che non sussistevano i presupposti per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti atteso che aveva concesso in locazione la propria attività commerciale
(“Sogno di Venere s.r.l.”) nel 2005; che non aveva mai svolto attività di impresa individuale, atteso che il trasferimento era avvenuto dopo pochi mesi rispetto all'iscrizione nel Registro delle Imprese;
che dal 2002 aveva svolto attività di lavoro dipendente;
che l'impresa individuale era stata cancellata dal Registro delle Imprese nel
2022. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente che la ricorrente era iscritta all'albo tenuto presso la Camera di
Commercio ed alla Gestione Commercianti su sua domanda e senza soluzione di continuità dal 2005 e che tanto costituiva indice presuntivo dello svolgimento dell'attività
commerciale. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione
CP_ Commercianti spettava all' attesa la natura del presente giudizio afferente alla sussistenza della pretesa contributiva che va dimostrata da parte di chi si afferma titolare del diritto (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 22862/2010; Cass. Sez. Lav. 21511/2018).
Nel caso di specie deve affermarsi incertezza probatoria per i requisiti indicati, atteso che
è stato depositato certificato del Centro per l'Impiego di Cosenza, da cui risulta lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per diversi periodi da parte della ricorrente,
che ha allegato anche contratto di locazione d'azienda del 9.6.2005, in senso inverso alle
CP_ deduzioni secondo cui l'iscrizione era continuativa dal 2005.
CP_ Tale situazione di incertezza deve riverberare i suoi effetti a svantaggio dell' che aveva l'indicato onere di dare dimostrazione della pretesa azionata in giudizio, secondo i principi riportati.
La domanda deve essere dunque accolta, dichiarandosi non dovuta la somma oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite si compensano per le ragioni della decisione, basata su margine di incertezza probatorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di addebito n. 334202200050001450000; compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 13.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3